Segnaliamo che è stata pubblicata nella G.U. 12/02/2019, n. 36, la legge di conversione del decreto 14 dicembre 2018, n. 135, recante "disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (cd. DL Semplificazioni).
Tra le disposizioni di interesse, segnaliamo quanto di seguito.
SISTRI (Articolo 6)
La conversione in legge del decreto "Semplificazioni" ha confermato l'abrogazione del SISTRI e che gli adempimenti riguardanti la gestione dei rifiuti (tenuta dei registri di carico e scarico, formulario di trasporto, ecc..), sono quelli ordinari già disciplinati dal Codice dell'Ambiente, prima dell'istituzione del SISTRI. La misura precisa anche che tali adempimenti potranno essere assolti in modalità telematica e su tale ultimo punto, come vi abbiamo già segnalato, Confindustria partecipa ai tavoli di lavoro attivati presso il Ministero dell'Ambiente per definire tale modalità.
Nel processo di conversione è stato tuttavia in parte rivisto l'art. 6, attraverso la modifica del comma 3 e l'introduzione di ulteriori commi, i quali hanno ad oggetto elementi di dettaglio relativi all'istituzione di un Registro elettronico (come peraltro prevede la nuova Direttiva rifiuti che dovrà essere recepita entro il 2020) nel quale sono tenuti a iscriversi "gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". La nuova norma, inoltre, prevede il pagamento di diritti di segreteria e di un contributo annuale a copertura dei costi di amministrazione del registro, da parte dei soggetti che si iscriveranno.
L'operatività della norma è subordinata, tuttavia, all'adozione di un Decreto ministeriale, che dovrà definire "le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori".
Rispetto alla nuova formulazione della norma, Confindustria ha ribadito la necessità che i lavori per la redazione del Decreto Ministeriale vengano condotti, fin da subito, con il coinvolgimento attivo delle organizzazioni imprenditoriali e che il nuovo sistema venga reso operativo solo dopo un'adeguata sperimentazione e secondo un principio di gradualità degli adempimenti in relazione al quantitativo e alla tipologia dei rifiuti prodotti e gestiti.
Sarà nostra cura tenervi informati e coinvolgervi sui lavori, che proseguiranno per quanto riguarda la digitalizzazione dei registri e formulari, nonché sull'avvio dei lavori per l'istituzione del Registro elettronico.
PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE (Articolo 11-ter)
La legge di conversione del decreto "Semplificazioni" ha poi inserito l'articolo 11-ter, relativo alle concessioni di ricerca idrocarburi, il quale prevede entro 18 mesi l’adozione di un Piano (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee-PTESAI), da parte del MiSe, di concerto con il MATTM, che dovrebbe offrire un quadro di riferimento per lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, volto a valorizzarne la sostenibilità.
Nelle more dell’adozione del Piano, sono sospesi tutti i procedimenti amministrativi in corso per il rilascio di nuovi permessi per attività di prospezione e ricerca, nonché tutti i permessi in essere di prospezione e ricerca, con conseguente interruzione delle relative attività, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività. Sono fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, relativi a istanze di:
a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.
La sospensione non si applica alle concessioni di coltivazione in essere e ai processi pendenti ad esse relativi, ma resta preclusa la possibilità di presentare, dopo l’entrata in vigore delle legge stessa, nuove istanze di concessioni per la coltivazione. Dopo l’approvazione del Piano, nelle aree in cui le attività fossero ritenute non compatibili, le istanze relative ai procedimenti sospesi saranno rigettate e i permessi di prospezione e ricerca in essere saranno revocati, anche per aree parziali. Allo stesso modo, dopo l’adozione del Piano, saranno rigettate le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione nelle aree non compatibili. Qualora invece il Piano non venisse adottato nei tempi previsti, riprenderebbe l’istruttoria dei procedimenti sospesi per ricerca e prospezione e i permessi sospesi di prospezione e ricerca sarebbero di nuovo efficaci, con conseguente ripresa dell’attività.
La disposizione prevede, inoltre, un incremento del 25% dei canoni dovuti per le concessioni di coltivazione e stoccaggio e declassa di fatto le attività upstream - e le opere connesse - privandole del carattere di pubblica utilità di cui attualmente godono.
CONCESSIONI IDROELETTRICHE (Articolo 11-quater)
L’Art. 11 quater del d.l. "Semplificazioni", relativo alle concessioni di grande derivazione idroelettrica, prevede che alla scadenza delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinunzia, le opere di raccolta, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico in stato di regolare funzionamento passino senza compenso in proprietà alle Regioni. In caso di investimenti da parte del concessionario nel periodo di validità della concessione purché previsti nell’atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza o rinuncia, si prevede di applicare un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato.
In merito a tale previsione, Confindustria ritiene che questi interventi non garantirebbero il superamento delle procedure di infrazione in ambito UE, mentre creeranno, verosimilmente, criticità sia per la continuità gestionale degli impianti idroelettrici, che per il mantenimento della sicurezza degli stessi, nonché rischi significativi per il paesaggio e l’ambiente (in particolare a seguito della previsione del c.d. “cherry picking” sui beni immobili e mobili). La norma non pare in grado di assicurare la necessaria parità di condizioni concorrenziali a livello nazionale, in quanto le varie Regioni potrebbero adottare regimi e livelli di prestazioni imposte ai concessionari anche molto difformi, così falsando la competizione sul mercato elettrico e sostanzialmente disarticolando lo stesso, quantomeno rispetto al comparto idroelettrico.
ATTIVITA’ ECONOMICA NELLE ZES (art. 3-ter)
E' stata infine introdotta una norma con l'obiettivo di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES (Zone Economiche Speciali). In particolare, per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui:
agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA);
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);
al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica;
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia;
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali.
Ad ogni buon fine, si allega il link all'intero provvedimento: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/12/19A00934/sg
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Gentili colleghi,
facciamo seguito alla nostra comunicazione del 13 dicembre per informare che il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, è stato pubblicato nella Serie Generale n. 290 della Gazzetta Ufficiale del 14-12-2018, ed è entrato in vigore sabato 15 dicembre.
Le disposizioni sul Sistri sono contenute all'art. 6 (vd di seguito).
In particolare, segnaliamo, rispetto a quanto contenuto al comma 3, che il Ministero dell'Ambiente, tramite l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha avviato i lavori per la digitalizzazione dei registri di carico e scarico, coinvolgendo anche le associazioni imprenditoriali, tra cui Confindustria.
I lavori sono in corso e Confindustria, nel trasferire proprie osservazioni puntuali a riguardo, ha tenuto a precisare in via preliminare che il nuovo sistema in via di definizione da parte del Ministero dell'Ambiente, come anche il semplice processo di digitalizzazione, dovrà tradursi in una semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese (che passa anche per un processo di revisione della normativa primaria), evitando al contempo la duplicazione dei costi che ha caratterizzato il sistema Sistri. In questa logica, Confindustria ha segnalato la necessità di procedere con un periodo adeguato di sperimentazione prima di rendere cogente il nuovo sistema di tracciabilità.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi di tale processo, fermo restando che, ai sensi della normativa vigente, gli operatori continuano a garantire la tracciabilità con il sistema di registri di carico e scarico e formulari utilizzati prima dell'emanazione del "DL Semplificazioni", che non ha fatto altro, quindi, che confermarne la disciplina ordinaria, in attesa del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (come ribadito dall'articolo 6, comma 3, del DL semplificazioni).
Saluti
Art. 6
Disposizioni in merito alla tracciabilita'
dei dati ambientali inerenti rifiuti
1. Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non
sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,
n. 78.
2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti
disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e
2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205;
b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis,
secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I
contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente
versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena
operativita' di un nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti
organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli
articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006
garantiscono la tracciabilita' dei rifiuti effettuando gli
adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo
decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di
cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n.
152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal
decreto legislativo n. 205 del 2010.
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Ambiente/Confindustria
Inviato da: Giulio Molinaro/Confindustria
13/12/2018 11:13
Per
RETE AMBIENTE ASS. CATEGORIA, RETE AMBIENTE TERRITORIALI
CC
Andrea Bianchi/Confindustria@Confindustria, Massimo Beccarello/Confindustria@Confindustria, Marco Ravazzolo/Confindustria@Confindustria, Caterina Mancusi/Confindustria@Confindustria
Oggetto
SISTRI: comunicato stampa
Gentili colleghi,
facciamo riferimento al SISTRI per riportare, qui di seguito, le diverse agenzie diramate nella giornata di ieri a margine dell'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del DL semplificazioni.
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Dl Semplificazioni: associazioni imprese, bene via Sistri
(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Confindustria, CNA, Confcommercio,
Confagricoltura e Casartigiani "esprimono forte apprezzamento
per la norma contenuta nel DL semplificazioni approvata oggi dal
Consiglio dei Ministri che sopprime il sistema Sistri". Lo
informa una nota secondo cui "si tratta di una misura da tempo
invocata dalle imprese, che in tutti questi anni hanno scontato
le inefficienze e le criticità che hanno caratterizzato il
sistema fin dal principio. Le numerose proroghe e i
provvedimenti di modifica e integrazione spesso contraddittori
hanno reso la normativa caotica e spesso inapplicabile,
rischiando di mettere l'Italia non in regola con le disposizioni
comunitarie e con l'obiettivo della tracciabilità dei rifiuti,
da sempre condiviso dal mondo imprenditoriale".
"Le imprese sostengono i processi di digitalizzazione e
innovazione degli adempimenti amministrativi in un'ottica di
semplificazione e auspicano che il futuro sistema sia chiaro,
semplice ed economico. Obiettivi che possono essere raggiunti
con un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni di
rappresentanza in fase di definizione del nuovo progetto e
attraverso un periodo di sperimentazione, mai adottato in
precedenza".
DOA
12-DIC-18 19:44
Dl semplificazioni: associazioni imprese, bene soppressione Sistri =
(AGI) - Roma, 12 dic. - Confindustria, Cna, Confcommercio,
Confagricoltura e Casartigiani esprimono "forte apprezzamento"
per la norma contenuta nel dl Semplificazioni approvata che
sopprime il sistema Sistri. "Si tratta", si legge in una nota
congiunta, "di una misura da tempo invocata dalle imprese, che
in tutti questi anni hanno scontato le inefficienze e le
criticita' che hanno caratterizzato il sistema fin dal
principio. Le numerose proroghe e i provvedimenti di modifica e
integrazione spesso contraddittori hanno reso la normativa
caotica e spesso inapplicabile, rischiando di mettere l'Italia
non in regola con le disposizioni comunitarie e con l'obiettivo
della tracciabilita' dei rifiuti, da sempre condiviso dal mondo
imprenditoriale. Le imprese sostengono i processi di
digitalizzazione e innovazione degli adempimenti amministrativi
in un'ottica di semplificazione e auspicano che il futuro
sistema sia chiaro, semplice ed economico. Obiettivi che
possono essere raggiunti con un adeguato coinvolgimento delle
organizzazioni di rappresentanza in fase di definizione del
nuovo progetto e attraverso un periodo di sperimentazione, mai
adottato in precedenza". (AGI)
Mau
121959 DIC 18
Dl semplificazioni, Confindustria: bene soppressione del Sistri
Ok anche da Confcommercio, Confagricoltura, Cna e Casartigiani
Roma, 12 dic. (askanews) - Confindustria, Confcommercio, Cna,
Confagricoltura e Casartigiani "esprimono forte apprezzamento"
per la norma del decreto semplificazioni che sopprime il sistema
Sistri. "Si tratta - affermano industriali, commercianti,
artigiani e agricoltori - di una misura da tempo invocata dalle
imprese, che in tutti questi anni hanno scontato le inefficienze
e le criticità che hanno caratterizzato il sistema fin dal
principio".
"Le numerose proroghe - sottolineano le organizzazioni
imprenditoriali - e i provvedimenti di modifica e integrazione,
spesso contraddittori, hanno reso la normativa caotica e spesso
inapplicabile, rischiando di mettere l'Italia non in regola con
le disposizioni comunitarie e con l'obiettivo della tracciabilità
dei rifiuti, da sempre condiviso dal mondo imprenditoriale".
Le imprese "sostengono i processi di digitalizzazione e
innovazione degli adempimenti amministrativi in un'ottica di
semplificazione e auspicano che il futuro sistema sia chiaro,
semplice ed economico. Obiettivi che possono essere raggiunti con
un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza
in fase di definizione del nuovo progetto e attraverso un periodo
di sperimentazione, mai adottato in precedenza".
Glv
122008 DIC 18
DL SEMPLIFICAZIONI: IMPRESE, BENE STOP SISTRI, ORA CHIAREZZA NUOVO SISTEMA =
Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Forte apprezzamento" di Confindustria,
Cna, Confcommercio, Confagricoltura e Casartigiani per la norma
contenuta nel Dl semplificazioni approvata oggi dal Consiglio dei
Ministri che sopprime il sistema Sistri. Si tratta, rilevano le
associazioni datoriali in una nota congiunta, "di una misura da tempo
invocata dalle imprese, che in tutti questi anni hanno scontato le
inefficienze e le criticità che hanno caratterizzato il sistema fin
dal principio".
Le numerose proroghe e i provvedimenti di modifica e integrazione
spesso contraddittori, sottolineano, "hanno reso la normativa caotica
e spesso inapplicabile, rischiando di mettere l'Italia non in regola
con le disposizioni comunitarie e con l'obiettivo della tracciabilità
dei rifiuti, da sempre condiviso dal mondo imprenditoriale".
Le imprese, concludono, "sostengono i processi di digitalizzazione e
innovazione degli adempimenti amministrativi in un'ottica di
semplificazione e auspicano che il futuro sistema sia chiaro, semplice
ed economico. Obiettivi che possono essere raggiunti con un adeguato
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza in fase di
definizione del nuovo progetto e attraverso un periodo di
sperimentazione, mai adottato in precedenza".
(Eca/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
12-DIC-18 19:59
Dl semplificazioni: imprese, bene soppressione Sistri, ora chiarezza nuovo sistema
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 dic
-Confindustria, Cna, Confcommercio, Confagricoltura e
Casartigiani esprimono forte apprezzamento per la norma
contenuta nel Dl semplificazioni approvata oggi dal Consiglio
dei Ministri che sopprime il sistema Sistri.
Si tratta di una misura da tempo invocata dalle imprese, che
in tutti questi anni hanno scontato le inefficienze e le
criticita' che hanno caratterizzato il sistema fin dal
principio. Le numerose proroghe e i provvedimenti di modifica
e integrazione spesso contraddittori hanno reso la normativa
caotica e spesso inapplicabile, rischiando di mettere
l'Italia non in regola con le disposizioni comunitarie e con
l'obiettivo della tracciabilita' dei rifiuti, da sempre
condiviso dal mondo imprenditoriale.
Le imprese sostengono i processi di digitalizzazione e
innovazione degli adempimenti amministrativi in un'ottica di
semplificazione e auspicano che il futuro sistema sia chiaro,
semplice ed economico. Obiettivi che possono essere raggiunti
con un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni di
rappresentanza in fase di definizione del nuovo progetto e
attraverso un periodo di sperimentazione, mai adottato in
precedenza.
com-red
(RADIOCOR) 12-12-18 19:18:19 (0715) 5
DL SEMPLIFICAZIONI: PER IMPRESE E ARTIGIANI BENE SOPPRESSIONE SISTRI
ROMA (ITALPRESS) - Confindustria, Cna, Confcommercio,
Confagricoltura e Casartigiani esprimono forte apprezzamento per
la norma contenuta nel DL semplificazioni approvata oggi dal
Consiglio dei Ministri che sopprime il sistema Sistri.
Si tratta- si legge in una nota - di una misura da tempo invocata
dalle imprese, che in tutti questi anni hanno scontato le
inefficienze e le criticita' che hanno caratterizzato il sistema
fin dal principio. Le numerose proroghe e i provvedimenti di
modifica e integrazione spesso contraddittori hanno reso la
normativa caotica e spesso inapplicabile, rischiando di mettere
l'Italia non in regola con le disposizioni comunitarie e con
l'obiettivo della tracciabilita' dei rifiuti, da sempre condiviso
dal mondo imprenditoriale. Le imprese sostengono i processi di
digitalizzazione e innovazione degli adempimenti amministrativi in
un'ottica di semplificazione e auspicano che il futuro sistema sia
chiaro, semplice ed economico. Obiettivi - conclude la nota -che
possono essere raggiunti con un adeguato coinvolgimento delle
organizzazioni di rappresentanza in fase di definizione del nuovo
progetto e attraverso un periodo di sperimentazione, mai adottato
in precedenza.
(ITALPRESS).
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12-Dic-18 19:18
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Alcune associazioni ci hanno contattato nei giorni scorsi per avere conferma sulla necessità di procedere al pagamento del contributo Sistri.
A riguardo, riteniamo utile confermare che anche per questo anno il pagamento deve essere effettuato entro il 30 aprile, con le stesse modalità utilizzate lo scorso anno.
In particolare, per quel che riguarda il corretto versamento, si può fare ancora riferimento alla guida "Gestione Azienda" (http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/GUIDA_GESTIONE_AZIENDA.pdf) aggiornata al 20 febbraio 2017, fermo restando che, sulla base della normativa vigente, i soggetti obbligati all'iscrizione e al relativo pagamento sono imprese o enti produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e gestori di rifiuti pericolosi.
Le modalità di versamento sono invece disponibili al seguente link:
Ricordiamo infine che, sempre sulla base della normativa in vigore (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", comma 1134, che modifica la DL 101/2013), le sanzioni per mancata e/o non corretta iscrizione e relativo versamento del contributo sono ridotte del 50%, mentre la proroga dell'entrata in vigore delle sanzioni sul corretto utilizzo del Sistri è fissata "alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario [...], e comunque non oltre il 31 dicembre 2018" .
Infine, per completezza di informazione, inviamo in allegato l'articolo, a firma Paola Ficco, pubblicato sul Sole 24 ore del 25 aprile (pag. 16), nel quale si ricorda la scadenza del 30 aprile anche per quel che concerne la compilazione del MUD.
Articolo MUD - Paola Ficco.pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo la pubblicazione di un articolo, a firma Paola Ficco, su "Il Sole 24 Ore" di sabato 2 dicembre (pagina 19), dal titolo "Il paradosso del Sistri, il digitale moltiplica la carta".
Vi terremo informati sugli sviluppi nelle prossime settimane.
Sistri_Sole 24 ore - 02 dicembre 2017.pdf|Visualizza dettagli
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Torniamo a scrivervi sull'argomento in oggetto, in attesa di potervi fornire aggiornamenti sul processo di revisione del sistema, per riportarvi la risposta che il Ministero dell'Ambiente (la sottosegretaria Silvia Velo) ha fornito nei giorni scorsi in Parlamento all'interrogazione sulla proroga delle disposizioni transitorie relative al SISTRI (n. 5-12144)
- TESTO DELLA RISPOSTA:
Con riferimento alle questioni poste, il Ministero dell'ambiente svolge da tempo un'attività di monitoraggio sul sistema SISTRI e considerato che allo stato non appare possibile definire la procedura nei tempi programmati, tenuto conto delle vicende giudiziarie in corso che hanno richiesto una complessa consulenza tecnica, si rendono opportune azioni volte a garantire la funzionalità del sistema stesso.
Al riguardo, il Ministero sarà chiamato ad assicurare la definizione delle più efficaci disposizioni transitorie volte a tutelare l'ambiente e le imprese e sta già valutando di prevedere un opportuno e adeguato periodo di proroga del regime attualmente vigente.
In particolare, al fine di consentire al nuovo concessionario del SISTRI l'espletamento delle attività oggetto di affidamento e garantire al contempo la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, si renderebbe necessaria una proroga degli effetti del contratto stipulato con la Società Selex Se-Ma in liquidazione fino alla data del subentro del nuovo concessionario. Infatti, l'estensione della durata del contratto garantirebbe la prosecuzione del sistema SISTRI da parte dell'attuale gestore, nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità ad opera del nuovo concessionario.
Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicurano gli On.li Interroganti che il Ministero continuerà a tenersi informato e che svolgerà le proprie attività mantenendo alto il livello di attenzione sulla questione contemperando.
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Facciamo riferimento al Sistri per ricordare che, ai sensi della normativa in vigore (DM 78/2016, articolo 7), entro il 30 aprile 2017 deve essere versato il contributo annuale. Essendo, tuttavia, il 30 aprile un giorno festivo è possibile procedere al pagamento entro il primo giorno lavorativo successivo, ovvero martedì 2 maggio.
Per quel che riguarda il corretto versamento, si segnala la pubblicazione della versione aggiornata al 20 febbraio 2017 della guida "Gestione Azienda" (http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/GUIDA_GESTIONE_AZIENDA.pdf), fermo restando che, sulla base della normativa vigente, i soggetti obbligati all'iscrizione e al relativo pagamento sono imprese o enti produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e gestori di rifiuti pericolosi.
Le modalità di versamento sono invece disponibili al seguente link:
Ricordiamo infine che, sempre sulla base della normativa in vigore (conversione in legge del Decreto n. 244 del 30 dicembre 2016 (art. 12)), le sanzioni per mancata e/o non corretta iscrizione e relativo versamento del contributo sono ridotte del 50%, mentre la proroga dell'entrata in vigore delle sanzioni sul corretto utilizzo del Sistri è fissata "alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario [...], e comunque non oltre il 31 dicembre 2017" .
A riguardo, non ci risulta che sia ancora avvenuto il subentro nella gestione del servizio, pertanto rimane fermo, al momento, il termine del 31 dicembre 2017.
Vi terremo comunque aggiornati sugli eventuali sviluppi, anche con riferimento all'attuazione delle modifiche al sistema richieste a più riprese dal mondo industriale e contenute nell'art. 23 del DM 78/2016.
Modificato il da Giulio Molinaro FDF266EC-3A08-ADFD-C125-7594002C47AB
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Riportiamo qui di seguito la comunicazione a firma del Direttore dell'Area Politiche Industriali, Andrea Bianchi.
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Gentili colleghi,
facciamo seguito alla nostra comunicazione del 2 dicembre per segnalare che abbiamo nuovamente verificato in questi giorni con il Ministero dell'Ambiente se vi fossero novità sul tema.
Abbiamo avuto dal Ministero la conferma che è in corso di definizione il consueto decreto Milleproroghe e che il Minambiente ha ritenuto opportuno chiedere l'inserimento di una norma che dispone il differimento, tra gli altri, dell'entrata in vigore delle sanzioni per il mancato/non corretto utilizzo del Sistema. Ci riserviamo di fornirvi appena possibile notizie sull'emanazione del provvedimento.
Ricordiamo invece che rimangono in vigore e non sono oggetto di proroga le sanzioni su mancata/non corretta iscrizione e versamento del contributo.
Cordiali saluti
Andrea Bianchi
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Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 26 maggio, con la quale segnalavamo la pubblicazione in GU del nuovo Decreto Ministeriale (in vigore da oggi), per riportare qui di seguito alcune indicazioni che mettiamo a disposizione delle associazioni affinché possano valutare in che modo disporne con le proprie aziende.
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PREMESSA
Nella Serie Generale n. 120 della Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2016 è stato pubblicato il Decreto 3 relativi rapporti, avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalita' di selezione disciplinati dal codice degli appalti, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilita' tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico (nota 11).
In attuazione di questa disposizione, il 26 giugno 2015 Consip S.p.A. ha pubblicato su proprio sito, il bando di gara a procedura ristretta (nota 12).
All'aggiudicatario viene richiesta la presa in carico e gestione del sistema attualmente operativo e l’evoluzione del sistema informatico.
Per quel che riguarda lo stato di avanzamento, secondo quanto riferito dal Sottosegretario all’Ambiente, On. Velo, il 28 aprile 2016 in Parlamento, la fase di pre-qualifica si è conclusa il 16 ottobre con l’ammissione di tutti i richiedenti e sono in corso di valutazione le offerte pervenute dai partecipanti alla gara. "Il termine per la conclusione della procedura e l’aggiudicazione della gara scadrà nel mese di settembre 2016".
Attività di Confindustria
Tutto ciò premesso, Confindustria continuerà a seguire la definizione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e la sua messa a regime intervenendo sul Ministero dell’Ambiente affinché:
-
venga definito, con largo anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2016, il crono programma che porti al superamento del SISTRI attuale e siano definiti gli adempimenti amministrativi nel frattempo richiesti agli operatori per garantire la tracciabilità dei rifiuti;
-
venga assicurato che la nuova procedura di tracciabilità che sarà definita dal futuro concessionario sarà resa obbligatoria e vincolante per gli operatori solo dopo una adeguata sperimentazione con gli operatori e le associazioni di categoria.
In attesa che si completi tale processo, Confindustria trasferirà al Ministero l’esigenza di rinviare tempestivamente l’applicazione delle sanzioni per il non corretto utilizzo dell’attuale SISTRI, qualora i tempi di realizzazione del nuovo sistema non fossero compatibili con la scadenza della non applicabilità delle sanzioni, oggi fissata al 31 dicembre 2016; continuerà inoltre a chiedere la sospensione del contributo per evitare ulteriori costi a carico delle imprese legati all’attuale sistema.
Note
Nota 1 - Le sanzioni oggi applicabili a SISTRI sono definite all’art. 260-bis del d.lgs. 152/2016, comma 1 e 2.
Nota 2 - Le sanzioni relative all’utilizzo di SISTRI sono definite all’art. 260-bis del d.lgs. 152/2016, comma 3 e seguenti, e art. 260ter del d.lgs. 152/2016; non sono applicabili fino al 31 dicembre 2016
Nota 3 - Su quest’ultimo aspetto, si segnala, a titolo esemplificativo: il disallineamento tra le modalità di gestione dei rifiuti in transito nei porti e negli scali ferroviari (art. 193 del d.lgs. 152/2006), il riferimento generico agli impianti di gestione dei rifiuti urbani (art. 15 del dm 78/2016), il riferimento al trasporto transfrontaliero di rifiuti non pericolosi con l’allegato VII del regolamento 1013/2006 ancora presente nel dm 78/2016
Nota 4 - L’individuazione dei soggetti obbligati all’iscrizione ed all’utilizzo di SISTRI è contenuta nell’art. 188-ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006 – a seguito della modifica apportata dal d.l. 101/2013 – come meglio specificato con d.m. 24 aprile 2014
Nota 5 - Nel calcolo dei dipendenti devono rientrare tutti gli addetti dell’impresa, considerando tutte le unità locali, anche quelle che non producono rifiuti pericolosi. L’articolo 1, comma 1, lettera c), del dm 78/2016 conferma che sono da computare tutti gli addetti con posizione di lavoro:
- dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, anche se temporaneamente assente per malattia, maternità, ecc.;
- indipendente, cioè con contratto di lavoro autonomo, con caratteristiche di continuità
I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue per le giornate effettivamente retribuite. La frazione si arrotonda all’intero superiore o inferiore più vicino.
Nota 6 - Vd nota precedente
Nota 7 - Il chiarimento è stato introdotto all’articolo 4, comma 2, lettera a), del d.m. n. 78/2016
Nota 8 - Le sanzioni relative a SISTRI sono definite all’art. 260-bis del d.lgs. 152/2016, comma 1 e 2. Con la legge n. 21/2016 di conversione del cd dl “Milleproroghe” 30 dicembre 2015, n. 210, art. 8, gli importi di tali sanzioni sono ridotti del 50% fino al 31 dicembre 2016.
Nota 9 - La non sanzionabilità dell’utilizzo di SISTRI è stata da ultimo confermata con la legge n. 21/2016 di conversione del cd dl “Milleproroghe” 30 dicembre 2015, n. 210, art. 8.
Nota 10 - Ai sensi dell’art. 8 del d.m. 78/2016, i soggetti obbligati devono dotarsi di un dispositivo USB per:
- ogni unità locale di produzione o di trattamento di rifiuti speciali pericolosi
- la sede legale per l’attività di trasporto di rifiuti speciali pericolosi
- per l’interoperabilità, in caso di utilizzo in azienda di software gestionali
Nota 11 - Art. 11, comma 9bis D.L. 101/2013
Nota 12 - http://www.consip.it/gare/bandi/storico_gare/2015/gara_0021/
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Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 22 aprile per segnalare che è stato pubblicato, nella Serie Generale n. 120 della Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2016, il Decreto 30 marzo 2016, n. 78 "Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilita' dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", la cui entrata in vigore è prevista per mercoledì 8 giugno.
Il provvedimento è consultabile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-24&atto.codiceRedazionale=16G00084&elenco30giorni=true
Il decreto contiene disposizioni che riguardano l'operatività attuale (senza tuttavia modificare il termine del 31/12/16 relativo al cd. "doppio binario" e non vigenza delle sanzioni sul non corretto utilizzo del Sistri) come anche, all'art. 23, i criteri di cui si dovrà tener conto nell'affidamento del sistema di tracciabilità.
A questo provvedimento è dedicato un articolo, a firma Paola Ficco, pubblicato sul Sole 24 ore del 25 maggio (disponibile all'interno della cartella Sistri).
Ci riserviamo di fornirvi, nei prossimi giorni, considerazioni di merito sul provvedimento.
SIstri - Articolo Sole24Ore 25 05 16.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Giulio Molinaro FDF266EC-3A08-ADFD-C125-7594002C47AB
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Facciamo riferimento al Sistri per ricordare che, ai sensi della normativa in vigore (dm 52/2011, all’articolo 7), entro il 30 aprile 2016 deve essere versato il contributo annuale.
Le modalità di versamento(http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=59), i soggetti obbligati (imprese o enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e gestori di rifiuti pericolosi) e gli importi (allegato II al dm 52/2011) sono gli stessi presi in considerazione per il versamento del contributo relativo all'annualità 2015.
Rispetto a tale adempimento, Confindustria, tramite il proprio Vice Presidente Arch. Maccaferri, ha indirizzato nei giorni scorsi al Ministro Galletti una nota, che fa seguito a quella indirizzata a dicembre 2015, con la quale si chiedeva, tra gli altri, di esplorare tutte le soluzioni tecniche per evitare di chiedere alle imprese di versare il contributo per l'anno 2016, come anche di rivedere l'apparato sanzionatorio secondo criteri di equità e proporzionalità.
Confindustria ha quindi ritenuto opportuno tornare a scrivere, nell'imminenza del termine del 30 aprile per rappresentare ancora una volta la difficoltà di dover ricordare alle imprese la scadenza in oggetto, a fronte della comprovata volontà di semplificare l'attuale sistema senza che tuttavia vi siano tempi certi per la conclusione della gara per l'affidamento, come anche per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrebbe contenere le linee evolutive più volte proposte da Confindustria.
Confindustria ha quindi segnalato al Ministro l'opportunità di sospendere l'obbligo di versamento del contributo anche in considerazione del fatto che il Ministro ha dichiarato a febbraio in Parlamento che tra i principali obiettivi che il Dm intende perseguire vi sia "l'aggiornamento dei contributi" e la "sostenibilità dei costi".
Tuttavia, non abbiamo dal Ministero riscontri tali per cui sia possibile fornire alle imprese indicazioni diverse rispetto all'obbligo di versamento, che quindi deve essere effettuato entro il 30 aprile, per non incorrere in sanzioni.
In questo senso, ricordiamo comunque che, per effetto della conversione in legge del Decreto 210/2015 (cd. DL Milleproroghe), "fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operativita' del nuovo sistema di tracciabilita'[...]", le sanzioni per mancata e/o non corretta iscrizione e relativo versamento del contributo sono ridotte del 50%.
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Segnaliamo, per informazione, che sul portale Sistri (www.sistri.it) sono stati pubblicati due aggiornamenti aventi per oggetto, rispettivamente:
- l'iscrizione al Sistri dei trasportatori esteri;
- l'abrogazione di una disposizione legislativa che prevedeva l'emanazione di apposito DM per disciplinare l'avvio di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.
Si riporta qui di seguito il testo delle due news, così come presenti sul portale.
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Iscrizione al SISTRI dei trasportatori esteri
Si comunica che i vettori esteri – iscritti con identificativo estero (es. VAT) in categoria 4 e 5 presso l’Albo Gestori Ambientali – possono formalizzare l’iscrizione al SISTRI chiamando il Contact Center al numero verde 800 00 38 36, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30.
1 febbraio 2016
Decreto Legge 22 gennaio 2016 n. 10
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2016 il Decreto Legge n. 10 del 22 gennaio 2016 - Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell’articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Art. 1 comma 9 – Soppressione del secondo periodo dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
Di seguito il testo del periodo soppresso:
“Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio”.
1 febbraio 2016
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Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 24 dicembre, ripresa in cronologia, per informare che nella GU Serie Generale n. 302 del 30-12-2015 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cd. "milleproroghe") che contiene, all'art. 8 comma 1, l'attesa disposizione sul Sistri, nei termini che vi abbiamo anticipato nella comunicazione in cronologia.
Segnaliamo, inoltre, l'introduzione di alcune proroghe specifiche in materia di autorizzazione integrata ambientale - AIA - per taluni grandi impianti di combustione. In particolare, l'art. 8, comma 2 del decreto in oggetto, al fine di consentire l'aggiornamento dell'autorizzazione da parte dell’Autorità competente, introduce alcune disposizioni volte a prorogare di un anno il termine del 1° gennaio 2016 di cui al comma 3, dell’art 273 del Dlgs 152/2006, per i grandi impianti di combustione, al ricorrere di determinate condizioni.
Infine all'art. 8, comma 3, è stata inserita la consueta proroga del divieto di ammissibilità in discarica per i rifiuti con PCI superiore a 13000 kJ/kg (art. 6, comma 1, lettera p), decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36). Il termine è stato da ultimo fissato al 29 febbraio 2016.
Segnaliamo a riguardo, tuttavia, che all'interno del ddl 2093-B "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali", approvato il 22 dicembre in via definitiva alla Camera dei Deputati, è presente, all'art. 37, una disposizione che prevede l'abrogazione di tale divieto.
Ci riserviamo quindi di tenervi informati sulla conclusione dell'iter e fornirvi un'informativa sui contenuti del provvedimento.
Il testo del DL cd. "milleproroghe", entrato in vigore il 30 dicembre stesso, è consultabile al seguente link:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00225/sg
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Da: Massimo Beccarello/Confindustria
Per: RETE AMBIENTE ASS. CATEGORIA, RETE AMBIENTE TERRITORIALI
Cc: Andrea Bianchi/Confindustria@Confindustria
Data: 24/12/2015 12:53
Oggetto: SISTRI: norma su DL milleproroghe
Facciamo seguito alla comunicazione del 22 dicembre per segnalare che, come previsto, il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato il DL cd. "milleproroghe".
A riguardo il comunicato stampa successivo al CdM segnala che "Viene prorogato di un anno il termine per l’adeguamento al SISTRI (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)".
In particolare, all'interno del testo del DL milleproroghe uscito dal Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio, è presente una disposizione che proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali (articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), nonché le relative sanzioni.
Lo stesso comma 3bis stabilisce che durante detto periodo, le sanzioni relative al corretto utilizzo del SISTRI non si applicano.
Con la stessa disposizione si differiscono di un anno i termini del contratto con l'attuale concessionario.
Rimaniamo quindi ora in attesa di leggere i contenuti definitivi del provvedimento che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Cordiali saluti
Massimo Beccarello
Modificato il da Giulio Molinaro FDF266EC-3A08-ADFD-C125-7594002C47AB
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Facciamo seguito alla riunione che si è tenuta il 24 novembre per informare che, sulla base di quanto concordato nel corso dell'incontro, il nostro VP Maccaferri ha inviato al Ministro Galletti una nota con la quale ha evidenziato l'opportunità di prorogare l'entrata in vigore delle sanzioni relative al corretto utilizzo del sistema SISTRI (attualmente prevista al 1° gennaio 2016).
In attesa che si concluda la gara per l'affidamento del sistema è infatti allo studio del Minambiente un decreto che individua i principi del nuovo SISTRI, sulla scorta delle necessarie semplificazioni più volte segnalate da Confindustria.
Proprio in considerazione della necessità di fornire alle imprese rassicurazioni sulla transizione in atto, con la stessa nota è stata segnalata l'esigenza, molto sentita dal nostro sistema, di esplorare tutte le possibili soluzioni tecniche per evitare di chiedere alle aziende di pagare il contributo per l'anno 2016.
A seguito della lettera del nostro Vice Presidente abbiamo ricevuto rassicurazioni sulla volontà del Minambiente di inserire all'interno del cd. DL “mille proroghe”, che dovrebbe essere discusso già al prossimo Consiglio dei Ministri previsto per il 23 dicembre, una disposizione che differisce l'entrata in vigore delle sanzioni relative al corretto utilizzo del sistema SISTRI, mentre rimarrebbero in vigore le sanzioni per la mancata/non corretta iscrizione e mancato/non corretto versamento del contributo.
Ci riserviamo di fornirvi eventuali ulteriori aggiornamenti.
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Diverse associazioni stanno contattando gli uffici di Confindustria per avere indicazioni in vista delle prossime scadenze Sistri di fine anno (termine di efficacia del contratto di affidamento ed entrata in vigore delle sanzioni sull'operatività).
Per questo motivo riteniamo opportuno organizzare una riunione in Confindustria martedì 24 novembre (sala A), con inizio alle ore 14 e termine lavori previsto non oltre le 17.30, in modo da fare il punto con le associazioni e concordare la azioni future.
Per esigenze logistiche non sarà possibile attivare videoconferenza o collegamento in streaming.
Le conferme di partecipazione vanno cortesemente inviate ad [email protected] entro venerdì 20 novembre.
Con l'occasione, vi informiamo che il portale Sistri ha messo a disposizione nei giorni scorsi una nuova versione della guida "Gestione azienda".
Qui di seguito riportiamo la news, così come appare sul portale Sistri, e nella cartella "Sistri" il documento a cui si fa riferimento.
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Aggiornamento Sezione Documenti
Nella Sezione Manuali e Guide è stato pubblicato l'aggiornamento del documento:
GUIDA GESTIONE AZIENDA (Versione del 15 ottobre 2015)
16 ottobre 2015
GUIDA_GESTIONE_AZIENDA.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito alla voce di blog del 30 aprile ripresa in calce per segnalare che nella cartella dedicata al Sistri sono riportati i contenuti delle risposte forniti nella giornata del 4 maggio a Consip, aggiornati sulla base di contributi nel frattempo arrivati.
Risposta a consultazione CONSIP Sistri.doc|Visualizza dettagli
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Informiamo che sul Sole 24 ore odierno (pag. 51) è stato pubblicato un articolo dal titolo "Sistri, un tavolo per la soluzione dei (tanti) problemi" nel quale sono contenute dichiarazioni del VP Gaetano Maccaferri (vd allegato 1).
Sulla base delle dichiarazioni contenute nell'articolo e dei contenuti del documento segnalato a giugno scorso al Ministro, intendiamo rispondere alla consultazione che Consip ha avviato sulle procedure per l'affidamento del servizio SISTRI ex art. 11 DL 101/2013 (vd comunicazione del nostro DG inviata il 24 aprile ai direttori del sistema), entro il termine ultimo fissato per il 4 maggio, compilando il format messo a disposizione da Consip, che ritrovate in allegato (evidenti in colore rosso). Mettiamo a disposizione il documento compilato, prima dell'invio formale, per opportuna informazione e condivisione con il sistema associativo.
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Con l'occasione informiamo che il portale Sistri ha messo a disposizione una nuova versione della guida "Gestione Azienda".
Come di consueto, riportiamo qui di seguito il testo della comunicazione e in allegato il documento a cui si fa riferimento
Aggiornamento Sezione Documenti
Nella Sezione Manuali e Guide è stato pubblicato l'aggiornamento del documento:
GUIDA GESTIONE AZIENDA (Versione del 27 aprile 2015)
28 aprile 2015
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Allegato 1 - Articolo Sole 24 ore
Sole 24 ore 30 aprile Sistri.pdf|Visualizza dettagli
Allegato 2 - Risposta Consip su Sistri
Risposta a consultazione CONSIP Sistri.doc|Visualizza dettagli
Allegato 3 - Nuova versione "Guida gestione azienda"
GUIDA_GESTIONE_AZIENDA.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito alla riunione che si è tenuta a Bologna mercoledì 8 aprile per segnale che le slide proiettate durante l'incontro sono a disposizione nella libreria della comunità, per opportuna informazione e condivisione riservata al sistema confederale.
Confindustria riunione ambiente 8 aprile.pdf|Visualizza dettagli
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Con la pubblicazione nella GU Serie Generale n. 49 del 28-2-2015 della Legge 27 febbraio 2015 n. 11, è stato convertito il Decreto 31 dicembre 2014, n. 192 (cd. Decreto Milleproroghe).
Segnaliamo, tra gli altri:
- all'art. 4, in tema di prevenzione incendi, l'aggiunta del comma 2 bis e 2 ter (vd nota di dettaglio riportata in calce).
- all'art. 9, comma 1, lo slittamento dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 del divieto di ammissibilità in discarica per i rifiuti con PCI superiore a 13000 kJ/kg (art. 6, comma 1, lettera p), decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15);
- all'art. 9, comma 3 lett. c), il differimento, dal 1° febbraio 2015 al 1° aprile 2015, dell'applicazione delle sanzioni Sistri per omessa iscrizione e versamento del contributo (art. 260bis, comma 1 e 2);
Il testo consolidato dell'intero provvedimento è disponibile a questo link.
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Secondo quanto riportato dal dossier del Servizio Studi del Senato, il nuovo comma 2-bis differisce di 2 anni, vale a dire al 7 ottobre 2016, il termine per l’assolvimento degli adempimenti prescritti dagli artt. 3-4 del D.P.R. n. 151/2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alle disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221). Tale proroga viene operata mediante una modifica del termine fissato dal comma 2 dell’art. 38 del D.L. 69/2013, che ha prorogato fino al 7 ottobre 2014 il termine in questione. Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo la proroga si applica ai soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività esistenti alla citata del 22 settembre 2011. Lo stesso comma 1 ha escluso l’obbligo di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 3 del D.P.R. 151 qualora i soggetti responsabili siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Relativamente agli adempimenti citati, si ricorda che l’art. 3 prescrive, per le sole attività con livelli di rischio medio-alto (categorie B e C dell’allegato I del D.P.R. 151), l’obbligo del parere di conformità, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, sui progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un presentazione dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI), mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Il comma 2-ter limita l’applicazione del differimento di termini, concesso dal comma 2-bis, ai soggetti (enti e privati) che provvedono agli adempimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 151 entro 8 mesi dall’entrata in vigore della presente legge di conversione (quindi presumibilmente entro l’ottobre 2015), fermi restando gli adempimenti previsti dall’art. 4 del medesimo D.P.R. L’effetto di tale disposizione sembra quindi quello di richiedere, innanzitutto, l’effettuazione entro l’ottobre 2015 degli adempimenti previsti dall’art. 3 e, qualora assolti, di consentire l’ottenimento del CPI entro il 7 ottobre 2016. Si ricorda infine che le nuove attività introdotte dal D.P.R. 151/2011 si riferiscono essenzialmente a:
- infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m2; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri);
- grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità);
- demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2;
- strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
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Segnaliamo l'aggiornamento del portale Sistri, datato 28 gennaio 2015, ripreso di seguito.
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Aggiornamento Sezione Domande frequenti
Nella Sezione Domande frequenti è stata pubblicata la seguente domanda:
Modalità di calcolo dei dipendenti per i produttori iniziali [rif. FAQ-124]
28 gennaio 2015
28 gennaio 2015
Domanda:
Quale è la corretta modalità di calcolo del numero dei dipendenti per determinare l’obbligo di iscrizione?
Risposta:
Relativamente alle corrette modalità di calcolo dei dipendenti per la determinazione dell’obbligatorietà o meno di adesione al SISTRI, si assume, quale parametro per l’obbligo di iscrizione, il numero dei dipendenti complessivi nell’intera Azienda/Ente a prescindere dal numero di dipendenti addetti alle singole unità locali di cui è dotata l’Azienda/Ente.
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Con l'occasione, segnaliamo la faq pubblicata nei giorni scorsi relativa all'interoperabilità e alla fase di movimentazione.
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Aggiornamento Sezione Documenti
È stata rilasciata in ambiente di sperimentazione la nuova release dell’applicazione di movimentazione.
La nuova versione dell’interfaccia di interoperabilità, disponibile sin d’ora in ambiente di sperimentazione, verrà rilasciata in ambiente di pre-esercizio (simulatore) alla scadenza di due settimane a far data da oggi e in ambiente di esercizio alla scadenza di quattro settimane.
Nella Sezione Interoperabilità è stata pubblicata la versione aggiornata dei documenti di specifica delle interfacce di interoperabilità tra i sistemi gestionali ed il SISTRI:
ed il nuovo documento:
15 gennaio 2015
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Ricordiamo che, sulla base della normativa in vigore, le sanzioni SISTRI per omessa iscrizione e versamento del contributo “nei termini previsti” (art. 260bis, comma 1 e 2) si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015.
INTEROPERABILITA_STRUTTURE_DATI.pdf|Visualizza dettagli INTEROPERABILITA_APPENDICI.pdf|Visualizza dettagli INTEROPERABILITA_SPECIFICA_INTERFACCE.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito alla comunicazione del nostro DG inviata ai direttori del sistema il 29 dicembre per confermare che nel testo del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 (cd. Decreto Milleproroghe), pubblicato nella GU n. 302 del 31 dicembre 2014 ed entrato in vigore il giorno stesso, il termine del 1° gennaio 2015 per l’applicazione delle sanzioni SISTRI è stato rimodulato, all'art. 9 comma 3, secondo il seguente schema.
1. Le sanzioni per omessa iscrizione e versamento del contributo “nei termini previsti” (art. 260bis, comma 1 e 2) si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015.
2. Le sanzioni connesse all’operatività del sistema (art. 260 bis, da comma 3 a 9, e 260 ter) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. Conseguentemente, fino a tale termine continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali (articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), nonché le relative sanzioni.
All'interno dello stesso articolo 9, al comma 1, viene inoltre disposta la proroga al 30 giugno 2015 del divieto di ammissibilità in discarica per i rifiuti con PCI superiore a 13000 kJ/kg (art. 6, comma 1, lettera p), decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15).
Il testo dell'intero provvedimento è disponibile al link: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014;192
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Riportiamo qui di seguito, per opportuna informazione, la lettera che il DG ha indirizzato questa mattina ai direttori del sistema in merito all'argomento in oggetto.
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Oggetto: Aggiornamento sul SISTRI
Cari Colleghi,
desidero darVi un sintetico aggiornamento sul tema del SISTRI, con particolare riferimento all'applicabilità delle sanzioni, prevista per legge a partire dal 1° gennaio 2015.
Come ricorderete, a metà novembre, nell'ambito del DDL Collegato ambientale, e' stato approvato un emendamento che precedeva il differimento di tutte le sanzioni al 1° gennaio 2016. In assenza di ulteriori indicazioni governative, si è così consolidato tra tutti gli operatori un legittimo affidamento sul rinvio integrale delle sanzioni SISTRI per tutto il 2015.
Con l’approssimarsi della scadenza e nell’evidente impossibilità che il DDL Collegato Ambientale possa essere approvato entro l’anno, si sta lavorando per giungere al rinvio nel c.d. DL Milleproroghe o in un veicolo diverso comunque immediatamente applicabile.
Il Governo conferma la volontà di prorogare la sospensione delle sanzioni, ad esclusione però di quelle per la mancata iscrizione e per il mancato versamento del contributo.
Abbiamo espresso dubbi rispetto a questo nuovo orientamento, che coglierebbe le imprese impreparate. Inoltre, abbiamo segnalato la necessità di modificare, nelle more della sospensione, il regime sanzionatorio per il mancato versamento del contributo SISTRI, poiché irrazionalmente sproporzionato.
Ieri, da ultimo, la nostra posizione e' stata ribadita dal Vice Presidente Maccaferri al Ministro Galletti.
Il Ministero sta ora valutando la possibilità di prevedere uno spazio temporale adeguato per assolvere il pagamento del contributo SISTRI così da evitare l’immediata applicabilità delle sanzioni a partire dal 1° gennaio 2015.
Alla luce dei questo quadro, nonostante la disponibilità dimostrata dal Ministro Galletti, potrebbero non verificarsi le condizioni tecniche perché si realizzi il rinvio.
Considerata l’imminente chiusura degli uffici per le festività natalizie, sarebbe quindi utile trasferire anche alle imprese queste informazioni in modo da consentire loro di organizzarsi, nei limiti del possibile, per fare fronte all’eventuale obbligo di versare entro l’anno il contributo 2014.
Ovviamente, continueremo a lavorare con determinazione, sia a livello tecnico che politico, per giungere alla soluzione più equilibrata per tutte le imprese. Vi aggiornerò sull’evoluzione della situazione.
Un caro saluto.
Marcella
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Segnaliamo l'articolo apparso sul Sole 24 ore odierno (pag. 43) dal titolo "Il Sistri resta senza sanzioni per tutto il 2015".
L'articolo (a disposizione all'interno della cartella Sistri) informa che è stato approvato alla Camera un emendamento al Ddl collegato ambientale che interviene all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 vigente, sostituendo il termine, fino al quale non si applicano gli adempimenti e le sanzioni Sistri, "31 dicembre 2014" con "31 dicembre 2015".
Sistri_Sole24ore 13 11 2014.pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo un nuovo aggiornamento del portale Sistri relativo all'interoperabilità.
Come di consueto, qui di seguito il testo della news, così come appare sul portale, e, all'interno della cartella "Sistri", il documento oggetto della comunicazione.
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Aggiornamento Sezione Documenti
È disponibile, anche per l’interoperabilità, la nuova funzionalità che consente agli Utenti di esercitarsi, tramite i software gestionali, nell’utilizzo dell’applicazione di movimentazione.
Nella Sezione Interoperabilità è stata pubblicata la versione aggiornata del documento di specifica delle interfacce di interoperabilità tra i sistemi gestionali ed il sistema SISTRI che integra la suddetta funzionalità:
22 luglio 2014
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INTEROPERABILITA_SPECIFICA_INTERFACCE.pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo la comunicazione pubblicata sul portale Sistri in data 17 luglio, titolata "Simulatore SISTRI"
Di seguito il testo della news, così come appare sul sito web.
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Simulatore SISTRI
È stata rilasciata, nell’area riservata raggiungibile mediante dispostivo USB, la nuova funzionalità che consente agli Utenti di esercitarsi nell’utilizzo dell’applicazione di movimentazione. Tale funzionalità permette di utilizzare tutti gli strumenti e i dati anagrafici reali in un ambiente appositamente dedicato che simula fedelmente l’ambiente di movimentazione.
17 luglio 2014
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Segnaliamo che sul portale del Sistri è stata pubblicata la "guida rapida rifiuti portuali", datata 15 luglio 2014.
Come di consueto, si riporta qui di seguito la comunicazione, così come appare sul portale, e, all'interno della cartella contenente la manualistica Sistri, il documento in essa richiamato.
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Aggiornamento Sezione Documenti
Nella Sezione Manuali e Guide è stato pubblicato il documento:
GUIDA RAPIDA RIFIUTI PORTUALI (Versione del 15 luglio 2014)
che descrive le procedure relative alla gestione dei rifiuti portuali.
17 luglio 2014
GUIDA_RAPIDA_RIFIUTI_PORTUALI.pdf|Visualizza dettagli
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