La Delibera segue le analisi sviluppate nei DCO 189 e 417 del 2014. L’ultimo in particolare aveva preso in esame i criteri di incentivazione per i nuovi investimenti, l’istituzione del fattore correttivo per la garanzia dei ricavi, i corrispettivi per lo stoccaggio strategico e per la capacità assegnata pro quota.
Immobilizzazioni in corso di realizzazione
L’Autorità ritiene opportuno escludere le immobilizzazioni in corso di realizzazione, se realizzate successivamente al 31 dicembre 2014, dalla determinazione del capitale investito riconosciuto e dal calcolo della quota addizionale per gli investimenti incentivati. Le immobilizzazioni in corso inscritte invece a bilancio al 31 dicembre 2014 possono essere inserite nel calcolo, si terrà quindi debito conto della effettiva messa a disposizione del servizio. Ritiene però opportuno che si possano considerare almeno gli oneri finanziari capitalizzati in corso d’opera nel suddetto calcolo, tranne il caso per cui si sia scelto di inserire le immobilizzazioni in corso sviluppate prima del 1 gennaio 2015 nel calcolo del capitale investito riconosciuto. Si prevede quindi un limite all’applicazione dell’ultimo punto, che consideri il maggior ricorso al debito per realizzare nuovi investimenti.
Ammortamenti
Per ciò che riguarda gli ammortamenti, si ritiene opportuno che non venga epurato il calcolo dei contributi pubblici e privati in conto capitale.
WACC
Secondo l’Autorità, l’applicazione del tasso addizionale di remunerazione per i nuovi investimenti, entrati in esercizio nel secondo e terzo periodo regolatorio, non va nella direzione dell’efficientamento del servizio e deve quindi essere esclusa. Le infrastrutture strategiche sono incentivate secondo differenti canali:
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Criterio del costo medio ponderato del capitale (WACC),
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Valorizzazione del servizio mediante procedure di mercato,
L’Autorità ritiene opportuno sviluppare meccanismi incentivanti per i nuovi investimenti (entranti in esercizio nel 2015) che riflettano il valore di mercato del servizio. In coerenza con i precedenti periodi regolatori, il WACC viene posto pari al 6%, in modo da assicurare ampia parte dei ricavi anche nel caso di mancato utilizzo dell’infrastruttura e quindi nel caso le procedure a mercato (aste) vadano deserte. Novità sono sviluppate in merito al tasso Risk Free, che si calcola sulla media ponderata dei 12 mesi precedenti dei BTP decennali e viene aggiornato in conformità con gli altri settori regolati (in modo da avere un allineamento di tali valori) a partire dalla definizione delle tariffe per il 2016.
Lag regolatorio
Il lag regolatorio, ritardo nel riconoscimento dei nuovi investimenti, è superato mediante la determinazione dei ricavi provvisori su dati pre-consuntivi, rivisti poi in base ai valori definitivi.
Fattore correttivo
Il fattore correttivo sarà sviluppato per coprire i costi, anche in caso di mancato utilizzo, dei siti di stoccaggio esercizio al 31 dicembre 2014, per i siti realizzati successivamente verrà applicato solo nel caso di infrastrutture indicate nella normativa primaria oppure considerate strategiche da parte del Mise. La componente addizionale per gli investimenti incentivati dovrebbe essere esclusa dal calcolo del fattore correttivo, poiché esso mira semplicemente ad assicurare la sostenibilità economica del servizio, tuttavia includerlo potrebbe portare alla persecuzione di comportamenti efficienti. Per questo motivo l’Autorità ha deciso di includerla. Si prevede inoltre una copertura solamente parziale dei costi operativi nel fattore correttivo per incentivare il contenimento di tali costi. L’applicazione di tale fattore correttivo è quindi sviluppata anche per le infrastrutture di stoccaggio realizzate ai sensi del Decreto 130/10. In via transitoria nel 2015 verranno coperte interamente le quote inerenti gli investimenti sviluppati nei precedenti periodi regolatori, all’interno del fattore correttivo.
Costi Operativi
Per i costi operativi si prevede l’utilizzo del meccanismo del profit saring, riconoscendo il 50% dei maggiori recuperi di produttività afferenti al periodo regolatorio precedente. Nel caso però non siano stati raggiunti gli obiettivi di efficienza l’Autorità ritiene opportuno sviluppare un incentivo al recupero di efficienza nel calcolo dei costi operativi. Quindi si ritiene opportuno prevedere, nel caso di raggiungimento degli obiettivi di efficienza, il riassorbimento del profit sharing in otto anni, mentre nel caso di mancato raggiungimento, l’imposizione di un periodo quadriennale per il recupero dell’efficienza mancante. L’Autorità ritiene altresì opportuna la previsione di un meccanismo che copra gli aumenti dei costi operativi per gli operatori esistenti, a causa della realizzazione di nuovi siti da parte di nuovi operatori.
Costo del servizio di misura
Non essendo ancora prevista una tariffa in merito, i costi sono ricompresi nell’insieme dei costi per il servizio di stoccaggio.
Rischi elevati per progetti di interesse comune
L’Autorità rimanda alla Delibera 446/2014/R/Gas per la determinazione di misure incentivanti per i promotori di progetti inseriti negli elenchi dei progetti di interesse comune.
Futuri provvedimenti
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Le modalità di assegnazione dello stoccaggio per i prossimi anni non sono state ancora definite dal Ministero dello sviluppo economico, quindi l’Autorità si riserva di indicare con un successivo provvedimento la futura disciplina dei corrispettivi del servizio di stoccaggio. I corrispettivi applicati al termine del precedente periodo regolatorio trovano applicazione fino al 1 aprile 2015.
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In seguito alla conversione in legge dell’attuale Decreto Legge 133/14 (Sblocca Italia) l’Autorità emanerà un provvedimento in relazione alle incentivazioni per le infrastrutture di stoccaggio previste dal suddetto atto di normativa primaria.
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L’Autorità definirà con successivo decreto il livello di copertura della quota di ricavo riconducibile alla remunerazione addizionale del capitale investito netto per gli investimenti incentivati. Il procedimento per la definizione del suddetto provvedimento deve avere termine al massimo in data 31 luglio 2015 e potrebbe comportare una correlazione del citato livello a indicatori di performance.
La delibera è disponibile al seguente link: Delibera AEEG 30 ottobre 2014 numero 531