Lo scorso 21 agosto è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che completa il quadro delle disposizioni di attuazione della Legge di Bilancio 2019 relative alle modalità di presentazione delle domande al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), il Fondo istituito presso lo stesso Ministero con una dotazione di oltre 1,5 miliardi di euro ripartiti per gli anni 2019, 2020 e 2021.
Pertanto, a decorrere dal 22 agosto, i risparmiatori e alcune categorie di imprese hanno 180 giorni di tempo per presentare la domanda di accesso al FIR, che deve essere inviata telematicamente attraverso il sito dedicato.
Si ricorda che, hanno accesso alle prestazioni del FIR - oltre alle persone fisiche, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale - gli imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, e le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361 della Commissione europea che sono in possesso di azioni ed obbligazioni subordinate, emesse da banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
Sono previste due tipologie di indennizzo:
- un indennizzo automatico e forfettario per le persone fisiche e gli imprenditori individuali che risultano avere un patrimonio mobiliare di proprietà di valore inferiore a 100.000 euro o un ammontare del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita. Nell’erogazione degli indennizzi forfettari è data precedenza ai pagamenti non superiori a 50.000 euro. La documentazione presentata in sede di domanda è sottoposta all’esame di una Commissione tecnica che verifica esclusivamente la presenza dei requisiti reddituali e patrimoniali;
- un indennizzo per tutti gli altri aventi diritto, sottoposto a una valutazione più estesa da parte della Commissione tecnica, che verifica, tra l’altro, le violazioni massive, nonché la sussistenza del nesso di casualità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori.
Per entrambe le tipologie sopra indicate, l'importo dell'indennizzo, è determinato nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni e del 95 per cento del costo di acquisto delle obbligazioni subordinate, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascuno strumento e ciascun avente diritto.