Ambiente

Seminario su decreto emissioni industriali e medi impianti di combustione 14 marzo 2018
Segnaliamo che Confindustria organizzerà un seminario, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, per illustrare i punti principali della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 183 del 2017 in materia di emissioni industriali e medi impianti di combustione.
Nei prossimi giorni seguirà il programma dettagliato dell'evento che si terrà nella mattinata del 14 marzo presso la sede di Confindustria a Roma.
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Decreto Direttoriale 1° febbraio 2018, recante le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2018 (G.U. Serie Generale n. 32 dell’8 febbraio 2018), e contestualmente è entrato in vigore, il Decreto Direttoriale 1° febbraio 2018, recante “Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.”
Il decreto viene emanato in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 123 della legge n. 124 del 2017 (Legge annuale mercato e concorrenza).
Il decreto si compone di 5 articoli e di 2 allegati ed è finalizzato a semplificare le procedure di raccolta dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi con la modalità della microraccolta, che consente ad un unico raccoglitore o trasportatore di raccogliere i rifiuti presso più produttori o detentori con uno stesso automezzo nel più breve tempo possibile, come definito all’articolo 193, comma 11, del decreto legislativo 152/2006. Tale modalità semplificata non esclude la possibilità, per gli operatori, di continuare a utilizzare la procedura ordinaria.
Questo decreto risponde, inoltre, alle necessità di semplificazione volte a facilitare la microraccolta di questi materiali da parte di soggetti regolarmente iscritti all’Albo Gestori Ambientali alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi), prevedendo quindi, ai sensi dell’art. 1 comma 124 della Legge n. 124 del 2017, l’istituzione di un’iscrizione semplificata di questi soggetti per quantità limitate di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. A riguardo, si segnala che l’Albo Gestori Ambientali ha avviato i lavori per definire tali modalità semplificate ed i limiti di quantità per questa specifica categoria di iscrizione.
L’articolo 1 delimita l’oggetto del decreto. Nello specifico, il decreto in esame definisce le modalità semplificate per effettuare la raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi prevedendo la compilazione di un unico formulario di identificazione rifiuti nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell'ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo ed in una stessa giornata. Si definiscono altresì le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i soggetti che effettuano l’attività di trasporto e raccolta di questi rifiuti.
L’articolo 2 perimetra l’ambito applicativo del provvedimento: il provvedimento si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, d.Lgs. n. 152 del 2006 alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi), nonché ai soggetti che si iscriveranno all'Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124, una volta definite dall’ Albo gestori ambientali.
L’articolo 3 riguarda la semplificazione nella gestione e compilazione del documento di trasporto per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo nell’ambito della stessa giornata (microraccolta). Nello specifico, la disposizione rimanda all’allegato A del decreto direttoriale, che contiene il fac simile di formulario in caso di microraccolta presso più produttori e detentori di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. Per quel che riguarda la corretta compilazione di tale formulario, l’allegato B al decreto direttoriale, indica come riferimenti:
- l'allegato «C» al decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;
- la circolare del Ministero dell'ambiente 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98. (Gazetta Ufficiale 11 settembre 1998 n. 212) sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti;
Per quanto non specificato nella sopra richiamata documentazione occorre fare riferimento alle indicazioni aggiuntive riportate nello stesso allegato B.
Per quanto riguarda la vidimazione, non essendo riportata nel provvedimento nessuna indicazione in merito, si ritiene opportuno rimandare alla normativa di riferimento in vigore, ossia a quanto disposto dall’articolo 193, comma 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Le principali novità per la compilazione e la gestione di questo modello semplificato di formulario sono le seguenti:
- nel caso di raccolta presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all'allegato «A» al decreto direttoriale 1 febbraio 2018. Questa attività di raccolta sopra descritta deve, in ogni caso, concludersi nell'ambito della giornata in cui ha avuto inizio;
- nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore riporta, nell'ordine cronologico in cui e' intervenuto nella raccolta, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui e' stato effettuato il prelievo;
- In corrispondenza del numero di riferimento di ciascun produttore alla voce “quantità” (campo 6) viene indicata la quantità o il volume dei rifiuti conferiti dal singolo produttore;
- durante l'attività' di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi presso più produttori, il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di identificazione. Una copia rimane presso l'ultimo produttore o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. Una copia del formulario e' conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest'ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.
- il destinatario annota nel registro di carico e scarico il peso totale da lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel singolo formulario e vi annota/allega l'elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi;
- nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori maggiore di 10, il trasportatore provvede alla compilazione di un FIR aggiuntivo;
- le informazioni relative al campo [4] riguardano le caratteristiche di pericolo dei rifiuti e non sono pertinenti per questa specifica tipologia di trasporto di rifiuti non pericolosi, così come le informazioni relative all’obbligo di trasporto secondo la normativa ADR (campo 8) che non rileva per i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
- ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.
L’articolo 4 disciplina la semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico per i soggetti che effettuano l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità ordinarie (categoria 4) o secondo le modalità semplificate che saranno definite: l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico è soddisfatto mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.
L’articolo 5 disciplina le modalità con cui le associazioni di volontariato e gli enti religiosi possono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana. Viene definito trasporto occasionale: ”l'attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.”
Per essere legittimati a svolgere tali attività le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono operare d'intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il quale individuerà apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose.
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REACH: Comunicato ECHA circostanze eccezionali di registrazione delle sostanze
Nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ricordiamo che il 31 maggio 2018 è il termine ultimo per effettuare la registrazione di sostanze pre-registrate e fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate l'anno.
Inoltre, ricordiamo che sono tenuti a eseguire la registrazione:
A tal proposito, vi segnaliamo il comunicato stampa pubblicato sul sito dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) lo scorso 31 gennaio in cui viene riportato che, nel caso di specifiche circostanze eccezionali, qualora le aziende dovessero riscontrare difficoltà nel registrare le sostanze entro la suddetta data di scadenza prevista per il 31 Maggio 2018, queste saranno tenute ad informare ECHA il prima possibile e comunque entro il 24 Maggio 2018.
Le imprese dovranno fornire una dettagliata giustificazione della loro situazione e delle misure intraprese per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento REACH. Successivamente alla ricezione di tali informazioni, l'ECHA fornisce le prescrizioni su come presentare la registrazione entro il termine di scadenza.
In particolare, le quattro situazioni identificate dal Directors Contact Group (Gruppo di confronto informale tra la Commissione Europea, l'ECHA e i rappresentanti delle industrie) sono le seguenti:
Per maggiori informazioni il comunicato stampa dell'ECHA è disponibile al seguente link:
Inoltre, le quattro suddette situazioni sono approfondite al seguente link nella sezione del sito web ECHA dedicata al DCG:
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VIA: lista di controllo per gli impianti eoliciE' stato pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente il decreto direttoriale contenente la lista di controllo per gli impianti eolici. Infatti, ricordiamo che l'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. Successivamente l’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, oppure a nessuna delle due procedure. L'obiettivo della lista di controllo è di evitare lo screening VIA o la VIA laddove non sussistono le condizioni previste dalla legge in modo da velocizzare gli interventi di repowering ed evitare aggravi burocratici. L'istituto del pre-screening può trovare applicazione anche con riferimento ad altre tipologie di progetti e, in tal senso, alleghiamo anche il decreto direttoriale n. 239 del 2017 in cui sono riportati in via generale i contenuti della modulistica necessaria alla presentazione di liste di controllo. Tuttavia, se vi è la necessità di predisporre le suddette liste per specifiche tipologie di impianto, come è stato fatto per gli impianti eolici, vi invitiamo a segnalarcelo in modo tale da poter avviare un lavoro ad hoc con la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente. Modulo_lista_controllo_val_prel_impianti_eolici.docVisualizza dettagli DVA-decreto-lista controllo impianti eolici.pdfVisualizza dettagli Decreto Direttoriale N. 239 DEL 2017.pdfVisualizza dettagli |
Circolare illustrativa D.lgs. n. 183 del 2017 Emissioni industrialiSi allega la circolare illustrativa del D.lgs. n. 183 del 2017 con il quale è stata recepita la Direttiva 2015/2193/UE relativa alla limitazione delle emissioni di talune sostanze inquinanti e che modifica la disciplina le emissioni degli impianti industriali e dei medi impianti di combustione. Circolare emissioni d.lgs. 183 2017_def.pdfVisualizza dettagli |
Conai: Guida al contributo 2018
Conai informa che è disponibile sul sito www.conai.org la nuova Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale. L’edizione 2018 è costituita da due volumi (vd allegati): il primo illustra gli adempimenti e le procedure consortili; il secondo contiene tutta la modulistica e le relative istruzioni.
Il consorzio invita a consultare le prime pagine del volume 1 per conoscerne le principali novità.
Come di consueto, per qualsiasi chiarimento è disponibile il numero verde 800.337799.
I documenti sono disponibile nella libreria della comunità, all'interno della cartella "Imballaggi e rifiuti di imballaggio".
Guida Conai 2018_Volume 2.pdfVisualizza dettagli Guida Conai 2018_Volume 1.pdfVisualizza dettagli |