Per quanto attiene il Power Market Design, gli Stati membri potranno regolare i prezzi per un periodo di tempo definito e dovranno assicurarsi che il quadro regolatorio a livello nazionale favorisca l’offerta di contratti a prezzi dinamici da parte dei produttori, i quali, a loro volta, saranno in futuro in grado di stabilire i prezzi liberamente. Gli stati membri consentiranno, a certe condizioni, ai TSO e ai DSO di possedere, sviluppare, gestire o operare i sistemi di accumulo. Viene inoltre previsto che i DSO e le Autorità di Regolazione Nazionali provvedano a consultazioni pubbliche per verificare l’interesse degli operatori di mercato ad investire nello sviluppo dei sistemi di stoccaggio.
Con riferimento alle Comunità Energetiche, viene assicurato il loro contributo “equo” e “bilanciato” al sostentamento dei costi di sistema. Le esenzioni dalle responsabilità di bilanciamento e dispacciamento vengono ridotte rispetto alle esistenti, così da ridurre le distorsioni di mercato, mentre le regole definite per l’allocazione della capacità prevedono che vi sia una capacità massima da allocare agli operatori di mercato al confine di una bidding zone. A tal proposito, viene stabilito un benchmark per la capacità massima che deve essere rispettato, pena la riconfigurazione della bidding zone.
Viene mantenuta la possibilità di ricorrere a meccanismi di capacità per gestire i picchi di domanda, ma si chiede un’armonizzazione delle misure che li regolano, in particolare viene stabilito che i nuovi impianti che vogliano partecipare a tali meccanismi dopo il 2025 saranno ammessi a farlo solo qualora le loro emissioni di CO2 annue siano inferiori ai 550 grammi per KWh o ai 700 chili in media annua per kilowatt istallato. Quanto agli impianti esistenti, non potranno essere remunerati dopo il 2030 e a partire dal 2025 l’ammontare ricevuto dovrà decrescere. Viene inoltre introdotta una metodologia europea per la valutazione delle risorse, che sarà utilizzata come base per le decisioni riguardanti i meccanismi di capacità insieme alle metodologie nazionali.
Infine, viene stabilita un’entità europea per i DSO, mentre i ROC vengono ribattezzati “Regional Security Coordinators” e ne vengono definiti lo scopo geografico e le mansioni.