Gentili colleghi,
facciamo seguito alla nostra comunicazione del 2 settembre per informare che il Comitato ETS ha ritenuto opportuno emanare la Delibera 121/2019, che proroga il termine contenuto nella Delibera 119 in materia di Opt-Out alle ore 24 del 14 settembre 2019 (vd allegato).
Saluti deliberazione_121_2019.pdf|Visualizza dettagli
|
Gentili colleghi,
vi segnaliamo che è stata pubblicata la delibera 120/2019 con la quale il Comitato ha indetto una consultazione con l'obiettivo di verificare che sono state individuate correttamente le aziende hanno fatto richiesta di assegnazione delle quote gratuite per il periodo 2021-2030 (all. 1) e quelle (all. 2) che, pur essendo attualmente autorizzate ETS/opt-out, non hanno trasmesso le NIMs al 30 giugno.
Il primo elenco (all. 1) riporta, in particolare, l'identificativo dell'impianto e del gestore, l'eventuale qualifica di piccolo o piccolissimo emettitore (artt. 27 e 27 bis) e l'assegnazione preliminare minima e massima delle quote gratuite. La presenza di un quantitativo minimo e massimo è dovuto alla revisione in corso a livello europeo dei benchmark di calore, di prodotto e di combustibile, i cui valori concorrono appunto a determinare il quantitativo di quote a cui le aziende avranno diritto nella quarta fase.
Le aziende interessate a formulare osservazioni possono provvedere via PEC all'indirizzo [email protected] utilizzando il format messo a disposizione sul portale del Comitato ETS all'indirizzo https://www.ets.minambiente.it/ nella sezione "Modulistica" entro le ore 12:00 del 12 settembre 2019.
Il testo della delibera è allegato.
deliberazione_120_2019.pdf|Visualizza dettagli
|
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la circolare n. 9 del 1/08/2019 che specifica i casi in cui un intermediario che ha sede all'estero ha l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali: viene chiarito che se l'intermediario opera come notificatore o esportatore, se cioè è il soggetto che organizza la spedizione di rifiuti provenienti dall'Italia e destinati ad un paese estero, deve essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CE n. 1013/2006.
Se invece l'intermediario opera come destinatario/importatore del rifiuto proveniente dall'Italia è soggetto alla giuristizione del paese di destinazione in applicazione di quanto specificato nel Regolamento CE n. 669/2008 che integra il Regolamento CE n. 1013/2006.
Il testo della circolare è allegato.
Circ_9 del 01_08_2019 (Chiarimenti in merito all'iscrizione all'Albo da parte degli intermediari esteri).pdf|Visualizza dettagli
|
Cari colleghi,
segnaliamo che il Comitato ETS, con delibera 119 dell' 8 agosto 2019, ha definito le "MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 27 E 27 BIS DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE, PER IL PERIODO 2021 - 2030" (cd. "opt out", ovvero piccoli emettitori). Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_119_2019.pdf
La delibera prevede che i gestori interessati a richiedere l’esclusione dal Sistema EU ETS ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 27 (Piccoli Emettitori – allegato A1), dell’articolo 27bis, paragrafo 1 (Piccolissimi Emettitori – allegato A2) e dell’articolo 27bis, paragrafo 3 (unità di riserva o di emergenza funzionanti meno di 300 ore l’anno – allegato A1_2) della direttiva provvedano a inviare i rispettivi moduli "ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24 DEL GIORNO 10/09/2019 "per via telematica mediante accreditamento sul portale del Comitato ETS all'indirizzo www.ets.minambiente.it".
A riguardo, segnaliamo che tali moduli sono disponibili sempre all'indirizzo www.ets.minambiente.it, mentre per ulteriori informazioni e richieste si può far riferimento al portale del Ministero dello Sviluppo Economico:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/sostenibilita/gas-effetto-serra/piccoli-emettitori
|
Gentili colleghi,
il Comitato Nazionale dell'Albo ha ritenuto opportuno emanare due circolari per fornire indicazioni in materia di disponibilità dei veicoli.
In particolare, con Circolare n.7 del 24 luglio 2019 viene trattato il tema della disponibilità mediante locazione senza conducente o comodato senza conducente, forme per la quali la Sezione regionale ricorda a mezzo PEC all’impresa la scadenza del titolo, con cadenza, rispettivamente, di 30 e 10 gg antecendi la scadenza stessa.
L’impresa, dal canto suo, entro 5 gg lavorativi precedenti la data di scadenza del titolo di disponibilità, è tenuta a inviare apposita comunicazione tramite sistema telematico, per indicare il nuovo titolo di disponibilità e la Sezione regionale, una volta ricevuta la comunicazione e accertata la completezza della documentazione allegata (indicata chiaramente all'interno della Circolare in oggetto) procede quindi all’aggiornamento della nuova scadenza sul portale; in caso contrario, invece, procede alla cancellazione dall’Albo con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza.
Per le imprese che, alla data di efficacia delle direttive di cui alla presente circolare (1° settembre 2019) dispongano di veicoli mediante contratti di locazione s.c. o comodato s.c., è previsto che la Sezione regionale che non riceve dall’impresa i dati relativi al rinnovo del titolo di disponibilità entro il 30 settembre 2019 – pur richiesti con le procedure sopra evidenziate - provvederà alla cancellazione del veicolo dal 1 ottobre 2019.
La Circolare n.8 del 24 luglio 2019, fornisce chiarimenti in merito alla perdita della disponibilità di veicoli necessari alla dimostrazione della dotazione minima necessaria per l’iscrizione all’Albo gestori.
Premesso che le Sezioni debbono riportare sui provvedimenti di iscrizione o di variazione l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli, il Comitato nazionale ricorda che la perdita del requisito minimo di veicoli è sanzionata con il provvedimento cancellazione dall’Albo gestori (art.20, comma 1, lettera b) del D.M. 120/2014).
Infine, il Comitato Nazionale ha provveduto a emanare la Delibera n. 5 del 2019 con la quale si richiede, alle imprese che intendono svolgere esclusivamente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo, di dimostrare le dotazioni minime individuate nell'allegato D, Tab. D4, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, attribuendo a tali rifiuti il codie 20.03.99 (mozziconi di prodotti da fumo).
Circ_7 del 24_07_2019 (Disponibilità temporanea dei veicoli. Direttive tecnico-operative).pdf|Visualizza dettagli Circ_8 del 24_07_2019 (Iscrizione all’Albo di imprese con disponibilità temporanea dei veicoli).pdf|Visualizza dettagli Delibera n.5 del 24_07_2019 (Dotazioni minime per l'iscrizione all'Albo, nella cat.1 per l'attività di raccolta e trasporto .pdf|Visualizza dettagli
|
Sul Sole 24 ore di sabato 13 luglio (pag. 12) è stato pubblicato, a firma congiunta di Andrea Farì e David Rottgen, rispettivamente Avvocato e docente di Diritto dell'Ambiente all'Università Roma tre e alla Lumsa e Avvocato, un commento in materia di End of Waste caso per caso.
L'intervento sul Sole punta a fare chiarezza sul fatto che, già prima della nuova formulazione dell'articolo 6 della Direttiva europea, la giurisprudenza comunitaria ha confermato come le norme europee consentano, alle amministrazioni competenti, laddove non vi siano regolamenti europei o norme nazionali per specifiche tipologie di rifiuti, di riconoscere l'end of waste "caso per caso" nell'esercizio del potere di autorizzazione di un singolo impianto di recupero/riciclo.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati rispetto alle iniziative di Confindustria per intervento normativo sul tema che ponga fine alle criticità aperte dalla sentenza del Consiglio di Stato di febbraio 2018.
End of Waste - Sole 24 ore 13 luglio 2019.pdf|Visualizza dettagli
|
Il Ministero dell’Ambiente, su proprio sito, ha pubblicato a luglio la seconda edizione del “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli”, datato luglio 2018, con dati riferiti al 2017.
L’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cd Collegato Ambientale) ha infatti incaricato il Ministero di predisporre, con cadenza annuale tale catalogo, chiarendo che i sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni.
A livello di classificazione, questa edizione del Catalogo suddivide i sussidi in due principali categorie: sussidi diretti (leggi di spesa) e sussidi indiretti (o spese fiscali); sono stati inoltre inclusi i sussidi “impliciti” come parte dei sussidi indiretti, ossia sussidi che possono emergere dalla tassazione ordinaria e favorire o incoraggiare comportamenti e scelte di consumo (e produzione) favorevoli o dannosi per l’ambiente. Rispetto alla precedente edizione, emerge, in sintesi, che:
1. le misure analizzate sono salite da 131 a 161 (dal 2016 al 2017);
2. la stima dei SAD (EHSs) è salita da 16,2 a 19,3 mld €;
(di cui: la stima dei FFS da 12,2 a 16,8 mld €);
3. la stima dei SAF (EFSs) è passata da 15,7 a 15,2 mld €;
4. gli incerti sono stimati in 6,6 mld €;
5. le variazioni sono dovute ai nuovi sussidi, a migliori stime di sussidi già esaminati, e a variazioni nell’andamento delle misure stesse;
6. le spese fiscali sono sostanzialmente coperte dall’analisi;
7. restano da esplorare a fondo le spese dirette e i sussidi a livello regionale;
Il volume completo è disponibile al seguente link: https://www.minambiente.it/pagina/economia-ambientale,
Se avete osservazioni o commenti fateceli avere.
|
Vi segnaliamo che è stato pubblicato nella serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 158 dell’8 luglio il DM n. 62 del 15 maggio 2019, il regolamento che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Di seguito i punti principali contenuti nel Decreto:
· i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP, se risultano conformi ai requisiti tecnici generali di cui all’allegato 1 e ai rispettivi requisiti tecnici specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4 del regolamento, il cui rispetto è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
· le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, sono utilizzabili esclusivamente per i rispettivi scopi specifici elencati nell’allegato 5 del regolamento per ciascun materiale;
· per consentire la verifica del rispetto dei criteri tecnici, il produttore deve conservare, per cinque anni, un campione di materiale riciclato prelevato da ciascun lotto. Sono esentate dalla conservazione dei campioni le imprese registrate ai sensi del regolamento EMAS o in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
· per quel che riguarda il regime transitorio, il produttore, entro 120 giorni dal 23 luglio (ovvero la data di entrata in vigore dello stesso), presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero ai sensi del Titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il provvedimento è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale, al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-08&atto.codiceRedazionale=19G00071&elenco30giorni=false
|
Gentili colleghi,
vi segnaliamo che martedì 24 settembre si terrà la periodica riunione di coordinamento sulle attività ambientali svolte da Confindustria. La riunione avrà inizio alle 14.30, con conclusione attesa non oltre le 17.30, e si terrà presso Confindustria Salerno (Via Madonna di Fatima, 194), nella logica di proseguire con l'organizzazione di tali riunioni su base territoriale.
Seguirà nelle prossime settimane l'invio dell'OdG.
Nel ringraziare l'Associazione per l'ospitalità, vi invitiamo, per motivi organizzativi, a confermare fin da ora la vostra partecipazione al seguente indirizzo email: [email protected].
Cordiali saluti
|
Vi segnaliamo che il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha pubblicato le Delibere n. 3 e n. 4 del 25 giugno 2019, con le quali apporta modifiche alle modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici.
Più in dettaglio, grazie all'intervento di Confindustria, la delibera n.3 provvede a modificare e integrare la Delibera n. 6 del 2017 prevedendo la possibilità, per il RT in possesso dell'idoneità (quindi che ha superato la verifica iniziale, che consiste nel superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e un modulo specialistico) di sostenere la verifica per l'abilitazione a ulteriori moduli specialistici (per un massimo di 3 nella stessa sessione), senza dover ripetere il modulo generale e con una validità pari a 5 anni a decorrere dal superamento di tali nuovi moduli.
Inoltre, in caso di esito negativo, non sarà più necessario dover attendere almeno sessanta giorni prima di procedere con un nuovo tentativo.
La delibera precisa tuttavia che, in caso di mancato superamento, in fase di rinnovo, del modulo generale, obbligatorio per tutte le categorie, il RT perde il requisito dell'idoneità anche nel caso in cui siano ancora in corso di validità quinquennale uno o più moduli specialistici.
La delibera n. 4 interviene invece abrogando le deliberazioni n. 7 e n.10 del 2017, dettando nuove disposizioni per quel che attiene:
- sedi e date delle verifiche (art. 1);
- domanda di iscrizione alle verifiche, modalità di invio e ammissibilità (art. 2);
- commissione di esame (art. 3);
- svolgimento delle verifiche e attribuzione punteggi (art. 4);
- diario delle verifiche (art. 5);
- candidati idonei (art. 6);
dando la possibilità anche a chi ha conseguito l'idoneità iniziale prima dell'entrata in vigore della presente delibera di iscriversi alle verifiche per ulteriori moduli specialistici mancanti senza dover nuovamente sostenere il modulo obbligatorio.
Infine, il Comitato Nazionale, facendo seguito alla Circolare n. 691 del 2013, ha ritenuto opportuno, sulla base delle numerose richieste arrivate alle Sezioni Regionali dalle imprese, di ampliare il novero delle attività per le quali si richiede l'iscrizione, in categoria 2bis, del CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti).
Infatti, secondo la Circolare n. 6 del 10 luglio 2019, sarà possibile iscrivere le imprese non solo per i rifiuti provenienti "da attività del cantiere edile connessa all'attività di costruzione e demolizione", ma anche per rifiuti ingombranti provenienti "da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili".
I testi delle due delibere (la cui entrata in vigore è fissata al 19 luglio) e della Circolare sono allegati.
Circ_6 del 10_07_2019 (Attribuzione del codice EER 20 03 07).pdf|Visualizza dettagli Delibera n.3 del 25_06_2019 (Modifiche alla deliberazione n.6 del 30 maggio 2017).pdf|Visualizza dettagli Delibera n 4 del 25_06_2019 (Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici).pdf|Visualizza dettagli
|
Vi segnaliamo che venerdì 7 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 46 del 2019, recante il Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del d.lgs. n. 152 del 2006. Il decreto (vd. allegato) entrerà in vigore il prossimo 22 giugno 2019.
Il decreto definisce, in particolare, le aree agricole come "la porzione di territorio destinata alle produzioni agro-alimentari" e le produzioni agro-alimentari come "le attività di coltura agraria, pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o all'alimentazione di animali destinati al consumo umano".
Il decreto definisce, altresì, le procedure operative per la caratterizzazione delle aree (comprese quelle sulle vengono rilevate contaminazioni storiche), per l'attuazione degli eventuali interventi di bonifica e per l'elaborazione della valutazione di rischio che il responsabile dell'inquinamento deve attuare a seguito di un evento in grado di contaminare l'area agricola.
Al contempo, viene stabilito che, per quanto riguarda il soggetto non responsabile dell'inquinamento, questo, a seguito della rivelazione del superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC indicate all'allegato 2 del decreto in esame, deve darne comunicazione alle amministrazioni competenti e attuare le necessarie misure di prevenzione.
Per quanto riguarda le CSC stabilite all'allegato 2 i singoli valori soglia di concentrazione sono stati stabiliti, per la maggior parte, riprendendo quelli fissati alla Colonna A , Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 (le CSC per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale).
Tra l'eccezioni segnaliamo l'impostazione della concentrazione di 100 mg/kgSS per il parametro amianto, specificando che tale soglia di concentrazione corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica diffrattometrica a raggi X e della tecnica di spettroscopia IR a trasformata di Fourier. Questa specifica contraddice quanto indicato proprio alla Tabella 1 del sopracitato Allegato 5 che, al contrario, stabiliva 1000 mg/kgSS come limite di rilevabilità delle due tecniche di misura analitica per l'amianto.
E' previsto anche un regime transitorio. In particolare, i procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento in commento restano disciplinati dalle relative disposizioni. Si intendono conclusi i procedimenti per i quali è stato emanato dall’autorità competente un decreto di approvazione degli interventi. Per i procedimenti non conclusi il proponente può avviare le procedure previste dal nuovo regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Infine, tra le norme transitorie, segnaliamo che con decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il MIPAF e il MISE, saranno definiti i criteri tecnici per l'individuazione dei valori di fondo geochimici di cui all'allegato 2 del medesimo regolamento.
Decreto MATT 1.3.2019 N. 46.pdf|Visualizza dettagli
|
In allegato il programma del seminario sulla finanza sostenibile che si terrà il prossimo 25 giugno in Confindustria a partire dalle ore 14:30.
Il seminario sarà l'occasione per approfondire i vari aspetti tecnici del dossier con la presenza di qualificati esperti e di relatori provenienti dalle Istituzioni Europee e Nazionali.
Seminario Finanza Sostenibile - Roma 25 giugno 2019 - Programma.pdf|Visualizza dettagli
|
Vi segnaliamo che è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente il Decreto n. 104 del 15 aprile 2019 in merito alle modalità di redazione della relazione di riferimento (vd. allegato 1) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del Codice dell'Ambiente.
In particolare, il decreto stabilisce, tra gli altri, i soggetti obbligati alla presentazione della relazione di riferimento ossia:
- gli impianti elencati ai punti 1, 3, 4 e 5 nell'Allegato XII, alla parte Seconda, del Codice dell'Ambiente;
- gli impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla parte Seconda, del Codice dell'Ambiente nei casi in cui tali impianti siano alimentati da combustibili diversi dal gas naturale.
Inoltre, evidenziamo come tutti gli impianti ricadenti nella disciplina dell'AIA, sia statali che regionali, sono tenuti a effettuare la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 4 del decreto in esame. La procedura per effettuare tale verifica di sussistenza sono descritte nell'Allegato 1 del decreto.
Da ultimo, il decreto, all'articolo 5, specifica che la relazione di riferimento deve essere redatta tenendo conto delle Linee guida emanate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della Direttiva IED (vd. allegato 2), precisando però che la relazione dovrà comunque contenere almeno le informazioni elencate all'Allegato 2 del decreto.
Segnaliamo, inoltre, che il decreto, ad oggi, è stato pubblicato esclusivamente sul sito del Ministero dell'Ambiente (vd. link in calce) e non in Gazzetta Ufficiale, di conseguenza, il testo non è ancora vigente.
A tal proposito, vi chiediamo di segnalarci eventuali profili di criticità contenuti nel decreto, in modo tale da valutare al meglio le prossime azioni da intraprendere sul tema.
Il Decreto è stato pubblicato al seguente link:
https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1730
Linee Guida EU Relazioni di Riferimento Direttiva 2010-75-UE - Allegato 2.pdf|Visualizza dettagli Decreto_104_del_15-04-2019 - Allegato 1.pdf|Visualizza dettagli
|
Il prossimo 11 giugno Confindustria ha il piacere di ospitare la presentazione della quarta edizione del rapporto “State of the EU ETS”, curato da ERCST, I4CE, ICIS, Eco-Act e dal Wegener Center dell’Università di Graz.
Il rapporto, che trasmettiamo in allegato, si concentra su cinque aspetti principali del funzionamento del sistema ETS:
- i recenti sviluppi e le implicazioni di policy;
- l’efficacia dal punto di vista ambientale;
- l’efficienza dal punto di vista economico;
- il funzionamento del mercato;
- le questioni da monitorare in futuro.
Il programma prevede la presentazione del rapporto da parte degli autori e un giro di tavolo per consentire la reazione da parte degli stakeholder presenti.
Il workshop si svolgerà presso i nostri uffici in Viale dell’Astronomia 30 dalle ore 14.00 alle ore 17:00 e la lingua di lavoro sarà l’inglese.
Si prega di confermare la propria presenza a [email protected] e [email protected] entro e non oltre il 7 giugno p.v.
Seguirà l'invio del programma e l'indicazione della sala.
2019 State of the EU ETS Report.pdf|Visualizza dettagli
|
Vi inviamo la nota di risposta alla seconda consultazione riguardante la digitalizzazione di registri e formulari rifiuti indetta dall'Albo Gestori Ambientali. La nota recepisce i contributi pervenuti.
Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi.
Confindustria_considerazioni su digitaliazzione registri e FIR_maggio 2019.pdf|Visualizza dettagli
|
CONAI informa, nel più ampio contesto di intensificazione e ottimizzazione dei rapporti tra il consorzio e le Associazioni (di categoria, nazionale e territoriali), di aver attivato due nuovi contatti riservati alle Associazioni stesse, alle quali è stato dedicato un team di persone appositamente formate sui temi oggetto della Guida all’Adesione e all’Applicazione del Contributo Ambientale CONAI. Si tratta, in particolare:
- di un nuovo tasto [4] da comporre dopo il numero verde 800337799;
- di un nuovo indirizzo email [email protected].
Il Consorzio invita ad avvalersi fin da subito del nuovo servizio e a far pervenire qualsiasi segnalazione utile ad ottimizzare tali nuovi strumenti.
|
Gentili colleghi,
dal 15 al 17 maggio si svolgerà, presso la nuova Fiera di Roma, EXCO2019, una manifestazione dedicata a soluzioni innovative a disposizione degli attori della cooperazione allo sviluppo, rappresentati da agenzie nazionali e internazionali, governi e istituzioni finanziarie, società civile e settore privato.
Confindustria partecipa attivamente all’organizzazione delle tre giorni di eventi, poiché considera tale manifestazione un’importante occasione per i protagonisti sul campo e per quelli che vogliono entrare nel mondo della cooperazione allo sviluppo, di instaurare nuove relazioni finalizzate alla creazione di partnership che offrano soluzioni dedicate allo sviluppo sostenibile.
Qui di seguito vi riportiamo ai link alle schede per gli eventi che hanno visto il coinvolgimento di Confindustria, primo fra tutti la cerimonia di premiazione del concorso Best Performer dell'Economia circolare, che si terrà il 16 mattina.
http://economiacircolare.confindustria.it/management-e-imprese-alla-sfida-delleconomia-circolare-premiazione-del-concorso-nazionale-dedicato-alle-aziende-best-performer/
http://economiacircolare.confindustria.it/dalleconomia-circolare-alla-cultura-ed-alle-skill-per-la-sostenibilita/
http://economiacircolare.confindustria.it/finanza-sostenibile-stato-dellarte-e-prospettive-di-sviluppo/
http://economiacircolare.confindustria.it/analisi-e-misurazione-della-maturita-circolare-dellimpresa/
http://economiacircolare.confindustria.it/policies-e-progetti-sostenibili-per-mare-e-plastica/
|
Vi comunichiamo che Confindustria organizza un webinar di approfondimento sulle opportunità offerte alle imprese dal programma LIFE, il cui scopo principale è il cofinanziamento di progetti con finalità ambientali e climatiche finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità definiti a livello europeo.
Il webinar si svolgerà il 27 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e vedrà il coinvolgimento del Dottor Angelo Salsi, Head of Unit dell'Agenzia europea per le Piccole e Medie Imprese (EASME). Il Dottor Salsi, in collegamento dalla Delegazione di Confindustria a Bruxelles, illustrerà gli aspetti rilevanti del bando LIFE 2019 e le modalità di accesso ai finanziamenti, al termine della presentazione è prevista una sessione di Q&A. Troverete in allegato due schede di approfondimento sul programma LIFE predisposte dalla Delegazione di Bruxelles.
Per partecipare al webinar è necessario registrarsi al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8632075972694421761
Il link è ad uso esclusivo delle associazioni e Vi chiediamo cortesemente di effettuare una sola registrazione per associazione entro il 21 maggio. Come di consueto, dopo la registrazione riceverete in automatico il link di partecipazione.
In allegato troverete le istruzioni per utilizzare la piattaforma go to webinar.
Considerata la rilevanza del programma LIFE, le associazioni potranno invitare presso le proprie sedi le imprese associate interessate a seguire il webinar.
Per chi è interessate a seguire l'evento presso la sede di Confindustria a viale dell'astronomia la sala è la P, dandone comunicazione al seguente indirizzo: [email protected]
Per qualsiasi domanda potete rivolgermi all’indirizzo: [email protected]
Istruzioni utilizzo GoToWebinar.pdf|Visualizza dettagli Scheda di approfondimento LIFE Ambiente Settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse 2019.pdf|Visualizza dettagli Scheda di approfondimento LIFE Azione per il clima 2019.pdf|Visualizza dettagli
|
Si allega la seconda puntata dell'inchiesta sulle principali criticità che le imprese riscontrano in tema di ambiente. L'articolo è uscito domenica su Il Sole 24 Ore e tratta la questione della plastica.
Articolo plastica sole 24 ore.pdf|Visualizza dettagli
|
Cari colleghi,
anche quest'anno il CONAI ci informa di aver attivato il bando per la Prevenzione - Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi - edizione 2019 tramite il quale intende premiare la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi al consumo dai propri consorziati nel 2017/2018 e destinando, a tale scopo, un importo complessivo pari a €500.000 di cui 9 premi speciali da €10.000 ciascuno.
Il Regolamento, al cui interno sono indicati i principi generali e le modalità di adesione/partecipazione, è scaricabile/consultabile al seguente link:
http://www.conai.org/prevenzione/pensare-al-futuro/bando-prevenzione/
In libreria una brochure riassuntiva predisposta dal Consorzio, con le principali novità e delle modalità di partecipazione al Bando.
BandoPrevenzioneCONAI2019.pdf|Visualizza dettagli
|
Gentili colleghi,
facciamo seguito alla nostra comunicazione del 26 febbraio per segnalare che la consueta nota di Confindustria che fornisce indicazioni utili alla compilazione, nella quale sono evidenziate in grassetto le novità rispetto alla guida dello scorso anno, è disponibile all'interno della libreria della comunità.
Ricordiamo che il termine ultimo per l'invio della modulistica deve avvenire, per quest'anno, entro il 22 giugno 2019.
MUD 2019 istruzioni per la compilazione.pdf|Visualizza dettagli
|
Per opportuna conoscenza, inviamo il link al DPCM del 20 febbraio 2019, recante "Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale.", pubblicato in GU Serie Generale n. 88 del 13-04-2019.
Il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, e' strutturato nei seguenti ambiti e misure di intervento:
- misure di emergenza;
- misure di prevenzione;
- misure di manutenzione e ripristino;
- misure di semplificazione;
- misure di rafforzamento della governance e organizzative.
Il Piano persegue la formazione di un quadro unitario, ordinato e tassonomico, concernente l'assunzione dei fabbisogni, la ripartizione relativa ai suddetti ambiti e misure di intervento; la sintesi delle risorse finanziarie disponibili; la ripartizione dei carichi operativi e il piano delle azioni; il sistema di governance e delle collaborazioni istituzionali; il cronoprogramma delle attività; i risultati attesi, anche in termini di impatti e benefici sociali ed economici; una criteriologia piu' referenziata, conosciuta e maggiormente trasparente di selezione degli interventi; un sistema di reporting, monitoraggio e controllo di gestione, opportunamente potenziato, anche mediante alimentazione e integrazione delle banche dati esistenti.
Lo stesso Piano è articolato in una pluralità di programmi obiettivo facenti capo a ciascuna delle Amministrazioni competenti, che dovranno trovare sintesi preventiva e periodica verifica successiva nel livello più alto di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In allegato B) si espone il prospetto ricognitivo analitico delle risorse finanziarie complessive concernenti la materia, recante il quadro composito delle risorse allocate e complessivamente disponibili.
In allegato C) si prevede un documento recante linee guida in materia di semplificazione dei processi, rafforzamento organizzativo e della governance.
Infine, si invia anche il link al dossier sul succitato Piano nazionale del Servizio Studi della Camera dei Deputati, per ogni eventuale approfondimento.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-13&atto.codiceRedazionale=19A02410&elenco30giorni=true
https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15-54523/piano-nazionale-mitigazione-del-rischio-idrogeologico-23.html
---------------------------------------------------
|
CONAI informa che in questi giorni è in corso la spedizione di informative destinate ad aziende produttrici e/o utilizzatrici di imballaggi (consorziate e non), per ricordare loro i principali obblighi consortili in caso di importazione di materiali di confezionamento.
In tal senso, CONAI ricorda di aver introdotto - con effetto dal 20 febbraio 2019 - una procedura agevolata di regolarizzazione per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo ambientale CONAI dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili.
Tale procedura prevede in particolare:
1) che l’accertamento sia limitato agli ultimi 5 anni (anziché 10) precedenti alla data di invio dell’autodenuncia, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell’art. 11 del Regolamento consortile;
2) la possibilità di rateizzare le somme dovute al Conai (per contributo e interessi di mora) fino a 36 mesi.
Restano altresì fermi sia il termine per l’invio delle dichiarazioni dopo l’autodenuncia (30 giorni), sia la non applicazione di sanzioni da parte del Conai.
Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del Conai al Contributo ambientale Conai dovuto dall’impresa nell’ultimo decennio) operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:
1) invio entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al Conai riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
2) regolare pagamento delle somme dovute al Conai a qualunque titolo.
Conai informa altresì che con riferimento al Contributo ambientale Conai diversificato per gli imballaggi in plastica, anche a seguito di alcune segnalazioni pervenute, Conai ha integrato la definizione dell’articolo “Film per pallettizzazione” presente nella lista di Fascia A, precisando quanto segue:
“Per film per pallettizzazione si intende qualsiasi tipologia di film (estensibile, termoretraibile, protettivo, ecc.) impiegato per il confezionamento di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), con la funzione di contenimento/protezione delle stesse ovvero per consentirne la manipolazione, il trasporto e la consegna nell’ambito di un circuito industriale/commerciale, a prescindere dalla presenza o meno del “pallet””.
Le liste degli imballaggi così aggiornate sono pubblicate nella pagina del sito internet di Conai dedicata al “Contributo diversificato Plastica” e sono immediatamente disponibili a questo (http://www.conai.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/03/Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive_2019.pdf )
Conai precisa che eventuali errori di applicazione e dichiarazione del Contributo ambientale Conai correlati alla citata precisazione e commessi dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2018 e per i primi 6 mesi del 2019 (quindi fino al 30 giugno prossimo), potranno essere conseguentemente rettificati, senza incorrere in sanzioni.
Nei prossimi giorni Conai trasmetterà analoga informativa alle aziende consorziate interessate.
Infine, per opportuna conoscenza, si allega il comunicato stampa concernente il Contributo imballaggi VETRO e Contributo forfetario TARA 1° luglio 2019 (disponibile sul sito internet www.conai.org) che CONAI trasmetterà a breve ai consorziati interessati.
Informativa CONAI.pdf|Visualizza dettagli
|
Vi ricordiamo che entro il prossimo 30 aprile deve essere effettuata la dichiarazione E-PRTR 2019 (European Pollutant Release and Transfer Register) relativa alla quantità di inquinanti rilasciati nell'ambiente da parte di tutti i gestori di stabilimenti soggetti all'obbligo ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 157 del 2011, in esecuzione del Regolamento (CE) 166/2006. La comunicazione potrà poi essere eventualmente modificata e/o integrata entro il 30 giugno 2019.
Ricordiamo che l'obbligo di dichiarazione si rivolge, in particolare, ai gestori degli stabilimenti che eseguono una o più delle attività al di sopra delle soglia di capacità così come elencate all'allegato I del Regolamento (CE) 166/2006.
Come specificato da ISPRA sul proprio sito, in vista dell'imminente scadenza dei dati relativi al 2018 vi segnaliamo che, come accaduto lo scorso anno, la comunicazione non avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo www.eprtr.it, ma l’invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo.
Inoltre, l'ISPRA precisa che la variazione riguarda solo le modalità di comunicazione dei dati, restano infatti invariati rispetto agli anni passati i contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR.
Per ulteriori informazioni e per le modalità specifiche di invio dei dati si rimanda alla pagina relativa alla Dichiarazione E-PRTR 2019 sul sito web dell'ISPRA, disponibile al seguente link: http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/Aria/emissioni-in-atmosfera/dichiarazione-prtr-2019-dati-2018
|
Gentili colleghi,
facciamo riferimento ai lavori in corso per la digitalizzazione dei registri e formulari rifiuti, ai sensi dell'art. 194-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, per informarvi che l'Albo Gestori Ambientali ha convocato una riunione il 9 aprile p.v. per discutere lo stato di avanzamento dei lavori, a valle della prima tornata di osservazioni ricevute dalle associazioni di categoria, tra cui Confindustria, a fine 2018.
Anche su nostra richiesta, in preparazione della riunione, ci è stata anticipata, nel pomeriggio di martedì, la documentazione che verrà discussa nel corso dell'incontro, ovvero i format dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto, accompagnati dalle relative istruzioni per la compilazione.
Sulla base di una prima analisi, possiamo fin d'ora anticiparvi che nella documentazione che ci è stata inviata solo alcune delle istanze da noi formulate a suo tempo sono state recepite e che quindi, in occasione della riunione del 9 aprile prossimo, ribadiremo la necessità che i registri ed i formulari digitali siano la trasposizione dei documenti cartacei che già oggi garantiscono la tracciabilità dei rifiuti o un'ulteriore semplificazione degli stessi.
Rimane comunque fermo che Confindustria esprimerà un giudizio di applicabilità solo dopo aver avuto piena contezza del flusso operativo informatizzato (es. tempi e modalità di compilazione, software etc...) a seguito della sperimentazione su base volontaria che abbiamo chiesto come condizione minima di verifica di funzionalità.
A seguito della riunione del 9 mattina, vi riferiremo gli esiti dell'incontro nel corso della riunione di coordinamento che avremo a Firenze il 9 pomeriggio.
|