Sono in vigore le specifiche modalità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI riservate alle piccole e medie imprese fornitrici ovvero creditrici di società in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
A seguito dell’emanazione del decreto MISE del 17 ottobre 2016, che ha dato attuazione all’articolo 2-bis del DL 1/2015 (cosiddetto DL ILVA), sono state infatti modificate le disposizioni operative del Fondo (si veda in proposito la Circolare MCC n. 1 del 27 gennaio 2017).
Si ricorda che, l’articolo 2-bis del DL 1/2015 ha previsto l’introduzione di appositi criteri di valutazione economico-finanziari ai fini dell’accesso al Fondo da parte di PMI che siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività - ovvero creditrici per le medesime causali - di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del DL 207/2012 (d’ora in poi “PMI beneficiarie”).
La stessa norma ha, inoltre, destinato a tale intervento 35 milioni a valere sulle risorse del Fondo (per maggiori approfondimenti si veda la Circolare n. 19940 - Fondo di garanzia per le PMI - Interventi per le imprese fornitrici di ILVA).
Ai sensi del DL 1/2015 sono da considerarsi PMI beneficiarie, le piccole e medie imprese il cui fatturato è costituito per almeno il 50% dalla fornitura di beni e servizi resi ai complessi aziendali della società ILVA S.p.A. Tale fatturato deve essere attestato da almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010.
In merito alla definizione di PMI beneficiarie, si segnala che la Circolare MCC sopra richiamata contiene una dizione diversa rispetto a quella prevista dal DL 1/2015. La Circolare si riferisce, infatti, alle PMI fornitrici di aziende che “gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale”, mentre il DL 1/2015 fa riferimento a imprese fornitrici “di complessi aziendali della società ILVA S.p.A.”. In proposito è in corso un confronto con MCC affinché la Circolare venga adattata al contenuto della Legge.
Le PMI beneficiarie possono accedere al Fondo con modalità di favore, rispetto a quelle ordinarie. In particolare, a prescindere dalla loro ubicazione e dimensione nonché dalla tipologia di operazione finanziaria per la quale si richiede la garanzia, il Fondo interviene a garanzia di tali imprese:
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a titolo gratuito;
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per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni;
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fino all’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie sia per gli interventi di garanzia diretta sia per quelli di controgaranzia (in quest’ultimo caso le garanzie rilasciate da altri Fondi di garanzia e Confidi non dovranno superare la percentuale massima di copertura dell’80%);
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sulla base di criteri di valutazione semplificati rispetto a quelli previsti in via ordinaria. In particolare, è prevista la riduzione, per un periodo non superiore a 12 mesi a partire dal 17 ottobre 2016, del 20% dei “Valori di riferimento”, nonché dei “Valori” definiti per l'assegnazione dei punteggi, degli “Indici” del modello di scoring utilizzato per la valutazione economico-finanziaria delle imprese ai fini dell’ammissione al Fondo;
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facendo divieto ai soggetti finanziatori di richiedere altre garanzie, reali, bancarie, personali o assicurative;
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con priorità di delibera, entro trenta giorni dall’arrivo della richiesta.
Ai fini dell’accesso al Fondo, la domanda di garanzia dovrà essere obbligatoriamente corredata dall’attestazione del commissario straordinario dell’impresa debitrice che confermi lo status di fornitore o creditore della PMI beneficiaria. Con riferimento al caso di ILVA è in corso un confronto con la gestione commissariale per verificare il rilascio delle attestazioni.