È stato emanato il Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze - G.U. numero 178 dell’1 agosto 2016 - che indica il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori in caso di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (articolo 5 del d. lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 192/2012 di recepimento della direttiva “Late Payments” 2011/7/UE).
Per il semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2016 il tasso di riferimento - ossia il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali - per il calcolo degli interessi legali di mora è pari allo 0%, in diminuzione rispetto al semestre precedente (0,05%).
Ai fini del calcolo degli interessi legali di mora, è necessario aggiungere al tasso di riferimento dello 0% una maggiorazione fissa pari a 8 punti percentuali per le transazioni concluse a partire dal 1° gennaio 2013 (per quelle precedenti vale la maggiorazione fissa di 7 punti percentuali, successivamente aumentata a 8 dal citato d.lgs. 192/2012). Pertanto, in caso di ritardo di pagamento maturato nell'intervallo 1° luglio - 31 dicembre 2016, a tali transazioni si applicherà un tasso di interesse legale di mora pari all'8%.
In proposito, si ricorda che nelle transazioni commerciali tra imprese è possibile concordare un tasso di interesse diverso purché non risulti gravemente iniquo per il creditore; mentre nelle transazioni commerciali in cui debitore è una PA, ove concluse a partire dal 1° gennaio 2013, non è prevista tale facoltà e quindi ai ritardi di pagamento si applicherà il suddetto tasso dell’8%.
Nella Sezione Documenti - Interessi di mora è disponibile la serie storica dei tassi BCE fissati dall'entrata in vigore della normativa fino a oggi.