È stata emanata l’ordinanza n. 388 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26 agosto 2016 (GU n. 201 del 29 agosto 2016) recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”.
L’ordinanza - in linea con quanto previsto dal Protocollo di intesa sottoscritto da ABI e Protezione Civile lo scorso 26 ottobre 2015 - stabilisce (articolo 7) che i soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dal terremoto hanno il diritto di richiedere la sospensione delle rate dei mutui collegati agli immobili residenziali, commerciali e industriali che abbiano subito danni, anche parziali.
I Comuni colpiti dal terremoto saranno individuati con un provvedimento specifico.
In proposito, si segnala comunque che il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25 agosto 2016 ha indicato i seguenti Comuni:
- Marche: Arquata del Tronto (AP), Acquasanta Terme (AP), Montegallo (AP), Montefortino (FM) e Montemonaco (AP);
- Abruzzo: Montereale (AQ), Capitignano (AQ), Campotosto (AQ), Valle Castellana (TE) e Rocca Santa Maria (TE);
- Lazio: Accumoli (RI) e Amatrice (RI);
- Umbria: Preci (PG), Norcia (PG), Cascia (PG) e Monteleone di Spoleto (PG).
La sospensione potrà riguardare, a scelta dei mutuatari, sia l’intera rata sia la sola quota capitale.
Al fine di ottenere la sospensione, i mutuatari saranno tenuti a presentare alle banche un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 445/2009.
La domanda di sospensione potrà essere presentata fino alla ricostruzione o all'agibilità o abitabilità dell’immobile danneggiato e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Le banche hanno 30 giorni di tempo, a partire dal 29 agosto, per informare la clientela - tramite avvisi in filiale o comunicazioni sul sito internet - della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dell’operazione di sospensione, nonché il termine per l'esercizio di tale facoltà che non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’informativa alla clientela.
In assenza di tale comunicazione le rate in scadenza entro il 31 gennaio 2017 saranno automaticamente sospese senza oneri aggiuntivi per i mutuatari.