È stato pubblicato il Decreto MISE - di concerto con il MEF - del 23 marzo 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016) che, in attuazione dell’articolo 4, comma 9 del Decreto Legge n. 3 del 24 gennaio 2015, disciplina l’accesso semplificato delle PMI innovative al Fondo di Garanzia per le PMI.
Si ricorda che le PMI innovative sono definite dall'articolo 4, comma 1, del sopra richiamato DL 3/2015 e iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese.
In particolare, in virtù del decreto del MISE, le PMI innovative che rientrino nelle fasce 1 e 2 del modello di scoring del Fondo possono accedere automaticamente al Fondo, senza ulteriore valutazione da parte del Consiglio di Gestione del Fondo, secondo i criteri previsti per la procedura "semplificata" di cui alla parte VI, lettera C delle disposizioni operative del Fondo (di norma riferita alle sole operazioni che rientrino nella fascia 1).
In proposito, si ricorda che la procedura semplificata consente ai soggetti richiedenti (banche, confidi, o altri fondi di garanzia) di certificare essi stessi il merito del credito delle imprese a condizione che:
- le operazioni finanziarie non siano assistite da garanzie reali, bancarie o assicurative;
- l’importo dell’operazione, sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati, non superi il 40% del fatturato dell’impresa dell’ultimo bilancio (30% nel caso di operazioni fino a 36 mesi);
- l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio rispetto a quello precedente non presenti una diminuzione pari o superiore al 40%;
- l’impresa non presenti nell’ultimo bilancio una perdita superiore al 5% del fatturato;
- l’impresa presenti nell’ultimo bilancio un valore dell’indice “Mezzi propri/Totale del passivo” non inferiore al 5%, nel caso di imprese in contabilità ordinaria.
Inoltre a tali richieste è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del Consiglio di gestione del Fondo.