Segnaliamo che è stata pubblicata nella G.U. 12/02/2019, n. 36, la legge di conversione del decreto 14 dicembre 2018, n. 135, recante "disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (cd. DL Semplificazioni).
Tra le disposizioni di interesse, segnaliamo quanto di seguito.
SISTRI (Articolo 6)
La conversione in legge del decreto "Semplificazioni" ha confermato l'abrogazione del SISTRI e che gli adempimenti riguardanti la gestione dei rifiuti (tenuta dei registri di carico e scarico, formulario di trasporto, ecc..), sono quelli ordinari già disciplinati dal Codice dell'Ambiente, prima dell'istituzione del SISTRI. La misura precisa anche che tali adempimenti potranno essere assolti in modalità telematica e su tale ultimo punto, come vi abbiamo già segnalato, Confindustria partecipa ai tavoli di lavoro attivati presso il Ministero dell'Ambiente per definire tale modalità.
Nel processo di conversione è stato tuttavia in parte rivisto l'art. 6, attraverso la modifica del comma 3 e l'introduzione di ulteriori commi, i quali hanno ad oggetto elementi di dettaglio relativi all'istituzione di un Registro elettronico (come peraltro prevede la nuova Direttiva rifiuti che dovrà essere recepita entro il 2020) nel quale sono tenuti a iscriversi "gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". La nuova norma, inoltre, prevede il pagamento di diritti di segreteria e di un contributo annuale a copertura dei costi di amministrazione del registro, da parte dei soggetti che si iscriveranno.
L'operatività della norma è subordinata, tuttavia, all'adozione di un Decreto ministeriale, che dovrà definire "le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori".
Rispetto alla nuova formulazione della norma, Confindustria ha ribadito la necessità che i lavori per la redazione del Decreto Ministeriale vengano condotti, fin da subito, con il coinvolgimento attivo delle organizzazioni imprenditoriali e che il nuovo sistema venga reso operativo solo dopo un'adeguata sperimentazione e secondo un principio di gradualità degli adempimenti in relazione al quantitativo e alla tipologia dei rifiuti prodotti e gestiti.
Sarà nostra cura tenervi informati e coinvolgervi sui lavori, che proseguiranno per quanto riguarda la digitalizzazione dei registri e formulari, nonché sull'avvio dei lavori per l'istituzione del Registro elettronico.
PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE (Articolo 11-ter)
La legge di conversione del decreto "Semplificazioni" ha poi inserito l'articolo 11-ter, relativo alle concessioni di ricerca idrocarburi, il quale prevede entro 18 mesi l’adozione di un Piano (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee-PTESAI), da parte del MiSe, di concerto con il MATTM, che dovrebbe offrire un quadro di riferimento per lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, volto a valorizzarne la sostenibilità.
Nelle more dell’adozione del Piano, sono sospesi tutti i procedimenti amministrativi in corso per il rilascio di nuovi permessi per attività di prospezione e ricerca, nonché tutti i permessi in essere di prospezione e ricerca, con conseguente interruzione delle relative attività, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività. Sono fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, relativi a istanze di:
a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.
La sospensione non si applica alle concessioni di coltivazione in essere e ai processi pendenti ad esse relativi, ma resta preclusa la possibilità di presentare, dopo l’entrata in vigore delle legge stessa, nuove istanze di concessioni per la coltivazione. Dopo l’approvazione del Piano, nelle aree in cui le attività fossero ritenute non compatibili, le istanze relative ai procedimenti sospesi saranno rigettate e i permessi di prospezione e ricerca in essere saranno revocati, anche per aree parziali. Allo stesso modo, dopo l’adozione del Piano, saranno rigettate le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione nelle aree non compatibili. Qualora invece il Piano non venisse adottato nei tempi previsti, riprenderebbe l’istruttoria dei procedimenti sospesi per ricerca e prospezione e i permessi sospesi di prospezione e ricerca sarebbero di nuovo efficaci, con conseguente ripresa dell’attività.
La disposizione prevede, inoltre, un incremento del 25% dei canoni dovuti per le concessioni di coltivazione e stoccaggio e declassa di fatto le attività upstream - e le opere connesse - privandole del carattere di pubblica utilità di cui attualmente godono.
CONCESSIONI IDROELETTRICHE (Articolo 11-quater)
L’Art. 11 quater del d.l. "Semplificazioni", relativo alle concessioni di grande derivazione idroelettrica, prevede che alla scadenza delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinunzia, le opere di raccolta, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico in stato di regolare funzionamento passino senza compenso in proprietà alle Regioni. In caso di investimenti da parte del concessionario nel periodo di validità della concessione purché previsti nell’atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza o rinuncia, si prevede di applicare un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato.
In merito a tale previsione, Confindustria ritiene che questi interventi non garantirebbero il superamento delle procedure di infrazione in ambito UE, mentre creeranno, verosimilmente, criticità sia per la continuità gestionale degli impianti idroelettrici, che per il mantenimento della sicurezza degli stessi, nonché rischi significativi per il paesaggio e l’ambiente (in particolare a seguito della previsione del c.d. “cherry picking” sui beni immobili e mobili). La norma non pare in grado di assicurare la necessaria parità di condizioni concorrenziali a livello nazionale, in quanto le varie Regioni potrebbero adottare regimi e livelli di prestazioni imposte ai concessionari anche molto difformi, così falsando la competizione sul mercato elettrico e sostanzialmente disarticolando lo stesso, quantomeno rispetto al comparto idroelettrico.
ATTIVITA’ ECONOMICA NELLE ZES (art. 3-ter)
E' stata infine introdotta una norma con l'obiettivo di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES (Zone Economiche Speciali). In particolare, per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui:
agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA);
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);
al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica;
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia;
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali.
Ad ogni buon fine, si allega il link all'intero provvedimento: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/12/19A00934/sg