È stato emanato il Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze - G.U. n. 51 del 3 marzo 2014 - che indica il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori in caso di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (articolo 5 del d. lgs. 231/2002, come modificato dal d. lgs. 192/2012 di recepimento della direttiva “Late Payments” 2011/7/UE).
Per il semestre che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 il tasso di riferimento - ossia il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali - per il calcolo degli interessi legali di mora è pari allo 0,25%, in diminuzione dello 0,25% rispetto al semestre precedente.
Ai fini del calcolo degli interessi legali di mora, è necessario aggiungere al tasso di riferimento dello 0,25% una maggiorazione fissa, aumentata dal d. lgs. 192/2013 da 7 a 8 punti percentuali per le transazioni concluse a partire dal 1° gennaio 2013. Pertanto, in caso di ritardo di pagamento nell'intervallo 1° gennaio-30 giugno2014, a tali transazioni si applicherà un tasso di interesse legale di mora pari all'8,25%.
In proposito, si ricorda che nelle transazioni commerciali tra imprese è possibile concordare un tasso di interesse diverso purché non risulti gravemente iniquo per il creditore; mentre nelle transazioni commerciali in cui debitore è una PA, ove concluse a partire dal 1° gennaio 2013, non è prevista tale facoltà e quindi ai ritardi di pagamento si applicherà il suddetto tasso dell’8,25%.
Nella Sezione "Documenti - Interessi di mora" è disponibile la serie storica dei tassi BCE.