Gentili colleghi,
facciamo seguito alla nostra comunicazione del 2 settembre per informare che il Comitato ETS ha ritenuto opportuno emanare la Delibera 121/2019, che proroga il termine contenuto nella Delibera 119 in materia di Opt-Out alle ore 24 del 14 settembre 2019 (vd allegato).
Saluti deliberazione_121_2019.pdf|Visualizza dettagli
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Gentili colleghi,
vi segnaliamo che è stata pubblicata la delibera 120/2019 con la quale il Comitato ha indetto una consultazione con l'obiettivo di verificare che sono state individuate correttamente le aziende hanno fatto richiesta di assegnazione delle quote gratuite per il periodo 2021-2030 (all. 1) e quelle (all. 2) che, pur essendo attualmente autorizzate ETS/opt-out, non hanno trasmesso le NIMs al 30 giugno.
Il primo elenco (all. 1) riporta, in particolare, l'identificativo dell'impianto e del gestore, l'eventuale qualifica di piccolo o piccolissimo emettitore (artt. 27 e 27 bis) e l'assegnazione preliminare minima e massima delle quote gratuite. La presenza di un quantitativo minimo e massimo è dovuto alla revisione in corso a livello europeo dei benchmark di calore, di prodotto e di combustibile, i cui valori concorrono appunto a determinare il quantitativo di quote a cui le aziende avranno diritto nella quarta fase.
Le aziende interessate a formulare osservazioni possono provvedere via PEC all'indirizzo [email protected] utilizzando il format messo a disposizione sul portale del Comitato ETS all'indirizzo https://www.ets.minambiente.it/ nella sezione "Modulistica" entro le ore 12:00 del 12 settembre 2019.
Il testo della delibera è allegato.
deliberazione_120_2019.pdf|Visualizza dettagli
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Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la circolare n. 9 del 1/08/2019 che specifica i casi in cui un intermediario che ha sede all'estero ha l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali: viene chiarito che se l'intermediario opera come notificatore o esportatore, se cioè è il soggetto che organizza la spedizione di rifiuti provenienti dall'Italia e destinati ad un paese estero, deve essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CE n. 1013/2006.
Se invece l'intermediario opera come destinatario/importatore del rifiuto proveniente dall'Italia è soggetto alla giuristizione del paese di destinazione in applicazione di quanto specificato nel Regolamento CE n. 669/2008 che integra il Regolamento CE n. 1013/2006.
Il testo della circolare è allegato.
Circ_9 del 01_08_2019 (Chiarimenti in merito all'iscrizione all'Albo da parte degli intermediari esteri).pdf|Visualizza dettagli
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Cari colleghi,
segnaliamo che il Comitato ETS, con delibera 119 dell' 8 agosto 2019, ha definito le "MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 27 E 27 BIS DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE, PER IL PERIODO 2021 - 2030" (cd. "opt out", ovvero piccoli emettitori). Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_119_2019.pdf
La delibera prevede che i gestori interessati a richiedere l’esclusione dal Sistema EU ETS ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 27 (Piccoli Emettitori – allegato A1), dell’articolo 27bis, paragrafo 1 (Piccolissimi Emettitori – allegato A2) e dell’articolo 27bis, paragrafo 3 (unità di riserva o di emergenza funzionanti meno di 300 ore l’anno – allegato A1_2) della direttiva provvedano a inviare i rispettivi moduli "ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24 DEL GIORNO 10/09/2019 "per via telematica mediante accreditamento sul portale del Comitato ETS all'indirizzo www.ets.minambiente.it".
A riguardo, segnaliamo che tali moduli sono disponibili sempre all'indirizzo www.ets.minambiente.it, mentre per ulteriori informazioni e richieste si può far riferimento al portale del Ministero dello Sviluppo Economico:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/sostenibilita/gas-effetto-serra/piccoli-emettitori
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Gentili colleghi,
il Comitato Nazionale dell'Albo ha ritenuto opportuno emanare due circolari per fornire indicazioni in materia di disponibilità dei veicoli.
In particolare, con Circolare n.7 del 24 luglio 2019 viene trattato il tema della disponibilità mediante locazione senza conducente o comodato senza conducente, forme per la quali la Sezione regionale ricorda a mezzo PEC all’impresa la scadenza del titolo, con cadenza, rispettivamente, di 30 e 10 gg antecendi la scadenza stessa.
L’impresa, dal canto suo, entro 5 gg lavorativi precedenti la data di scadenza del titolo di disponibilità, è tenuta a inviare apposita comunicazione tramite sistema telematico, per indicare il nuovo titolo di disponibilità e la Sezione regionale, una volta ricevuta la comunicazione e accertata la completezza della documentazione allegata (indicata chiaramente all'interno della Circolare in oggetto) procede quindi all’aggiornamento della nuova scadenza sul portale; in caso contrario, invece, procede alla cancellazione dall’Albo con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza.
Per le imprese che, alla data di efficacia delle direttive di cui alla presente circolare (1° settembre 2019) dispongano di veicoli mediante contratti di locazione s.c. o comodato s.c., è previsto che la Sezione regionale che non riceve dall’impresa i dati relativi al rinnovo del titolo di disponibilità entro il 30 settembre 2019 – pur richiesti con le procedure sopra evidenziate - provvederà alla cancellazione del veicolo dal 1 ottobre 2019.
La Circolare n.8 del 24 luglio 2019, fornisce chiarimenti in merito alla perdita della disponibilità di veicoli necessari alla dimostrazione della dotazione minima necessaria per l’iscrizione all’Albo gestori.
Premesso che le Sezioni debbono riportare sui provvedimenti di iscrizione o di variazione l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli, il Comitato nazionale ricorda che la perdita del requisito minimo di veicoli è sanzionata con il provvedimento cancellazione dall’Albo gestori (art.20, comma 1, lettera b) del D.M. 120/2014).
Infine, il Comitato Nazionale ha provveduto a emanare la Delibera n. 5 del 2019 con la quale si richiede, alle imprese che intendono svolgere esclusivamente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo, di dimostrare le dotazioni minime individuate nell'allegato D, Tab. D4, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, attribuendo a tali rifiuti il codie 20.03.99 (mozziconi di prodotti da fumo).
Circ_7 del 24_07_2019 (Disponibilità temporanea dei veicoli. Direttive tecnico-operative).pdf|Visualizza dettagli Circ_8 del 24_07_2019 (Iscrizione all’Albo di imprese con disponibilità temporanea dei veicoli).pdf|Visualizza dettagli Delibera n.5 del 24_07_2019 (Dotazioni minime per l'iscrizione all'Albo, nella cat.1 per l'attività di raccolta e trasporto .pdf|Visualizza dettagli
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Sul Sole 24 ore di sabato 13 luglio (pag. 12) è stato pubblicato, a firma congiunta di Andrea Farì e David Rottgen, rispettivamente Avvocato e docente di Diritto dell'Ambiente all'Università Roma tre e alla Lumsa e Avvocato, un commento in materia di End of Waste caso per caso.
L'intervento sul Sole punta a fare chiarezza sul fatto che, già prima della nuova formulazione dell'articolo 6 della Direttiva europea, la giurisprudenza comunitaria ha confermato come le norme europee consentano, alle amministrazioni competenti, laddove non vi siano regolamenti europei o norme nazionali per specifiche tipologie di rifiuti, di riconoscere l'end of waste "caso per caso" nell'esercizio del potere di autorizzazione di un singolo impianto di recupero/riciclo.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati rispetto alle iniziative di Confindustria per intervento normativo sul tema che ponga fine alle criticità aperte dalla sentenza del Consiglio di Stato di febbraio 2018.
End of Waste - Sole 24 ore 13 luglio 2019.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell’Ambiente, su proprio sito, ha pubblicato a luglio la seconda edizione del “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli”, datato luglio 2018, con dati riferiti al 2017.
L’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cd Collegato Ambientale) ha infatti incaricato il Ministero di predisporre, con cadenza annuale tale catalogo, chiarendo che i sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni.
A livello di classificazione, questa edizione del Catalogo suddivide i sussidi in due principali categorie: sussidi diretti (leggi di spesa) e sussidi indiretti (o spese fiscali); sono stati inoltre inclusi i sussidi “impliciti” come parte dei sussidi indiretti, ossia sussidi che possono emergere dalla tassazione ordinaria e favorire o incoraggiare comportamenti e scelte di consumo (e produzione) favorevoli o dannosi per l’ambiente. Rispetto alla precedente edizione, emerge, in sintesi, che:
1. le misure analizzate sono salite da 131 a 161 (dal 2016 al 2017);
2. la stima dei SAD (EHSs) è salita da 16,2 a 19,3 mld €;
(di cui: la stima dei FFS da 12,2 a 16,8 mld €);
3. la stima dei SAF (EFSs) è passata da 15,7 a 15,2 mld €;
4. gli incerti sono stimati in 6,6 mld €;
5. le variazioni sono dovute ai nuovi sussidi, a migliori stime di sussidi già esaminati, e a variazioni nell’andamento delle misure stesse;
6. le spese fiscali sono sostanzialmente coperte dall’analisi;
7. restano da esplorare a fondo le spese dirette e i sussidi a livello regionale;
Il volume completo è disponibile al seguente link: https://www.minambiente.it/pagina/economia-ambientale,
Se avete osservazioni o commenti fateceli avere.
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Vi segnaliamo che è stato pubblicato nella serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 158 dell’8 luglio il DM n. 62 del 15 maggio 2019, il regolamento che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Di seguito i punti principali contenuti nel Decreto:
· i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP, se risultano conformi ai requisiti tecnici generali di cui all’allegato 1 e ai rispettivi requisiti tecnici specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4 del regolamento, il cui rispetto è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
· le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, sono utilizzabili esclusivamente per i rispettivi scopi specifici elencati nell’allegato 5 del regolamento per ciascun materiale;
· per consentire la verifica del rispetto dei criteri tecnici, il produttore deve conservare, per cinque anni, un campione di materiale riciclato prelevato da ciascun lotto. Sono esentate dalla conservazione dei campioni le imprese registrate ai sensi del regolamento EMAS o in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
· per quel che riguarda il regime transitorio, il produttore, entro 120 giorni dal 23 luglio (ovvero la data di entrata in vigore dello stesso), presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero ai sensi del Titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il provvedimento è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale, al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-08&atto.codiceRedazionale=19G00071&elenco30giorni=false
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Gentili colleghi,
vi segnaliamo che martedì 24 settembre si terrà la periodica riunione di coordinamento sulle attività ambientali svolte da Confindustria. La riunione avrà inizio alle 14.30, con conclusione attesa non oltre le 17.30, e si terrà presso Confindustria Salerno (Via Madonna di Fatima, 194), nella logica di proseguire con l'organizzazione di tali riunioni su base territoriale.
Seguirà nelle prossime settimane l'invio dell'OdG.
Nel ringraziare l'Associazione per l'ospitalità, vi invitiamo, per motivi organizzativi, a confermare fin da ora la vostra partecipazione al seguente indirizzo email: [email protected].
Cordiali saluti
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Vi segnaliamo che il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha pubblicato le Delibere n. 3 e n. 4 del 25 giugno 2019, con le quali apporta modifiche alle modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici.
Più in dettaglio, grazie all'intervento di Confindustria, la delibera n.3 provvede a modificare e integrare la Delibera n. 6 del 2017 prevedendo la possibilità, per il RT in possesso dell'idoneità (quindi che ha superato la verifica iniziale, che consiste nel superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e un modulo specialistico) di sostenere la verifica per l'abilitazione a ulteriori moduli specialistici (per un massimo di 3 nella stessa sessione), senza dover ripetere il modulo generale e con una validità pari a 5 anni a decorrere dal superamento di tali nuovi moduli.
Inoltre, in caso di esito negativo, non sarà più necessario dover attendere almeno sessanta giorni prima di procedere con un nuovo tentativo.
La delibera precisa tuttavia che, in caso di mancato superamento, in fase di rinnovo, del modulo generale, obbligatorio per tutte le categorie, il RT perde il requisito dell'idoneità anche nel caso in cui siano ancora in corso di validità quinquennale uno o più moduli specialistici.
La delibera n. 4 interviene invece abrogando le deliberazioni n. 7 e n.10 del 2017, dettando nuove disposizioni per quel che attiene:
- sedi e date delle verifiche (art. 1);
- domanda di iscrizione alle verifiche, modalità di invio e ammissibilità (art. 2);
- commissione di esame (art. 3);
- svolgimento delle verifiche e attribuzione punteggi (art. 4);
- diario delle verifiche (art. 5);
- candidati idonei (art. 6);
dando la possibilità anche a chi ha conseguito l'idoneità iniziale prima dell'entrata in vigore della presente delibera di iscriversi alle verifiche per ulteriori moduli specialistici mancanti senza dover nuovamente sostenere il modulo obbligatorio.
Infine, il Comitato Nazionale, facendo seguito alla Circolare n. 691 del 2013, ha ritenuto opportuno, sulla base delle numerose richieste arrivate alle Sezioni Regionali dalle imprese, di ampliare il novero delle attività per le quali si richiede l'iscrizione, in categoria 2bis, del CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti).
Infatti, secondo la Circolare n. 6 del 10 luglio 2019, sarà possibile iscrivere le imprese non solo per i rifiuti provenienti "da attività del cantiere edile connessa all'attività di costruzione e demolizione", ma anche per rifiuti ingombranti provenienti "da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili".
I testi delle due delibere (la cui entrata in vigore è fissata al 19 luglio) e della Circolare sono allegati.
Circ_6 del 10_07_2019 (Attribuzione del codice EER 20 03 07).pdf|Visualizza dettagli Delibera n.3 del 25_06_2019 (Modifiche alla deliberazione n.6 del 30 maggio 2017).pdf|Visualizza dettagli Delibera n 4 del 25_06_2019 (Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici).pdf|Visualizza dettagli
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Vi segnaliamo che venerdì 7 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 46 del 2019, recante il Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del d.lgs. n. 152 del 2006. Il decreto (vd. allegato) entrerà in vigore il prossimo 22 giugno 2019.
Il decreto definisce, in particolare, le aree agricole come "la porzione di territorio destinata alle produzioni agro-alimentari" e le produzioni agro-alimentari come "le attività di coltura agraria, pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o all'alimentazione di animali destinati al consumo umano".
Il decreto definisce, altresì, le procedure operative per la caratterizzazione delle aree (comprese quelle sulle vengono rilevate contaminazioni storiche), per l'attuazione degli eventuali interventi di bonifica e per l'elaborazione della valutazione di rischio che il responsabile dell'inquinamento deve attuare a seguito di un evento in grado di contaminare l'area agricola.
Al contempo, viene stabilito che, per quanto riguarda il soggetto non responsabile dell'inquinamento, questo, a seguito della rivelazione del superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC indicate all'allegato 2 del decreto in esame, deve darne comunicazione alle amministrazioni competenti e attuare le necessarie misure di prevenzione.
Per quanto riguarda le CSC stabilite all'allegato 2 i singoli valori soglia di concentrazione sono stati stabiliti, per la maggior parte, riprendendo quelli fissati alla Colonna A , Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 (le CSC per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale).
Tra l'eccezioni segnaliamo l'impostazione della concentrazione di 100 mg/kgSS per il parametro amianto, specificando che tale soglia di concentrazione corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica diffrattometrica a raggi X e della tecnica di spettroscopia IR a trasformata di Fourier. Questa specifica contraddice quanto indicato proprio alla Tabella 1 del sopracitato Allegato 5 che, al contrario, stabiliva 1000 mg/kgSS come limite di rilevabilità delle due tecniche di misura analitica per l'amianto.
E' previsto anche un regime transitorio. In particolare, i procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento in commento restano disciplinati dalle relative disposizioni. Si intendono conclusi i procedimenti per i quali è stato emanato dall’autorità competente un decreto di approvazione degli interventi. Per i procedimenti non conclusi il proponente può avviare le procedure previste dal nuovo regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Infine, tra le norme transitorie, segnaliamo che con decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il MIPAF e il MISE, saranno definiti i criteri tecnici per l'individuazione dei valori di fondo geochimici di cui all'allegato 2 del medesimo regolamento.
Decreto MATT 1.3.2019 N. 46.pdf|Visualizza dettagli
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In allegato il programma del seminario sulla finanza sostenibile che si terrà il prossimo 25 giugno in Confindustria a partire dalle ore 14:30.
Il seminario sarà l'occasione per approfondire i vari aspetti tecnici del dossier con la presenza di qualificati esperti e di relatori provenienti dalle Istituzioni Europee e Nazionali.
Seminario Finanza Sostenibile - Roma 25 giugno 2019 - Programma.pdf|Visualizza dettagli
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Vi segnaliamo che è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente il Decreto n. 104 del 15 aprile 2019 in merito alle modalità di redazione della relazione di riferimento (vd. allegato 1) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del Codice dell'Ambiente.
In particolare, il decreto stabilisce, tra gli altri, i soggetti obbligati alla presentazione della relazione di riferimento ossia:
- gli impianti elencati ai punti 1, 3, 4 e 5 nell'Allegato XII, alla parte Seconda, del Codice dell'Ambiente;
- gli impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla parte Seconda, del Codice dell'Ambiente nei casi in cui tali impianti siano alimentati da combustibili diversi dal gas naturale.
Inoltre, evidenziamo come tutti gli impianti ricadenti nella disciplina dell'AIA, sia statali che regionali, sono tenuti a effettuare la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 4 del decreto in esame. La procedura per effettuare tale verifica di sussistenza sono descritte nell'Allegato 1 del decreto.
Da ultimo, il decreto, all'articolo 5, specifica che la relazione di riferimento deve essere redatta tenendo conto delle Linee guida emanate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della Direttiva IED (vd. allegato 2), precisando però che la relazione dovrà comunque contenere almeno le informazioni elencate all'Allegato 2 del decreto.
Segnaliamo, inoltre, che il decreto, ad oggi, è stato pubblicato esclusivamente sul sito del Ministero dell'Ambiente (vd. link in calce) e non in Gazzetta Ufficiale, di conseguenza, il testo non è ancora vigente.
A tal proposito, vi chiediamo di segnalarci eventuali profili di criticità contenuti nel decreto, in modo tale da valutare al meglio le prossime azioni da intraprendere sul tema.
Il Decreto è stato pubblicato al seguente link:
https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1730
Linee Guida EU Relazioni di Riferimento Direttiva 2010-75-UE - Allegato 2.pdf|Visualizza dettagli Decreto_104_del_15-04-2019 - Allegato 1.pdf|Visualizza dettagli
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Il prossimo 11 giugno Confindustria ha il piacere di ospitare la presentazione della quarta edizione del rapporto “State of the EU ETS”, curato da ERCST, I4CE, ICIS, Eco-Act e dal Wegener Center dell’Università di Graz.
Il rapporto, che trasmettiamo in allegato, si concentra su cinque aspetti principali del funzionamento del sistema ETS:
- i recenti sviluppi e le implicazioni di policy;
- l’efficacia dal punto di vista ambientale;
- l’efficienza dal punto di vista economico;
- il funzionamento del mercato;
- le questioni da monitorare in futuro.
Il programma prevede la presentazione del rapporto da parte degli autori e un giro di tavolo per consentire la reazione da parte degli stakeholder presenti.
Il workshop si svolgerà presso i nostri uffici in Viale dell’Astronomia 30 dalle ore 14.00 alle ore 17:00 e la lingua di lavoro sarà l’inglese.
Si prega di confermare la propria presenza a [email protected] e [email protected] entro e non oltre il 7 giugno p.v.
Seguirà l'invio del programma e l'indicazione della sala.
2019 State of the EU ETS Report.pdf|Visualizza dettagli
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Vi inviamo la nota di risposta alla seconda consultazione riguardante la digitalizzazione di registri e formulari rifiuti indetta dall'Albo Gestori Ambientali. La nota recepisce i contributi pervenuti.
Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi.
Confindustria_considerazioni su digitaliazzione registri e FIR_maggio 2019.pdf|Visualizza dettagli
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CONAI informa, nel più ampio contesto di intensificazione e ottimizzazione dei rapporti tra il consorzio e le Associazioni (di categoria, nazionale e territoriali), di aver attivato due nuovi contatti riservati alle Associazioni stesse, alle quali è stato dedicato un team di persone appositamente formate sui temi oggetto della Guida all’Adesione e all’Applicazione del Contributo Ambientale CONAI. Si tratta, in particolare:
- di un nuovo tasto [4] da comporre dopo il numero verde 800337799;
- di un nuovo indirizzo email [email protected].
Il Consorzio invita ad avvalersi fin da subito del nuovo servizio e a far pervenire qualsiasi segnalazione utile ad ottimizzare tali nuovi strumenti.
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Gentili colleghi,
dal 15 al 17 maggio si svolgerà, presso la nuova Fiera di Roma, EXCO2019, una manifestazione dedicata a soluzioni innovative a disposizione degli attori della cooperazione allo sviluppo, rappresentati da agenzie nazionali e internazionali, governi e istituzioni finanziarie, società civile e settore privato.
Confindustria partecipa attivamente all’organizzazione delle tre giorni di eventi, poiché considera tale manifestazione un’importante occasione per i protagonisti sul campo e per quelli che vogliono entrare nel mondo della cooperazione allo sviluppo, di instaurare nuove relazioni finalizzate alla creazione di partnership che offrano soluzioni dedicate allo sviluppo sostenibile.
Qui di seguito vi riportiamo ai link alle schede per gli eventi che hanno visto il coinvolgimento di Confindustria, primo fra tutti la cerimonia di premiazione del concorso Best Performer dell'Economia circolare, che si terrà il 16 mattina.
http://economiacircolare.confindustria.it/management-e-imprese-alla-sfida-delleconomia-circolare-premiazione-del-concorso-nazionale-dedicato-alle-aziende-best-performer/
http://economiacircolare.confindustria.it/dalleconomia-circolare-alla-cultura-ed-alle-skill-per-la-sostenibilita/
http://economiacircolare.confindustria.it/finanza-sostenibile-stato-dellarte-e-prospettive-di-sviluppo/
http://economiacircolare.confindustria.it/analisi-e-misurazione-della-maturita-circolare-dellimpresa/
http://economiacircolare.confindustria.it/policies-e-progetti-sostenibili-per-mare-e-plastica/
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Vi comunichiamo che Confindustria organizza un webinar di approfondimento sulle opportunità offerte alle imprese dal programma LIFE, il cui scopo principale è il cofinanziamento di progetti con finalità ambientali e climatiche finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità definiti a livello europeo.
Il webinar si svolgerà il 27 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e vedrà il coinvolgimento del Dottor Angelo Salsi, Head of Unit dell'Agenzia europea per le Piccole e Medie Imprese (EASME). Il Dottor Salsi, in collegamento dalla Delegazione di Confindustria a Bruxelles, illustrerà gli aspetti rilevanti del bando LIFE 2019 e le modalità di accesso ai finanziamenti, al termine della presentazione è prevista una sessione di Q&A. Troverete in allegato due schede di approfondimento sul programma LIFE predisposte dalla Delegazione di Bruxelles.
Per partecipare al webinar è necessario registrarsi al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8632075972694421761
Il link è ad uso esclusivo delle associazioni e Vi chiediamo cortesemente di effettuare una sola registrazione per associazione entro il 21 maggio. Come di consueto, dopo la registrazione riceverete in automatico il link di partecipazione.
In allegato troverete le istruzioni per utilizzare la piattaforma go to webinar.
Considerata la rilevanza del programma LIFE, le associazioni potranno invitare presso le proprie sedi le imprese associate interessate a seguire il webinar.
Per chi è interessate a seguire l'evento presso la sede di Confindustria a viale dell'astronomia la sala è la P, dandone comunicazione al seguente indirizzo: [email protected]
Per qualsiasi domanda potete rivolgermi all’indirizzo: [email protected]
Istruzioni utilizzo GoToWebinar.pdf|Visualizza dettagli Scheda di approfondimento LIFE Ambiente Settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse 2019.pdf|Visualizza dettagli Scheda di approfondimento LIFE Azione per il clima 2019.pdf|Visualizza dettagli
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Si allega la seconda puntata dell'inchiesta sulle principali criticità che le imprese riscontrano in tema di ambiente. L'articolo è uscito domenica su Il Sole 24 Ore e tratta la questione della plastica.
Articolo plastica sole 24 ore.pdf|Visualizza dettagli
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Cari colleghi,
anche quest'anno il CONAI ci informa di aver attivato il bando per la Prevenzione - Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi - edizione 2019 tramite il quale intende premiare la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi al consumo dai propri consorziati nel 2017/2018 e destinando, a tale scopo, un importo complessivo pari a €500.000 di cui 9 premi speciali da €10.000 ciascuno.
Il Regolamento, al cui interno sono indicati i principi generali e le modalità di adesione/partecipazione, è scaricabile/consultabile al seguente link:
http://www.conai.org/prevenzione/pensare-al-futuro/bando-prevenzione/
In libreria una brochure riassuntiva predisposta dal Consorzio, con le principali novità e delle modalità di partecipazione al Bando.
BandoPrevenzioneCONAI2019.pdf|Visualizza dettagli
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Gentili colleghi,
facciamo seguito alla nostra comunicazione del 26 febbraio per segnalare che la consueta nota di Confindustria che fornisce indicazioni utili alla compilazione, nella quale sono evidenziate in grassetto le novità rispetto alla guida dello scorso anno, è disponibile all'interno della libreria della comunità.
Ricordiamo che il termine ultimo per l'invio della modulistica deve avvenire, per quest'anno, entro il 22 giugno 2019.
MUD 2019 istruzioni per la compilazione.pdf|Visualizza dettagli
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Per opportuna conoscenza, inviamo il link al DPCM del 20 febbraio 2019, recante "Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale.", pubblicato in GU Serie Generale n. 88 del 13-04-2019.
Il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, e' strutturato nei seguenti ambiti e misure di intervento:
- misure di emergenza;
- misure di prevenzione;
- misure di manutenzione e ripristino;
- misure di semplificazione;
- misure di rafforzamento della governance e organizzative.
Il Piano persegue la formazione di un quadro unitario, ordinato e tassonomico, concernente l'assunzione dei fabbisogni, la ripartizione relativa ai suddetti ambiti e misure di intervento; la sintesi delle risorse finanziarie disponibili; la ripartizione dei carichi operativi e il piano delle azioni; il sistema di governance e delle collaborazioni istituzionali; il cronoprogramma delle attività; i risultati attesi, anche in termini di impatti e benefici sociali ed economici; una criteriologia piu' referenziata, conosciuta e maggiormente trasparente di selezione degli interventi; un sistema di reporting, monitoraggio e controllo di gestione, opportunamente potenziato, anche mediante alimentazione e integrazione delle banche dati esistenti.
Lo stesso Piano è articolato in una pluralità di programmi obiettivo facenti capo a ciascuna delle Amministrazioni competenti, che dovranno trovare sintesi preventiva e periodica verifica successiva nel livello più alto di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In allegato B) si espone il prospetto ricognitivo analitico delle risorse finanziarie complessive concernenti la materia, recante il quadro composito delle risorse allocate e complessivamente disponibili.
In allegato C) si prevede un documento recante linee guida in materia di semplificazione dei processi, rafforzamento organizzativo e della governance.
Infine, si invia anche il link al dossier sul succitato Piano nazionale del Servizio Studi della Camera dei Deputati, per ogni eventuale approfondimento.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-13&atto.codiceRedazionale=19A02410&elenco30giorni=true
https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15-54523/piano-nazionale-mitigazione-del-rischio-idrogeologico-23.html
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CONAI informa che in questi giorni è in corso la spedizione di informative destinate ad aziende produttrici e/o utilizzatrici di imballaggi (consorziate e non), per ricordare loro i principali obblighi consortili in caso di importazione di materiali di confezionamento.
In tal senso, CONAI ricorda di aver introdotto - con effetto dal 20 febbraio 2019 - una procedura agevolata di regolarizzazione per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo ambientale CONAI dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili.
Tale procedura prevede in particolare:
1) che l’accertamento sia limitato agli ultimi 5 anni (anziché 10) precedenti alla data di invio dell’autodenuncia, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell’art. 11 del Regolamento consortile;
2) la possibilità di rateizzare le somme dovute al Conai (per contributo e interessi di mora) fino a 36 mesi.
Restano altresì fermi sia il termine per l’invio delle dichiarazioni dopo l’autodenuncia (30 giorni), sia la non applicazione di sanzioni da parte del Conai.
Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del Conai al Contributo ambientale Conai dovuto dall’impresa nell’ultimo decennio) operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:
1) invio entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al Conai riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
2) regolare pagamento delle somme dovute al Conai a qualunque titolo.
Conai informa altresì che con riferimento al Contributo ambientale Conai diversificato per gli imballaggi in plastica, anche a seguito di alcune segnalazioni pervenute, Conai ha integrato la definizione dell’articolo “Film per pallettizzazione” presente nella lista di Fascia A, precisando quanto segue:
“Per film per pallettizzazione si intende qualsiasi tipologia di film (estensibile, termoretraibile, protettivo, ecc.) impiegato per il confezionamento di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), con la funzione di contenimento/protezione delle stesse ovvero per consentirne la manipolazione, il trasporto e la consegna nell’ambito di un circuito industriale/commerciale, a prescindere dalla presenza o meno del “pallet””.
Le liste degli imballaggi così aggiornate sono pubblicate nella pagina del sito internet di Conai dedicata al “Contributo diversificato Plastica” e sono immediatamente disponibili a questo (http://www.conai.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/03/Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive_2019.pdf )
Conai precisa che eventuali errori di applicazione e dichiarazione del Contributo ambientale Conai correlati alla citata precisazione e commessi dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2018 e per i primi 6 mesi del 2019 (quindi fino al 30 giugno prossimo), potranno essere conseguentemente rettificati, senza incorrere in sanzioni.
Nei prossimi giorni Conai trasmetterà analoga informativa alle aziende consorziate interessate.
Infine, per opportuna conoscenza, si allega il comunicato stampa concernente il Contributo imballaggi VETRO e Contributo forfetario TARA 1° luglio 2019 (disponibile sul sito internet www.conai.org) che CONAI trasmetterà a breve ai consorziati interessati.
Informativa CONAI.pdf|Visualizza dettagli
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Vi ricordiamo che entro il prossimo 30 aprile deve essere effettuata la dichiarazione E-PRTR 2019 (European Pollutant Release and Transfer Register) relativa alla quantità di inquinanti rilasciati nell'ambiente da parte di tutti i gestori di stabilimenti soggetti all'obbligo ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 157 del 2011, in esecuzione del Regolamento (CE) 166/2006. La comunicazione potrà poi essere eventualmente modificata e/o integrata entro il 30 giugno 2019.
Ricordiamo che l'obbligo di dichiarazione si rivolge, in particolare, ai gestori degli stabilimenti che eseguono una o più delle attività al di sopra delle soglia di capacità così come elencate all'allegato I del Regolamento (CE) 166/2006.
Come specificato da ISPRA sul proprio sito, in vista dell'imminente scadenza dei dati relativi al 2018 vi segnaliamo che, come accaduto lo scorso anno, la comunicazione non avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo www.eprtr.it, ma l’invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo.
Inoltre, l'ISPRA precisa che la variazione riguarda solo le modalità di comunicazione dei dati, restano infatti invariati rispetto agli anni passati i contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR.
Per ulteriori informazioni e per le modalità specifiche di invio dei dati si rimanda alla pagina relativa alla Dichiarazione E-PRTR 2019 sul sito web dell'ISPRA, disponibile al seguente link: http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/Aria/emissioni-in-atmosfera/dichiarazione-prtr-2019-dati-2018
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Gentili colleghi,
facciamo riferimento ai lavori in corso per la digitalizzazione dei registri e formulari rifiuti, ai sensi dell'art. 194-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, per informarvi che l'Albo Gestori Ambientali ha convocato una riunione il 9 aprile p.v. per discutere lo stato di avanzamento dei lavori, a valle della prima tornata di osservazioni ricevute dalle associazioni di categoria, tra cui Confindustria, a fine 2018.
Anche su nostra richiesta, in preparazione della riunione, ci è stata anticipata, nel pomeriggio di martedì, la documentazione che verrà discussa nel corso dell'incontro, ovvero i format dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto, accompagnati dalle relative istruzioni per la compilazione.
Sulla base di una prima analisi, possiamo fin d'ora anticiparvi che nella documentazione che ci è stata inviata solo alcune delle istanze da noi formulate a suo tempo sono state recepite e che quindi, in occasione della riunione del 9 aprile prossimo, ribadiremo la necessità che i registri ed i formulari digitali siano la trasposizione dei documenti cartacei che già oggi garantiscono la tracciabilità dei rifiuti o un'ulteriore semplificazione degli stessi.
Rimane comunque fermo che Confindustria esprimerà un giudizio di applicabilità solo dopo aver avuto piena contezza del flusso operativo informatizzato (es. tempi e modalità di compilazione, software etc...) a seguito della sperimentazione su base volontaria che abbiamo chiesto come condizione minima di verifica di funzionalità.
A seguito della riunione del 9 mattina, vi riferiremo gli esiti dell'incontro nel corso della riunione di coordinamento che avremo a Firenze il 9 pomeriggio.
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Gentili colleghi,
per opportuna informazione, segnaliamo che sul sito del Minambiente (https://www.minambiente.it/pagina/levoluzione-della-fiscalita-coerenza-con-lo-sviluppo-sostenibile) sono disponibili le presentazioni illustrate nel corso del workshop organizzato dal MATTM il 1 marzo, per fare il punto sul tema e "identificare possibili linee di azione per una riforma della fiscalità lungo le tre direttrici - economica, giuridica e tecnica - ed in coerenza con il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030"
Modified on by Giulio Molinaro FDF266EC-3A08-ADFD-C125-7594002C47AB
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Gentili colleghi,
il Conai informa che, a seguito di alcune segnalazioni pervenute per il tramite di Associazioni di categoria rappresentative di aziende utilizzatrici di imballaggi nel settore della detergenza e della cosmetica, il CdA del 20 febbraio scorso ha valutato positivamente e accolto la proposta del Comitato Tecnico Permanente di Valutazione di considerare, ai fini della corretta classificazione degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive (agevolate e non), come “etichetta coprente” esclusivamente l’etichetta (cosiddetta sleeve) in plastica.
Le liste “aggiornate” degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive per l’anno 2019 sono state pubblicate nella pagina del sito internet di Conai dedicata al “Contributo diversificato Plastica” e sono immediatamente disponibili a questo link:
http://www.conai.org/wp-content/uploads/2019/03/Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive_2019.pdf
Il Consorzio informa, infine, che eventuali errori di imputazione commessi dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2019 e per un periodo di 6 mesi (quindi fino al 30 giugno prossimo) potranno essere adeguatamente rettificati, senza applicazione di sanzioni.
In questi giorni il Consorzio trasmetterà analoga informativa alle aziende consorziate interessate, fermo restando che è possibile contattare il Numero Verde 800337799 oppure compilare il form on line del sito Conai all’area “Contattaci”, selezionando l’argomento “Contributo Diversificato”.
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Il Comitato Nazionale, per dare risposta ai quesiti posti dalle Sezioni regionali, circa la corretta applicazione dell'articolo 10, comma 2, lett. d) del d.m. n. 120 del 2014 (requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo), ha emanato la circolare in allegato con la quale precisa che il requisito morale previsto per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali, viene meno quando l'interessato richiede il cumulo delle pene comminate per il medesimo titolo di reato in tempi diversi (disciplina del cd "reato continuato" ex articolo 671 c.p.p.) e tale cumulo comporta la perdita del requisito previsto per l'iscrizione all'Albo, ossia meno di un anno di reclusione con Sentenza passata in Giudicato.
Nell'ipotesi in cui, invece, il soggetto venga sottoposto all'istituto penale della cd "messa alla prova" (che si ricorda prescinde da una Sentenza di condanna), il Comitato ha precisato che tale fattispecie non rileva ai fini del rispetto del requisito morale, proprio perchè manca una Sentenza di condanna passata in Giudicato e, quindi, una condotta rilevante dal punto di vista penale.
Circolare n. 4 del 7 marzo 2019 (Requisiti d'iscrizione di cui all'art. 10 del DM 120_2014).pdf|Visualizza dettagli
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Gentili Colleghi,
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio u.s. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018, recante " Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019".
A mente dell'articolo 1 del succitato DPCM, il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al quello in commento (http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-22&atto.codiceRedazionale=19A01109&elenco30giorni=true).
Come per gli anni precedenti, Confindustria si riserva di inviare una nota per la corretta compilazione, aggiornata con le modifiche introdotte dal DPCM, ma possiamo già anticiparvi che Unioncamere ci ha segnalato che, ad una prima lettura, rispetto al MUD 2018, vengono introdotte alcune limitate modifiche che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono invece modifiche per quanto riguarda i produttori.
Rimangono poi immutati, rispetto al 2018:
· Struttura del modello;
· Soggetti obbligati alla presentazione del MUD;
· Modalità di presentazione;
· Diritti di segreteria.
Per quanto riguarda i termini di presentazione del modello, si ricorda che l'articolo 6, comma 2-bis, della legge n. 70 del 1994 dispone quanto segue:
"Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1º marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto."
Quindi, si ritiene opportuno considerare il 22 giugno 2019 come termine ultimo per la presentazione del modello.
Unioncamere ci ha inoltre informato che tutto il materiale informativo (software, tracciati, FAQ, istruzioni) verrà reso disponibile, a partire da domani, sul portale Ecocamere (www.ecocamere.it), lo strumento che le Camere di commercio mettono a disposizione delle imprese, ed in particolare delle piccole e medie imprese, per accedere a contenuti informativi, approfondimenti e linee guida sugli adempimenti camerali (MUD, Albo gestori ambientali, FGAS, ecc.) e su temi ambientali come economia circolare e emissioni.
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Facciamo seguito alla nostra comunicazione di luglio 2018 (riportata in calce) per segnalare che il Conai ci ha informato, nella giornata di ieri, che in questi giorni (ma anche in futuro) sta inviando ad alcune centinaia di aziende (note a Conai) utilizzatrici di imballaggi in polietilene, una comunicazione con la quale si richiama la nota sentenza della Corte di Cassazione (già inoltratavi con la mail in calce) e con la quale si invitano le stesse ad effettuare gli acquisti di imballaggi in polietilene con il corretto assoggettamento contributivo, ricordando gli obblighi consortili e le relative conseguenze attesa la responsabilità condivisa tra produttori e utilizzatori.
In particolare, per quei destinatari già informati anche del precedente grado di giudizio dal 2014 in poi (sentenza Corte di Appello di Roma n° 3048/2014), la comunicazione attiene anche all’applicazione della particolare procedura - di cui all’art. 15 del Regolamento Consortile - che prevede gli obblighi dichiarativi e di versamento del Contributo ambientale Conai direttamente in capo agli stessi utilizzatori.
Il Consorzio ricorda, comunque, che le pronunce giurisprudenziali, riguardanti il contenzioso di cui trattasi, sono disponibili sul sito www.conai.org, nella sezione “Giurisprudenza”.
Se avete eventuali richieste di chiarimento o approfondimento, potete segnalarceli perché gli uffici del Conai si rendono disponibili nel fornire riscontro e assistenza.
Cordiali saluti
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CONAI informa che la Cassazione ha confermato l’interpretazione della nozione di imballaggio sostenuta dallo stesso CONAI per oltre 15 anni.
Il Consorzio annuncia quindi la fine del contenzioso instaurato da CONAI nei confronti di POLIECO per non pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi posti dalla legge in capo ai produttori e utilizzatori di imballaggi.
Prima il Tribunale di Roma con sentenza n° 16818/2007, poi la Corte di appello di Roma con sentenza n. 3048/2014, ed ora anche la Corte di Cassazione con ordinanza n. 19312/2018 (Ordinanza_19312_2018) hanno riconosciuto l’esattezza
dell’interpretazione della disciplina di riferimento seguita dal CONAI per delineare la propria sfera di competenza.
CONAI, nella sua informativa (http://www.conai.org/notizie/polieco-la-cassazione-conferma-linterpretazione-della-nozione-di-imballaggio-sostenuta-da-conai/), rimarca come la decisione della Cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto dal POLIECO,
assume particolare rilievo in quanto costituisce il primo precedente della giurisprudenza di legittimità che, appunto, conferma l’interpretazione della nozione di imballaggio da sempre sostenuta dal CONAI in questi anni e riconosce una volta per tutte la natura di
imballaggio di numerosi beni che il POLIECO ha preteso di attrarre alla propria sfera di gestione.
Il CONAI elenca, infine, gli aspetti più rilevanti della causa decisi, quindi, in via definitiva e ai quali POLIECO dovrà attenersi possono essere così riassunti:
- il criterio di qualificazione di un prodotto come imballaggio va individuato nella sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna delle merci, siano esse materie prime o prodotti finiti;
- le funzioni di imballaggio indicate nelle definizioni normative non vanno intese come cumulative;
- la nozione di imballaggio non si riferisce soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci dal produttore al consumatore, ma anche a quello adibito a consentire la consegna dal produttore all’utilizzatore;
- possono essere qualificati imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo;
- la valutazione dell’idoneità del bene a svolgere una o più delle suddette funzioni va compiuta ex ante e in astratto, non ex post e in concreto;
- anche i contenitori utilizzati nell’industria ed agricoltura per materiali solidi o liquidi, o anche prodotti agroalimentari, in funzione di bene strumentale per la produzione e/o attività tipica dell’impresa sono da considerarsi imballaggi;
- sono da considerarsi imballaggi, a titolo esemplificativo e non esaustivo gli shopper, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l’imballaggio automatico (per esempio di resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, sali,
pasta, mangimi), i cappucci copri pallet, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallet, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe, ecc…
Ad ogni buon fine, indichiamo di seguito i link all'Ordinanza della Corte di Cassazione:
http://www.conai.org/wp-content/uploads/2018/07/Ordinanza_19312_2018.pdf
Cordiali saluti
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Gentili colleghi,
vi segnaliamo che nella giornata di ieri è stata sottoscritta, presso la Camera dei Deputati, da parte di Confindustria e le altre associazioni datoriali, la “CARTA PER LA SOSTENIBILITA’ E LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE NELL’ECONOMIA CIRCOLARE" (vd. allegato).
All'evento ha partecipato per Confindustria, Claudio Andrea Gemme, Presidente del Gruppo Tecnico Industria e Ambiente, che ha firmato la Carta per Confindustria insieme agli altri presidenti e direttori delle varie associazioni datoriali firmatarie. La discussione è poi proseguita con un dialogo aperto con i rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione presenti.
Inoltre, in merito all'evento vi alleghiamo anche l'articolo a pagina 8 del Sole 24Ore di oggi, in cui sono riportate le parole dei diversi partecipanti.
La Carta è stata siglata per il momento dalle Confederali Generali nazionali che hanno lavorato nei tavoli ministeriali sull'economia circolare, ma l'iniziativa è aperta a successive adesioni.
Per qualsiasi informazione sulla Carta e su possibili iniziative di adesione vi preghiamo di scrivere all'indirizzo [email protected]
Articolo Sole24Ore Firma Carta Economia Circolare.pdf|Visualizza dettagli carta economia circolare.pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo che è stata pubblicata nella G.U. 12/02/2019, n. 36, la legge di conversione del decreto 14 dicembre 2018, n. 135, recante "disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (cd. DL Semplificazioni).
Tra le disposizioni di interesse, segnaliamo quanto di seguito.
SISTRI (Articolo 6)
La conversione in legge del decreto "Semplificazioni" ha confermato l'abrogazione del SISTRI e che gli adempimenti riguardanti la gestione dei rifiuti (tenuta dei registri di carico e scarico, formulario di trasporto, ecc..), sono quelli ordinari già disciplinati dal Codice dell'Ambiente, prima dell'istituzione del SISTRI. La misura precisa anche che tali adempimenti potranno essere assolti in modalità telematica e su tale ultimo punto, come vi abbiamo già segnalato, Confindustria partecipa ai tavoli di lavoro attivati presso il Ministero dell'Ambiente per definire tale modalità.
Nel processo di conversione è stato tuttavia in parte rivisto l'art. 6, attraverso la modifica del comma 3 e l'introduzione di ulteriori commi, i quali hanno ad oggetto elementi di dettaglio relativi all'istituzione di un Registro elettronico (come peraltro prevede la nuova Direttiva rifiuti che dovrà essere recepita entro il 2020) nel quale sono tenuti a iscriversi "gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". La nuova norma, inoltre, prevede il pagamento di diritti di segreteria e di un contributo annuale a copertura dei costi di amministrazione del registro, da parte dei soggetti che si iscriveranno.
L'operatività della norma è subordinata, tuttavia, all'adozione di un Decreto ministeriale, che dovrà definire "le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori".
Rispetto alla nuova formulazione della norma, Confindustria ha ribadito la necessità che i lavori per la redazione del Decreto Ministeriale vengano condotti, fin da subito, con il coinvolgimento attivo delle organizzazioni imprenditoriali e che il nuovo sistema venga reso operativo solo dopo un'adeguata sperimentazione e secondo un principio di gradualità degli adempimenti in relazione al quantitativo e alla tipologia dei rifiuti prodotti e gestiti.
Sarà nostra cura tenervi informati e coinvolgervi sui lavori, che proseguiranno per quanto riguarda la digitalizzazione dei registri e formulari, nonché sull'avvio dei lavori per l'istituzione del Registro elettronico.
PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE (Articolo 11-ter)
La legge di conversione del decreto "Semplificazioni" ha poi inserito l'articolo 11-ter, relativo alle concessioni di ricerca idrocarburi, il quale prevede entro 18 mesi l’adozione di un Piano (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee-PTESAI), da parte del MiSe, di concerto con il MATTM, che dovrebbe offrire un quadro di riferimento per lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, volto a valorizzarne la sostenibilità.
Nelle more dell’adozione del Piano, sono sospesi tutti i procedimenti amministrativi in corso per il rilascio di nuovi permessi per attività di prospezione e ricerca, nonché tutti i permessi in essere di prospezione e ricerca, con conseguente interruzione delle relative attività, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività. Sono fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, relativi a istanze di:
a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.
La sospensione non si applica alle concessioni di coltivazione in essere e ai processi pendenti ad esse relativi, ma resta preclusa la possibilità di presentare, dopo l’entrata in vigore delle legge stessa, nuove istanze di concessioni per la coltivazione. Dopo l’approvazione del Piano, nelle aree in cui le attività fossero ritenute non compatibili, le istanze relative ai procedimenti sospesi saranno rigettate e i permessi di prospezione e ricerca in essere saranno revocati, anche per aree parziali. Allo stesso modo, dopo l’adozione del Piano, saranno rigettate le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione nelle aree non compatibili. Qualora invece il Piano non venisse adottato nei tempi previsti, riprenderebbe l’istruttoria dei procedimenti sospesi per ricerca e prospezione e i permessi sospesi di prospezione e ricerca sarebbero di nuovo efficaci, con conseguente ripresa dell’attività.
La disposizione prevede, inoltre, un incremento del 25% dei canoni dovuti per le concessioni di coltivazione e stoccaggio e declassa di fatto le attività upstream - e le opere connesse - privandole del carattere di pubblica utilità di cui attualmente godono.
CONCESSIONI IDROELETTRICHE (Articolo 11-quater)
L’Art. 11 quater del d.l. "Semplificazioni", relativo alle concessioni di grande derivazione idroelettrica, prevede che alla scadenza delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinunzia, le opere di raccolta, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico in stato di regolare funzionamento passino senza compenso in proprietà alle Regioni. In caso di investimenti da parte del concessionario nel periodo di validità della concessione purché previsti nell’atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza o rinuncia, si prevede di applicare un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato.
In merito a tale previsione, Confindustria ritiene che questi interventi non garantirebbero il superamento delle procedure di infrazione in ambito UE, mentre creeranno, verosimilmente, criticità sia per la continuità gestionale degli impianti idroelettrici, che per il mantenimento della sicurezza degli stessi, nonché rischi significativi per il paesaggio e l’ambiente (in particolare a seguito della previsione del c.d. “cherry picking” sui beni immobili e mobili). La norma non pare in grado di assicurare la necessaria parità di condizioni concorrenziali a livello nazionale, in quanto le varie Regioni potrebbero adottare regimi e livelli di prestazioni imposte ai concessionari anche molto difformi, così falsando la competizione sul mercato elettrico e sostanzialmente disarticolando lo stesso, quantomeno rispetto al comparto idroelettrico.
ATTIVITA’ ECONOMICA NELLE ZES (art. 3-ter)
E' stata infine introdotta una norma con l'obiettivo di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES (Zone Economiche Speciali). In particolare, per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui:
agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA);
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);
al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica;
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia;
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali.
Ad ogni buon fine, si allega il link all'intero provvedimento: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/12/19A00934/sg
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Il giorno mercoledì 13 febbraio abbiamo partecipato alla prima riunione della Commissione studio per la "sburocratizzazione" dei procedimenti in materia ambientale istituita presso il Ministero dell'Ambiente. Al tavolo hanno partecipato, oltre ai rappresentanti del Ministero e di ISPRA, anche altre Associazioni datoriali ed esperti in materia ambientale.
Nella riunione è stato possibile affrontare delle prime questioni riguardanti la semplificazione dei procedimenti, tra cui la necessità di introdurre l'istituto dell'interpello ambientale per le imprese nell'interpretazione e applicazione delle norme di riferimento.
A valle della riunione il Ministero ha richiesto una prima serie di proposte in materia da parte dei partecipanti, entro il prossimo 20 febbraio.
Considerando le tempistiche molto ristrette e, fermo restando che vi saranno successive occasioni in cui poter inviare contributi, in vista di questa prima scadenza risponderemo mettendo insieme una prima serie di proposte portate avanti in più occasioni come Confindustria sul tema della semplificazione dei procedimenti ambientali.
Parallelamente a ciò, vi chiediamo cortesemente, in relazione alle tempistiche dettate dal Ministero in questa prima fase, di inviarci contributi, non necessariamente sotto forma di vera e propria proposta normativa, eventualmente specificando anche solo l'ambito di intervento su cui il tavolo dovrebbe concentrarsi, entro il 19 febbraio p.v.
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Con una nota congiunta, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dell'Interno hanno ritenuto opportuno "nelle more dell’emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell'art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni e per la relativa informazione alle popolazioni, ed in riscontro ai diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore", fornire le prime indicazioni "sulle informazioni che i gestori degli impianti in argomento devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, in relazione al PEE(ndr. Piano di Emergenza Esterno) e sui contenuti minimi del PEI (ndr. Piano di Emergenza Interno)".
Nella nota, che si allega, si chiarisce, in prima battuta, che "le disposizioni di cui all’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovano applicazione con riferimento agli impianti che ricadano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 105/2015" (i.e. normativa Seveso). Per questo motivo, ne deriva che "laddove gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti ricadano nell’ambito del d.lgs. n. 105/2015, i relativi gestori dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo decreto sia nel predisporre il PEI (per gli stabilimenti di soglia inferiore si richiama il comma 6 dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo), sia nel fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del PEE, non dovendo viceversa dare seguito anche alle disposizioni di cui all’art. 26-bis in parola".
Di contro, "i gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre le pianificazioni di emergenza entro i termini stabiliti dall’art. 26-bis citato, secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, nonché fornire ogni altro elemento utile per la predisposizione del PEE da parte del prefetto competente".
La circolare si sofferma poi sulle informazioni da fornire al Prefetto per il PEE, fermo restando che tale elenco di informazioni "è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE" e che "il prefetto, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dell'impianto provocati dagli incidenti individuati nell'ambito della valutazione del rischio, può decidere di non predisporre il PEE".
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In merito al nuovo D.P.R. n. 146 del 2018, recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, entrato in vigore il 24 gennaio 2019, vi segnaliamo la pagina di approfondimento redatta dal Ministero dell'Ambiente e disponibile al seguente link: http://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-1462018-recante-attuazione-del-regolamento-ue-n-5172014
In particolare, vi segnaliamo i seguenti passaggi, come riportati anche dal Ministero:
- L’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede che tutte le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:
a. i numeri dei certificati degli acquirenti;
b. le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.
Il Regolamento europeo, inoltre, specifica che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni e, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
Il D.P.R. n. 146 del 2018 attua tale disposizione prevedendo, all'articolo 16, che le informazioni relative alle vendite di gas fluorurati e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, siano comunicate, per via telematica, alla Banca dati, a partire dal 25 luglio 2019 (ossia sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 146 del 2018).
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del vecchio D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.
In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la sopracitata Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Vi segnaliamo, inoltre, che la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.
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Gentili colleghi,
il CONAI ci ha informato che è disponibile sul proprio sito www.conai.org, nella sezione Download Documenti/Guida al Contributo, la nuova Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale.
Il consorzio fa sapere che anche l’edizione 2019 si compone di due volumi: il primo illustra gli adempimenti e le procedure consortili mentre il secondo contiene tutta la modulistica e le relative istruzioni.
In allegato, Vi trasmettiamo una copia di entrambi i volumi, segnalando che, nelle prime pagine del volume 1, sono riportate le principali novità per il 2019.
Vi ricordiamo, inoltre, che per qualsiasi chiarimento è disponibile il numero verde 800.337799.
Guida_Contributo_CONAI_2019_Vol1.pdf|Visualizza dettagli Guida_Contributo_CONAI_2019_Vol 2.pdf|Visualizza dettagli
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Lo scorso 21 gennaio, il Ministero dell'Ambiente ha diramato alle Regioni e Province autonome la circolare che trovate in allegato avente ad oggetto “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi". La circolare riprende in larga parte i contenuti di una precedente circolare diramata dallo stesso Ministero a marzo 2018 e sulla quale, come Confindustria, avevamo sollevato una serie di criticità (vd. allegato) tanto da chiederne, in via cautelativa, il ritiro.
Di seguito, si riportano una serie di considerazioni puntuali sulla criticità che continuano a sussistere per la nuova versione della circolare ministeriale, rispetto a quanto da noi indicato al Ministero a marzo 2018:
- Stoccaggi asserviti al produttore
Viene precisato che all'interno del campo di applicazione della circolare rientrano gli stoccaggi asserviti al produttore.
Tale disposizione, infatti, non è coerente con la ratio della circolare, in quanto questa sembra indirizzata a disciplinare esclusivamente le operazioni di stoccaggio intermedio eseguite da operatori del settore autorizzati alla gestione di rifiuti prodotti da terzi.
Gli stoccaggi asserviti al produttore andrebbero invece esclusi dal campo di applicazione, in quanto questi operano in condizioni particolari rispetto agli intermedi, infatti:
- non ricevono rifiuti da terzi;
- il produttore ha una maggiore conoscenza dei propri rifiuti;
- si tratta di stoccaggi autorizzati legati generalmente ad attività industriali complesse, sottoposte a regimi di controllo interni ed esterni ai sensi della disciplina generale sulla sicurezza e l’antincendio.
- Paragrafo 3: Prestazione delle garanzie finanziarie
La circolare continua a prevedere che le garanzia finanziare vadano a coprire anche il rischio d’incendio quando, ad oggi, vengono di norma correlate esclusivamente sulle quantità e tipologie di rifiuti stoccati ed ai costi del loro recupero o smaltimento. In aggiunta, continua a non essere specificata né la metodologia con cui effettuare la stima e quantificare il rischio d’incendio, né quale figura dovrebbe essere deputata a farlo.
- Paragrafo 4: La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti
E' mantenuto il passaggio in cui si fa riferimento ai “bacini a tenuta per contenimento di eventuali sversamenti in fase di movimentazione dei contenitori” e, pertanto, si continua a segnalare che non è normalmente possibile, e comunque risulta problematico, dotare i contenitori (ossia, presumibilmente, cisterne mobili, taniche, fusti) di bacini di contenimento durante la fase di movimentazione. Infatti, questi ultimi, che attualmente sono previsti esclusivamente per i serbatoi fissi, possono al massimo essere richiesti per contenitori mobili solo quando i serbatoi sono in fase statica di deposito.
- Paragrafo 5: Prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi
La circolare continua a specificare in maniera illegittima la disposizione per cui che nel caso in cui vi sia un impianto non subordinato ad un procedimento autorizzativo (quindi stoccaggi in regime semplificato), spetta comunque all'autorità competente l’adeguamento della modulistica di autocertificazione che il gestore deve presentare insieme all’istanza di inizio attività.
- Paragrafo 5.2: Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati gli stoccaggi di rifiuti
Per quanto riguarda il paragrafo 5.2, continuano ad essere valide le seguenti segnalazioni:
- diversi punti del paragrafo 5.2 fanno riferimento alle superfici con caratteristiche di impermeabilità, ma, allo stato attuale, si segnala che non esiste alcuna norma, o circolare, linea guida o norma UNI, che indichi in quale modo è possibile ottenere una pavimentazione impermeabile.
- in merito al passaggio in cui si riporta che “i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico”, si evidenzia che, com’è noto, i dati da inserire nei registri di carico e scarico sono disciplinati dal D.M. n. 148 del 1998 del Ministero dell’Ambiente, il quale nulla prevede in merito alle sigle identificative dei contenitori.
- quando si prescrive che i serbatoi di rifiuti liquidi “devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati ad apposito sistema di abbattimento”, non si tiene in considerazione la circostanza per cui l’obbligo di convogliamento e di abbattimento di determinate emissioni in atmosfera è già regolamentato dalla parte V del d.lgs n. 152 del 2006.
- quando si fa riferimento ai serbatoi liquidi in relazione al fatto che questi debbano essere provvisti di un bacino di contenimento, non viene richiamata l’attuale disciplina che regola tali apparecchiature, ossia la Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, la quale prevede che più serbatoi possono stare entro un unico bacino di contenimento della dimensione pari ad un terzo della capacità complessiva dei serbatoi e comunque pari alla capacità del serbatoio più grande (punto 4.1.2 della deliberazione), e non pari al 110% del volume del serbatoio più grande come, al contrario, riporta la circolare in esame.
- Paragrafo 5.3: Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale
Sono mantenute le prescrizioni per cui in fase di progettazione e di successivo esercizio, in tutti gli impianti di gestione dei rifiuti, sia previsto “un impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24”. Tale prescrizione, però, non tiene in considerazione le norme stringenti in materia di videosorveglianza dei luoghi in cui sono presenti lavoratori. In merito a ciò, inoltre, non è chiaro cosa si intende per "presidio h24", in quanto non si ritiene opportuno che venga previsto del personale appositamente dedicato al monitoraggio delle TVC, eventualmente installate dai gestori per la tutela della sicurezza e/o del patrimonio aziendale.
- Paragrafo 6: Figura del responsabile tecnico
Si ritiene utile meglio specificare la figura del direttore tecnico nell'ambito di un impianto di gestione dei rifiuti chiarendo che essa:
- può coincidere anche con il legale rappresentante dell'impresa;
- deve possedere i requisiti richiamati dalla circolare;
- può delegare l'operatività della gestione, in sua assenza, ad uno staff di singoli responsabili opportunamente formati in materia di gestione dei rifiuti, composto almeno da un'altra figura di pari requisiti in termini di titolo di studio in aggiunta al Responsabile del servizio di prevenzione rifiuti che garantisca, attraverso l'impartizione e formalizzazione di procedure ed istruzioni ai reparti operativi, il controllo della gestione stessa.
- Paragrafo 6.1: Modalità e accorgimenti operativi e gestionali
Per quanto riguarda il paragrafo 6.1, continuano ad essere valide le seguenti segnalazioni:
- tra le responsabilità del direttore tecnico, la circolare riporta, tra le altre, quella di assicurare che le altezze di abbancamento dei rifiuti non superino i 3 metri di altezza al fine di garantirne la stabilità. Tale prescrizione risulta problematica in quanto si va ad imporre un’altezza unica senza tenere in considerazione la tipologia di rifiuti coinvolti, oltre al fatto che non vengono menzionati gli abbancamenti di rifiuti in balle per i quali, vista la maggiore stabilità, andrebbero previste altezze massime superiori.
- allo stesso modo, la criticità si riscontra nel punto successivo in cui la circolare riporta che i fusti e le cisternette contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani. Infatti, anche in questo caso non è chiaro se tale prescrizione vale indistintamente per ogni tipologia di rifiuto.
- la circolare impone la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche. In tal senso si richiede che, salvo eventi e/o impianti particolari, tale operazione possa essere eseguita con cadenza almeno annuale e non semestrale specialmente se viene eseguita con altrettanta periodicità la verifica di tenuta stagna delle vasche di accumulo.
- la circolare impone un limite temporale allo stoccaggio delle singole partite in ingresso all'impianto e lo fissa in "preferibilmente" in 6 mesi per i rifiuti non pericolosi e perentoriamente 6 mesi per i rifiuti pericolosi stoccati in R13 e 12 mesi per i rifiuti, sia pericolosi che non (la circolare non lo specifica per cui si presume che si sta facendo riferimento ad entrambe le classificazioni), in D15.
- il divieto di cessione dei rifiuti da un impianto di stoccaggio R13 ad un successivo impianto R13 al momento è previsto solo in alcuni casi specifici, previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, e, di conseguenza, estenderlo a tutte le tipologie di rifiuti in uscita da impianti di stoccaggio risulta essere estremamente limitante per le imprese.
Infine, nella stessa circolare vengono fornite delle indicazioni, al paragrafo 6.2, in merito ai contenuti dell'art. 26-bis del cosiddetto "Decreto sicurezza" (legge n. 132 del 2018), rubricato "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti ". Nel richiamare tale disposizione, la circolare fa riferimento al piano di emergenza ex articolo 5 del D.M. 10/3/1998 del Ministero dell'Interno circa i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, specificando che il Decreto Sicurezza estende l'obbligo di predisposizione di tale piano a tutti gli impianti stoccaggio e lavorazione rifiuti esistenti, anche a quelli con meno di 10 lavoratori.
Sebbene quindi la circolare specifichi meglio i contenuti del Piano di emergenza, rimangono tuttavia irrisolti, a nostro avviso, alcuni aspetti della norma, che vi alleghiamo, sui quali avevamo già chiesto chiarimenti al Ministero dell'Ambiente prima della chiusura degli uffici per le feste natalizie e rispetto ai quali abbiamo sollecitato un riscontro.
In conclusione, vi informiamo che segnaleremo le criticità della circolare così come sopra riportate, con riserva di far pervenire anche eventuali ulteriori segnalazioni che riterrete opportuno indicarci. Inoltre, stiamo sollecitando il Ministero a dare indicazioni per l'applicazione dell'art. 26-bis DL sicurezza.
circolare_21_01_2019_stoccaggi.pdf|Visualizza dettagli
Oss. Confindustria LG gestione operativa stoccaggi rifiuti 21.03.18.pdf|Visualizza dettagli
Quesiti Decreto Sicurezza Articolo 26-bis.docx|Visualizza dettagli
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Segnaliamo che è stata emanata la delibera n. 01/ALBO/CN del 23 gennaio 2019, con la quale vengono dettagliati i compiti del responsabile tecnico. La delibera contiene dei compiti generali comuni a tutte le categorie di iscrizione (coordinamento delle attività dell'impresa, definizione delle procedure per gestire emergenze ed incidenti, vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione, verifica della validità delle iscrizioni dei soggetti cui vengono affidati i rifiuti) e di compiti specifici per le categorie 1, 4 e 5 - trasporto di rifiuti e gestione dei centri di raccolta, la categoria 8 - intermediazione e commercio, la categoria 9 - bonifica di siti, la categoria 10 - bonifica di beni contenenti amianto.
Il testo del provvedimento è allegato.
Delibera n. 1 del 23_01_2019 (Prime disposizioni sui compiti e le responsabilità del Responsabile tecnico).pdf|Visualizza dettagli
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Vi segnaliamo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2019 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, disponibile in allegato, che disciplina le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas).
Sono disponibili ulteriori informazioni sul D.P.R. in questione sul sito del Ministero dell'Ambiente al seguente link: http://www.minambiente.it/pagina/nuovo-decreto-fgas-decreto-del-presidente-della-repubblica-16-novembre-2018-n-146
Decreto del Presidente della Repubblica - 16 Novembre 2018 n.146.pdf|Visualizza dettagli
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Come già anticipato in più occasioni negli ultimi mesi, giovedì 7 e venerdì 8 febbraio Confindustria, in collaborazione con Assolombarda, organizzerà CONNEXT, il primo evento Nazionale di partenariato industriale, che si terrà a Milano (MiCo - Milano Congressi Viale Eginardo), e sarà un momento unico di costruzione collettiva di valore, con un forte focus sulla capacità di Confindustria di mettere in connessione e di offrire alle imprese visione e occasioni di crescita attraverso il networking e il business.
Tutte le informazioni utili sono riportate nel vademecum allegato.
Riteniamo tuttavia opportuno, in preparazione dell'evento, organizzare una riunione in Confindustria (sala P) martedì 15 gennaio, con possibilità di connettersi in videoconferenza presso Assolombarda a Milano (sala EXPO al 5° piano), a partire dalle ore 15 e conclusione attesa non oltre le 17.
La necessità di convocare la riunione a stretto giro nasce dalla necessità di concordare con voi in che modo la tematica ambientale, presente in 2 dei 5 driver tematici, potrà essere sviluppata nelle due giornate, in modo anche da intercettare maggiormente le istanze delle imprese, chiamate a iscriversi entro fine gennaio.
Vi chiediamo cortesemente di confermare la vostra partecipazione ad [email protected] entro venerdì 11 gennaio.
Connext_vademecum.pdf|Visualizza dettagli
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Gentili colleghi,
vi segnaliamo la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Ambiente (http://www.minambiente.it/notizie/pubblicazione-versione-consolidata-del-documento-indicatori-la-misurazione-delleconomia) della versione consolidata del documento “Economia Circolare ed uso efficiente delle risorse – Indicatori per la misurazione dell’Economia Circolare”, nonché la relazione che contiene i risultati della relativa consultazione pubblica a cui abbiamo partecipato come Confindustria.
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Gentili colleghi,
facciamo seguito alla nostra comunicazione del 13 dicembre per informare che il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, è stato pubblicato nella Serie Generale n. 290 della Gazzetta Ufficiale del 14-12-2018, ed è entrato in vigore sabato 15 dicembre.
Le disposizioni sul Sistri sono contenute all'art. 6 (vd di seguito).
In particolare, segnaliamo, rispetto a quanto contenuto al comma 3, che il Ministero dell'Ambiente, tramite l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha avviato i lavori per la digitalizzazione dei registri di carico e scarico, coinvolgendo anche le associazioni imprenditoriali, tra cui Confindustria.
I lavori sono in corso e Confindustria, nel trasferire proprie osservazioni puntuali a riguardo, ha tenuto a precisare in via preliminare che il nuovo sistema in via di definizione da parte del Ministero dell'Ambiente, come anche il semplice processo di digitalizzazione, dovrà tradursi in una semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese (che passa anche per un processo di revisione della normativa primaria), evitando al contempo la duplicazione dei costi che ha caratterizzato il sistema Sistri. In questa logica, Confindustria ha segnalato la necessità di procedere con un periodo adeguato di sperimentazione prima di rendere cogente il nuovo sistema di tracciabilità.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi di tale processo, fermo restando che, ai sensi della normativa vigente, gli operatori continuano a garantire la tracciabilità con il sistema di registri di carico e scarico e formulari utilizzati prima dell'emanazione del "DL Semplificazioni", che non ha fatto altro, quindi, che confermarne la disciplina ordinaria, in attesa del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (come ribadito dall'articolo 6, comma 3, del DL semplificazioni).
Saluti
Art. 6
Disposizioni in merito alla tracciabilita'
dei dati ambientali inerenti rifiuti
1. Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non
sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,
n. 78.
2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti
disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e
2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205;
b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis,
secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I
contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente
versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena
operativita' di un nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti
organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli
articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006
garantiscono la tracciabilita' dei rifiuti effettuando gli
adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo
decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di
cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n.
152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal
decreto legislativo n. 205 del 2010.
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Ambiente/Confindustria
Inviato da: Giulio Molinaro/Confindustria
13/12/2018 11:13
Per
RETE AMBIENTE ASS. CATEGORIA, RETE AMBIENTE TERRITORIALI
CC
Andrea Bianchi/Confindustria@Confindustria, Massimo Beccarello/Confindustria@Confindustria, Marco Ravazzolo/Confindustria@Confindustria, Caterina Mancusi/Confindustria@Confindustria
Oggetto
SISTRI: comunicato stampa
Gentili colleghi,
facciamo riferimento al SISTRI per riportare, qui di seguito, le diverse agenzie diramate nella giornata di ieri a margine dell'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del DL semplificazioni.
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Dl Semplificazioni: associazioni imprese, bene via Sistri
(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Confindustria, CNA, Confcommercio,
Confagricoltura e Casartigiani "esprimono forte apprezzamento
per la norma contenuta nel DL semplificazioni approvata oggi dal
Consiglio dei Ministri che sopprime il sistema Sistri". Lo
informa una nota secondo cui "si tratta di una misura da tempo
invocata dalle imprese, che in tutti questi anni hanno scontato
le inefficienze e le criticità che hanno caratterizzato il
sistema fin dal principio. Le numerose proroghe e i
provvedimenti di modifica e integrazione spesso contraddittori
hanno reso la normativa caotica e spesso inapplicabile,
rischiando di mettere l'Italia non in regola con le disposizioni
comunitarie e con l'obiettivo della tracciabilità dei rifiuti,
da sempre condiviso dal mondo imprenditoriale".
"Le imprese sostengono i processi di digitalizzazione e
innovazione degli adempimenti amministrativi in un'ottica di
semplificazione e auspicano che il futuro sistema sia chiaro,
semplice ed economico. Obiettivi che possono essere raggiunti
con un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni di
rappresentanza in fase di definizione del nuovo progetto e
attraverso un periodo di sperimentazione, mai adottato in
precedenza".
DOA
12-DIC-18 19:44
Dl semplificazioni: associazioni imprese, bene soppressione Sistri =
(AGI) - Roma, 12 dic. - Confindustria, Cna, Confcommercio,
Confagricoltura e Casartigiani esprimono "forte apprezzamento"
per la norma contenuta nel dl Semplificazioni approvata che
sopprime il sistema Sistri. "Si tratta", si legge in una nota
congiunta, "di una misura da tempo invocata dalle imprese, che
in tutti questi anni hanno scontato le inefficienze e le
criticita' che hanno caratterizzato il sistema fin dal
principio. Le numerose proroghe e i provvedimenti di modifica e
integrazione spesso contraddittori hanno reso la normativa
caotica e spesso inapplicabile, rischiando di mettere l'Italia
non in regola con le disposizioni comunitarie e con l'obiettivo
della tracciabilita' dei rifiuti, da sempre condiviso dal mondo
imprenditoriale. Le imprese sostengono i processi di
digitalizzazione e innovazione degli adempimenti amministrativi
in un'ottica di semplificazione e auspicano che il futuro
sistema sia chiaro, semplice ed economico. Obiettivi che
possono essere raggiunti con un adeguato coinvolgimento delle
organizzazioni di rappresentanza in fase di definizione del
nuovo progetto e attraverso un periodo di sperimentazione, mai
adottato in precedenza". (AGI)
Mau
121959 DIC 18
Dl semplificazioni, Confindustria: bene soppressione del Sistri
Ok anche da Confcommercio, Confagricoltura, Cna e Casartigiani
Roma, 12 dic. (askanews) - Confindustria, Confcommercio, Cna,
Confagricoltura e Casartigiani "esprimono forte apprezzamento"
per la norma del decreto semplificazioni che sopprime il sistema
Sistri. "Si tratta - affermano industriali, commercianti,
artigiani e agricoltori - di una misura da tempo invocata dalle
imprese, che in tutti questi anni hanno scontato le inefficienze
e le criticità che hanno caratterizzato il sistema fin dal
principio".
"Le numerose proroghe - sottolineano le organizzazioni
imprenditoriali - e i provvedimenti di modifica e integrazione,
spesso contraddittori, hanno reso la normativa caotica e spesso
inapplicabile, rischiando di mettere l'Italia non in regola con
le disposizioni comunitarie e con l'obiettivo della tracciabilità
dei rifiuti, da sempre condiviso dal mondo imprenditoriale".
Le imprese "sostengono i processi di digitalizzazione e
innovazione degli adempimenti amministrativi in un'ottica di
semplificazione e auspicano che il futuro sistema sia chiaro,
semplice ed economico. Obiettivi che possono essere raggiunti con
un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza
in fase di definizione del nuovo progetto e attraverso un periodo
di sperimentazione, mai adottato in precedenza".
Glv
122008 DIC 18
DL SEMPLIFICAZIONI: IMPRESE, BENE STOP SISTRI, ORA CHIAREZZA NUOVO SISTEMA =
Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Forte apprezzamento" di Confindustria,
Cna, Confcommercio, Confagricoltura e Casartigiani per la norma
contenuta nel Dl semplificazioni approvata oggi dal Consiglio dei
Ministri che sopprime il sistema Sistri. Si tratta, rilevano le
associazioni datoriali in una nota congiunta, "di una misura da tempo
invocata dalle imprese, che in tutti questi anni hanno scontato le
inefficienze e le criticità che hanno caratterizzato il sistema fin
dal principio".
Le numerose proroghe e i provvedimenti di modifica e integrazione
spesso contraddittori, sottolineano, "hanno reso la normativa caotica
e spesso inapplicabile, rischiando di mettere l'Italia non in regola
con le disposizioni comunitarie e con l'obiettivo della tracciabilità
dei rifiuti, da sempre condiviso dal mondo imprenditoriale".
Le imprese, concludono, "sostengono i processi di digitalizzazione e
innovazione degli adempimenti amministrativi in un'ottica di
semplificazione e auspicano che il futuro sistema sia chiaro, semplice
ed economico. Obiettivi che possono essere raggiunti con un adeguato
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza in fase di
definizione del nuovo progetto e attraverso un periodo di
sperimentazione, mai adottato in precedenza".
(Eca/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
12-DIC-18 19:59
Dl semplificazioni: imprese, bene soppressione Sistri, ora chiarezza nuovo sistema
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 dic
-Confindustria, Cna, Confcommercio, Confagricoltura e
Casartigiani esprimono forte apprezzamento per la norma
contenuta nel Dl semplificazioni approvata oggi dal Consiglio
dei Ministri che sopprime il sistema Sistri.
Si tratta di una misura da tempo invocata dalle imprese, che
in tutti questi anni hanno scontato le inefficienze e le
criticita' che hanno caratterizzato il sistema fin dal
principio. Le numerose proroghe e i provvedimenti di modifica
e integrazione spesso contraddittori hanno reso la normativa
caotica e spesso inapplicabile, rischiando di mettere
l'Italia non in regola con le disposizioni comunitarie e con
l'obiettivo della tracciabilita' dei rifiuti, da sempre
condiviso dal mondo imprenditoriale.
Le imprese sostengono i processi di digitalizzazione e
innovazione degli adempimenti amministrativi in un'ottica di
semplificazione e auspicano che il futuro sistema sia chiaro,
semplice ed economico. Obiettivi che possono essere raggiunti
con un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni di
rappresentanza in fase di definizione del nuovo progetto e
attraverso un periodo di sperimentazione, mai adottato in
precedenza.
com-red
(RADIOCOR) 12-12-18 19:18:19 (0715) 5
DL SEMPLIFICAZIONI: PER IMPRESE E ARTIGIANI BENE SOPPRESSIONE SISTRI
ROMA (ITALPRESS) - Confindustria, Cna, Confcommercio,
Confagricoltura e Casartigiani esprimono forte apprezzamento per
la norma contenuta nel DL semplificazioni approvata oggi dal
Consiglio dei Ministri che sopprime il sistema Sistri.
Si tratta- si legge in una nota - di una misura da tempo invocata
dalle imprese, che in tutti questi anni hanno scontato le
inefficienze e le criticita' che hanno caratterizzato il sistema
fin dal principio. Le numerose proroghe e i provvedimenti di
modifica e integrazione spesso contraddittori hanno reso la
normativa caotica e spesso inapplicabile, rischiando di mettere
l'Italia non in regola con le disposizioni comunitarie e con
l'obiettivo della tracciabilita' dei rifiuti, da sempre condiviso
dal mondo imprenditoriale. Le imprese sostengono i processi di
digitalizzazione e innovazione degli adempimenti amministrativi in
un'ottica di semplificazione e auspicano che il futuro sistema sia
chiaro, semplice ed economico. Obiettivi - conclude la nota -che
possono essere raggiunti con un adeguato coinvolgimento delle
organizzazioni di rappresentanza in fase di definizione del nuovo
progetto e attraverso un periodo di sperimentazione, mai adottato
in precedenza.
(ITALPRESS).
ads/com
12-Dic-18 19:18
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Vi segnaliamo l'articolo a firma di Jacopo Giliberto sul Sole 24Ore di oggi (pagina 12) in cui viene affrontata la questione relativa alla presentazione di due possibili emendamenti nella Legge di Bilancio (AS-981), attualmente all'esame del Parlamento, che tendono a ristabilire la procedura autorizzativa del "caso per caso" per l'End of Waste.
La problematica riportata nell'articolo fa riferimento all'emendamento 1.2329 del Movimento 5 stelle che, al contrario, che è idoneo a paralizzare il sistema di riciclo e recupero, in quanto subordina il rilascio di nuove autorizzazioni "caso per caso" ad un futuro decreto del Ministro dell'Ambiente, nel quale saranno contenuti i criteri generali che le amministrazioni dovranno osservare per il rilascio delle stesse.
Confindustria ha espresso invece la condivisione per l'emendamento 1.2330 della Lega che riportiamo in allegato.
Articolo Sole 24Ore - Emendamenti End of Waste - Giliberto.pdf|Visualizza dettagli
EME 1.2330 End of waste.pdf|Visualizza dettagli
Modified on by Marco Valli 2E7536F4-4480-3476-C125-810F0040D9BF
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Segnaliamo che il Comitato Nazionale ha ritenuto opportuno emanare le seguenti delibere:
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Circolare n. 150 del 26 settembre 2018, con la quale si chiarisce che le precisazioni fornite dalla Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 in merito alla dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo valgono non solo per le categorie 1, 4 e 5, relative al trasporto, ma anche per le categorie 8, 9 e 10, relative all'attività di intermediazione e bonifica;
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Circolare n. 151 del 26 settembre 2018, con la quale si vuole chiarire che le imprese già iscritte in Categoria 1, per attività inquadrate nelle sottocategorie istituite con Delibera n. 5 del 3 novembre 2016, devono intendersi iscritte nelle stesse classi di iscrizione in funzione della quantità annua complessivamente trasportata.
I testi delle due circolari sono allegati.
Cordiali saluti
Circolare n. 150 del 26_09_2018 (Requisito di capacità finanziaria).pdf|Visualizza dettagli Circolare n. 151 del 26_09_2018 (Sottocategorie della cat. 1, criterio della quantità annua trasportata).pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo che il Comitato Nazionale ha diramato la Circolare n. 149 del 4 settembre con la quale ha ritenuto utile stabilire una tempistica comune per avviare le procedure di cancellazione per tutte le imprese che risultano sprovviste di indirizzi PEC validi e funzionanti o che risultano irreperibili anche a seguito di invio della notifica mediante il servizio postale.
Circolare n. 149 del 04_09_2018 (Tempistiche notifica provvedimenti di cancellazione per mancato versamento dei diritti di i.pdf|Visualizza dettagli
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Informiamo che CONAI, su proprio sito, fa presente che il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consorzi di Filiera Ricrea, CiAl, Comieco, Corepla, Rilegno e Coreve, ha deliberato la rimodulazione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica, legno e vetro, al fine di assicurare le risorse economiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo/recupero dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale.
I nuovi valori del contributo ambientale, a partire dal 1° gennaio 2019 quindi, saranno per:
· Gli imballaggi in acciaio, a 3,00 €/tonnellata (valore precedente: 8,00 €/tonnellata);
· Gli imballaggi in alluminio, a 15,00 €/tonnellata (valore precedente: 35,00 €/tonnellata);
· Gli imballaggi in carta e cartone, a 20,00 €/tonnellata (valore precedente: 10,00 €/tonnellata);
· Gli imballaggi in plastica, un valore medio pari a 263,00 €/tonnellata (valore precedente: 208,00 €/tonnellata). Il prossimo CdA delibererà l’effetto sulle fasce contributive, trattandosi del primo aumento di contributo consistente con la diversificazione contributiva in essere;
· Gli imballaggi in vetro, a 24,00 €/tonnellata (valore precedente: 13,30 €/tonnellata).
L’aumento avrà effetto anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
In particolare:
· le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) passeranno da 0,13 a 0,16% per i prodotti alimentari imballati e da 0,06 a 0,08% per prodotti non alimentari imballati;
· il Contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 52,00 a 64,00 €/t.
Il CONAI segnala che per ogni ulteriore informazione e chiarimento è a disposizione delle aziende al Numero Verde CONAI 800-337799 e, ad ogni buon fine, indichiamo il link all'informativa, all'interno della quale sono illustrate, tra gli altri, le ragioni delle variazioni del contributo:
Con l'occasione, segnaliamo che, nella sezione Download “Pubblicazioni e note” e nella home page del sito web www.conai.org è disponibile la NOTA INFORMATIVA SULLE BORSE DI PLASTICA, che ad ogni buon fine si riporta a questo link, che sintetizza le modifiche normative introdotte al d.lgs. n. 152 del 2006 e chiarisce gli aspetti relativi alla commercializzazione delle borse di plastica e le informazioni obbligatorie da riportare sulle stesse borse commercializzabili.
CONAI segnala, altresì (come riporta peraltro la stessa nota), che il documento si riferisce alle informazioni, obbligatorie e non, riguardanti esclusivamente le modifiche introdotte al d.lgs. 152/2006 dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 (non sono incluse, ad esempio, le informazioni relative al lotto di produzione, al termine di utilizzabilità, codice EAN, all’idoneità al contatto con gli alimenti, ecc.).
Anche in questo caso, per qualsiasi chiarimento in merito, CONAI fa sapere che è possibile scrivere a [email protected]
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CONAI informa che la Cassazione ha confermato l’interpretazione della nozione di imballaggio sostenuta dallo stesso CONAI per oltre 15 anni.
Il Consorzio annuncia quindi la fine del contenzioso instaurato da CONAI nei confronti di POLIECO per non pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi posti dalla legge in capo ai produttori e utilizzatori di imballaggi.
Prima il Tribunale di Roma con sentenza n° 16818/2007, poi la Corte di appello di Roma con sentenza n. 3048/2014, ed ora anche la Corte di Cassazione con ordinanza n. 19312/2018 (Ordinanza_19312_2018) hanno riconosciuto l’esattezza
dell’interpretazione della disciplina di riferimento seguita dal CONAI per delineare la propria sfera di competenza.
CONAI, nella sua informativa (http://www.conai.org/notizie/polieco-la-cassazione-conferma-linterpretazione-della-nozione-di-imballaggio-sostenuta-da-conai/), rimarca come la decisione della Cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto dal POLIECO,
assume particolare rilievo in quanto costituisce il primo precedente della giurisprudenza di legittimità che, appunto, conferma l’interpretazione della nozione di imballaggio da sempre sostenuta dal CONAI in questi anni e riconosce una volta per tutte la natura di
imballaggio di numerosi beni che il POLIECO ha preteso di attrarre alla propria sfera di gestione.
Il CONAI elenca, infine, gli aspetti più rilevanti della causa decisi, quindi, in via definitiva e ai quali POLIECO dovrà attenersi possono essere così riassunti:
- il criterio di qualificazione di un prodotto come imballaggio va individuato nella sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna delle merci, siano esse materie prime o prodotti finiti;
- le funzioni di imballaggio indicate nelle definizioni normative non vanno intese come cumulative;
- la nozione di imballaggio non si riferisce soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci dal produttore al consumatore, ma anche a quello adibito a consentire la consegna dal produttore all’utilizzatore;
- possono essere qualificati imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo;
- la valutazione dell’idoneità del bene a svolgere una o più delle suddette funzioni va compiuta ex ante e in astratto, non ex post e in concreto;
- anche i contenitori utilizzati nell’industria ed agricoltura per materiali solidi o liquidi, o anche prodotti agroalimentari, in funzione di bene strumentale per la produzione e/o attività tipica dell’impresa sono da considerarsi imballaggi;
- sono da considerarsi imballaggi, a titolo esemplificativo e non esaustivo gli shopper, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l’imballaggio automatico (per esempio di resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, sali,
pasta, mangimi), i cappucci copri pallet, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallet, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe, ecc…
Ad ogni buon fine, indichiamo di seguito i link all'Ordinanza della Corte di Cassazione:
http://www.conai.org/wp-content/uploads/2018/07/Ordinanza_19312_2018.pdf
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Si riporta il resoconto dell'audizione del Ministro dell'ambiente Sergio Costa che si è tenuta ieri presso la Commissione Ambiente del Senato, di seguito anche i principali punti sollevati dai Senatori su cui il Ministro si è riservato di rispondere. Tra di essi segnaliamo la domanda sugli intendimenti del Governo a seguito della recente pronuncia del CdS sui criteri per l'end of waste, che rappresenta un tema prioritario su cui si stanno concentrando i nostri lavori in questa fase.
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Nugnes (M5S): importanza di un efficace raccordo tra il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico;"economia ecologica" da affrontare in dimensione sovra nazionale, se si vogliono evitare danni competitivi per le imprese italiane; incentivi alla rigenerazione urbana per rendere il consumo di suolo meno conveniente; competenze attribuite alla Procura nazionale antimafia in materia ambientale.
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Gallone (FI): recente sentenza del Consiglio di Stato sui criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto end of waste)
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Bellanova (PD- Comm. Lavoro): procedure entro le 12 miglia con utilizzo tecnica air gun, posizione del Ministro sul TAP
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Nastri (Fd'I): numero crescente dei siti da bonificare, a cui si accompagna una sempre maggiore difficoltà nell'individuazione dei soggetti responsabili dell'inquinamento; sul tema pesa inoltre l'eccessivo carico burocratico nonché la difficoltà nel reperimento delle risorse necessarie per l'attuazione delle bonifiche; spreco di acqua potabile, dai bacini di captazione sino all'utenza finale.
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Ferrazzi (PD) : attuazione accordo di Parigi, ILVA
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Bruzzone (Lega): intendimenti del Governo rispetto alle aree protette
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De Petris (LeU): aree protette, consumo del suolo
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Ortolani (M5S): cartografia geologica
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Briziarelli (Lega): "acquisti verdi" negli appalti; centri di compostaggio; valutazione nuove competenze ARERA
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Pazzaglini (Lega): aree protette non sono in contratto di governo, serve equilibrio nella disciplina
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Quarto (M5S): problematiche concernenti la ricerca e l'estrazione petrolifera
Ministro Costa - audizione.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni, per segnalarvi che a partire da oggi si applicherà il Regolamento (UE) 997/2017, il quale prevede nuovi criteri di classificazione in merito all'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico) ai rifiuti.
Come segnalato anche nella nostra nota di aprile 2018, per effetto delle nuove regole di classificazione, i produttori e detentori di rifiuti si potranno trovare con rifiuti presi in carico prima del 5 luglio 2018, e ancora non scaricati (giacenze), con un certo codice e classificazione, da dover movimentare a partire dal 5 luglio 2018 con diverso codice o anche solo con la nuova caratteristica di pericolo HP14.
Pertanto, allo scopo di dare evidenza della corretta gestione dei rifiuti prodotti o detenuti prima del 5 luglio 2018, si ritiene opportuno suggerire le seguenti modalità di tenuta delle scritture amministrative previste dalla parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006 per i rifiuti presi in carico nel registro di carico e scarico prima del 5 luglio 2018:
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per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “assoluto” che acquisiscono dal 5 luglio 2018 anche la caratteristica HP14, oltre ai codici HP di pericolosità già attribuiti e inseriti nel campo “caratteristiche di pericolo”, è opportuno riportare in annotazione nei movimenti di carico (che costituiscono la giacenza al 5 luglio 2018) anche la caratteristica HP14 attribuita secondo il Regolamento 997/2017;
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per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “a specchio” che acquisiscono dal 5 luglio 2018 anche la caratteristica HP14, oltre ai codici HP di pericolosità già attribuiti e inseriti nel campo “caratteristiche di pericolo”, è opportuno riportare in annotazione nei movimenti di carico (che costituiscono la giacenza al 5 luglio 2018) anche la caratteristica HP14 attribuita secondo il Regolamento 997/2017;
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per i rifiuti identificati con codice CER non pericoloso “a specchio” che acquisiscono dal 5 luglio 2018 la caratteristica di pericolo HP14, diventando quindi pericolosi, in annotazione (sempre nelle prese in carico che costituiscono la giacenza al 5 luglio 2018) andrà indicato il codice CER pericoloso corrispondente e la caratteristica di pericolo HP14. In questo caso, l’avvio a smaltimento o a recupero del rifiuto dal 5 luglio 2018 dovrà essere effettuato secondo la nuova codifica sia per l’identificazione dei soggetti abilitati al trasporto ed al trattamento sia per l’effettuazione del movimento di scarico;
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per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “a specchio” che, con le nuove modalità di classificazione, diventano non pericolosi se perdono la caratteristica di pericolo HP14 e non sono attribuibili al rifiuto altre caratteristiche di pericolo, in annotazione (sempre nelle prese in carico che costituiscono la giacenza al 5 luglio 2018) andrà indicato il codice CER non pericoloso corrispondente. In questo caso, l’avvio a smaltimento o a recupero del rifiuto dopo il 5 luglio 2018 dovrà essere effettuato secondo la nuova codifica sia per l’identificazione dei soggetti abilitati al trasporto ed al trattamento sia per l’effettuazione del movimento di scarico.
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Segnaliamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. n. 81 del 2018 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/07/02/151/sg/pdf) in attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 (cd. "Direttiva NEC") del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.
La Direttiva NEC (National Emission Ceiling) stabilisce limiti nazionali per le emissioni in atmosfera di specifici inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine) per il periodo 2020-2029 e dal 2030 in avanti e si applica alle emissioni delle sostanze inquinanti originanti da tutte le fonti presenti nel territorio degli Stati membri.
Inoltre, la Direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di elaborazione, adozione e attuazione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti inquinanti e agli altri inquinanti indicati all’allegato I e ai loro effetti.
Segnaliamo, infine, che resta ferma fino al 31 dicembre 2019, l'applicazione dei limiti nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e dall'allegato I del decreto legislativo n. 171 del 2004, nonostante questo venga abrogato dal decreto in oggetto.
Per opportuna informazione riportiamo di seguito le percentuali di riduzione delle emissioni riferite all'Italia e recepite in allegato II del d.lgs. 81 del 2018:
Riduzione delle emissioni rispetto al 2005
Sostanza Inquinante Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 Per qualsiasi anno a partire dal 2030 in avanti
Ossidi di azoto 40% 65%
Biossido di zolfo 35% 71%
Composti organici volatili non metanici 35% 46%
Ammoniaca 5% 16%
Particolato fine (PM2.5) 10% 40%
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