Con la pubblicazione nella GU Serie Generale n. 49 del 28-2-2015 della Legge 27 febbraio 2015 n. 11, è stato convertito il Decreto 31 dicembre 2014, n. 192 (cd. Decreto Milleproroghe).
Segnaliamo, tra gli altri:
- all'art. 4, in tema di prevenzione incendi, l'aggiunta del comma 2 bis e 2 ter (vd nota di dettaglio riportata in calce).
- all'art. 9, comma 1, lo slittamento dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 del divieto di ammissibilità in discarica per i rifiuti con PCI superiore a 13000 kJ/kg (art. 6, comma 1, lettera p), decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15);
- all'art. 9, comma 3 lett. c), il differimento, dal 1° febbraio 2015 al 1° aprile 2015, dell'applicazione delle sanzioni Sistri per omessa iscrizione e versamento del contributo (art. 260bis, comma 1 e 2);
Il testo consolidato dell'intero provvedimento è disponibile a questo link.
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Secondo quanto riportato dal dossier del Servizio Studi del Senato, il nuovo comma 2-bis differisce di 2 anni, vale a dire al 7 ottobre 2016, il termine per l’assolvimento degli adempimenti prescritti dagli artt. 3-4 del D.P.R. n. 151/2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alle disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221). Tale proroga viene operata mediante una modifica del termine fissato dal comma 2 dell’art. 38 del D.L. 69/2013, che ha prorogato fino al 7 ottobre 2014 il termine in questione. Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo la proroga si applica ai soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività esistenti alla citata del 22 settembre 2011. Lo stesso comma 1 ha escluso l’obbligo di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 3 del D.P.R. 151 qualora i soggetti responsabili siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Relativamente agli adempimenti citati, si ricorda che l’art. 3 prescrive, per le sole attività con livelli di rischio medio-alto (categorie B e C dell’allegato I del D.P.R. 151), l’obbligo del parere di conformità, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, sui progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un presentazione dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI), mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Il comma 2-ter limita l’applicazione del differimento di termini, concesso dal comma 2-bis, ai soggetti (enti e privati) che provvedono agli adempimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 151 entro 8 mesi dall’entrata in vigore della presente legge di conversione (quindi presumibilmente entro l’ottobre 2015), fermi restando gli adempimenti previsti dall’art. 4 del medesimo D.P.R. L’effetto di tale disposizione sembra quindi quello di richiedere, innanzitutto, l’effettuazione entro l’ottobre 2015 degli adempimenti previsti dall’art. 3 e, qualora assolti, di consentire l’ottenimento del CPI entro il 7 ottobre 2016. Si ricorda infine che le nuove attività introdotte dal D.P.R. 151/2011 si riferiscono essenzialmente a:
- infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m2; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri);
- grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità);
- demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2;
- strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.