E’ stato emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 53/2015 che contiene la disciplina di attuazione di alcune norme del Testo Unico Bancario (D.lgs. n. 385/1993), come modificate dal D.lgs. n. 141/2010, in materia di intermediari finanziari.
Si tratta, in particolare, delle disposizioni del TUB che riguardano:
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la definizione dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, riservata a intermediari finanziari iscritti a un apposito albo;
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l’individuazione dei confidi tenuti a iscriversi all'albo degli intermediari finanziari vigilati.
Nell’ambito del decreto - sottoposto a consultazione pubblica - sono state recepite alcune proposte di Confindustria volte ad ampliare i casi in cui è possibile escludere che ricorra l’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, che il TUB riserva agli intermediari finanziari iscritti in apposito Albo.
Per approfondimenti si rinvia alla news di Confindustria del 10 luglio 2015.
Nella sezione Documenti - Regolamentazione Sistema Finanziario è disponibile il testo del Decreto MEF e la Circolare di Banca d'Italia recante le "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari".
Modified on July 10 2015 by Ciro Ascione 1D6497A3-571B-7D2F-C125-799C0054939A
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Modified on July 15 2015 by Francesca Brunori 37768FA6-FF42-DAEE-C125-6BD0003095E9 f.brunori@confindustria.it
È stato pubblicato, nella sezione dedicata del sito di ABI, l'elenco delle banche aderenti all’Accordo per il Credito 2015, aggiornato al 13 luglio 2015.
L’elenco riporta le banche aderenti, specificandone la relativa adesione in relazione a ciascuna delle tre iniziative previste dall’Accordo 2015: Imprese in Ripresa, Imprese in Sviluppo, Imprese e PA (per approfondimenti sui contenuti dell'Accordo, si vedano le comunicazioni del 1 aprile 2015 e del 15 giugno 2015).
Infine, l’elenco ricomprende sia le banche aderenti al precedente Accordo 2013 che non abbiano nel frattempo dato disdetta all’ABI ai fini dell’adesione al nuovo Accordo 2015 - meccanismo automatico previsto dall’Accordo stesso per ridurre i tempi di implementazione delle nuove misure - sia le nuove adesioni.
L’ABI ha diffuso i dati dell’ultimo monitoraggio sulla sospensione dei debiti concessa alle imprese in base all’Accordo per il Credito 2013, valido fino al 30 giugno scorso (Comunicato Stampa ABI). A partire da tale data, infatti, le operazioni di sospensione dei debiti sono realizzabili solo ai sensi del nuovo Accordo per il Credito 2015, firmato il 31 marzo scorso da Confindustria, ABI e le altre rappresentanze d’impresa (per approfondimenti, sezione Documenti - Accordo per il Credito 2015).
Dal monitoraggio risulta che, nel periodo intercorso tra ottobre 2013 e maggio 2015, sono state accolte 44.554 domande di sospensione, per un valore di 15,6 miliardi di debito residuo e di 1,9 miliardi di rate sospese. Inoltre, il monitoraggio evidenzia che i settori che hanno maggiormente beneficiato delle operazioni di sospensione, per il periodo considerato, sono: commercio e alberghiero (26,8%), edilizia e opere pubbliche (18,8%) e industria (14,6%).
L’ABI ha reso noti anche i dati di utilizzo del Plafond “Progetti Investimenti Italia”, l’iniziativa nata nel 2012 a sostegno degli investimenti delle PMI e poi confluita nel Plafond “Imprese e Sviluppo” dell’Accordo per il Credito 2015 (Comunicato Stampa ABI): al 31 maggio 2015 sono state accolte 19.403 domande di finanziamento investimenti in beni materiali e immateriali strumentali all’attività di impresa per un controvalore erogato di 5,7 miliardi di euro, di cui il 73,3% di durata superiore a tre anni. Delle richieste di finanziamento presentate, il 77,7% riguarda investimenti in beni materiali mentre, considerando le sole richieste accolte, il 18,4% è stato garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI, dall’ISMEA, dalla SACE nonché dai Confidi. I settori che hanno maggiormente beneficiato dei suddetti finanziamenti sono: industria (40,7%), commercio e alberghiero (29,5%) e artigianato (7,7%).
Infine, è possibile consultare su apposita sezione del sito MEF-Dipartimento del Tesoro le adesioni - e i relativi atti vincolanti - all’Accordo 2015 deliberate dagli Enti concedenti agevolazioni pubbliche nei finanziamenti alle imprese (contributo in conto interessi e/o in conto capitale), necessarie al fine di ammettere i finanziamenti agevolati ai benefici previsti dall’Accordo stesso.
Modified on July 29 2015 by Lucia Pace DAAB6756-B505-2CDB-C125-6E7B004CA58F L.Pace@confindustria.it
Nella Sezione Documenti-Consultazioni pubbliche e Audizioni è disponibile la risposta di Confindustria alla consultazione pubblica avviata dalla Consob sulle proposte di modifica del Regolamento n. 18592 sull’equity crowdfunding, volte ad adeguare la disciplina alle ultime novità sul tema introdotte dal DL Banche e Investimenti (3/2015).
Il documento, nel recepire le osservazioni pervenute dalla associazioni di sistema (in proposito, si veda il blog del 25 giugno scorso), evidenzia specifici profili della disciplina in esame, formulando proposte con l’obiettivo di migliorare alcuni meccanismi previsti dalla Consob e favorire così l’utilizzo dello strumento.
Modified on July 13 2015 by Lucia Pace DAAB6756-B505-2CDB-C125-6E7B004CA58F L.Pace@confindustria.it
Durante la riunione del 16 luglio 2015, il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di mantenere invariati i tassi di riferimento per l’Eurozona sulle operazioni di rifinanziamento principali (0,05%), sulle operazioni di rifinanziamento marginale (0,30%) e sui depositi presso la BCE (-0,20%).
Nel corso della medesima riunione, facendo seguito all’approvazione da parte dei Ministri delle Finanze dell'UE di un prestito ponte alla Grecia, il Consiglio direttivo della BCE ha inoltre incrementato di 900 milioni di euro la liquidità d’emergenza prestata alle banche greche.
Durante la conferenza stampa che ha fatto seguito all’incontro, il Presidente della BCE, Mario Draghi, ha sottolineato come le misure di politica monetaria della BCE stiano incidendo sulle aspettative relative ai livelli di inflazione e generando un miglioramento della disponibilità e delle condizioni di accesso al credito per famiglie e imprese.
Sulla base delle analisi condotte dalla BCE, questo miglioramento è testimoniato da una variazione annua dei prestiti alle società non finanziarie dell'eurozona dello 0,1% (in crescita rispetto al -0,1% registrato a aprile ed al picco negativo del -3,2% registrato ad febbraio
2014). Un tale risultato è peraltro in linea con le informazioni
provenienti dalle banche dell'Eurozona, le quali riportano un allentamento delle condizioni di accesso al credito per le imprese maggiore rispetto a quanto precedentemente pronosticato. Si è registrato un aumento della domanda di prestiti delle imprese, sostenuto dalla domanda relativa a investimenti fissi, mentre sul fronte dell’offerta le operazioni di rifinanziamento mirate di lungo termine (c.d. TLTRO) hanno contribuito ad un miglioramento delle condizioni e dei termini per la fornitura di credito.
Nonostante tali sviluppi, la dinamica dei prestiti rimane però debole. Ciò è vero in particolare in Italia dove lo stock di prestiti erogati alle imprese, pur registrando un'attenuazione del ritmo di caduta, si è ridotto ulteriormente a maggio dello 0,1%, dopo il calo di aprile dello 0,2% (dati CSC).
È stato emanato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che indica il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori in caso di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (articolo 5 del d. lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 192/2012 di recepimento della direttiva “Late Payments” 2011/7/UE).
Per il semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2015 il tasso di riferimento - ossia il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea (BCE) alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali - per il calcolo degli interessi legali di mora è pari allo 0,05%, come nel semestre precedente.
Ai fini del calcolo degli interessi legali di mora, è necessario aggiungere al tasso di riferimento dello 0,05% una maggiorazione fissa pari a 8 punti percentuali per le transazioni concluse a partire dal 1° gennaio 2013 (per quelle precedenti vale la maggiorazione fissa di 7 punti percentuali, successivamente aumentata a 8 dal citato d.lgs. 192/2012). Pertanto, in caso di ritardo di pagamento maturato nell'intervallo 1° luglio - 31 dicembre 2015, a tali transazioni si applicherà un tasso di interesse legale di mora pari all'8,05%.
In proposito, si ricorda che nelle transazioni commerciali tra imprese è possibile concordare un tasso di interesse diverso purché non risulti gravemente iniquo per il creditore; mentre nelle transazioni commerciali in cui debitore è una PA, ove concluse a partire dal 1° gennaio 2013, non è prevista tale facoltà e quindi ai ritardi di pagamento si applicherà il suddetto tasso dell’8,05%.
Nella sezione Documenti - Fondo di Garanzia per le PMI sono disponibili il rapporto sull’attività del Fondo e i relativi dati a livello regionale, aggiornati al 30 giugno 2015.
I rapporti sono pubblicati anche sul sito internet del Fondo alla voce “Dati statistici”.