È stata avviata l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI a copertura - nell’ambito di portafogli di crediti - di finanziamenti concessi alle imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499 (cosiddette Mid-Cap).
In proposito, si ricorda che tale intervento è stato introdotto dall’articolo 1, comma 7, della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Tuttavia, l’entrata in funzione della misura è stata sospesa fino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 3-bis del Decreto Legge 192/2014 (Decreto Milleproroghe). Successivamente è stato necessario attendere l’approvazione, da parte della Commissione europea, del metodo di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie statali a favore delle grandi imprese.
Si rinvia, in proposito, alla Circolare del Gestore del Fondo, n. 9 del 23 maggio 2016.
Le banche possono ora chiedere la garanzia del Fondo su portafogli che comprendano anche finanziamenti a favore di Mid-Cap. Tale misura non si applica ai portafogli di mini bond.
Per le Mid-Cap restano invariate le altre regole previste per l’operatività del Fondo a copertura di portafogli (prevista dal comma 4, articolo 39, del Decreto Legge 201/2011 e disciplinata dal Decreto del MISE di concerto con il MEF del 24 aprile 2013).
In particolare, i finanziamenti alle Mid-Cap saranno garantiti - a condizione che l’impresa non rientri nella fascia 3 di valutazione del Fondo e che svolga un’attività ammissibile secondo quanto previsto dalle disposizioni operative del Fondo - nella misura massima dell’80% e fino all’importo massimo di 2,5 milioni di euro.
Inoltre, i finanziamenti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- essere concessi ed erogati successivamente alla data di delibera del Comitato di gestione del Fondo;
- essere di durata compresa tra i 18 e 60 mesi, (fatto salvo un eventuale periodo di preammortamento);
- l’importo del finanziamento non deve essere superiore all’1% dell’ammontare del portafogli dell’istituto di credito erogante (2% nel caso di finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e/o programmi di investimenti);
- non essere concessi a operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca/gruppo bancario;
- non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative.
Si ricorda che, al momento, le risorse destinate all’operatività del Fondo a copertura di portafogli (100 milioni) sono esaurite. In proposito, Confindustria ha chiesto che la misura sia tempestivamente rifinanziata a valere sulle risorse del Fondo. A quanto risulta, il Ministero intenderebbe provvedere a breve.