Nella Sezione Documenti - SEPA è disponibile la Circolare Confindustria sulla migrazione a SEPA di RID finanziario e RID a importo prefissato, cosiddetti "prodotti di nicchia".
SEPA - Migrazione RID finanziario e a importo prefissato
Nella Sezione Documenti - SEPA è disponibile la Circolare Confindustria sulla migrazione a SEPA di RID finanziario e RID a importo prefissato, cosiddetti "prodotti di nicchia".
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Interessi di mora. Saggio primo semestre 2016
È stato emanato il Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze - G.U. numero 19 del 25 gennaio 2016 - che indica il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori in caso di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (articolo 5 del d. lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 192/2012 di recepimento della direttiva “Late Payments” 2011/7/UE). Per il semestre che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 il tasso di riferimento - ossia il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali - per il calcolo degli interessi legali di mora è pari allo 0,05%, come nel semestre precedente. Ai fini del calcolo degli interessi legali di mora, è necessario aggiungere al tasso di riferimento dello 0,05% una maggiorazione fissa pari a 8 punti percentuali per le transazioni concluse a partire dal 1° gennaio 2013 (per quelle precedenti vale la maggiorazione fissa di 7 punti percentuali, successivamente aumentata a 8 dal citato d.lgs. 192/2012). Pertanto, in caso di ritardo di pagamento maturato nell'intervallo 1° gennaio - 30 giugno 2016, a tali transazioni si applicherà un tasso di interesse legale di mora pari all'8,05%. In proposito, si ricorda che nelle transazioni commerciali tra imprese è possibile concordare un tasso di interesse diverso purché non risulti gravemente iniquo per il creditore; mentre nelle transazioni commerciali in cui debitore è una PA, ove concluse a partire dal 1° gennaio 2013, non è prevista tale facoltà e quindi ai ritardi di pagamento si applicherà il suddetto tasso dell’8,05%. Nella Sezione Documenti - Interessi di mora è disponibile la serie storica dei tassi BCE fissati dall'entrata in vigore della normativa fino a oggi. |
Accordo per il Credito - Diffusi i dati di novembre 2015
Nella sezione Documenti - Monitoraggio Accordo per il Credito 2015 è disponibile il Comunicato Stampa con cui l’ABI ha diffuso i dati sulla sospensione dei debiti, concessa alle imprese in base al precedente Accordo per il Credito 2013 e all’Accordo per il Credito 2015. Sono state accolte, tra ottobre 2013 e novembre 2015, 52.095 domande di sospensione dei mutui per un valore di 17,6 miliardi di euro di debito residuo e rate sospese per 2,1 miliardi di euro. Inoltre, sono state accolte oltre 8.000 domande di allungamento del piano di ammortamento dei mutui per un valore pari a 2,2 milioni di debito residuo. Il monitoraggio evidenzia, inoltre, che i settori che hanno maggiormente beneficiato delle operazioni di sospensione, per il periodo considerato, sono: commercio e alberghiero (25,9%), edilizia e opere pubbliche (18,9%) e industria (14,4%). Se consideriamo che il monitoraggio sull’Accordo per il credito 2013 si è chiuso con 46.220 domande di sospensione, per un valore di 15,8 miliardi di debito residuo e di 1,9 miliardi di rate sospese, il nuovo Accordo per il credito 2015 registra, a novembre 2015, 5875 domande accolte per 1,8 miliardi di euro di debito residuo e 200 milioni di euro di rate sospese. Rispetto al precedente monitoraggio ABI - fermo a ottobre 2015 - nel solo mese di novembre si registra un aumento di 1395 domande pari a 0,4 miliardi di debito residuo e a 15 milioni di rate sospese. Si ricorda che l’Accordo per il credito 2015 è in vigore dal 31 marzo 2015 ma che fino al 30 giugno 2015 era possibile usufruire ancora delle misure contenute nel precedente Accordo per il Credito 2013. Infine, si ricorda che i diversi accordi sulla moratoria dei debiti hanno consentito a quasi 430.000 aziende di usufruire di maggiore liquidità per circa 25 miliardi.
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Garanzia di Stato per la Cartolarizzazione delle Sofferenze bancarie
Il MEF ha annunciato di aver definito, d’intesa con la Commissione europea, un meccanismo di garanzia finalizzato allo smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, rendendo noto che a breve saranno emanate le norme che ne stabiliscono le modalità di funzionamento. In proposito, si ricorda che le sofferenze nei bilanci degli istituti bancari ammontano - fonte Banca d’Italia - a circa 200 miliardi, di cui 143 nei confronti delle imprese (pari al 18,3% dei prestiti alle stesse imprese: a fine 2008, erano pari a 25 miliardi, il 2,9% dei prestiti). Il meccanismo - avallato dalla Commissione europea che ha concordato sul fatto che lo stesso non rappresenta un aiuto di Stato - prevede la concessione di garanzie dello Stato nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza. In dettaglio, secondo lo schema definito dal MEF, lo Stato garantirà le tranche senior delle cartolarizzazioni, cioè quelle più sicure, che sopportano per ultime le eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. Non sono dunque coperte le tranche più rischiose (junior e mezzanine). Le garanzie possono essere richieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull’ammontare garantito. Il prezzo della garanzia sarà di mercato: per tale regione la Commissione europea concorda sul fatto che lo schema non contempli aiuti di Stato. Il prezzo sarà calcolato prendendo come riferimento i prezzi dei Credit Default Swaps degli emittenti italiani con un livello di rischio corrispondente a quello dei titoli garantiti. Il prezzo sarà crescente nel tempo, sia per tenere conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata delle note, sia per introdurre un incentivo a recuperare velocemente i crediti. Lo Stato rilascerà la garanzia solo se i titoli avranno preventivamente ottenuto un rating uguale o superiore all’investment grade (solitamente si considera investment grade un rating non inferiore a BBB), da un’agenzia di rating indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE. Le banche saranno tenute a dare l’incarico di recuperare i crediti a un servicer esterno e indipendente. Ciò al fine di evitare che l'azione di recupero sia frenata da eventuali conflitti di interesse. L’intervento non prevede di generare oneri per il bilancio dello Stato. Al contrario, il MEF, che ha ribadito come lo stesso non avrà effetti sul debito e sul deficit, prevede che le commissioni incassate siano superiori ai costi. Il meccanismo è dunque di mercato. Per comprendere sia effettivamente in grado di incidere sullo smaltimento dei crediti deteriorati presenti nei bilanci delle banche, occorrerà tuttavia verificare se il meccanismo stesso migliori le attuali condizioni di mercato per le banche e per i potenziali investitori e se sia dunque vantaggioso. Il MEF ha messo in evidenza che l’intervento si aggiunge alle altre misure varate dal Governo con il Decreto legge 83/2015 e finalizzate a facilitare lo smaltimento dei crediti deteriorati presenti nei bilanci delle banche. Si tratta di:
Si segnala infine la nota del MEF del 27 gennaio che, con riferimento alle recenti turbolenze registrate sui mercati azionari con riferimento ai titoli bancari, ribadisce che il sistema bancario italiano è solido e che, rispetto a quanto avvenuto in altri Paesi Europei: negli anni peggiori della crisi economica in Italia non si è fatto ricorso a ingenti aiuti di Stato (prassi vietata a partire dal 1 agosto 2013); le banche italiane risultano molto meno esposte verso i paesi emergenti, attualmente in una fase difficile dell’economica, o verso strumenti derivati; hanno una leva finanziaria più contenuta e dunque un più basso profilo di rischio.
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SME Supporting Factor - Audizione ConfindustriaÈ disponibile, nella sezione Documenti - Consultazioni pubbliche e Audizioni, il testo dell'audizione del Presidente del Gruppo Tecnico Credito e Finanza di Confindustria, Vincenzo Boccia, sulla risoluzione parlamentare relativa al mantenimento dello strumento “SME Supporting Factor” in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi, che si è tenuta il 27 gennaio 2016 presso la Camera dei Deputati (Commissioni riunite Finanze e Attività produttive). |
Smes Supporting Factor – Lettera ai Parlamentari europei
Confindustria, insieme con ABI e le altre associazioni di categoria, ha inviato una lettera ai deputati italiani del Parlamento europeo con la quale si chiede di sostenere - presso il commissario europeo ai servizi finanziari Jonathan Hill - la conferma dello SMEs Supporting Factor. Si ricorda che lo SMEs Supporting Factor - introdotto nel 2014 nell’ambito della direttiva e del regolamento europei sui requisiti patrimoniali delle banche (cosiddetto “Pacchetto CRD 4”), grazie all’opera di sensibilizzazione portata avanti da Confindustria con ABI e le altre associazioni di categoria - è un fattore di ponderazione che permette di ridurre l’accantonamento di capitale di vigilanza effettuato dalle banche a fronte dei portafogli di crediti erogati alle PMI, liberando liquidità da destinare all'erogazione di credito. La lettera è disponibile nella sezione “Documenti - Regolamentazione Sistema Finanziario”.
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Bail-in - Ordine di priorità delle passività. La depositor preferenceCon riferimento al funzionamento del bail-in - introdotto dalla direttiva UE 59/2015, la cosiddetta BRRD (si rinvia, in proposito alla Circolare di Confindustria n. 19905 del 26 ottobre 2015) - e ad alcuni quesiti pervenuti in questi giorni si riportano, di seguito, alcune precisazioni in merito all’ordine di priorità delle passività in caso di applicazione del bail-in e al coinvolgimento dei depositi non protetti. Si ricorda, innanzitutto, che il bail-in - entrato in vigore il 1° gennaio 2016 - consente alle autorità di risoluzione nazionali (in Italia, la Banca d’Italia) di disporre, in caso ricorrano le condizioni previste per la risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni titoli di credito o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in crisi. In merito, la direttiva BRRD indica espressamente le passività escluse dal bail-in, cioè quelle passività di un istituto di credito che non possono in ogni caso essere svalutate o convertite in capitale. Tra queste vi sono: i depositi protetti; le passività garantite, inclusi i covered bonds; le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria (es. contenuto delle cassette di sicurezza o titoli detenuti in conti appositi; le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con durata residua inferiore a 7 giorni; i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare). I depositi protetti sono quelli di importo fino a 100mila euro che sono ammissibili al rimborso da parte dei sistemi di garanzia dei depositanti disciplinati dall’articolo 96 e seguenti del Testo Unico Bancario. Dunque i depositi di persone fisiche, PMI e grandi imprese sotto la soglia di 100mila euro sono protetti e quindi non possono essere oggetto di svalutazione o conversione in caso di bail-in. Il bail-in, invece, è applicato alle passività diverse da quelle escluse secondo un ordine ben preciso, che prevede: · in primo luogo la riduzione o l’azzeramento del valore delle azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale; · in secondo luogo, l’intervento su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni o ridotte nel valore, qualora l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite e seguendo un ordine gerarchico ben preciso. In dettaglio - fermo restando che, a specifiche condizioni, alcune passività ammissibili possono essere escluse integralmente o parzialmente dall’applicazione del bail-in - l’ordine di priorità per il bail-in è il seguente: 1. azionisti; 2. detentori di altri titoli di capitale; 3. altri creditori subordinati; 4. creditori non garantiti: tra questi rientrano sia gli obbligazionisti non garantiti, sia le grandi imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro; 5. PMI e persone fisiche titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro. Tale ordine di priorità - che distingue le grandi imprese dalle PMI, prevedendo una maggiore tutela per queste ultime - deriva dalla previsione contenuta all’articolo 108 della BRRD, che ha introdotto la cosiddetta clausola della depositor preference. Tale clausola prevede che i depositi di PMI e persone fisiche per l’importo eccedente i 100.000 euro debbano contribuire alla risoluzione di una banca solo dopo che siano stati coinvolti gli altri crediti non garantiti e, in particolare, dopo i depositi eccedenti il limite dei 100.000 euro delle grandi imprese. Per quanto riguarda il nostro Paese, il Governo - nel recepire la direttiva in questione con i decreti legislativi 180 e 181 del 16 novembre 2015 - ha aggiunto un ulteriore tutela per i depositanti introducendo la cosiddetta depositor preference estesa (articolo 1 comma 33 del decreto legislativo 181/2015) che prevede che i depositi delle grandi imprese eccedenti i 100.000 euro vengano coinvolti dopo gli altri crediti non garantiti, ma comunque prima dei depositi non garantiti di PMI e persone fisiche. In pratica, l’applicazione della clausola della depositor preference estesa consente di aggredire prima le obbligazioni bancarie non garantite poi i depositi non garantiti delle grandi imprese e infine i depositi non garantiti di PMI e persone fisiche. Tale clausola troverà tuttavia applicazione a partire dal 1° gennaio 2019 (art. 3 comma 9 del decreto 181/2015). Pertanto, fino al 31 dicembre 2018 i crediti non garanti e i depositi non garantiti delle grandi imprese avranno il medesimo livello gerarchico di priorità, come previsto dalla direttiva.
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Crowdfunding - Risposta Confindustria a consultazione Consob
Nella Sezione Documenti-Consultazioni pubbliche e Audizioni è disponibile la risposta di Confindustria alla consultazione pubblica Consob sulla revisione del Regolamento in materia di “Raccolta di Capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line” (n. 18592 del 26 giugno 2013).
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Fondo di Garanzia per le PMI - Disponibili i rapporti di Dicembre 2015
Nella sezione Documenti - Fondo di Garanzia per le PMI – Report attività sono disponibili il rapporto sull’attività del Fondo e i relativi dati a livello regionale, aggiornati al 31 dicembre 2015.
I rapporti sono pubblicati anche sul sito internet del Fondo alla voce “Dati statistici”.
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FONDO DI GARANZIA PER LE PMI - NUOVO AVVIO DELLA SEZIONE SPECIALE PER L’AUTOTRASPORTOSi informa che, a partire dal 7 gennaio 2016, è nuovamente operativa la Sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI dedicata alle imprese dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, istituita con decreto ministeriale del 27 luglio 2009. La Sezione speciale - la cui operatività era stata sospesa il 21 settembre 2015 a causa dell’esaurimento delle sue disponibilità - è stata infatti rifinanziata, anche a seguito delle richieste di Confindustria, dall’articolo 1, comma 650 della legge di Stabilità 2016 che ha stanziato 10 milioni di euro per l'anno 2016. A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità il gestore ha emanato la Circolare n. 1 del 7 gennaio 2016, con la quale è stata riavviata l’operatività della Sezione speciale. In materia, si ricorda inoltre che, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni operative del fondo (per approfondimenti si veda la comunicazione del 21 dicembre 2015), le imprese di autotrasporto merci per conto terzi sono ammissibili all’intervento del Fondo indipendentemente dall’operatività della Sezione speciale. Di conseguenza, l’eventuale esaurimento delle risorse della sezione speciale non comporterebbe l’esclusione delle suddette imprese, ma soltanto il venir meno delle condizioni specifiche della sezione:
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