Il saggio degli interessi di mora da applicare, nel primo semestre 2017, a favore dei creditori in caso di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali è pari all'8%.
Si ricorda che - ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 192/2012 di recepimento della direttiva “Late Payments” 2011/7/UE, tale tasso è pari al tasso di riferimento - ossia il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali - maggiorato di 8 punti percentuali.
Il tasso di riferimento, come reso noto con il Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato in G.U. n. 18 del 23 gennaio 2017) è pari, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2017 allo 0%, come nel semestre precedente.
Da ciò discende, come sopra indicato, che il saggio degli interessi di mora per il primo semestre 2017 è pari all'8%.
Si ricorda comunque che, ai sensi del suddetto articolo 5, nelle transazioni commerciali tra imprese è possibile concordare un saggio di mora diverso purché non risulti gravemente iniquo per il creditore. Nella transazioni commerciali in cui debitore è una PA tale facoltà non è invece prevista.
Nella Sezione Documenti - Interessi di mora è disponibile la serie storica dei tassi BCE, pubblicata dal MEF (Dipartimento del Tesoro), fissati dall'entrata in vigore della normativa fino al 1° semestre 2017.