Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 26 maggio, con la quale segnalavamo la pubblicazione in GU del nuovo Decreto Ministeriale (in vigore da oggi), per riportare qui di seguito alcune indicazioni che mettiamo a disposizione delle associazioni affinché possano valutare in che modo disporne con le proprie aziende.
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PREMESSA
Nella Serie Generale n. 120 della Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2016 è stato pubblicato il Decreto 3 relativi rapporti, avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalita' di selezione disciplinati dal codice degli appalti, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilita' tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico (nota 11).
In attuazione di questa disposizione, il 26 giugno 2015 Consip S.p.A. ha pubblicato su proprio sito, il bando di gara a procedura ristretta (nota 12).
All'aggiudicatario viene richiesta la presa in carico e gestione del sistema attualmente operativo e l’evoluzione del sistema informatico.
Per quel che riguarda lo stato di avanzamento, secondo quanto riferito dal Sottosegretario all’Ambiente, On. Velo, il 28 aprile 2016 in Parlamento, la fase di pre-qualifica si è conclusa il 16 ottobre con l’ammissione di tutti i richiedenti e sono in corso di valutazione le offerte pervenute dai partecipanti alla gara. "Il termine per la conclusione della procedura e l’aggiudicazione della gara scadrà nel mese di settembre 2016".
Attività di Confindustria
Tutto ciò premesso, Confindustria continuerà a seguire la definizione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e la sua messa a regime intervenendo sul Ministero dell’Ambiente affinché:
- venga definito, con largo anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2016, il crono programma che porti al superamento del SISTRI attuale e siano definiti gli adempimenti amministrativi nel frattempo richiesti agli operatori per garantire la tracciabilità dei rifiuti;
- venga assicurato che la nuova procedura di tracciabilità che sarà definita dal futuro concessionario sarà resa obbligatoria e vincolante per gli operatori solo dopo una adeguata sperimentazione con gli operatori e le associazioni di categoria.
In attesa che si completi tale processo, Confindustria trasferirà al Ministero l’esigenza di rinviare tempestivamente l’applicazione delle sanzioni per il non corretto utilizzo dell’attuale SISTRI, qualora i tempi di realizzazione del nuovo sistema non fossero compatibili con la scadenza della non applicabilità delle sanzioni, oggi fissata al 31 dicembre 2016; continuerà inoltre a chiedere la sospensione del contributo per evitare ulteriori costi a carico delle imprese legati all’attuale sistema.
Note
Nota 1 - Le sanzioni oggi applicabili a SISTRI sono definite all’art. 260-bis del d.lgs. 152/2016, comma 1 e 2.
Nota 2 - Le sanzioni relative all’utilizzo di SISTRI sono definite all’art. 260-bis del d.lgs. 152/2016, comma 3 e seguenti, e art. 260ter del d.lgs. 152/2016; non sono applicabili fino al 31 dicembre 2016
Nota 3 - Su quest’ultimo aspetto, si segnala, a titolo esemplificativo: il disallineamento tra le modalità di gestione dei rifiuti in transito nei porti e negli scali ferroviari (art. 193 del d.lgs. 152/2006), il riferimento generico agli impianti di gestione dei rifiuti urbani (art. 15 del dm 78/2016), il riferimento al trasporto transfrontaliero di rifiuti non pericolosi con l’allegato VII del regolamento 1013/2006 ancora presente nel dm 78/2016
Nota 4 - L’individuazione dei soggetti obbligati all’iscrizione ed all’utilizzo di SISTRI è contenuta nell’art. 188-ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006 – a seguito della modifica apportata dal d.l. 101/2013 – come meglio specificato con d.m. 24 aprile 2014
Nota 5 - Nel calcolo dei dipendenti devono rientrare tutti gli addetti dell’impresa, considerando tutte le unità locali, anche quelle che non producono rifiuti pericolosi. L’articolo 1, comma 1, lettera c), del dm 78/2016 conferma che sono da computare tutti gli addetti con posizione di lavoro:
- dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, anche se temporaneamente assente per malattia, maternità, ecc.;
- indipendente, cioè con contratto di lavoro autonomo, con caratteristiche di continuità
I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue per le giornate effettivamente retribuite. La frazione si arrotonda all’intero superiore o inferiore più vicino.
Nota 6 - Vd nota precedente
Nota 7 - Il chiarimento è stato introdotto all’articolo 4, comma 2, lettera a), del d.m. n. 78/2016
Nota 8 - Le sanzioni relative a SISTRI sono definite all’art. 260-bis del d.lgs. 152/2016, comma 1 e 2. Con la legge n. 21/2016 di conversione del cd dl “Milleproroghe” 30 dicembre 2015, n. 210, art. 8, gli importi di tali sanzioni sono ridotti del 50% fino al 31 dicembre 2016.
Nota 9 - La non sanzionabilità dell’utilizzo di SISTRI è stata da ultimo confermata con la legge n. 21/2016 di conversione del cd dl “Milleproroghe” 30 dicembre 2015, n. 210, art. 8.
Nota 10 - Ai sensi dell’art. 8 del d.m. 78/2016, i soggetti obbligati devono dotarsi di un dispositivo USB per:
- ogni unità locale di produzione o di trattamento di rifiuti speciali pericolosi
- la sede legale per l’attività di trasporto di rifiuti speciali pericolosi
- per l’interoperabilità, in caso di utilizzo in azienda di software gestionali
Nota 11 - Art. 11, comma 9bis D.L. 101/2013
Nota 12 - http://www.consip.it/gare/bandi/storico_gare/2015/gara_0021/