Il 18 settembre 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di Regolamento sugli indici usati come benchmark per strumenti o contratti finanziari oppure per misurare il rendimento di un fondo d'investimento.
Il campo di applicazione non si limita a valori relativi al tasso d'interesse come il LIBOR, ma si estende, ad esempio, anche a valori di riferimento di merci, oltre che a tutti i valori di riferimento per strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati su sedi regolamentate, ad esempio i derivati su energia e valute nonché i valori utilizzati nei contratti finanziari, come le ipoteche, e i valori usati per misurare il rendimento di fondi d'investimento.
Con questa proposta, come illustrato nello studio d’impatto, la Commissione vuole cercare di prevenire episodi di manipolazione come quelli avvenuti sul London Interbank Offered Rate (LIBOR) e sull'Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR), che hanno comportato perdite per consumatori e investitori, distorsioni nell'economia reale e una perdita di fiducia del mercato. Pertanto l’obiettivo dichiarato è quello di rendere questi indici più solidi e affidabili, semplificando la prevenzione e l'individuazione di manipolazioni e facendo chiarezza in materia di responsabilità e di vigilanza sui valori da parte delle autorità.
La proposta, che è in linea con i principi recentemente elaborati a livello internazionale dall'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (IOSCO), prevede:
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l’assoggettamento dell'attività di fornitura di valori di riferimento ad autorizzazione preventiva e vigilanza costante a livello nazionale ed europeo;
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l’utilizzo di dati sufficienti e accurati, che rappresentino il mercato effettivo o la realtà economica che il valore di riferimento intende misurare. I dati devono provenire da fonti attendibili e il valore di riferimento deve essere determinato in modo solido e affidabile. Ciò significa anche che, quando possibile, devono essere utilizzati i dati sulle operazioni, e, quando essi non sono disponibili, occorre basarsi su stime verificate;
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la redazione da parte dell’'amministratore di un codice di condotta che specifichi chiaramente gli obblighi e le responsabilità dei fornitori quando trasmettono i dati usati nella determinazione del valore di riferimento, tra cui gli obblighi relativi alla gestione dei conflitti d'interesse;
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il rafforzamento della trasparenza dei dati utilizzati per calcolare il valore di riferimento e del modo in cui si realizza tale calcolo. Vi sarà inoltre una dichiarazione che indichi il valore misurato dal valore di riferimento e i suoi punti deboli. La proposta impone anche alle banche di valutare l'idoneità per i consumatori, ove necessario, ad esempio quando si tratta di redigere contratti ipotecari;
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il controllo dei valori di riferimento critici da parte di collegi di vigilanza, guidati dall'autorità di vigilanza dell'amministratore del valore di riferimento e di cui farà parte anche l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). In caso di disaccordo in seno al collegio, l'AESFEM potrà decidere con una mediazione vincolante. Per i valori di riferimento critici sono stati elaborati ulteriori requisiti, tra cui il potere delle autorità competenti di rendere obbligatoria la fornitura di dati.
Le banche centrali che sono membri del Sistema europeo di banche centrali non rientrano nel campo di applicazione delle norme. Inoltre, per evitare una doppia regolamentazione, i valori di riferimento i cui dati sono forniti da sedi regolamentate non sono soggetti a determinati obblighi.
La proposta passa ora all’esame di Parlamento europeo e Consiglio.