Con riferimento alla voce di blog relativa alla delibera 578/2013/R/eel dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas che disciplina i servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita dell’energia elettrica nel caso dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), si evidenzia che:
- i SEU e i SEESEU pagheranno gli oneri di sistema solo sull’elettricità prelevata dalla rete e non anche su quella consumata.
- L’Autorità individua tre diverse tipologie (A, B, C) di SEESEU ai quali i relativi benefici tariffari - previsti dal decreto legislativo 115/08 - vengono concessi in misura diversa o in alcuni casi nulla:
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SEESEU-A, intesi come i sistemi esistenti (nel senso specificato dal medesimo decreto legislativo 115/08) caratterizzati dalla presenza di un unico soggetto giuridico che, al tempo stesso, assume la qualifica di cliente finale e di produttore. Tali sistemi costituiscono l’insieme minimo dei SEESEU previsto dal decreto legislativo 115/08 e non richiedono la potenza massima di 20 MW né la presenza esclusiva di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento;
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SEESEU-B, intesi come i sistemi esistenti (nel senso specificato dal medesimo decreto legislativo 115/08) che rispettano i requisiti di SEU, nonché i SEESEU-C che, a partire dal 2016, per effetto di quanto nel seguito esplicitato vengono riclassificati, a fini tariffari, come SEESEU-B;
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SEESEU-C, intesi come i sistemi esistenti (nel senso specificato dal medesimo decreto legislativo 115/08) e già in esercizio all’1 gennaio 2014;
- L’AEEG prevede altresì che:
Fino al 31/12/15 consentita la qualifica SEESEU-C
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la qualifica di SEESEU-C, che consente di usufruire del trattamento previsto per i SEU, sia consentita fino al 31 dicembre 2015 (cioè fino al termine dell’attuale periodo regolatorio) al fine di salvaguardare investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 115/08 nell’ipotesi che le tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché gli oneri generali di sistema trovassero applicazione alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica anziché all’energia elettrica consumata;
Fino al 31 luglio 2015 per adeguarsi
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i SEESEU-C possono essere successivamente annoverati tra i SEESEU-B, continuando quindi ad usufruire dei benefici previsti per i SEU anche dopo il 31 dicembre 2015, qualora si riconducano, entro il 31 luglio 2015, a sistemi con un solo cliente finale e un solo produttore e qualora presentino esclusivamente impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento;
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ai fini dell’applicazione delle componenti tariffarie, rientrino tra i SEESEU-C anche i consorzi storici dotati di rete propria, esclusivamente in relazione all’attività di trasporto e fornitura di energia elettrica per i propri clienti soci diretti;
- I rimanenti SSPC, invece, pagheranno anch’essi gli oneri di rete (tariffe di trasmissione e distribuzione) solo sull’energia prelevata dalla rete (e in base alle caratteristiche della connessione), ma gli oneri di sistema saranno ricaricati anche sulla parte di energia elettrica consumata.
- Per la cogenerazione i benefici scatteranno solo se almeno il 50% dell’energia risulterà in assetto cogenerativo.
Con successivo provvedimento saranno regolati i sistemi di distribuzione chiusi, incluse le Reti Interne di Utenza – RIU.