È operativa la Sezione del Fondo di Garanzia per le PMI destinata alla concessione di garanzie in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali delle predette imprese (si veda in proposito la Circolare MCC n. 5 del 16 marzo 2017).
Si ricorda che la Sezione - con dotazione di 3 milioni - è stata istituita dalla Legge di Stabilità 2016 (per approfondimenti si veda la Circolare di Confindustria 19941), i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie sono state stabilite dall’articolo 4 del decreto del MISE del 4 novembre 2016 (pubblicato in G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016).
Nel dettaglio, le imprese beneficiarie dell’intervento del Fondo sono quelle:
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sequestrate o confiscate nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
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sequestrate o confiscate nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del codice antimafia;
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che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda.
La garanzia del Fondo è concessa per tutte le tipologie di operazioni:
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a titolo gratuito;
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fino a un importo massimo garantito di € 2.500.000;
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fino all’80% dell’operazione finanziaria.
La controgaranzia è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito dal soggetto richiedente, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell’80%.
In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, il beneficiario dei fondi, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione speciale del Fondo in caso di eventuale escussione della garanzia.
Infine, le garanzie del Fondo non possono essere concesse sui finanziamenti agevolati, concessi a valere sulla sezione del Fondo crescita sostenibile, erogati in favore delle medesime imprese (art. 5 del suddetto Decreto MISE del 4 novembre 2016).