Il 3 febbraio 2016 la Consob ha emanato una comunicazione sull’attuazione degli obblighi derivanti dal Regolamento europeo EMIR (648/ 2012) da parte delle controparti non finanziarie di contratti derivati OTC (Over The Counter, ossia non conclusi su mercati regolamentati).
La comunicazione, senza introdurre alcun obbligo aggiuntivo a carico delle imprese e nel rispetto delle singole scelte aziendali, contiene alcune raccomandazioni per favorire l’adeguamento alla normativa, ossia:
- affidare il controllo del rispetto della normativa a una specifica unità organizzativa.
A tal proposito, la Consob richiede ai soggetti che compiano operazioni in derivati di comunicare entro il 4 marzo 2016 (30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione) i riferimenti del responsabile della predetta unità organizzativa;
- formalizzare le procedure volte all’implementazione della normativa entro 90 giorni dalla pubblicazione della comunicazione;
- adottare presidi di controllo, anche tramite soggetto delegato, sulla qualità dei dati segnalati alle Trade Repository entro 90 giorni dalla pubblicazione della comunicazione.
Infine, si segnala che la Consob annuncia l’intenzione, per l’anno 2016, di rafforzare le attività di vigilanza sulla qualità dei dati segnalati alle Trade Repository e relativi presidi adottati dall’impresa e sulle operazioni concluse per finalità di copertura (derivati hedging).