Facendo seguito alla comunicazione dello scorso 22 novembre, si informa che - ferma restando la necessità di valutare caso per caso la presenza o meno di particolari eccezioni - il MEF ci ha confermato che, in linea generale, il metodo di individuazione del titolare effettivo da parte delle società di capitali controllate dalle Associazioni non riconosciute possa essere quello descritto nella risposta all'ottava FAQ.
Vale a dire che: "nelle ipotesi in cui i criteri della proprietà e del controllo di cui all’articolo 20, commi 2 e 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 20, la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente".
Con l'occasione, si ricorda che le FAQ in tema di titolarità effettiva sono state rese disponibili sui siti della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai seguenti link: