Cumulabilità TEE con il “super ammortamento”
Il GSE in merito al super ammortamento ha chiarito come la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), all’articolo 1, comma 91, stabilisce che “ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”.
Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali nuovi, sono deducibili dal reddito d’impresa a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. Per ogni cespite la quota di ammortamento, che può essere dedotta fiscalmente ogni anno, non deve superare percentualmente i valori stabiliti dai decreti ministeriale 29 ottobre 1974, per i beni entrati in funzione entro il 31 dicembre 1988, e 31 dicembre 1988, per i beni entrati in funzione a partire dal 1°gennaio 1989.
Tali coefficienti variano col variare del settore produttivo dell’impresa e col variare della categoria di appartenenza del cespite da ammortizzare. Con l’applicazione del “super ammortamento”, di cui alla Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016), procedendo alla maggiorazione del 140% del costo di acquisizione, si determina un equivalente incremento della quota di ammortamento del bene e, quindi, rispetto alla situazione ante-norma, una riduzione della base imponibile a cui applicare le imposte sul reddito. Di fatto si determina una riduzione del carico fiscale (detassazione) applicato all’impresa. Da ciò deriva che il cosiddetto “super ammortamento”, risultando equivalente ad una “detassazione del reddito d’impresa”, è cumulabile con il meccanismo dei Certificati Bianchi, ai sensi dell’articolo 10 del DM 28 dicembre 2012.
Cumulabilità TEE con il “credito d’imposta”
In merito al credito d’imposta il GSE invece ha chiarito come, la Legge 23-12-2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) ha introdotto disposizioni in materia di detassazione del reddito di impresa destinato a investimenti ambientali, che sono state successivamente abrogate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Con la Legge n. 383, del 18 ottobre 2001 (c.d. Tremonti–Bis) e la Legge n. 102 del 3 agosto 2009 (c.d. Tremonti–Ter), sono state altresì introdotte agevolazioni fiscali, in termini di detassazioni, per l’acquisto di nuovi macchinari ed impianti ricompresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Successivamente, con D.L. 24-6-2014 n. 91, articolo 18, è stato introdotto il credito d'imposta a sostegno degli investimenti in beni strumentali nuovi, che andava a sostituire le agevolazioni fiscali in forma di detassazione previste per lo stesso scopo.
I meccanismi di detassazione ed il credito d’imposta rappresentano tipologie di benefici fiscali di natura differente. Ne consegue che il Decreto, nell’includere tra le misure incentivanti cumulabili con i TEE le detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature abbia invece escluso il credito d’imposta, che costituisce, come sopra illustrato, una misura da esse distinta.
Cumulabilità TEE con la “Nuova Sabatini”
L’articolo 2 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 (c.d. Nuova Sabatini) istituisce la possibilità, per le micro, piccole e medie imprese, di accedere a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Tale contributo è concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L’art 10 del D.M. 28 dicembre 2012, che regola il meccanismo dei certificati bianchi, stabilisce che “i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del decreto” – 3 gennaio 2013 – “non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l’accesso a:
a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) contributi in conto interesse;
c) detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature”.
Tale misura, non essendo menzionata tra le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 10 del D.M. 28 dicembre 2012, non è cumulabile con i TEE.