Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha firmato venerdì il decreto attuativo del capacity market contenente la disciplina, che “risponde alla necessità di assicurare l’adeguatezza del sistema con procedure che massimizzano i benefici per il sistema elettrico nazionale, privilegiano la capacità dotata dei necessari requisiti ambientali e di flessibilità e assicurano la partecipazione di tutte le risorse utili, ivi compresa la capacità nuova non autorizzata, la domanda, la generazione da fonti rinnovabili e la capacità localizzata all’estero”.
L’indicatore di adeguatezza del sistema elettrico è espresso in termini di numero di ore per anno in cui è probabile la disconnessione del carico dovuta a carenza di risorse o di capacità di transito (LOLE - Loss of load expectation). Il valore obiettivo è pari a tre ore/anno. Ai fini della definizione del fabbisogno di capacità, il valore del livello di adeguatezza al di sotto del quale il sistema elettrico risulta inadeguato è pari a sei ore/anno.
Terna effettua ed aggiorna annualmente le valutazioni di adeguatezza della capacità e ne trasmette gli esiti a Mise e Arera, pubblicandoli anche sul proprio sito.
Il Tso dovrà inoltre elaborare indicatori per il monitoraggio degli effetti derivanti dall’entrata in funzione del mercato della capacità e, in coordinamento con il Gme, fare analisi periodiche sull’incidenza sui mercati dell’energia e dei servizi e sull’interazione con i processi di market coupling e di integrazione europea. Infine Terna trasmette periodicamente al Mise informazioni sullo stato di avanzamento della capacità nuova contrattualizzata.
L’accesso al meccanismo è consentito a capacità esistente o nuova (anche non autorizzata, con modalità che limitino il rischio di "azzardo morale" e di "selezione avversa", sebbene di tutto ciò nel decreto non si faccia menzione). Sono escluse le centrali assoggettate a provvedimenti di dismissione già approvati, quelle ammesse al regime di essenzialità (con provvedimento anteriore di almeno 20 giorni rispetto alla data dell’asta), quelle oggetto di contratti di approvvigionamento a termine (sempre con medesima tempistica).
Con riferimento agli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) che, ai sensi della disciplina di cui all’articolo 1, non sono cumulabili con la remunerazione del mercato della capacità, la rinuncia agli stessi è relativa a tutta la durata del periodo di consegna oggetto delle procedure concorsuali. La rinuncia determina la sospensione dell’erogazione degli incentivi ovvero del servizio da parte del GSE, senza diritto di recupero da parte del beneficiario degli incentivi.
Previsti poi ovviamente i doppi limiti emissivi (Indice di Emissione di unità non superiore a 550 grCO2/kWh, Emissioni Totali Unitarie non superiori a 350 kg CO2/kW) che hanno portato alla nuova notifica a Bruxelles.
L’individuazione del valore massimo del premio e del prezzo di esercizio previsti dalla disciplina è orientata alla riduzione dei costi del sistema e degli oneri a carico dei consumatori, con verifica degli effetti prodotti.
Il sistema di remunerazione entra in funzione con le procedure concorsuali da tenersi entro il 2019 e riferite agli anni di consegna 2022 e 2023.
Il Mise stima grazie al capacity benefici netti per 200 mln € annui, senza considerare l’impatto positivo sui prezzi di mercato per 1,4 mld €, che porta il vantaggio in bolletta a 1,6 mld € annui.