È disponibile nella sezione Documenti - Fondo di Garanzia per le PMI il decreto MISE del 6 marzo 2017, pubblicato in GU n. 157 del 7 luglio 2017, recante “Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia”.
La riforma è centrata sull’introduzione di un sistema di rating per la valutazione del merito di credito delle imprese e sulla rimodulazione delle percentuali di copertura del Fondo.
La riforma è tesa, nelle intenzioni del Governo, a:
- ampliare la platea dei beneficiari;
- rafforzare il ruolo del Fondo a sostegno delle imprese più rischiose;
- assicurare maggiore sostegno agli investimenti;
- ridurre l’assorbimento di risorse pubbliche e favorire il cofinanziamento regionale;
- potenziare il ruolo dei confidi.
Il modello di rating - testato su un campione di 270.000 imprese - sostituisce l’attuale sistema di scoring. Le imprese sono collocate, in funzione della probabilità di inadempimento calcolata tramite il modello di rating, in 5 classi di merito. Le imprese rientranti nelle prime 4 classi sono ammesse automaticamente alla garanzia del Fondo, mentre quelle appartenenti alla sola 5 classe non sono ammissibili.
Al fine di verificare la classe di merito delle imprese e quindi l’ammissibilità al Fondo, le stesse imprese possono avvalersi del simulatore “Portale Rating per le Imprese” attivo sul sito del Fondo. Tale simulatore può essere utilizzato anche dalle Associazioni di Confindustria per supportare le imprese associate nel calcolo della propria classe di rating. Per i dettagli operativi sul funzionamento e utilizzo del Portale è possibile consultare la Guida messa a disposizione dal gestore del Fondo.
Oltre all’introduzione del modello di rating, come detto, la riforma prevede una revisione delle percentuali di copertura del Fondo. Si rinvia in proposito alle tabelle allegate al Decreto.
In particolare, il nuovo sistema differenzia le percentuali di copertura, oltre che in funzione della durata e della tipologia dell'operazione, anche della rischiosità dell'impresa garantita. In dettaglio, il decreto prevede più elevate percentuali di copertura per le operazioni maggiormente rischiose e coperture più basse per le operazioni meno rischiose.
È prevista la possibilità per le Regioni di incrementare le percentuali di copertura con risorse proprie, anche provenienti dai fondi strutturali.
Si segnala che le operazioni riferite a Start-up innovative e a incubatori certificati, nonché per le operazioni di microcredito e di importo ridotto (fino a 35.000) - in linea con quanto accade oggi - sono garantite sempre all’80% e non si applica il modello di rating. Per tali operazioni vale, quindi, la valutazione effettuata dagli istituti finanziatori (ovvero dai soggetti richiedenti la controgaranzia).
Per quanto riguarda la controgaranzia, la riforma introduce una distinzione tra controgaranzia e riassicurazione. La controgaranzia, è intesa come la garanzia concessa ai soggetti garanti e sarà attivabile dai soggetti finanziatori in caso di doppio default (dell’impresa beneficiaria e del soggetto garante).
La riassicurazione è il reintegro da parte del Fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori.
Un ulteriore novità della riforma è l’introduzione delle operazioni finanziarie a rischio tripartito, volte a favorire l’attività dei confidi. Si tratta di operazioni finanziarie di importo fino a 120.000 euro presentate al Fondo esclusivamente da soggetti garanti autorizzati. Per la valutazione di tali operazioni - sulle quali non si possono acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative a carico dell’impresa - non si applica il modello di rating. Il rischio delle stesse, che saranno ammesse al Fondo su base automatica, è valutato esclusivamente dai soggetti finanziatori e dai soggetti garanti.
Si segnala inoltre che, su richiesta di Confindustria, è stato innalzato l’importo massimo garantito per impresa a 2,5 milioni di euro per tutte le operazioni. Attualmente diverse operazioni del Fondo possono essere garantite solo fino a 1,5 milioni.
Si rinvia, per maggiori dettagli sui contenuti della riforma, alla documentazione del MISE presentata in occasione del Seminario sulla riforma del Fondo, che si è tenuto in Confindustria, lo scorso 6 aprile 2017, disponibile sulla Comunità professionale Credito e Finanza.
La riforma, per la quale è necessario un decreto ministeriale che adegui ai contenuti della riforma le disposizioni operative del Fondo, entrerà in vigore dopo il 1° gennaio 2018, a conclusione del periodo di sperimentazione del rating con esclusivo riferimento alle richieste di garanzia sui finanziamenti “nuova Sabatini”.
Quest’ultima è iniziata lo scorso 14 giugno, per approfondimenti in merito si veda la news di Confindustria del 20 giugno 2017.