L’ 8 aprile 2014 è entrato in vigore il Regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze (v. Decreto n. 57 del 20 febbraio 2014 allegato), che disciplina le modalità di considerazione del rating di legalità attribuito alle imprese dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai fini della concessione di finanziamenti pubblici e dell’accesso al credito.
In sintesi, con riferimento ai finanziamenti pubblici, il Regolamento stabilisce che le PA si adeguino entro 120 giorni prevedendo, nei provvedimenti di concessione dei finanziamenti, almeno uno dei seguenti sistemi di premialità in favore delle imprese con rating di legalità: preferenza in graduatoria; attribuzione di punteggio aggiuntivo; riserva di quota delle risorse finanziarie allocate. Peraltro, la titolarità del rating esonera l’impresa dalla dichiarazione di possedere i requisiti, necessari per accedere al finanziamento pubblico, che siano stati già verificati in sede di attribuzione del rating.
Per quanto riguarda invece l’accesso al credito bancario, il Regolamento richiede alle banche di definire come il rating di legalità influirà su tempi e costi di erogazione dei finanziamenti, in particolare in fase di istruttoria. Inoltre, come richiesto da Confindustria, il rating di legalità dovrà rientrare tra le variabili per la valutazione di accesso al credito dell’impresa da parte delle banche, che dovranno tenerne conto ai fini della definizione delle condizioni economiche di erogazione laddove lo ritengano rilevante nell’ambito del rapporto creditizio.
È prevista la vigilanza di Banca d’Italia sull’osservanza del Regolamento da parte delle banche, che dovranno trasmettere a Banca d’Italia - e darne adeguata pubblicità sui siti internet - una relazione annuale dettagliata e motivata sui casi in cui il rating non abbia favorito in alcun modo le imprese in sede di accesso al credito e sulle relative motivazioni.
Il Regolamento dispone, infine, che l’impresa per usufruire delle agevolazioni in questione debba dichiarare - sia alle PA che alle banche concedenti il finanziamento - l’iscrizione nell’elenco delle imprese con rating (pubblicato sul sito internet dell’AGCM) e impegnarsi a comunicare l’eventuale revoca o sospensione dello stesso, che intervenga dopo la richiesta di finanziamento e prima dell’effettiva erogazione. È prevista comunque un’attività di monitoraggio sulla permanenza del rating attribuito all’impresa sia da parte delle PA che delle banche.
Per approfondimenti, si rinvia alla comunicazione dell’Area Affari Legislativi dell’11 aprile scorso, disponibile anche sulla relativa Comunità professionale.
Decreto MEF 20 febbraio 2014 n. 57.pdfVisualizza dettagli