La legge di stabilità 2015 (Legge 23/12/2014 n. 190) pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. 29.12.2014) conferma l’innalzamento dell’IVA per il pellet dal 10% al 22% e la proroga di un anno delle aliquote massime degli sconti fiscali su ristrutturazioni edilizie (50%, che scenderà al 36% nel 2016) e riqualificazione energetica delle abitazioni (65%).
Inoltre nella legge di Stabilità 2015, in ambito Iva, sono state introdotte varie misure volte, tra l’altro, a prevenire fenomeni fraudolenti.
Innanzitutto il sistema di reverse charge. Con tale sistema, derogando alla disciplina generale in materia di Iva, si trasferiscono gli obblighi di assolvimento dell'imposta dal cedente all'acquirente. Quest'ultimo, infatti, ricevuta dal fornitore la fattura senza applicazione dell'Iva e con l'indicazione che si tratta di un'operazione soggetta a inversione contabile, integra il documento, riportando l'aliquota e la relativa imposta, e lo annota sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti.
Con la legge di stabilità 2015 (commi 629-633) il reverse charge viene esteso a settori non previsti originariamente. Dall'1 gennaio 2015, infatti, il particolare meccanismo dell'inversione contabile deve essere applicato anche a una nuova serie di operazioni riguardanti i settori edile, energetico e della grande distribuzione.
In particolare, per quello che concerne il settore energetico, il meccanismo è stato esteso alle seguenti operazioni:
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· trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (articolo 3 della direttiva 2003/87/Ce)
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· trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica
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· cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore
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· cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari
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· cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
Per le operazioni appartenenti al settore energetico, l'applicazione del reverse charge è prevista per quattro anni. Invece, per il settore della grande distribuzione, l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea.