In proposito, si ricorda che tale obbligo era venuto meno a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato incostituzionali le disposizioni che lo prescrivevano (n. 272 del 24 ottobre 2012; in proposito, si veda l’ultima Relazione annuale ABF, della quale è stata data notizia con Comunicazione del 29 luglio 2013).
Inoltre, la norma in questione introduce un nuovo obbligo, ossia che il cliente debba essere assistito dall’avvocato nel procedimento di risoluzione stragiudiziale della controversia. Al riguardo, nella disposizione si fa riferimento, oltre che alla mediazione “ordinaria” di cui al d. lgs. n. 28/2010 e alla conciliazione presso la Consob, anche ai ricorsi presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
Sul punto, sono in corso approfondimenti anche con Banca d’Italia al fine di verificare se l’assistenza legale obbligatoria debba effettivamente applicarsi anche ai suddetti procedimenti ABF. Degli esiti di tale verifica verrà data tempestiva comunicazione.
La norma, che ha efficacia limitata a quattro anni dalla sua entrata in vigore, si applica a partire dal 20 settembre 2013. Per ulteriori informazioni sulle modifiche alla disciplina sulla mediazione, si rinvia alla Comunicazione dell’Area Affari Legislativi del 3 settembre 2013.