Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la circolare n. 9 del 1/08/2019 che specifica i casi in cui un intermediario che ha sede all'estero ha l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali: viene chiarito che se l'intermediario opera come notificatore o esportatore, se cioè è il soggetto che organizza la spedizione di rifiuti provenienti dall'Italia e destinati ad un paese estero, deve essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CE n. 1013/2006.
Se invece l'intermediario opera come destinatario/importatore del rifiuto proveniente dall'Italia è soggetto alla giuristizione del paese di destinazione in applicazione di quanto specificato nel Regolamento CE n. 669/2008 che integra il Regolamento CE n. 1013/2006.
Il testo della circolare è allegato.
Circ_9 del 01_08_2019 (Chiarimenti in merito all'iscrizione all'Albo da parte degli intermediari esteri).pdfVisualizza dettagli