Gentili colleghi,
facciamo seguito alla nostra comunicazione del 2 settembre per informare che il Comitato ETS ha ritenuto opportuno emanare la Delibera 121/2019, che proroga il termine contenuto nella Delibera 119 in materia di Opt-Out alle ore 24 del 14 settembre 2019 (vd allegato).
Saluti deliberazione_121_2019.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo riferimento alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per informare che la comunicazione deve essere effettuata utilizzando quella allegata al DPCM del 28 dicembre 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2017, che sostituisce il modello e le istruzioni precedentemente utilizzate e allegate al DPCM 17 dicembre 2014.
Con riferimento alla scadenza per presentare tale dichiarazione, la legge istitutiva del MUD (Legge 25 gennaio 1994, n. 70), fissa al 30 aprile il termine ultimo.
Come per lo scorso anno, trovate in allegato una nota di Confindustria che fornisce indicazioni utili alla compilazione, nella quale sono evidenziate in grassetto le novità rispetto alla guida dello scorso anno.
Ci riserviamo di fornirvi eventuali aggiornamenti e indicazioni si rendessero necessari.
MUD 2018_guida alla compilazione.pdf|Visualizza dettagli
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CONAI informa che in questi giorni è in corso la spedizione di informative destinate ad aziende produttrici e/o utilizzatrici di imballaggi (consorziate e non), per ricordare loro i principali obblighi consortili in caso di importazione di materiali di confezionamento.
In tal senso, CONAI ricorda di aver introdotto - con effetto dal 20 febbraio 2019 - una procedura agevolata di regolarizzazione per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo ambientale CONAI dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili.
Tale procedura prevede in particolare:
1) che l’accertamento sia limitato agli ultimi 5 anni (anziché 10) precedenti alla data di invio dell’autodenuncia, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell’art. 11 del Regolamento consortile;
2) la possibilità di rateizzare le somme dovute al Conai (per contributo e interessi di mora) fino a 36 mesi.
Restano altresì fermi sia il termine per l’invio delle dichiarazioni dopo l’autodenuncia (30 giorni), sia la non applicazione di sanzioni da parte del Conai.
Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del Conai al Contributo ambientale Conai dovuto dall’impresa nell’ultimo decennio) operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:
1) invio entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al Conai riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
2) regolare pagamento delle somme dovute al Conai a qualunque titolo.
Conai informa altresì che con riferimento al Contributo ambientale Conai diversificato per gli imballaggi in plastica, anche a seguito di alcune segnalazioni pervenute, Conai ha integrato la definizione dell’articolo “Film per pallettizzazione” presente nella lista di Fascia A, precisando quanto segue:
“Per film per pallettizzazione si intende qualsiasi tipologia di film (estensibile, termoretraibile, protettivo, ecc.) impiegato per il confezionamento di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), con la funzione di contenimento/protezione delle stesse ovvero per consentirne la manipolazione, il trasporto e la consegna nell’ambito di un circuito industriale/commerciale, a prescindere dalla presenza o meno del “pallet””.
Le liste degli imballaggi così aggiornate sono pubblicate nella pagina del sito internet di Conai dedicata al “Contributo diversificato Plastica” e sono immediatamente disponibili a questo (http://www.conai.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/03/Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive_2019.pdf )
Conai precisa che eventuali errori di applicazione e dichiarazione del Contributo ambientale Conai correlati alla citata precisazione e commessi dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2018 e per i primi 6 mesi del 2019 (quindi fino al 30 giugno prossimo), potranno essere conseguentemente rettificati, senza incorrere in sanzioni.
Nei prossimi giorni Conai trasmetterà analoga informativa alle aziende consorziate interessate.
Infine, per opportuna conoscenza, si allega il comunicato stampa concernente il Contributo imballaggi VETRO e Contributo forfetario TARA 1° luglio 2019 (disponibile sul sito internet www.conai.org) che CONAI trasmetterà a breve ai consorziati interessati.
Informativa CONAI.pdf|Visualizza dettagli
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Informiamo che è disponibile la documentazione del seminario informativo che si è tenuto in Confindustria lo scorso 6 maggio in materia di gas fluorurati a effetto serra.
L'incontro, di carattere tecnico/operativo, è stato organizzato con un duplice obiettivo: in primo luogo fornire un aggiornamento e un approfondimento da parte del Ministero dell'Ambiente sul nuovo Regolamento UE per la riduzione dei gas fluorurati a effetto serra, il cui iter di approvazione si è recentemente concluso, ai fini di illustrarne gli aspetti principali e le novità rispetto alla regolamentazione in essere.
La seconda parte dell'incontro ha previsto un intervento di ISPRA volto ad illustrare le modalità operative della trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 16, co.1 del DPR 43/2012, la cosiddetta "Dichiarazione F-gas", il cui termine di presentazione è il 31 maggio 2014.
La documentazione comprende le presentazioni illustrate negli interventi tenuti dai relatori del MATTM e di ISPRA nonché ulteriore documentazione messa a disposizione da ISPRA in riferimento alla Dichiarazione F-gas 2014.
Si tratta, in particolare, del documento di istruzioni relativo alla funzione caricamento massivo che è disponibile, dal 6 maggio u.s., anche alla sezione "Informazioni utili" del portale di accesso al sistema on-line per la compilazione dei dati:
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sulle modalità di compilazione della dichiarazione ricordiamo l'indirizzo di posta elettronica dedicato: [email protected]
Modificato il da Marianna Faino 44223C8F-E48D-1061-C125-77EB004096C4
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Segnaliamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. n. 81 del 2018 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/07/02/151/sg/pdf) in attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 (cd. "Direttiva NEC") del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.
La Direttiva NEC (National Emission Ceiling) stabilisce limiti nazionali per le emissioni in atmosfera di specifici inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine) per il periodo 2020-2029 e dal 2030 in avanti e si applica alle emissioni delle sostanze inquinanti originanti da tutte le fonti presenti nel territorio degli Stati membri.
Inoltre, la Direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di elaborazione, adozione e attuazione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti inquinanti e agli altri inquinanti indicati all’allegato I e ai loro effetti.
Segnaliamo, infine, che resta ferma fino al 31 dicembre 2019, l'applicazione dei limiti nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e dall'allegato I del decreto legislativo n. 171 del 2004, nonostante questo venga abrogato dal decreto in oggetto.
Per opportuna informazione riportiamo di seguito le percentuali di riduzione delle emissioni riferite all'Italia e recepite in allegato II del d.lgs. 81 del 2018:
Riduzione delle emissioni rispetto al 2005
Sostanza Inquinante Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 Per qualsiasi anno a partire dal 2030 in avanti
Ossidi di azoto 40% 65%
Biossido di zolfo 35% 71%
Composti organici volatili non metanici 35% 46%
Ammoniaca 5% 16%
Particolato fine (PM2.5) 10% 40%
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Facciamo riferimento alle nuove disposizioni in materia di Sistri per segnalare la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” (entrato in vigore il 1 settembre).
Il provvedimento contiene, come da nostra comunicazione del 29 agosto, l’articolo 11 rubricato “Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia”, che riportiamo nella sezione "File e cartelle" della comunità "Ambiente.
Sempre nella stessa sezione della comunità è disponibile l'articolo, a firma Paola Ficco, apparso sul Sole 24 odierno (pag. 17) dal titolo "Per il Sistri avvio a tappe".
Con l’occasione, riportiamo qui di seguito gli aggiornamenti che hanno interessato il sito del Sistri (www.sistri.it) dal mese di agosto.
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 - art. 11.pdf|Visualizza dettagli sistri - sole 24 ore del 3.9.13.pdf|Visualizza dettagli
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Decreto Legge 31 agosto 2013
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 il Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
Art. 11 - Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia
DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013 N. 101
2 settembre 2013
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Riavvio SISTRI: istruzioni per la verifica e il riallineamento dei dati
In vista del prossimo riavvio del SISTRI gli Enti e le Imprese interessate devono procedere alla verifica dei dati e delle informazioni comunicate seguendo le modalità di seguito descritte.
8 agosto 2013
VERIFICA E ALLINEAMENTO DATI ANAGRAFICI
L’utente, dopo aver effettuato l’accesso all’area autenticata (digitando pin, userid e password) mediante l’utilizzo del dispositivo Usb di una delle Unità Locali dell’Azienda, accede alla sezione “Gestione Azienda” selezionando l’apposito collegamento e verifica i dati di iscrizione al SISTRI. Nello specifico:
- Ragione Sociale
- Dati anagrafici del Rappresentante Legale
- Indirizzo della Sede Legale
- Indirizzi delle Unità Locali
nel caso di disallineamenti, procede alla modifica delle informazioni secondo quanto descritto nella “Guida Gestione Azienda” disponibile nella sezione Utilità – Documenti – Manuali e Guide del Portale SISTRI.
VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSTIVI USB
L’utente, provvede ad effettuare l’accesso all’area autenticata (digitando pin, userid e password) mediante l’utilizzo del dispositivo Usb da verificare.
Qualora la versione del software del dispositivo non sia aggiornata il Sistema guida l’utente nel processo di aggiornamento secondo quanto descritto nella “Guida Aggiornamento Software Dispositivo Usb” disponibile nella sezione Utilità – Documenti – Manuali e Guide del Portale SISTRI.
Effettuato l’aggiornamento, il dispositivo Usb è dotato delle più recenti funzionalità per un utilizzo più rapido ed efficace del SISTRI.
VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSTIVI BLACK BOX
L’utente, provvede ad alimentare la Black Box mediante l’accensione del quadro del veicolo e controlla il corretto funzionamento della stessa per mezzo dei segnali luminosi emessi verificando la rispondenza a quanto riportato nelle pagine 34 e 35 della “Guida Rapida Trasportatori” disponibile nella sezione Uitlità – Documenti – Manuali e Guide del Portale SISTRI.
L’utente verifica la validità della SIM e la disponibilità di credito residuo per evitarne la disattivazione - qualora la SIM sia di tipologia prepagata - da parte dell’Operatore Telefonico.
È inoltre necessario procedere all’aggiornamento del software della Black Box secondo quanto descritto nella “Procedura per l’aggiornamento del software della Black Box” disponibile nella sezione Utilità – Documenti – Manuali e Guide del Portale SISTRI.
Per tutte le necessità di supporto ed assistenza è possibile contattare il Contact Center SISTRI al numero verde 800 00 38 36 attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 08:30 alle 12:30 o inviare una mail all’indirizzo [email protected]
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Aggiornamento Sezione Documenti
Nella Sezione Manuali e Guide sono stati pubblicati gli aggiornamenti dei documenti:
MANUALE OPERATIVO SISTRI (Versione 3.1 del 7 agosto 2013)
GUIDA RAPIDA PRODUTTORI (Versione del 30 aprile 2013)
GUIDA RAPIDA TRASPORTATORI (Versione del 30 aprile 2013)
GUIDA RAPIDA RECUPERATORI-SMALTITORI (Versione del 30 aprile 2013)
GUIDA RAPIDA INTERMEDIARI (Versione del 30 aprile 2013)
CASO D'USO: MICRORACCOLTA (Versione del 30 aprile 2013)
CASO D'USO: GESTIONE ARRIVI (Versione del 30 aprile 2013)
CASO D'USO: TRASPORTO INTERMODALE (Versione del 30 aprile 2013)
CASO D'USO: TRASPORTO TRANSFRONTALIERO (Versione del 30 aprile 2013)
12 agosto 2013
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Aggiornamento Sezione Documenti
Nella Sezione Interoperabilità è stata pubblicata la versione aggiornata del documento di interoperabilità - Casi d'uso
INTEROPERABILITÀ CASI D'USO (Versione 1.6 del 16.4.2013)
12 agosto 2013
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Aggiornamento Sezione Documenti
Nella Sezione Manuali e Guide è stato pubblicato l'aggiornamento del documento:
GUIDA GESTIONE AZIENDA
8 agosto 2013
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Aggiornamento Sezione Documenti
Nella Sezione Interoperabilità è stata pubblicata la versione aggiornata dei documenti di specifica delle interfacce di interoperabilità tra i sistemi gestionali ed il sistema SISTRI:
SPECIFICA DELLE INTERFACCE (Versione 1.18 del 16.4.2013)
WSDL DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ (Versione 1.18 del 16.4.2013)
6 agosto 2013
Modificato il da Giulio Molinaro FDF266EC-3A08-ADFD-C125-7594002C47AB
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CONAI informa che la Cassazione ha confermato l’interpretazione della nozione di imballaggio sostenuta dallo stesso CONAI per oltre 15 anni.
Il Consorzio annuncia quindi la fine del contenzioso instaurato da CONAI nei confronti di POLIECO per non pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi posti dalla legge in capo ai produttori e utilizzatori di imballaggi.
Prima il Tribunale di Roma con sentenza n° 16818/2007, poi la Corte di appello di Roma con sentenza n. 3048/2014, ed ora anche la Corte di Cassazione con ordinanza n. 19312/2018 (Ordinanza_19312_2018) hanno riconosciuto l’esattezza
dell’interpretazione della disciplina di riferimento seguita dal CONAI per delineare la propria sfera di competenza.
CONAI, nella sua informativa (http://www.conai.org/notizie/polieco-la-cassazione-conferma-linterpretazione-della-nozione-di-imballaggio-sostenuta-da-conai/), rimarca come la decisione della Cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto dal POLIECO,
assume particolare rilievo in quanto costituisce il primo precedente della giurisprudenza di legittimità che, appunto, conferma l’interpretazione della nozione di imballaggio da sempre sostenuta dal CONAI in questi anni e riconosce una volta per tutte la natura di
imballaggio di numerosi beni che il POLIECO ha preteso di attrarre alla propria sfera di gestione.
Il CONAI elenca, infine, gli aspetti più rilevanti della causa decisi, quindi, in via definitiva e ai quali POLIECO dovrà attenersi possono essere così riassunti:
- il criterio di qualificazione di un prodotto come imballaggio va individuato nella sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna delle merci, siano esse materie prime o prodotti finiti;
- le funzioni di imballaggio indicate nelle definizioni normative non vanno intese come cumulative;
- la nozione di imballaggio non si riferisce soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci dal produttore al consumatore, ma anche a quello adibito a consentire la consegna dal produttore all’utilizzatore;
- possono essere qualificati imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo;
- la valutazione dell’idoneità del bene a svolgere una o più delle suddette funzioni va compiuta ex ante e in astratto, non ex post e in concreto;
- anche i contenitori utilizzati nell’industria ed agricoltura per materiali solidi o liquidi, o anche prodotti agroalimentari, in funzione di bene strumentale per la produzione e/o attività tipica dell’impresa sono da considerarsi imballaggi;
- sono da considerarsi imballaggi, a titolo esemplificativo e non esaustivo gli shopper, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l’imballaggio automatico (per esempio di resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, sali,
pasta, mangimi), i cappucci copri pallet, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallet, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe, ecc…
Ad ogni buon fine, indichiamo di seguito i link all'Ordinanza della Corte di Cassazione:
http://www.conai.org/wp-content/uploads/2018/07/Ordinanza_19312_2018.pdf
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Segnaliamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dei testi di revisione delle principali Direttive sui rifiuti nell'ambito del Piano d'azione europeo per l'economia circolare (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2018:150:TOC).
Le nuove Direttive sono rubricate come di seguito:
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Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
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Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
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Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
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Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Ricordiamo che le suddette Direttive dovranno essere recepite nell'Ordinamento Nazionale entro 24 mesi dalla data odierna.
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Proposta di Direttiva sulla limitazione delle emissioni di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (Medium Combustion Plants Directive - MCPD)
Dagli ultimi esiti dovrebbero esserci le condizioni per il raggiungimento di un accordo in prima lettura.
Proposta di revisione della direttiva UE sui tetti nazionali alle emissioni (National emission ceilings - NEC)
Nell’ambito del Pacchetto Qualità dell’Aria di dicembre 2013, la Commissione europea ha presentato anche una proposta di revisione della direttiva UE sui tetti nazionali alle emissioni (National emission ceilings NEC). La proposta, facendo seguito alle modifiche al nuovo Protocollo di Göteborg del 2012, introduce limiti nazionali più ambiziosi al 2030 e oltre, sui sei inquinanti principali: biossido di zolfo - SO2; ossidi di azoto - NOx; composti organici volatili non metanici - COVNM; ammoniaca - NH3, PM2,5 e metano - CH4.
La Commissione ha riconosciuto la necessità di alcuni aggiustamenti tecnici alla proposta relativamente ai limiti indicati, a seguito delle criticità rappresentate da diversi Stati Membri, tra cui l’Italia, sulle ipotesi alla base degli scenari di riferimento.
In particolare lo scorso 15 giugno si è tenuto un dibattito in Consiglio Ambiente in cui l’Italia ha affermato che gli obiettivi previsti per il 2030 non sono realistici, in considerazione dei dati nazionali, e devono essere rivisti o resi più flessibili. inoltre, ha sostenuto l’esigenza di prevedere l’assoggettamento di tutti i settori che contribuiscono alle emissioni.
La Commissione Europea ha tuttavia sottolineato la necessità di proseguire i negoziati a livello politico.
Il voto in Commissione Ambiente del PE è previsto il prossimo 15 luglio. Tuttavia sui principali aspetti le posizioni sono ancora molto differenziate. Sembra improbabile pertanto il raggiungimento di un accordo in prima lettura.
Confindustria ha seguito l’attività parlamentare con alcune proposte di emendamento al testo dell’on. Girling relatore al PE.
Si tratta in particolare di:
- clausola di revisione sugli impegni di riduzione delle emissioni sulla base dell’evoluzione degli scenari e nel caso che le misure proposte si rivelino inefficaci (cfr. Allegato V – e in particolare, emendamenti On. Gardini)
- emendamenti mirati a non andare oltre le disposizioni previste in ambito IED/BAT.
Dalle affermazioni del Commissario UE all’Ambiente Vella, la Commissione sarebbe disposta a discutere una clausola di revisione, a condizione che la stessa non infici gli obiettivi della proposta e assicuri certezza normativa.
In tale contesto, gli obiettivi dell’attività confederale sono: fornire un contributo attivo ai lavori avviati in BusinessEurope, sottoporre le nostre istanze ai deputati italiani nelle Commissioni Parlamentari europee di competenza e collaborare con il Ministero dell’Ambiente e le altre Istituzioni, con lo scopo di fornire nel contesto europeo uno scenario il più possibile realistico e coerente della situazione attuale dell’Italia (quadro di riferimento emissivo e tecnologico) ed evitare il rischio di obiettivi sproporzionati.
Modificato il da Marianna Faino 44223C8F-E48D-1061-C125-77EB004096C4
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Gentili colleghi,
facciamo seguito alla nostra comunicazione del 13 dicembre per informare che il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, è stato pubblicato nella Serie Generale n. 290 della Gazzetta Ufficiale del 14-12-2018, ed è entrato in vigore sabato 15 dicembre.
Le disposizioni sul Sistri sono contenute all'art. 6 (vd di seguito).
In particolare, segnaliamo, rispetto a quanto contenuto al comma 3, che il Ministero dell'Ambiente, tramite l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha avviato i lavori per la digitalizzazione dei registri di carico e scarico, coinvolgendo anche le associazioni imprenditoriali, tra cui Confindustria.
I lavori sono in corso e Confindustria, nel trasferire proprie osservazioni puntuali a riguardo, ha tenuto a precisare in via preliminare che il nuovo sistema in via di definizione da parte del Ministero dell'Ambiente, come anche il semplice processo di digitalizzazione, dovrà tradursi in una semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese (che passa anche per un processo di revisione della normativa primaria), evitando al contempo la duplicazione dei costi che ha caratterizzato il sistema Sistri. In questa logica, Confindustria ha segnalato la necessità di procedere con un periodo adeguato di sperimentazione prima di rendere cogente il nuovo sistema di tracciabilità.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi di tale processo, fermo restando che, ai sensi della normativa vigente, gli operatori continuano a garantire la tracciabilità con il sistema di registri di carico e scarico e formulari utilizzati prima dell'emanazione del "DL Semplificazioni", che non ha fatto altro, quindi, che confermarne la disciplina ordinaria, in attesa del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (come ribadito dall'articolo 6, comma 3, del DL semplificazioni).
Saluti
Art. 6
Disposizioni in merito alla tracciabilita'
dei dati ambientali inerenti rifiuti
1. Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non
sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,
n. 78.
2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti
disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e
2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205;
b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis,
secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I
contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente
versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena
operativita' di un nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti
organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli
articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006
garantiscono la tracciabilita' dei rifiuti effettuando gli
adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo
decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di
cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n.
152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal
decreto legislativo n. 205 del 2010.
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Ambiente/Confindustria
Inviato da: Giulio Molinaro/Confindustria
13/12/2018 11:13
Per
RETE AMBIENTE ASS. CATEGORIA, RETE AMBIENTE TERRITORIALI
CC
Andrea Bianchi/Confindustria@Confindustria, Massimo Beccarello/Confindustria@Confindustria, Marco Ravazzolo/Confindustria@Confindustria, Caterina Mancusi/Confindustria@Confindustria
Oggetto
SISTRI: comunicato stampa
Gentili colleghi,
facciamo riferimento al SISTRI per riportare, qui di seguito, le diverse agenzie diramate nella giornata di ieri a margine dell'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del DL semplificazioni.
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Dl Semplificazioni: associazioni imprese, bene via Sistri
(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Confindustria, CNA, Confcommercio,
Confagricoltura e Casartigiani "esprimono forte apprezzamento
per la norma contenuta nel DL semplificazioni approvata oggi dal
Consiglio dei Ministri che sopprime il sistema Sistri". Lo
informa una nota secondo cui "si tratta di una misura da tempo
invocata dalle imprese, che in tutti questi anni hanno scontato
le inefficienze e le criticità che hanno caratterizzato il
sistema fin dal principio. Le numerose proroghe e i
provvedimenti di modifica e integrazione spesso contraddittori
hanno reso la normativa caotica e spesso inapplicabile,
rischiando di mettere l'Italia non in regola con le disposizioni
comunitarie e con l'obiettivo della tracciabilità dei rifiuti,
da sempre condiviso dal mondo imprenditoriale".
"Le imprese sostengono i processi di digitalizzazione e
innovazione degli adempimenti amministrativi in un'ottica di
semplificazione e auspicano che il futuro sistema sia chiaro,
semplice ed economico. Obiettivi che possono essere raggiunti
con un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni di
rappresentanza in fase di definizione del nuovo progetto e
attraverso un periodo di sperimentazione, mai adottato in
precedenza".
DOA
12-DIC-18 19:44
Dl semplificazioni: associazioni imprese, bene soppressione Sistri =
(AGI) - Roma, 12 dic. - Confindustria, Cna, Confcommercio,
Confagricoltura e Casartigiani esprimono "forte apprezzamento"
per la norma contenuta nel dl Semplificazioni approvata che
sopprime il sistema Sistri. "Si tratta", si legge in una nota
congiunta, "di una misura da tempo invocata dalle imprese, che
in tutti questi anni hanno scontato le inefficienze e le
criticita' che hanno caratterizzato il sistema fin dal
principio. Le numerose proroghe e i provvedimenti di modifica e
integrazione spesso contraddittori hanno reso la normativa
caotica e spesso inapplicabile, rischiando di mettere l'Italia
non in regola con le disposizioni comunitarie e con l'obiettivo
della tracciabilita' dei rifiuti, da sempre condiviso dal mondo
imprenditoriale. Le imprese sostengono i processi di
digitalizzazione e innovazione degli adempimenti amministrativi
in un'ottica di semplificazione e auspicano che il futuro
sistema sia chiaro, semplice ed economico. Obiettivi che
possono essere raggiunti con un adeguato coinvolgimento delle
organizzazioni di rappresentanza in fase di definizione del
nuovo progetto e attraverso un periodo di sperimentazione, mai
adottato in precedenza". (AGI)
Mau
121959 DIC 18
Dl semplificazioni, Confindustria: bene soppressione del Sistri
Ok anche da Confcommercio, Confagricoltura, Cna e Casartigiani
Roma, 12 dic. (askanews) - Confindustria, Confcommercio, Cna,
Confagricoltura e Casartigiani "esprimono forte apprezzamento"
per la norma del decreto semplificazioni che sopprime il sistema
Sistri. "Si tratta - affermano industriali, commercianti,
artigiani e agricoltori - di una misura da tempo invocata dalle
imprese, che in tutti questi anni hanno scontato le inefficienze
e le criticità che hanno caratterizzato il sistema fin dal
principio".
"Le numerose proroghe - sottolineano le organizzazioni
imprenditoriali - e i provvedimenti di modifica e integrazione,
spesso contraddittori, hanno reso la normativa caotica e spesso
inapplicabile, rischiando di mettere l'Italia non in regola con
le disposizioni comunitarie e con l'obiettivo della tracciabilità
dei rifiuti, da sempre condiviso dal mondo imprenditoriale".
Le imprese "sostengono i processi di digitalizzazione e
innovazione degli adempimenti amministrativi in un'ottica di
semplificazione e auspicano che il futuro sistema sia chiaro,
semplice ed economico. Obiettivi che possono essere raggiunti con
un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza
in fase di definizione del nuovo progetto e attraverso un periodo
di sperimentazione, mai adottato in precedenza".
Glv
122008 DIC 18
DL SEMPLIFICAZIONI: IMPRESE, BENE STOP SISTRI, ORA CHIAREZZA NUOVO SISTEMA =
Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Forte apprezzamento" di Confindustria,
Cna, Confcommercio, Confagricoltura e Casartigiani per la norma
contenuta nel Dl semplificazioni approvata oggi dal Consiglio dei
Ministri che sopprime il sistema Sistri. Si tratta, rilevano le
associazioni datoriali in una nota congiunta, "di una misura da tempo
invocata dalle imprese, che in tutti questi anni hanno scontato le
inefficienze e le criticità che hanno caratterizzato il sistema fin
dal principio".
Le numerose proroghe e i provvedimenti di modifica e integrazione
spesso contraddittori, sottolineano, "hanno reso la normativa caotica
e spesso inapplicabile, rischiando di mettere l'Italia non in regola
con le disposizioni comunitarie e con l'obiettivo della tracciabilità
dei rifiuti, da sempre condiviso dal mondo imprenditoriale".
Le imprese, concludono, "sostengono i processi di digitalizzazione e
innovazione degli adempimenti amministrativi in un'ottica di
semplificazione e auspicano che il futuro sistema sia chiaro, semplice
ed economico. Obiettivi che possono essere raggiunti con un adeguato
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza in fase di
definizione del nuovo progetto e attraverso un periodo di
sperimentazione, mai adottato in precedenza".
(Eca/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
12-DIC-18 19:59
Dl semplificazioni: imprese, bene soppressione Sistri, ora chiarezza nuovo sistema
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 dic
-Confindustria, Cna, Confcommercio, Confagricoltura e
Casartigiani esprimono forte apprezzamento per la norma
contenuta nel Dl semplificazioni approvata oggi dal Consiglio
dei Ministri che sopprime il sistema Sistri.
Si tratta di una misura da tempo invocata dalle imprese, che
in tutti questi anni hanno scontato le inefficienze e le
criticita' che hanno caratterizzato il sistema fin dal
principio. Le numerose proroghe e i provvedimenti di modifica
e integrazione spesso contraddittori hanno reso la normativa
caotica e spesso inapplicabile, rischiando di mettere
l'Italia non in regola con le disposizioni comunitarie e con
l'obiettivo della tracciabilita' dei rifiuti, da sempre
condiviso dal mondo imprenditoriale.
Le imprese sostengono i processi di digitalizzazione e
innovazione degli adempimenti amministrativi in un'ottica di
semplificazione e auspicano che il futuro sistema sia chiaro,
semplice ed economico. Obiettivi che possono essere raggiunti
con un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni di
rappresentanza in fase di definizione del nuovo progetto e
attraverso un periodo di sperimentazione, mai adottato in
precedenza.
com-red
(RADIOCOR) 12-12-18 19:18:19 (0715) 5
DL SEMPLIFICAZIONI: PER IMPRESE E ARTIGIANI BENE SOPPRESSIONE SISTRI
ROMA (ITALPRESS) - Confindustria, Cna, Confcommercio,
Confagricoltura e Casartigiani esprimono forte apprezzamento per
la norma contenuta nel DL semplificazioni approvata oggi dal
Consiglio dei Ministri che sopprime il sistema Sistri.
Si tratta- si legge in una nota - di una misura da tempo invocata
dalle imprese, che in tutti questi anni hanno scontato le
inefficienze e le criticita' che hanno caratterizzato il sistema
fin dal principio. Le numerose proroghe e i provvedimenti di
modifica e integrazione spesso contraddittori hanno reso la
normativa caotica e spesso inapplicabile, rischiando di mettere
l'Italia non in regola con le disposizioni comunitarie e con
l'obiettivo della tracciabilita' dei rifiuti, da sempre condiviso
dal mondo imprenditoriale. Le imprese sostengono i processi di
digitalizzazione e innovazione degli adempimenti amministrativi in
un'ottica di semplificazione e auspicano che il futuro sistema sia
chiaro, semplice ed economico. Obiettivi - conclude la nota -che
possono essere raggiunti con un adeguato coinvolgimento delle
organizzazioni di rappresentanza in fase di definizione del nuovo
progetto e attraverso un periodo di sperimentazione, mai adottato
in precedenza.
(ITALPRESS).
ads/com
12-Dic-18 19:18
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Vi inviamo una nota in merito all'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico) ai rifiuti.
Come noto, in Italia, la classificazione HP14 ai rifiuti è attribuita applicando i criteri fissati dalla normativa ADR ("Accord Dangereuses Route"), la quale, a sua volta, si basa sulle modalità di classificazione stabilite dal Regolamento 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (cd. "Regolamento CLP").
La necessità di predisporre tale nota di chiarimento nasce dal fatto che, dal 1 marzo 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 1179/2016 che modifica il Regolamento CLP, andando indirettamente a incidere sulla normativa ADR. Pertanto, in virtù di questa modifica, alcuni rifiuti possono essere diventati pericolosi per ecotossicità, o perdere tale caratteristica.
Tale situazione si protrarrà fino al 4 luglio, dal momento che, a partire dal 5 luglio 2018, si applicherà il Regolamento (UE) 997/2017, il quale prevede l’applicazione di regole diverse rispetto a quelle previste dall’accordo ADR per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14.
Alla luce di ciò, si forniscono con la presente nota delle indicazioni operative per l'attribuzione della caratteristica HP14 fino al 4 luglio 2018.
Nota Confindustria classificazione rifiuti HP14 (Ecotossico).pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo la possibilità di partecipare al convegno organizzato da ENEA "La pratica della simbiosi industriale in Italia. Casi applicativi ed orientamenti alla luce delle iniziative nazionali, europee ed internazionali", che si terrà mercoledì 9 novembre nell'ambito di Ecomondo 2016.
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Si informa che, in data 16 marzo 2016, è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente il decreto DVA/86/2016 del 15/03/2016 recante "definizione della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di AIA di competenza statale, con specifico riferimento alla presentazione delle informazioni necessarie al fine del riesame ex articolo 29-octies, del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006".
Si riporta di seguito il link alla relativa news del MATTM
La modulistica aggiornata per la presentazione della domanda di AIA e le istruzioni per la compilazione sono disponibili al seguente link:
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Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema della relazione fra autorizzazione REACH e materiali recuperati, per trasmettervi il position paper su sostanze e materiali riciclati nell’ambito del REACH e del processo autorizzativo, predisposto congiuntamente da Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'ambiente, nella versione in lingua italiana e in inglese.
In sintesi, il documento mette in evidenza l'importanza del settore del riciclo in Italia, le criticità legate all'eventuale richiesta di autorizzazione per i recuperatori e riporta una proposta di esenzione temporanea dall'autorizzazione per i recuperatori, in considerazione della durata del ciclo di vita del prodotto da recuperare.
Le autorità competenti REACH intendono portare il documento all'attenzione delle corrispondenti direzioni della Commissione europea per essere discusso nell'ambito dei gruppi di lavoro inerenti ai temi del REACH e competitività.
Parallelamente, ci stiamo coordinando con i nostri uffici di Bruxelles per portare il documento all'attenzione di BusinessEurope e verificare eventuali convergenze di interessi con altri Stati Membri.
Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.
Modificato il da Marianna Faino 44223C8F-E48D-1061-C125-77EB004096C4
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Lo scorso 28 maggio la Commissione ha pubblicato la proposta di direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (vd. allegati). Di seguito ne riportiamo i punti principali così come presentati nella press release della Commissione Europea:
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il divieto di commercializzare determinati prodotti di plastica - dove esistono alternative facilmente disponibili ed economicamente accessibili, i prodotti di plastica monouso saranno esclusi dal mercato. Il divieto si applicherà a bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini, tutti prodotti che dovranno essere fabbricati esclusivamente con materiali sostenibili. I contenitori per bevande in plastica monouso saranno ammessi solo se i tappi e i coperchi restano attaccati al contenitore;
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obiettivi di riduzione del consumo - gli Stati membri dovranno ridurre l'uso di contenitori per alimenti e tazze per bevande in plastica. Potranno farlo fissando obiettivi nazionali di riduzione, mettendo a disposizione prodotti alternativi presso i punti vendita, o impedendo che i prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente;
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obblighi per i produttori - l'articolo 8 prevede che gli Stati membri dovranno introdurre schemi EPR in cui i produttori contribuiranno a coprire i costi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti, come pure i costi delle misure di sensibilizzazione per i seguenti prodotti: contenitori per alimenti, pacchetti e involucri (ad esempio, per patatine e dolciumi), contenitori e tazze per bevande, prodotti del tabacco con filtro (come i mozziconi di sigaretta), salviette umidificate, palloncini e borse di plastica in materiale leggero. sono anche previsti incentivi al settore industriale per lo sviluppo di alternative meno inquinanti;
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obiettivi di raccolta - entro il 2025 gli Stati membri dovranno raccogliere il 90% delle bottiglie di plastica monouso per bevande, ad esempio, introducendo sistemi di cauzione-deposi
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prescrizioni di etichettatura - alcuni prodotti dovranno avere un'etichetta chiara e standardizzata che indica come devono essere smaltiti, il loro impatto negativo sull'ambiente e la presenza di plastica. Questa prescrizione si applica agli assorbenti igienici, alle salviette umidificate e ai palloncini
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misure di sensibilizzazione - gli Stati membri dovranno sensibilizzare i consumatori all'incidenza negativa della dispersione nell'ambiente dei prodotti e degli attrezzi da pesca in plastica, ai sistemi di riutilizzo disponibili e alle migliori prassi di gestione dei rifiuti per questi prodotti.
Per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, che rappresentano il 27% dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge, la Commissione punta a completare il quadro normativo vigente introducendo regimi di responsabilità del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica: i fabbricanti dovranno coprire i costi della raccolta quando questi articoli sono dismessi e conferiti agli impianti portuali di raccolta, nonché i costi del successivo trasporto e trattamento; dovranno anche coprire i costi delle misure di sensibilizzazione.
Secondo la Commissione, la direttiva proposta eviterà l'emissione di 3,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalente e apporterà risparmi per circa 22 miliardi di euro al 2030 in termini di danni ambientali scongiurati, mentre i risparmi per i consumatori si aggirerebbero introno ai 6,5 miliardi.
In aggiunta, di seguito vi segnaliamo alcuni link utili in merito alla suddetta direttiva:
single-use_plastics_proposal.pdf|Visualizza dettagli single-use_plastics_proposal_Annex.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 12 aprile, con la quale vi informavamo che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova direttiva, Confindustria sta seguendo, con il supporto del GdL ETS, i provvedimenti attuativi della nuova disciplina europea, prima fra tutti la nuova lista che individua i settori a rischio di delocalizzazione produttiva (cd. Carbon Leakage), che dovrebbe essere pubblicata entro l’anno, e che avrà valenza dal 2021 al 2030.
Su questo specifico punto, vi informiamo che Confindustria ha chiesto e ottenuto l'apertura di un tavolo di confronto con il Comitato ETS (istituito presso il Minambiente) per valutare, nello specifico, quali siano i settori produttivi che rischiano di non entrare nella nuova lista (la cui prima bozza, con tutta probabilità, verrà resa nota il 16 maggio).
Per tali settori, la direttiva prevede diversi meccanismi per rientrare in tale lista, uno dei quali, attraverso la segnalazione di uno Stato Membro, che si fa carico di rappresentare un determinato settore su base europea.
Su questo specifico meccanismo abbiamo avviato la collaborazione con il Minambiente, con il supporto dei settori direttamente interessati, facenti parte del GdL. Al momento, i settori che hanno manifestato tale interesse, sono l'acciaio (in particolare, il settore delle forge), sistema moda italia, le conserve alimentari vegetali e il settore del lievito da zuccheri.
Vi scriviamo quindi per verificare, presso i vostri associati, se vi siano imprese che ritengono che il loro settore possa non rientrare nell'elenco del 16 maggio in modo da comunicarcelo e tenerle in considerazione nel prosieguo dei lavori.
Con l'occasione, vi informiamo inoltre che il Comitato ETS ha provveduto a emanare, in data 17 aprile 2018, le delibere riportate qui di seguito in materia di rilascio di quote, reperibili sul sito del Minambiente al seguente link: http://www.minambiente.it/pagina/delibere-del-comitato , sulla base di quanto deciso nel corso della riunione del Comitato del 13 aprile.
Infine, segnaliamo che entro il 10 maggio è possibile inviare delle candidature per partecipare al gruppo di esperti che assisterà la Commissione europea nell’implementazione del Fondo innovazione istituito ai sensi della nuova direttiva ETS.
Ricordiamo che tale Fondo rappresenta il principale strumento con cui finanziare le innovazioni di processo necessarie al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione a cui saranno chiamati i vari settori industriali nel medio-lungo periodo.
17/04/2018
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Delibera 51/2018 |
Rilascio delle quote di emissione agli impianti di cui agli allegati b, c e d della deliberazione 20/2018 per cui non esiste un effetto potenziale sull'assegnazione. (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_51_2018.pdf)
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17/04/2018 |
Delibera 50/2018 |
Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo gratuito agli impianti nuovi entranti di cui alle delibere n. 17/2018, 30/2018, 33/2018 e 43/2018 per i quali l’istruttoria è stata positivamente conclusa. (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_50_2018.pdf) |
17/04/2018 |
Delibera 49/2018 |
Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo gratuito agli impianti nuovi entranti di cui alle delibere n. 16/2018 e 41/2018 per i quali l’istruttoria è stata positivamente conclusa. (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_49_2018.pdf)
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17/04/2018 |
Delibera 48/2018 |
Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo gratuito agli impianti di cui alle delibere 15/2018, 27/2018, 39/2018 e 42/2018 per i quali l’istruttoria è stata positivamente conclusa.(http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_48_2018.pdf)
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17/04/2018 |
Delibera 47/2018 |
Approvazione definitiva del quantitativo annuo di quote di emissione a titolo gratuito per l’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n.0189, interessato da una riduzione sostanziale della capacità produttiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 13 marzo 2013, numero 30, di cui alla delibera 14/2018 e rilascio del quantitativo per gli anni 2017 e 2018. (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_47_2018.pdf) |
17/04/2018 |
Delibera 46/2018 |
Approvazione dei piani di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra aggiornati ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.LGS. 13 marzo 2013, n. 30 e S.M.I. (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_46_2018.pdf) |
Modificato il da Marco Valli 2E7536F4-4480-3476-C125-810F0040D9BF
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Con riferimento alla voce di blog "ETS: pubblicato in GU il decreto per il riconoscimento dei crediti spettanti ai Nuovi Entranti" del 2 marzo u.s., segnaliamo che è ora disponibile il modulo per la liquidazione dei crediti spettanti ai soggetti «nuovi entranti» nel sistema sistema ETS nel periodo 2008-2012.
Il modulo, che per comodità riportiamo in allegato, è stato pubblicato sulla pagina web del MISE dedicata:
Modulo-istanza-rimborso-CER-ERU.docx|Visualizza dettagli
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Riportiamo di seguito alcuni recenti aggiornamenti sul regolamento REACH.
Aggiornamento Candidate List
Il 17 dicembre 2015 l'ECHA ha aggiunto 5 nuove sostanze identificate come SVHC nella lista delle sostanze candidate all'autorizzazione (Candidate List):
1) Nitrobenzene (EC number 202-716-0)
2) 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) (EC number 223-383-8)
3) 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) (EC number 253-037-1)
4) 1,3 - propanesultone (EC number 214-317-9)
5) Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and ammonium salts (EC number 206-801-3)
La Candidate List, che ora include 168 sostanze, è consultabile al seguente link:
Ricordiamo che, a seguito dell’inclusione delle sostanze in Candidate List, i produttori/importatori di articoli che contengono almeno una di queste sostanze hanno sei mesi per notificare all’ECHA l’eventuale presenza delle sostanze negli articoli, se le stesse sono contenute in quantitativi superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore/importatore e in concentrazione superiore allo 0.1% in peso/peso.
La notifica non deve essere effettuata se la sostanza è stata già registrata per quell’uso o quando l’esposizione di persone o dell'ambiente può essere esclusa in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili (art. 7, commi 3 e 6 del REACH).
Ricordiamo, inoltre, che tra queste sostanze alcune potrebbero essere successivamente incluse nell’elenco di sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV del REACH).
Informazioni aggiuntive sulle ultime sostanze incluse nella Candidate List, nonché ulteriori informazioni sui relativi adempimenti, sono disponibili al seguente link:
Primo aggiornamento linea Guida ECHA alle prescrizioni per le sostanze presenti negli articoli
In seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea sull'interpretazione dell'art. 7(2) del regolamento REACH (limite di notifica 0,1% di SVHC negli articoli), l'ECHA ha pubblicato un primo aggiornamento della guida sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli, al fine di correggere le parti del documento riferite al limite dello 0,1% non in linea con le conclusioni della sentenza della Corte.
Un aggiornamento più completo della guida seguirà nel 2016. Si prevede, in particolare, una revisione complessiva del documento con nuovi esempi allineati alla sentenza della Corte e un aggiornamento degli esempi attuali, che seguirà l'ordinario processo di consultazione previsto per i documenti di orientamento sull'applicazione del regolamento REACH.
Per maggiori informazioni e per la guida aggiornata, si rimanda al seguente link:
Limitazione degli stabilizzanti al piombo nel PVC: invito ECHA a presentare informazioni
La Commissione europea ha chiesto all'ECHA di predisporre un fascicolo Allegato XV di restrizione per gli stabilizzanti al piombo nel PVC. Nel fascicolo di proposta di restrizione, l'ECHA valuterà i rischi per la salute umana e l'ambiente associati all'uso del piombo come stabilizzante nel PVC. La restrizione potrebbe interessare, ad esempio, i produttori di stabilizzanti al piombo e i fornitori (produttori, importatori, distributori) di PVC e articoli correlati.
Le parti interessate, sono invitate a trasmettere informazioni ad esempio relative a tonnellaggi, emissioni ed esposizione, costi e usi del piombo come stabilizzatore nel PVC (inclusi i materiali riciclati) per i quali la sostituzione potrebbe essere difficoltosa, attraverso il seguente link:
Per maggiori informazioni, si rimanda al seguente link:
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Si segnala che la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 00003222 del 28 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1179, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, ovvero il c.d. CLP.
Nello specifico, il Regolamento 2016/1179 ha modificato la tabella 3.1. dell’Allegato VI, Parte 3 del Regolamento CLP, la quale riporta la classificazione e l’etichettatura armonizzata delle sostanze pericolose. Tale Regolamento, in vigore dal 9 agosto 2016, si applica a decorrere dal 1°marzo 2018 in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
Il Regolamento in argomento aveva suscitato dubbi interpretativi a causa di una discrepanza tra la versione italiana e quella inglese del quinto considerando, relativamente alle sostanze contenenti rame. Infatti, la versione italiana riporta: i proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un’ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l’ambiente acquatico forniti dall’industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.”
Nella versione inglese, viceversa, il testo risulta essere il seguente: “However, the proposed M-factors for long-term aquatic hazard should not be included since they require further assessment by RAC in view of scientific data on aquatic toxicity presented by industry after the RAC opinion was forwarded to the Commission.”
Come si può notare, dunque, nel testo italiano manca il riferimento alla tossicità acquatica cronica (long-term aquatic hazard), rispetto alla quale secondo il testo inglese non dovrebbe applicarsi il fattore M introdotto invece dal Regolamento per la sola tossicità acuta nei casi dei composti del rame.
Tanto premesso, si chiarisce che la versione del regolamento approvata e votata dagli Stati membri è esclusivamente quella inglese, pertanto è a quest’ultima che bisogna riferirsi in tutte le ipotesi di discordanza nelle traduzioni.
In tal senso, la corretta interpretazione del Regolamento è quella per cui si applica il fattore M alla sola tossicità acuta come riportato anche dall’Agenzia Europea delle sostanze chimiche in risposta a un quesito posto dall’Arpa Lombardia, che ha avuto modo di affermare che: “è obbligatorio utilizzare il fattore M proposto dal RAC per la tossicità acquatica acuta [… ]. I fattori M proposti dal RAC non sono obbligatori per la tossicità acquatica cronica.”
In conclusione, quindi, la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha aderito al suddetto parere espresso dall’ECHA.
Ad ogni buon fine, si ricorda che per fattore M si intende il fattore moltiplicativo utilizzato nella determinazione delle concentrazioni soglia degli inquinanti in ambienti acquatici, mentre il RAC è il Comitato per la valutazione dei rischi, il quale elabora i pareri dell’ECHA sui rischi che le sostanze comportano per la salute umana e l’ambiente in relazione alle procedure REACH e CLP.
Circolare DG RIN Min ambiente.pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo che è stata pubblicata nella G.U. 12/02/2019, n. 36, la legge di conversione del decreto 14 dicembre 2018, n. 135, recante "disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (cd. DL Semplificazioni).
Tra le disposizioni di interesse, segnaliamo quanto di seguito.
SISTRI (Articolo 6)
La conversione in legge del decreto "Semplificazioni" ha confermato l'abrogazione del SISTRI e che gli adempimenti riguardanti la gestione dei rifiuti (tenuta dei registri di carico e scarico, formulario di trasporto, ecc..), sono quelli ordinari già disciplinati dal Codice dell'Ambiente, prima dell'istituzione del SISTRI. La misura precisa anche che tali adempimenti potranno essere assolti in modalità telematica e su tale ultimo punto, come vi abbiamo già segnalato, Confindustria partecipa ai tavoli di lavoro attivati presso il Ministero dell'Ambiente per definire tale modalità.
Nel processo di conversione è stato tuttavia in parte rivisto l'art. 6, attraverso la modifica del comma 3 e l'introduzione di ulteriori commi, i quali hanno ad oggetto elementi di dettaglio relativi all'istituzione di un Registro elettronico (come peraltro prevede la nuova Direttiva rifiuti che dovrà essere recepita entro il 2020) nel quale sono tenuti a iscriversi "gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". La nuova norma, inoltre, prevede il pagamento di diritti di segreteria e di un contributo annuale a copertura dei costi di amministrazione del registro, da parte dei soggetti che si iscriveranno.
L'operatività della norma è subordinata, tuttavia, all'adozione di un Decreto ministeriale, che dovrà definire "le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori".
Rispetto alla nuova formulazione della norma, Confindustria ha ribadito la necessità che i lavori per la redazione del Decreto Ministeriale vengano condotti, fin da subito, con il coinvolgimento attivo delle organizzazioni imprenditoriali e che il nuovo sistema venga reso operativo solo dopo un'adeguata sperimentazione e secondo un principio di gradualità degli adempimenti in relazione al quantitativo e alla tipologia dei rifiuti prodotti e gestiti.
Sarà nostra cura tenervi informati e coinvolgervi sui lavori, che proseguiranno per quanto riguarda la digitalizzazione dei registri e formulari, nonché sull'avvio dei lavori per l'istituzione del Registro elettronico.
PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE (Articolo 11-ter)
La legge di conversione del decreto "Semplificazioni" ha poi inserito l'articolo 11-ter, relativo alle concessioni di ricerca idrocarburi, il quale prevede entro 18 mesi l’adozione di un Piano (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee-PTESAI), da parte del MiSe, di concerto con il MATTM, che dovrebbe offrire un quadro di riferimento per lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, volto a valorizzarne la sostenibilità.
Nelle more dell’adozione del Piano, sono sospesi tutti i procedimenti amministrativi in corso per il rilascio di nuovi permessi per attività di prospezione e ricerca, nonché tutti i permessi in essere di prospezione e ricerca, con conseguente interruzione delle relative attività, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività. Sono fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, relativi a istanze di:
a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.
La sospensione non si applica alle concessioni di coltivazione in essere e ai processi pendenti ad esse relativi, ma resta preclusa la possibilità di presentare, dopo l’entrata in vigore delle legge stessa, nuove istanze di concessioni per la coltivazione. Dopo l’approvazione del Piano, nelle aree in cui le attività fossero ritenute non compatibili, le istanze relative ai procedimenti sospesi saranno rigettate e i permessi di prospezione e ricerca in essere saranno revocati, anche per aree parziali. Allo stesso modo, dopo l’adozione del Piano, saranno rigettate le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione nelle aree non compatibili. Qualora invece il Piano non venisse adottato nei tempi previsti, riprenderebbe l’istruttoria dei procedimenti sospesi per ricerca e prospezione e i permessi sospesi di prospezione e ricerca sarebbero di nuovo efficaci, con conseguente ripresa dell’attività.
La disposizione prevede, inoltre, un incremento del 25% dei canoni dovuti per le concessioni di coltivazione e stoccaggio e declassa di fatto le attività upstream - e le opere connesse - privandole del carattere di pubblica utilità di cui attualmente godono.
CONCESSIONI IDROELETTRICHE (Articolo 11-quater)
L’Art. 11 quater del d.l. "Semplificazioni", relativo alle concessioni di grande derivazione idroelettrica, prevede che alla scadenza delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinunzia, le opere di raccolta, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico in stato di regolare funzionamento passino senza compenso in proprietà alle Regioni. In caso di investimenti da parte del concessionario nel periodo di validità della concessione purché previsti nell’atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza o rinuncia, si prevede di applicare un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato.
In merito a tale previsione, Confindustria ritiene che questi interventi non garantirebbero il superamento delle procedure di infrazione in ambito UE, mentre creeranno, verosimilmente, criticità sia per la continuità gestionale degli impianti idroelettrici, che per il mantenimento della sicurezza degli stessi, nonché rischi significativi per il paesaggio e l’ambiente (in particolare a seguito della previsione del c.d. “cherry picking” sui beni immobili e mobili). La norma non pare in grado di assicurare la necessaria parità di condizioni concorrenziali a livello nazionale, in quanto le varie Regioni potrebbero adottare regimi e livelli di prestazioni imposte ai concessionari anche molto difformi, così falsando la competizione sul mercato elettrico e sostanzialmente disarticolando lo stesso, quantomeno rispetto al comparto idroelettrico.
ATTIVITA’ ECONOMICA NELLE ZES (art. 3-ter)
E' stata infine introdotta una norma con l'obiettivo di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES (Zone Economiche Speciali). In particolare, per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui:
agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA);
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);
al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica;
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia;
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali.
Ad ogni buon fine, si allega il link all'intero provvedimento: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/12/19A00934/sg
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Segnaliamo che il Comitato Nazionale ha diramato la Circolare n. 149 del 4 settembre con la quale ha ritenuto utile stabilire una tempistica comune per avviare le procedure di cancellazione per tutte le imprese che risultano sprovviste di indirizzi PEC validi e funzionanti o che risultano irreperibili anche a seguito di invio della notifica mediante il servizio postale.
Circolare n. 149 del 04_09_2018 (Tempistiche notifica provvedimenti di cancellazione per mancato versamento dei diritti di i.pdf|Visualizza dettagli
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Gentili colleghi,
il consorzio ci informa di aver indetto il BANDO CONAI PER LA PREVENZIONE - Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi - edizione 2018 destinando, a tale scopo, un importo complessivo pari a € 400.000,00, di cui 7 premi speciali da €10.000 ciascuno, per la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi al consumo dai propri consorziati nel 2016/2017.
Regolamento Bando PREVENZIONE 2018.pdf|Visualizza dettagli
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Si riporta qui di seguito la comunicazione, pari oggetto, inviata alle associazioni confederali nella giornata del 19 febbraio.
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Si è tenuta oggi presso il Ministero dell'Ambiente la riunione del Comitato di monitoraggio Sistri. All'ordine del giorno figurava la bozza di decreto ministeriale allegata, inviataci ieri dal Ministero. Di seguito trovate un breve resoconto per consentirvi di essere aggiornati sulla situazione. Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
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In apertura il Ministero ha indicato una serie di semplificazioni che sarebbero in corso di attuazione. Ci è stato promesso un elenco scritto e dettagliato. Gran parte delle cose annunciate coincidono con quanto scritto da Giliberto nell'articolo pubblicato ieri sul Sole (anch'esso allegato).
Di seguito, il Capo di Gabinetto ha informato che l'articolo 1 dello schema di decreto inviatoci (il testo qui allegato) era stato nel frattempo modificato. Nel testo originale dalla platea dei soggetti obbligati risultavano esclusi i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività commerciali e i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di servizio, oltre ai produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da lavorazioni artigiane fino a dieci dipendenti. Nel nuovo testo l'esclusione sarebbe mantenuta solo ai produttori iniziali fino a dieci dipendenti. I produttori iniziali delle categorie elencate con più di dieci dipendenti resterebbero soggetti obbligati.
Dopo discussione, il Ministero si è mostrato disponibile a estendere la norma dei dieci dipendenti anche alle attività industriali, come da noi chiesto.
Da segnalare che i Comuni hanno chiesto di essere interamente esclusi dagli obblighi del Sistri, facendone presente la complessità e i costi. Non c'è stata una risposta chiara da parte del Ministero.
Per il resto, lo schema di decreto non dovrebbe subire variazioni. La nuova versione del decreto dovrebbe essere disponibile a breve.
Sull'articolo 2, che regolamenta il trasporto intermodale di rifiuti pericolosi, abbiamo espresso come Confindustria una valutazione positiva, ma abbiamo rilevato che per la sua applicazione sembra essere necessaria una modifica alla legge per le parti che si pongono in contrasto a quanto indicato dal Ministero. Abbiamo anche segnalato che la norma non interviene sul trasporto intermodale di rifiuti non pericolosi (non soggetti a Sistri), che resterebbe per assurdo soggetto alle inapplicabili norme attuali. La modifica della legge pertanto si impone. Il Capo di gabinetto ha risposto che a suo avviso le norme in questione rientrerebbero nella delega ricevuta a fissare con decreto le semplificazioni necessarie, ma si è riservata un ulteriore esame della questione alla luce delle nostre osservazioni.
Sull'articolo 3 (contributo Sistri 2014): è stata chiesta la soppressione del contributo per quest'anno (dovrebbe essere versato entro il 30 aprile), ma il Gabinetto ha osservato che a questo fine servirebbe una prescrizione di legge e che, in ogni caso, la questione sarà sottoposta al Ministro non appena sarà formato il nuovo Governo.
Sull'articolo 4 (rifiuti urbani in Campania), Federambiente ha sollevato la questione dell'estensione del Sistri ai rifiuti urbani non pericolosi in Campania. Anche in questo caso, il Gabinetto ha fatto riferimento alle norme di legge che dispongono in tal senso.
Nei successivi interventi è stata criticata l'assenza, nella bozza di DM, di disposizioni sulla microraccolta e sull'interoperabilità. Su quest'ultimo punto, il Ministero ha assicurato una prossima riunione con le associazioni interessate per le valutazioni opportune.
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Vi terremo ovviamente informati sui prossimi sviluppi.
Cordialmente, Morini
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I file, a cui si fa riferimento nella comunicazione sopra riportata, sono altresì rinvenibili nella libreria della comunità, all'interno della cartella "Sistri".
Bozza_decreto_SISTRI_Categorie-intermodale_17 02 20142.doc|Visualizza dettagli Sistri - ilsole24ore 18.2.14.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Giulio Molinaro FDF266EC-3A08-ADFD-C125-7594002C47AB
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Segnaliamo la news privata, pari oggetto, pubblicata sul sito di Confindustria al link:
http://www.confindustria.it/Aree/News.nsf/tuttiDoc/E3524315676CD47FC1257C84002FDA55?OpenDocument&MenuID=C2942ADF4631E737C1256EE000573260
Il testo della comunicazione è riportato di seguito.
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Sistri: registrazione audio/video procedura compilazione informatica riunione 12 febbraio
Roma, 19 Febbraio 2014
Confindustria
Politiche industriali
Il Direttore Andrea Bianchi
Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 14 febbraio per informare che è a disposizione delle associazioni un estratto audio/video della riunione del 12 febbraio, con il quale viene descritto e simulato il funzionamento operativo del sistema.
La presentazione e l'esposizione è stata curata da Confindustria Venezia, in collaborazione con Assolombarda e gli esperti del sistema associativo.
Le slide proiettate nel corso dell'incontro, aggiornate sulla base del dibattito che ne è seguito, erano già state messe a disposizione delle associazioni con nostra comunicazione del 14 febbraio.
Il filmato, che è stato diviso in due parti per esigenze informatiche, è scaricabile collegandosi ai link che vi riportiamo qui di seguito, con la raccomandazione di procedere al download entro questa settimana e di non diffonderli a terzi.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1388971/SISTRI%202014%20-%20Le%20procedure%20%28presentazione%2012%20febbraio%29_part1.avi
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1388971/SISTRI%202014%20-%20Le%20procedure%20%28presentazione%2012%20febbraio%29_part2.avi
Cordiali saluti
Massimo Beccarello
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Con l'occasione, segnaliamo che i filmati oggetto della news sono disponibili tra i documenti di posizione della cartella "Sistri" presente nella libreria della comunità.
Modificato il da Giulio Molinaro FDF266EC-3A08-ADFD-C125-7594002C47AB
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Vi ricordiamo che entro il prossimo 30 aprile deve essere effettuata la dichiarazione E-PRTR 2019 (European Pollutant Release and Transfer Register) relativa alla quantità di inquinanti rilasciati nell'ambiente da parte di tutti i gestori di stabilimenti soggetti all'obbligo ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 157 del 2011, in esecuzione del Regolamento (CE) 166/2006. La comunicazione potrà poi essere eventualmente modificata e/o integrata entro il 30 giugno 2019.
Ricordiamo che l'obbligo di dichiarazione si rivolge, in particolare, ai gestori degli stabilimenti che eseguono una o più delle attività al di sopra delle soglia di capacità così come elencate all'allegato I del Regolamento (CE) 166/2006.
Come specificato da ISPRA sul proprio sito, in vista dell'imminente scadenza dei dati relativi al 2018 vi segnaliamo che, come accaduto lo scorso anno, la comunicazione non avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo www.eprtr.it, ma l’invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo.
Inoltre, l'ISPRA precisa che la variazione riguarda solo le modalità di comunicazione dei dati, restano infatti invariati rispetto agli anni passati i contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR.
Per ulteriori informazioni e per le modalità specifiche di invio dei dati si rimanda alla pagina relativa alla Dichiarazione E-PRTR 2019 sul sito web dell'ISPRA, disponibile al seguente link: http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/Aria/emissioni-in-atmosfera/dichiarazione-prtr-2019-dati-2018
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Alcune associazioni ci hanno contattato nei giorni scorsi per avere conferma sulla necessità di procedere al pagamento del contributo Sistri.
A riguardo, riteniamo utile confermare che anche per questo anno il pagamento deve essere effettuato entro il 30 aprile, con le stesse modalità utilizzate lo scorso anno.
In particolare, per quel che riguarda il corretto versamento, si può fare ancora riferimento alla guida "Gestione Azienda" (http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/GUIDA_GESTIONE_AZIENDA.pdf) aggiornata al 20 febbraio 2017, fermo restando che, sulla base della normativa vigente, i soggetti obbligati all'iscrizione e al relativo pagamento sono imprese o enti produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e gestori di rifiuti pericolosi.
Le modalità di versamento sono invece disponibili al seguente link:
Ricordiamo infine che, sempre sulla base della normativa in vigore (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", comma 1134, che modifica la DL 101/2013), le sanzioni per mancata e/o non corretta iscrizione e relativo versamento del contributo sono ridotte del 50%, mentre la proroga dell'entrata in vigore delle sanzioni sul corretto utilizzo del Sistri è fissata "alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario [...], e comunque non oltre il 31 dicembre 2018" .
Infine, per completezza di informazione, inviamo in allegato l'articolo, a firma Paola Ficco, pubblicato sul Sole 24 ore del 25 aprile (pag. 16), nel quale si ricorda la scadenza del 30 aprile anche per quel che concerne la compilazione del MUD.
Articolo MUD - Paola Ficco.pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo che, nell'ambito della fiera "Ecomondo" che si terrà a Rimini dal 7 al 10 novembre, è stato organizzato un convegno a cura di Orim S.p.a., Università di Macerata e Università Politecnica delle Marche sul tema, più volte sollevato dal sistema, riguardante il ruolo del consenso sociale nel raggiungimento degli obiettivi dell'economia circolare dal titolo "Economia circolare e Reputazione (sociale). Il circolo vizioso di cui nessuno parla".
L'evento, che si terrà giovedì 9 novembre a partire dalle ore 14 in "Sala Acero", sarà l'occasione per presentare uno studio che ha l'obiettivo di evidenziare come la ridotta conoscenza di alcune categorie di stakeholder (in primis la società civile) nell'ambito dei reali contenuti e della rilevanza del modello “circolare” dell’economia possa ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
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Si segnala che il 16 giugno il Ministero dell'Ambiente ha approvato con Decreto Direttoriale n.86 la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), che si trasmette in allegato.
Il documento indica i principi e le misure per ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute, il benessere e i beni della popolazione, preservare il patrimonio naturale, mantenere o migliorare la resilienza e la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici, nonché trarre vantaggio dalle opportunità che si potrebbero presentare con le nuove condizioni climatiche.
La Strategia, che conclude un lungo processo di consultazione e analisi di tipo scientifico e settoriale nel più ampio quadro della Strategia europea di adattamento al cambiamento climatico, è sottoposta ad una revisione quinquennale, al fine di tener conto dei risultati delle attività di monitoraggio e per conseguire l'obiettivo generale di resilienza.
Entro il 31 dicembre 2016 il Ministero determinerà, tra le altre cose, i ruoli e le responsabilità per l'attuazione delle azioni e delle misure di adattamento, nonché strumenti di coordinamento tra i diversi livelli di governo del territorio.
Infine, sono istituiti presso il Ministero dell'Ambiente un "Forum permanente" e un "Osservatorio nazionale" che hanno lo scopo di diffondere le informazioni rilevanti e individuare le priorità territoriali e settoriali rispetto alle azioni dia adattamento.
22429_strategia_adattamentocc.pdf|Visualizza dettagli
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Cari colleghi,
segnaliamo che il Comitato ETS, con delibera 119 dell' 8 agosto 2019, ha definito le "MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 27 E 27 BIS DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE, PER IL PERIODO 2021 - 2030" (cd. "opt out", ovvero piccoli emettitori). Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_119_2019.pdf
La delibera prevede che i gestori interessati a richiedere l’esclusione dal Sistema EU ETS ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 27 (Piccoli Emettitori – allegato A1), dell’articolo 27bis, paragrafo 1 (Piccolissimi Emettitori – allegato A2) e dell’articolo 27bis, paragrafo 3 (unità di riserva o di emergenza funzionanti meno di 300 ore l’anno – allegato A1_2) della direttiva provvedano a inviare i rispettivi moduli "ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24 DEL GIORNO 10/09/2019 "per via telematica mediante accreditamento sul portale del Comitato ETS all'indirizzo www.ets.minambiente.it".
A riguardo, segnaliamo che tali moduli sono disponibili sempre all'indirizzo www.ets.minambiente.it, mentre per ulteriori informazioni e richieste si può far riferimento al portale del Ministero dello Sviluppo Economico:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/sostenibilita/gas-effetto-serra/piccoli-emettitori
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Informiamo che CONAI, su proprio sito, fa presente che il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consorzi di Filiera Ricrea, CiAl, Comieco, Corepla, Rilegno e Coreve, ha deliberato la rimodulazione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica, legno e vetro, al fine di assicurare le risorse economiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo/recupero dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale.
I nuovi valori del contributo ambientale, a partire dal 1° gennaio 2019 quindi, saranno per:
· Gli imballaggi in acciaio, a 3,00 €/tonnellata (valore precedente: 8,00 €/tonnellata);
· Gli imballaggi in alluminio, a 15,00 €/tonnellata (valore precedente: 35,00 €/tonnellata);
· Gli imballaggi in carta e cartone, a 20,00 €/tonnellata (valore precedente: 10,00 €/tonnellata);
· Gli imballaggi in plastica, un valore medio pari a 263,00 €/tonnellata (valore precedente: 208,00 €/tonnellata). Il prossimo CdA delibererà l’effetto sulle fasce contributive, trattandosi del primo aumento di contributo consistente con la diversificazione contributiva in essere;
· Gli imballaggi in vetro, a 24,00 €/tonnellata (valore precedente: 13,30 €/tonnellata).
L’aumento avrà effetto anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
In particolare:
· le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) passeranno da 0,13 a 0,16% per i prodotti alimentari imballati e da 0,06 a 0,08% per prodotti non alimentari imballati;
· il Contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 52,00 a 64,00 €/t.
Il CONAI segnala che per ogni ulteriore informazione e chiarimento è a disposizione delle aziende al Numero Verde CONAI 800-337799 e, ad ogni buon fine, indichiamo il link all'informativa, all'interno della quale sono illustrate, tra gli altri, le ragioni delle variazioni del contributo:
Con l'occasione, segnaliamo che, nella sezione Download “Pubblicazioni e note” e nella home page del sito web www.conai.org è disponibile la NOTA INFORMATIVA SULLE BORSE DI PLASTICA, che ad ogni buon fine si riporta a questo link, che sintetizza le modifiche normative introdotte al d.lgs. n. 152 del 2006 e chiarisce gli aspetti relativi alla commercializzazione delle borse di plastica e le informazioni obbligatorie da riportare sulle stesse borse commercializzabili.
CONAI segnala, altresì (come riporta peraltro la stessa nota), che il documento si riferisce alle informazioni, obbligatorie e non, riguardanti esclusivamente le modifiche introdotte al d.lgs. 152/2006 dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 (non sono incluse, ad esempio, le informazioni relative al lotto di produzione, al termine di utilizzabilità, codice EAN, all’idoneità al contatto con gli alimenti, ecc.).
Anche in questo caso, per qualsiasi chiarimento in merito, CONAI fa sapere che è possibile scrivere a [email protected]
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Facciamo seguito alla nostra comunicazione del primo luglio (vd cronologia) per segnalare che l'Ispra ha provveduto alla pubblicazione delle linee guida su proprio sito:
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/criteri-tecnici-per-stabilire-quando-il-trattamento-non-e2019-necessario-ai-fini-dello-smaltimento-dei-rifiuti-in-discarica-ai-sensi-dell2019art.-48-della-l.28-dicembre-2015-n.221
Dal sito si legge che:
"La presente linea guida che è finalizzata a fornire criteri tecnici di supporto all’implementazione dell’articolo 7 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo al pretrattamento dei rifiuti da allocare in discarica.
Sulla base delle disposizioni normative sono state in primo luogo individuate le finalità del pretrattamento. Per diverse tipologie di rifiuti, il d.lgs. n. 36/2003 (articolo 6) e, in generale, la normativa di settore prevede espliciti divieti di smaltimento in discarica. Per tali rifiuti, non è pertanto, necessario individuare criteri tecnici. Coerentemente con i criteri di classificazione di cui all’articolo 184 del d.lgs. n. 152/2006, la linea guida tratta separatamente i rifiuti urbani dai rifiuti speciali. Per stabilire i criteri da applicare, ai fini della valutazione dell’efficacia del pretrattamento o, eventualmente, della non necessità dello stesso i rifiuti, sono stati distinti in base alle specifiche caratteristiche, nelle seguenti tipologie principali:
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rifiuti che possono richiedere, in funzione dello stato fisico, un trattamento di disidratazione;
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rifiuti biodegradabili e putrescibili;
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rifiuti a matrice organica;
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rifiuti a base di amianto o contenenti amianto.
Infine, sono individuati i rifiuti non direttamente riconducibili a una delle suddette tipologie, per i quali la valutazione andrà effettuata caso per caso."
Anche in considerazione delle osservazioni a suo tempo formulate da Confindustria (disponibili nella cartella "discariche", all'interno della libreria della comunità) vi chiediamo la cortesia di segnalarci eventuali criticità che dovessero manifestarsi nell'applicazione di tali linee guida sul territorio, in modo da raccoglierle e farle presente all'Istituto.
Ci riserviamo di informarvi sugli ulteriori sviluppi.
n 145_2016_Manuali e Linee Guida_Discariche_legge 221_2015.pdf|Visualizza dettagli doc osservazioni su LG ISPRA trattamento discariche - 14 luglio 2016.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 2 settembre per riportare, qui di seguito per opportuna informazione, la comunicazione che Federazione Gomma Plastica ha diramato ai propri associati.
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Considerata anche la nota giurisprudenza del Tribunale di Roma, scaduti i 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello statuto-tipo (14 dicembre 2016), l'adesione a Polieco è obbligatoria (salvo ovviamente l'interessato non abbia, nel frattempo, aderito ad un sistema alternativo riconosciuto).
Si consideri però che Polieco ha lo stesso termine di 120 giorni per recepire lo statuto-tipo ministeriale e non ci risulta che abbia, ad oggi, ottemperato.
L’inottemperanza di Polieco, che non ha recepito le indicazioni ministeriali, costringerebbe le imprese ad aderire ad un Consorzio retto da uno Statuto che, per legge, dovrà essere radicalmente modificato.
Sembra corretto ritenere che nel sistema delineato dal legislatore sia stato previsto non un obbligo generico, bensì un obbligo specifico, riferito cioè ai sistemi alternativi riconosciuti come tali dal Ministero o, nella stessa prospettiva, a Polieco a patto però che sia stato recepito lo statuto voluto dal Ministero.
L’inottemperanza di Polieco (sicuramente non irrilevante se si considera che la legge ha previsto un intervento sostituivo d’ufficio da parte del Ministero), potrebbe essere eccepita in un eventuale giudizio, ma spetterà ovviamente ai Tribunali valutare questa eccezione.
Per quanto attiene i contributi pregressi (quelli maturati prima del 14.12.2016) questi non sono dovuti in forza dell’interpretazione fornita dal Tribunale di Roma sulla decorrenza dell'obbligatorietà sopra richiamata.
Polieco probabilmente li pretenderà in forza dello Statuto e del regolamento vigenti e le Aziende si dovrebbero opporre e svolgere tutte le precisazioni del caso già in sede di adesione anche se ciò potrebbe non bastare ad evitare che Polieco agisca in giudizio contro la nuova consorziata.
Se un’Azienda, stante il quadro, ritenesse opportuno non aderire (quantomeno sino a quando Polieco non si sarà dotato del nuovo statuto) deve essere consapevole che rischia la sanzione amministrativa di cui all’art. 256 comma 8 (“I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.”).
Ovviamente anche contro questo atto di accertamento, che precede l’applicazione della sanzione amministrativa, è possibile presentare scritti difensivi alla Provincia territorialmente competente e, in caso di rigetto, rivolgersi al Tribunale Civile con atto di citazione.
Tutto ciò produce ulteriore contenzioso che si aggiunge a quello accumulato fin dalla costituzione di Polieco che risale all’anno 1988.
Considerato che non ci risulta che Polieco abbia adottato lo Statuto tipo, si segnala inoltre che non è stato adottato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con il quale viene nominato un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate che entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del consorzio (art. 234, comma 3) né, soprattutto, quello contenente gli obiettivi di riciclaggio e i contributi dovuti dai soggetti partecipanti al Consorzio di cui al comma 10 lett. b) (art. 234, comma 13).
Si consideri altresì che i suddetti contributi sono stabiliti in misura variabile in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso.
L’assenza di queste indicazioni impedisce con tutta evidenza anche la costituzione di soggetti alternativi e consente l’esercizio di un monopolio di fatto.
Tuttavia è previsto, prima della pausa natalizia, l’adeguamento dello Statuto di un Consorzio in precedenza costituito e l’avvio delle relative procedure per il suo riconoscimento.
Infine, informiamo che sta continuando un’interlocuzione con Governo e Parlamento al fine di approdare a una modifica normativa che, a maggior tutela delle imprese, intervenga sui termini temporali contenuti nell’art. 234, anche nella logica di consentire al Ministero dell’Ambiente di emanare i provvedimenti necessari (es. definizione degli obiettivi) per la creazione di un sistema alternativo, in ossequio ai principi di libera concorrenza.
Ci riserviamo di fornirvi aggiornamenti non appena ne avremo, anche in considerazione del delicato assetto istituzionale di questi giorni.
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Lo scorso 12 dicembre, nel corso della 21° Conferenza delle Parti sul Clima delle Nazioni Unite (COP21), è stato raggiunto a Parigi il primo accordo globale sui cambiamenti climatici.
L’Accordo, definito dal Ministro degli Esteri francese Laurent Fabius “storico, ambizioso, giusto, sostenibile, dinamico, equilibrato e legalmente vincolante”, è stato firmato da 195 Paesi. Francois Hollande lo ha definito “il primo accordo globale n aspetti finanziari (Art.9), i Paesi sviluppati si impegnano ad assistere finanziariamente i Paesi in via di sviluppo sia sul fronte della riduzione delle emissioni (mitigazione) che degli adattamenti, con una progressione degli sforzi finanziari nel tempo e con un equilibrio tra le azioni di sostegno alla mitigazione e quelle agli adattamenti. Il Meccanismo Finanziario della Convenzione fungerà da meccanismo finanziario dell’Accordo. Il riferimento alla mobilitazione dei 100 miliardi di dollari l’anno da qui al 2020 è nominato nelle decisioni e non nel testo dell’Accordo.
Il trasferimento tecnologico (Art. 10) per accelerare, incoraggiare e promuovere l’innovazione, sarà finanziato attraverso il Meccanismo Finanziario, mentre un Meccanismo Tecnologico della Convenzione definirà il quadro normativo di riferimento per facilitare la cooperazione nella ricerca e nello sviluppo e l’accesso alle tecnologie, specie nei primi stadi di sviluppo delle stesse. I Paesi sviluppati si impegnano a sostenere Paesi in via di sviluppo, anche finanziariamente, nell’implementazione di questo articolo e dovranno rendere conto dei loro sforzi nella revisione (“global stocktake”). Riguardo al capacity building, dovrà essere collettivo ma specifico per ogni Paese e rispondere a esigenze nazionali, con un’attenzione particolare per i Paesi più vulnerabili. La cooperazione dovrà riguardare anche le misure per aumentare l’educazione, la consapevolezza e la partecipazione pubblica.
Il principio di “differenziazione” è presente anche negli obblighi di trasparenza (Art.13). Qui il testo dell’Accordo si fa ambiguo perché da una parte si intende stabilire un quadro comune che richieda a tutti i Paesi di informare sulle emissioni nel loro territorio e sui progressi verso i rispettivi contributi nazionali, dall’altra si lascia flessibilità a quei Paesi in via di sviluppo alla luce delle proprie capacità e si specifica che le modalità del quadro di riferimento saranno stabilite nel 2016. Infine, si dichiara che per i Paesi meno sviluppati l’implementazione di questo obbligo non dovrà comportare azioni intrusive, punitive o onerose.
L’Accordo prevede un inventario globale periodico ai fini di valutare il progresso collettivo nell’implementazione degli obiettivi dell’Accordo e i suoi obiettivi a lungo termine (“global stoacktake”). Il primo inventario globale è stabilito per ora nel 2023 e ogni 5 anni a partire da questa data.
Per facilitare l’implementazione e promuovere il recepimento delle clausole dell’Accordo, viene istituito un comitato, che dovrà operare in modo trasparente e non punitivo, nel rispetto delle capacità e delle circostanze di tutte le Parti.
Testo dell’Accordo in inglese
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600008829
Modificato il da Barbara Mariani 11396CBB-AD50-5ED1-C125-77450036943E
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Segnaliamo che sono disponibili le slide degli interventi presentati nel corso del convegno ENEA dello scorso 19 novembre sull’impatto del Regolamento REACH sull’industria del riciclo.
Il convegno è stato organizzato per discutere e approfondire questo tema con particolare attenzione alla relazione tra autorizzazione REACH e sostanze/materiali recuperati.
Nel corso dell'evento sono state previste le testimonianze di alcuni settori industriali del Sistema confederale che hanno descritto alcune buone pratiche applicate a livello nazionale e un intervento di Confindustria, con una breve illustrazione del lavoro di approfondimento svolto negli ultimi mesi su questo tema.
Il tema è, infatti, di particolare interesse per il Sistema confederale, in quanto le imprese operanti in diversi settori industriali sono particolarmente impegnate nelle attività di recupero, in linea con le politiche ambientali dell’Unione europea in materia di gestione dei rifiuti e di efficienza delle risorse.
È essenziale che il REACH non comporti complicazioni nel quadro generale dell’attività di recupero, anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle imprese che operano in questo campo sono di piccole e medie dimensioni.
In particolare, la richiesta di autorizzazione prevista dal REACH è particolarmente onerosa e presuppone numerose informazioni e approfondimenti. Inoltre, va considerato che con il tempo un numero sempre maggiore di sostanze SVHC potrà essere inserito in Allegato XIV (autorizzazione) e un recuperatore potrebbe dover presentare diverse richieste di autorizzazione per uno stesso materiale recuperato.
Confindustria ha ritenuto, pertanto, opportuno avviare un confronto al proprio interno sul tema e ha elaborato alcune proposte che sono state portate all’attenzione dei Ministeri competenti e brevemente presentate in occasione del Convegno.
Il documento di osservazioni e proposte è disponibile tra i documenti di posizione riportati nella cartella REACH.
Modificato il da Marianna Faino 44223C8F-E48D-1061-C125-77EB004096C4
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Vi comunichiamo che Confindustria organizza un webinar di approfondimento sulle opportunità offerte alle imprese dal programma LIFE, il cui scopo principale è il cofinanziamento di progetti con finalità ambientali e climatiche finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità definiti a livello europeo.
Il webinar si svolgerà il 27 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e vedrà il coinvolgimento del Dottor Angelo Salsi, Head of Unit dell'Agenzia europea per le Piccole e Medie Imprese (EASME). Il Dottor Salsi, in collegamento dalla Delegazione di Confindustria a Bruxelles, illustrerà gli aspetti rilevanti del bando LIFE 2019 e le modalità di accesso ai finanziamenti, al termine della presentazione è prevista una sessione di Q&A. Troverete in allegato due schede di approfondimento sul programma LIFE predisposte dalla Delegazione di Bruxelles.
Per partecipare al webinar è necessario registrarsi al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8632075972694421761
Il link è ad uso esclusivo delle associazioni e Vi chiediamo cortesemente di effettuare una sola registrazione per associazione entro il 21 maggio. Come di consueto, dopo la registrazione riceverete in automatico il link di partecipazione.
In allegato troverete le istruzioni per utilizzare la piattaforma go to webinar.
Considerata la rilevanza del programma LIFE, le associazioni potranno invitare presso le proprie sedi le imprese associate interessate a seguire il webinar.
Per chi è interessate a seguire l'evento presso la sede di Confindustria a viale dell'astronomia la sala è la P, dandone comunicazione al seguente indirizzo: [email protected]
Per qualsiasi domanda potete rivolgermi all’indirizzo: [email protected]
Istruzioni utilizzo GoToWebinar.pdf|Visualizza dettagli Scheda di approfondimento LIFE Ambiente Settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse 2019.pdf|Visualizza dettagli Scheda di approfondimento LIFE Azione per il clima 2019.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito al convegno che si è tenuto ieri per mettere a disposizione la Circolare del Ministero dell'Ambiente sull'argomento in oggetto.
La circolare è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente al seguente link:
nota_esplicativa_applicazione_dm_13_10_2016_264.pdf|Visualizza dettagli
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Su richiesta di BUSINESSEUROPE, l'associazione di cui è parte Confindustria che riunisce le principali confederazioni imprenditoriali europee, segnaliamo la seguente iniziativa volta ad identificare gli effetti delle politiche di lotta ai cambiamenti climatici sugli orientamenti che le imprese assumono nelle proprie decisioni di investimento.
BUSINESSEUROPE ha predisposto un sondaggio in lingua inglese, la cui compilazione richiede tra i 5 e 10 minuti, rivolto direttamente alle aziende dei settori attualmente riconosciuti dalla Commissione europea a rischio di rilocalizzazione produttiva (Carbon Leakage).
Lo scopo dell'iniziativa è quello di valutare in maniera empirica come e in che misura il prezzo delle emissioni di carbonio influenza le decisioni di investimento delle imprese europee esposte alla concorrenza internazionale (Investment Leakage).
I risultati, elaborati in maniera aggregata e in forma del tutto anonima, saranno presentati il prossimo 11 ottobre a Bruxelles, in occasione di un evento organizzato congiuntamente da BUSINESSEUROPE, dalla Presidenza slovacca del Consiglio UE e dall'On. Ivo Belet, impegnato come relatore ombra della commissione ambiente del Parlamento europeo nella proposta di revisione della direttiva ETS.
La password per accedere è: Carbon2016
Vi invitiamo a condividere la presente email con le vostre aziende associate.
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Gentili Colleghi,
Conai informa che, con Circolare del 25 giugno u.s. (disponibile anche sul sito internet www.conai.org, sia nell’home page, che nella sezione Download documenti/Circolari applicative), sono state chiarite le modalità di applicazione del Contributo Conai per i commercianti di imballaggi vuoti, con effetto dal 1° gennaio 2019.
La Circolare, che ad ogni buon fine si allega e che il consorzio trasmetterà anche alle aziende interessate a vario titolo, chiarisce, tra l'altro, la definizione di "prima cessione" (rilevante ai fini dell'applicazione del Contributo ambientale Conai). Schemi esemplificativi illustrano, poi, i flussi ante e post modifiche, oltreché i flussi che interessano il "piccolo commerciante" di imballaggi vuoti e le diciture da indicare in fattura.
Ulteriori chiarimenti, infine, riguardano i nuovi adempimenti per i commercianti di imballaggi vuoti e la procedura agevolata per i piccoli commercianti di imballaggi vuoti, comprensiva delle istruzioni operative.
Per eventuali approfondimenti, gli uffici del Conai (scrivere a [email protected], citando l'oggetto, ovvero chiamare il numero verde Conai 800337799) sono a disposizione.
Cordiali saluti
Circolare Conai_25_6_2018_prima cessione_commercianti imb. vuoti.pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo che il Ministero dell'Ambiente ci ha contattato, nell'ambito degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. n.105 del 2015 recante disposizioni in materia di "prevenzione degli incidenti rilevanti", per informarci che è stato attivato il servizio di pagamento per via telematica delle tariffe per le istruttorie delle notifiche presentate ai sensi dell'art. 13 del suddetto decreto, effettuate dall'ISPRA. Il Ministero sottolinea come tale servizio consentirà di agevolare sia le operazioni di pagamento dei gestori, che i successivi riscontri contabili.
L'accesso al servizio di pagamento avviene previa registrazione presso il medesimo sito, e acquisizione dell'ID notifica assegnata dal Portale ISPRA per l'invio telematico delle notifiche.
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Gentili colleghi,
vi segnaliamo che nella giornata di ieri è stata sottoscritta, presso la Camera dei Deputati, da parte di Confindustria e le altre associazioni datoriali, la “CARTA PER LA SOSTENIBILITA’ E LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE NELL’ECONOMIA CIRCOLARE" (vd. allegato).
All'evento ha partecipato per Confindustria, Claudio Andrea Gemme, Presidente del Gruppo Tecnico Industria e Ambiente, che ha firmato la Carta per Confindustria insieme agli altri presidenti e direttori delle varie associazioni datoriali firmatarie. La discussione è poi proseguita con un dialogo aperto con i rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione presenti.
Inoltre, in merito all'evento vi alleghiamo anche l'articolo a pagina 8 del Sole 24Ore di oggi, in cui sono riportate le parole dei diversi partecipanti.
La Carta è stata siglata per il momento dalle Confederali Generali nazionali che hanno lavorato nei tavoli ministeriali sull'economia circolare, ma l'iniziativa è aperta a successive adesioni.
Per qualsiasi informazione sulla Carta e su possibili iniziative di adesione vi preghiamo di scrivere all'indirizzo [email protected]
Articolo Sole24Ore Firma Carta Economia Circolare.pdf|Visualizza dettagli carta economia circolare.pdf|Visualizza dettagli
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Si segnala che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017 (GU Serie Generale n.303 del 30-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 64) è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2018.
Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Di seguito il link alla GU presso il quale è consultabile il decreto e la nuova modulistica.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-30&atto.codiceRedazionale=17A08774&elenco30giorni=true
Come di consueto, aggiorneremo la nota confederale sul tema evidenziando gli aspetti operativi.
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Di prossima pubblicazione la delibera che consente le operazioni di compliance (obbligo di versamento all'erario, o di restituzione quote EUA, in caso di superamento delle emissioni consentite) per i piccoli emettitori in regime di opt-out. A tal proposito, ricordiamo che la data ultima per effettuare tali operazioni è il 30 giugno 2017, come previsto dall'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 30/2013.
Il provvedimento attua quanto previsto dalla Deliberazione 307/2013/R/EEL (http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/307-13.pdf), con cui l'Autorità ha definito i criteri e le modalità per il riconoscimento degli oneri derivanti dall’applicazione della direttiva 2003/87/CE, limitatamente all’energia elettrica ceduta al GSE nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip 6/92 nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, allo scopo di minimizzare l’entità dei maggiori oneri posti a carico dei clienti finali.
Il valore delle quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli CER - Certified Emission Reduction - ed ERU - Emission Reduction Unit è stato riconosciuto per l'anno 2016 a 0,38 euro/t, mentre il prezzo delle quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli EUA - European Union Allowance - è stato riconosciuto a 5.28 euro/t.
Da ultimo, segnaliamo che sono disponibili sul sito del Ministero dell'Ambiente le ultime delibere approvate dal Comitato ETS:
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Delibera 57/2017: rilascio dell'autorizzazione ETS ad un impianto (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_57_2017.pdf)
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Delibera 58/2017: aggiornamento delle autorizzazioni ETS a due impianti (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_58_2017.pdf)
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Delibera 59/2017: rilascio delle quote di emissione per il 2017 ad un operatore aereo (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_59_2017.pdf)
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Delibera 60/2017: approvazione di 62 piani di monitoraggio (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_60_2017.pdf)
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Delibera 61/2017: stima prudenziale delle emissioni per l'anno 2016 per gli impianti che non hanno comunicato le emissioni annuali (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_61_2017.pdf)
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Delibera 62/2017: modifica della quantità di emissioni annuali riportate sul registro per l'anno 2016 per quattro impianti (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_62_2017.pdf)
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Delibera 63/2017: rideterminazione delle emissioni consentite a due piccoli impianti in regime di opt-out (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_63_2017.pdf)
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Delibera 64/2017: struttura del Registro Nazionale dei Piccoli Emettitori (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_64_2017.pdf)
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Delibera 65/2017: approvazione dei piani di monitoraggio a 14 piccoli impianti in regime di opt-out (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_65_2017.pdf)
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Delibera 66/2017: revoca dell'autorizzazione ETS ad un impianto (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_66_2017.pdf)
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Delibera 67/2017: revoca dell'autorizzazione ETS ad un impianto (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_67_2017.pdf)
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Delibera 68/2917: revoca dell'autorizzazione ETS ad un impianto (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_68_2017.pdf)
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Riportiamo qui di seguito il testo della news, di pari oggetto, pubblicata oggi sul sito di Confindustria e raggiungibile cliccando qui .
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News
01 | set | 15 | Politiche Industriali
LEGGE N.125 DEL 6 AGOSTO 2015 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI – NORME AMBIENTALI
Si informa che lo scorso 15 agosto è entrata in vigore la legge n. 125 del 6-8-2015, pubblicata nella GU n. 188 del 14 agosto 2015, che converte, con modificazioni, il decreto 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Segnaliamo, in particolare, che dal 15 agosto 2015 sono entrate in vigore le seguenti disposizioni.
- art. 7, comma 9-ter, che individua criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico”;
- art.11, comma 16-bis, recante modifiche all’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta, Titolo I - Gestione dei
rifiuti - relativamente alle definizioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta”, “deposito temporaneo”;
- art.11, comma 16-ter, recante modifiche all’art.29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, comma 3, relativamente ai procedimenti di AIA avviati in esito alle istanze di cui all’art. 29, comma 2 del DLgs 46/2014 (con termine di presentazione 7 settembre 2014).
Con riferimento alle disposizioni in esame di cui all’art. 11, segnaliamo che i contenuti sono stati ripresi dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, cd. decreto Fincantieri, abrogati ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 125/2015.
Tuttavia, “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015.”
Il testo del decreto, così come modificato a seguito della conversione in legge, è disponibile al seguente link:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2015-06-19;78
Modificato il da Giulio Molinaro FDF266EC-3A08-ADFD-C125-7594002C47AB
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Riportiamo di seguito la news, di pari oggetto, apparsa oggi sul sito di Confindustria al link:
http://www.confindustria.it/Aree/News.nsf/tuttiDoc/C18252AA88BEF57EC1257BE5003791E2?OpenDocument&MenuID=C2942ADF4631E737C1256EE000573260
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Sistri - Aggiornamento
Roma, 13 Settembre 2013
Confindustria
Politiche industriali
Il Direttore Andrea Bianchi
Facciamo riferimento al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e in particolare agli esiti della riunione associativa tenutasi il 5 settembre in Confindustria.
Nell’occasione, si è svolta un’ampia discussione sulle criticità che le imprese devono affrontare e si è concordato sulla necessità di indicare al Ministero i principali motivi di incertezza, perché quest’ultimo possa predisporre una circolare esplicativa.
A questo fine abbiamo raccolto i quesiti pervenutici dalle associazioni e li abbiamo sottoposti al Ministero unitamente ai rilievi formulati relativamente al Manuale operativo (vedi allegati). Non abbiamo però avuto alcun riscontro e non siamo pertanto in grado di dare indicazioni sui possibili orientamenti dell’Amministrazione.
In attesa dei chiarimenti ministeriali, stiamo predisponendo le indicazioni più urgenti e indifferibili da trasferire alle imprese, che prevediamo di sottoporvi all’inizio della prossima settimana.
Provvederemo al contempo a informare il Ministero per riportare alle Associazioni gli eventuali riscontri che riceveremo in merito.
Massimo Beccarello
sistri osservazioni al manuale agosto 2013 - integrata da assoelettrica.docx|Visualizza dettagli Sistri - quesiti 10 9 13 r.docx|Visualizza dettagli
Modificato il da Giulio Molinaro FDF266EC-3A08-ADFD-C125-7594002C47AB
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Gentili colleghi,
vi segnaliamo che è stata pubblicata la delibera 120/2019 con la quale il Comitato ha indetto una consultazione con l'obiettivo di verificare che sono state individuate correttamente le aziende hanno fatto richiesta di assegnazione delle quote gratuite per il periodo 2021-2030 (all. 1) e quelle (all. 2) che, pur essendo attualmente autorizzate ETS/opt-out, non hanno trasmesso le NIMs al 30 giugno.
Il primo elenco (all. 1) riporta, in particolare, l'identificativo dell'impianto e del gestore, l'eventuale qualifica di piccolo o piccolissimo emettitore (artt. 27 e 27 bis) e l'assegnazione preliminare minima e massima delle quote gratuite. La presenza di un quantitativo minimo e massimo è dovuto alla revisione in corso a livello europeo dei benchmark di calore, di prodotto e di combustibile, i cui valori concorrono appunto a determinare il quantitativo di quote a cui le aziende avranno diritto nella quarta fase.
Le aziende interessate a formulare osservazioni possono provvedere via PEC all'indirizzo [email protected] utilizzando il format messo a disposizione sul portale del Comitato ETS all'indirizzo https://www.ets.minambiente.it/ nella sezione "Modulistica" entro le ore 12:00 del 12 settembre 2019.
Il testo della delibera è allegato.
deliberazione_120_2019.pdf|Visualizza dettagli
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Gentili Colleghi,
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio u.s. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018, recante " Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019".
A mente dell'articolo 1 del succitato DPCM, il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al quello in commento (http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-22&atto.codiceRedazionale=19A01109&elenco30giorni=true).
Come per gli anni precedenti, Confindustria si riserva di inviare una nota per la corretta compilazione, aggiornata con le modifiche introdotte dal DPCM, ma possiamo già anticiparvi che Unioncamere ci ha segnalato che, ad una prima lettura, rispetto al MUD 2018, vengono introdotte alcune limitate modifiche che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono invece modifiche per quanto riguarda i produttori.
Rimangono poi immutati, rispetto al 2018:
· Struttura del modello;
· Soggetti obbligati alla presentazione del MUD;
· Modalità di presentazione;
· Diritti di segreteria.
Per quanto riguarda i termini di presentazione del modello, si ricorda che l'articolo 6, comma 2-bis, della legge n. 70 del 1994 dispone quanto segue:
"Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1º marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto."
Quindi, si ritiene opportuno considerare il 22 giugno 2019 come termine ultimo per la presentazione del modello.
Unioncamere ci ha inoltre informato che tutto il materiale informativo (software, tracciati, FAQ, istruzioni) verrà reso disponibile, a partire da domani, sul portale Ecocamere (www.ecocamere.it), lo strumento che le Camere di commercio mettono a disposizione delle imprese, ed in particolare delle piccole e medie imprese, per accedere a contenuti informativi, approfondimenti e linee guida sugli adempimenti camerali (MUD, Albo gestori ambientali, FGAS, ecc.) e su temi ambientali come economia circolare e emissioni.
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Segnaliamo che nella giornata di oggi, presso la Camera dei Deputati, è stata presentata la diciassettesima edizione del "Rapporto Rifiuti Speciali" dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Il Rapporto, come ogni anno, intende fornire un quadro di informazioni di supporto al legislatore per orientare politiche e interventi adeguati, al fine di monitorarne l’efficacia, introducendo, se necessario, eventuali misure correttive.
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Vi informiamo che il 20 aprile presso la sede di Confindustria Firenze si terrà un seminario dedicato all'economia circolare nella filiera della carta, organizzato da Assocarta e Legambiente.
Interverranno relatori esperti appartenenti al mondo imprenditoriale, sindacale, ambientalista e della pubblica amministrazione, per fornire, da diversi angoli prospettici, un contributo alle riflessioni riguardanti un importante capitolo di politica industriale in campo ambientale quale è l'uso efficiente delle risorse.
locandina evento 20 aprile economia circolare carta.pdf|Visualizza dettagli
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E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2018 (G.U. Serie Generale n. 32 dell’8 febbraio 2018), e contestualmente è entrato in vigore, il Decreto Direttoriale 1° febbraio 2018, recante “Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.”
Il decreto viene emanato in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 123 della legge n. 124 del 2017 (Legge annuale mercato e concorrenza).
Il decreto si compone di 5 articoli e di 2 allegati ed è finalizzato a semplificare le procedure di raccolta dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi con la modalità della microraccolta, che consente ad un unico raccoglitore o trasportatore di raccogliere i rifiuti presso più produttori o detentori con uno stesso automezzo nel più breve tempo possibile, come definito all’articolo 193, comma 11, del decreto legislativo 152/2006. Tale modalità semplificata non esclude la possibilità, per gli operatori, di continuare a utilizzare la procedura ordinaria.
Questo decreto risponde, inoltre, alle necessità di semplificazione volte a facilitare la microraccolta di questi materiali da parte di soggetti regolarmente iscritti all’Albo Gestori Ambientali alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi), prevedendo quindi, ai sensi dell’art. 1 comma 124 della Legge n. 124 del 2017, l’istituzione di un’iscrizione semplificata di questi soggetti per quantità limitate di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. A riguardo, si segnala che l’Albo Gestori Ambientali ha avviato i lavori per definire tali modalità semplificate ed i limiti di quantità per questa specifica categoria di iscrizione.
L’articolo 1 delimita l’oggetto del decreto. Nello specifico, il decreto in esame definisce le modalità semplificate per effettuare la raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi prevedendo la compilazione di un unico formulario di identificazione rifiuti nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell'ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo ed in una stessa giornata. Si definiscono altresì le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i soggetti che effettuano l’attività di trasporto e raccolta di questi rifiuti.
L’articolo 2 perimetra l’ambito applicativo del provvedimento: il provvedimento si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, d.Lgs. n. 152 del 2006 alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi), nonché ai soggetti che si iscriveranno all'Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124, una volta definite dall’ Albo gestori ambientali.
L’articolo 3 riguarda la semplificazione nella gestione e compilazione del documento di trasporto per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo nell’ambito della stessa giornata (microraccolta). Nello specifico, la disposizione rimanda all’allegato A del decreto direttoriale, che contiene il fac simile di formulario in caso di microraccolta presso più produttori e detentori di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. Per quel che riguarda la corretta compilazione di tale formulario, l’allegato B al decreto direttoriale, indica come riferimenti:
- l'allegato «C» al decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;
- la circolare del Ministero dell'ambiente 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98. (Gazetta Ufficiale 11 settembre 1998 n. 212) sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti;
Per quanto non specificato nella sopra richiamata documentazione occorre fare riferimento alle indicazioni aggiuntive riportate nello stesso allegato B.
Per quanto riguarda la vidimazione, non essendo riportata nel provvedimento nessuna indicazione in merito, si ritiene opportuno rimandare alla normativa di riferimento in vigore, ossia a quanto disposto dall’articolo 193, comma 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Le principali novità per la compilazione e la gestione di questo modello semplificato di formulario sono le seguenti:
- nel caso di raccolta presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all'allegato «A» al decreto direttoriale 1 febbraio 2018. Questa attività di raccolta sopra descritta deve, in ogni caso, concludersi nell'ambito della giornata in cui ha avuto inizio;
- nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore riporta, nell'ordine cronologico in cui e' intervenuto nella raccolta, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui e' stato effettuato il prelievo;
- In corrispondenza del numero di riferimento di ciascun produttore alla voce “quantità” (campo 6) viene indicata la quantità o il volume dei rifiuti conferiti dal singolo produttore;
- durante l'attività' di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi presso più produttori, il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di identificazione. Una copia rimane presso l'ultimo produttore o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. Una copia del formulario e' conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest'ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.
- il destinatario annota nel registro di carico e scarico il peso totale da lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel singolo formulario e vi annota/allega l'elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi;
- nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori maggiore di 10, il trasportatore provvede alla compilazione di un FIR aggiuntivo;
- le informazioni relative al campo [4] riguardano le caratteristiche di pericolo dei rifiuti e non sono pertinenti per questa specifica tipologia di trasporto di rifiuti non pericolosi, così come le informazioni relative all’obbligo di trasporto secondo la normativa ADR (campo 8) che non rileva per i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
- ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.
L’articolo 4 disciplina la semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico per i soggetti che effettuano l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità ordinarie (categoria 4) o secondo le modalità semplificate che saranno definite: l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico è soddisfatto mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.
L’articolo 5 disciplina le modalità con cui le associazioni di volontariato e gli enti religiosi possono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana. Viene definito trasporto occasionale: ”l'attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.”
Per essere legittimati a svolgere tali attività le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono operare d'intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il quale individuerà apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose.
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Nell'ambito del Piano di azione sull'economia circolare, pubblicato dalla Commissione Europea a dicembre 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0614&from=EN), segnaliamo che si è concluso il negoziato europeo in merito alla revisione delle direttive:
- 2008/98/Ce relativa ai rifiuti
- 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
- 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
- 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
- 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori
- 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Le tre istituzioni europee (Commissione, Parlamento e Consiglio UE) hanno infatti raggiunto un accordo di massima nel mese di dicembre che dovrà essere formalizzato nelle prossime settimane. Per questo motivo, a oggi, non sono ancora disponibili i testi definitivamente approvati, ma sarà nostra cura segnalarvi la loro pubblicazione.
I nuovi testi comunitari avranno carattere vincolante e le loro disposizioni (tra cui la revisione degli obiettivi in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti) dovranno essere recepite negli ordinamenti nazionali.
La Commissione europea ha nel frattempo ultimato la pubblicazione della cd. Strategia sulla Plastica, anch'essa prevista all'interno del Piano d'azione comunitario. Tale iniziativa è stata presentata nella giornata del 16 gennaio e, benché non abbia carattere vincolante, è funzionale a dettare un'indirizzo politico per le future azioni comunitarie in materia.
Tra i punti di maggiore interesse, emersi in occasione della presentazione del documento, segnaliamo che:
entro il 2030 tutti gli imballaggi in plastica immessi nel mercato UE dovranno essere riutilizzabili o riciclabili secondo criteri di economicità;
sono previste limitazioni alla possibilità di aggiungere intenzionalmente microplastiche nei prodotti ;
non è ancora stata trovata una modalità di tassazione della plastica a livello UE;
è stata esplicitata la necessità di introdurre standard di qualità per la plastica riciclata per aumentarne la domanda e favorire la creazione di un mercato unico in modo che si possa prevenire il problema dello smaltimento.
Infine, per opportuna informazione, alleghiamo il comunicato stampa di BusinessEurope, nel quale si riportano le parole del DG Markus J. Beyrer. In particolare, viene commentato positivamente il relativo equilibrio tra le considerazioni di carattere economico e ambientale della Strategia, evidenziando come sia imprescindibile effettuare valutazioni di impatto complete ed esaustive quando si intraprendono misure con una tale rilevanza socio-economica.
Sarà nostra cura tenervi informati sul processo di implementazione di tale Strategia.
Timeline_Plastics Strategy.pdf|Visualizza dettagli 2018-01-16_eu_plastics_strategy.pdf|Visualizza dettagli
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