Ambiente

Sottoprodotti: Operatività procedura telematica portale Unioncamere
Facciamo riferimento al nuovo regolamento sui sottoprodotti (DM 264/2016) per segnalare che Unioncamere ci ha informato che è operativa l'applicazione realizzata da Ecocerved Scarl, società in house di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane, per l’iscrizione da parte delle imprese all’elenco sottoprodotti sul sito www.elencosottoprodotti.it, ai sensi dell’art. 4 del Decreto in parola. Tale applicazione consentirà l’iscrizione delle imprese agli elenchi direttamente per via telematica.
Unioncamere segnala che gli elenchi, accessibili unitariamente dal sito, sono organizzati per Camera di commercio, così come richiesto dal decreto n. 264.
Riportiamo qui di seguito le istruzioni ricevute dall'ente.
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Ciascuna impresa, operando sulla propria scrivania telematica in un’area riservata del sito, potrà procedere all’scrizione negli elenchi indicando:
1) le unità locali (impianti) che si intendono iscrivere: ogni impresa può iscrivere più unità locali, laddove l'attività di produzione o riutilizzo avvenga in più impianti. Con una sola pratica l'impresa potrà iscrivere più unità locali;
2) la qualifica (produttore o riutilizzatore): nel caso l'unità locale sia nel contempo produttore e riutilizzatore, deve essere indicata due volte;
3) per ogni sottoprodotto dovranno indicare:
l’attività produttiva (classificata con codice ATECO) che genera il sottoprodotto o nella quale il sottoprodotto è impiegato;
il nome commerciale del sottoprodotto: il sistema consentirà di verificare i nomi dei sottoprodotti che altri utenti hanno inserito, associandoli alla medesima attività di provenienza o riutilizzo. Non esiste una codifica standard;
descrizione del sottoprodotto.
L’impresa potrà anche allegare eventuali documenti (p.es. certificazioni). La procedura sarà telematica e con accesso con firma digitale del legale rappresentante o comunque di persona titolare di poteri nell’impresa, la cui qualifica viene validata mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese; la procedura consentirà all’utente l’iscrizione negli elenchi, senza oneri e senza alcuna istruttoria.
La consultazione degli elenchi, come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto n.264/2016, sarà possibile dall’area pubblica del sito www.elencosottoprodotti.it secondo parametri di ricerca territoriali, per tipologia di utente (produttore - utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/riutilizzo. Gli utenti potranno rivolgere le proprie richieste in merito al funzionamento del sistema direttamente al servizio assistenza: [email protected] oppure [email protected].
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Circolare sottoprodotti
Facciamo seguito al convegno che si è tenuto ieri per mettere a disposizione la Circolare del Ministero dell'Ambiente sull'argomento in oggetto.
La circolare è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente al seguente link:
nota_esplicativa_applicazione_dm_13_10_2016_264.pdfVisualizza dettagli
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DM sui sottoprodotti: primi chiarimenti
Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 16 febbraio per segnalare che l'Area Politiche Industriali sta ricevendo alcune richieste di chiarimento in vista dell'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il 2 marzo, in particolare su:
Al riguardo, vi confermiamo che l'art. 4, comma 2 del decreto dispone che "Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non e' un rifiuto, ma un sottoprodotto [...]".
Riteniamo, quindi, che i soggetti coinvolti nella filiera del sottoprodotto possano continuare a utilizzare le modalità che ritengono più consone, senza per forza dover seguire le modalità/criteri contenuti nel decreto.
Con riferimento all'iscrizione alle Camere di Commercio, sappiamo che il sistema camerale non ha modo di istituire l'elenco previsto entro il 2 marzo.
Provvederemo a segnalare al Ministero dell'Ambiente le ulteriori criticità che ci avete sollevato in questi giorni, al fine di ottenere i necessari chiarimenti.
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In GU il DM sui sottoprodotti
Facciamo riferimento alla tematica del sottoprodotto per segnalare che il decreto sul quale ci eravamo confrontati ad aprile 2015 e avevamo rappresentato, in più occasioni, le preoccupazioni dell'industria, ha completato il suo iter.
E' stato infatti pubblicato, nella Serie Generale n. 38 della GU del 15-2-2017 il decreto 13 ottobre 2016, n. 264 rubricato "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti":
Il regolamento, la cui entrata in vigore è fissata al 2 marzo, è composto da 11 articoli, più due allegati.
Più in dettaglio, il provvedimento:
- è emanato tenendo conto degli articoli 184bis e 185 del D.Lgs. 152/06, come anche dell'art. 2bis del DL 171/2008, rubricato "Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione";
- ha come oggetto la definizione di "alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare le condizioni generali" contenute nell'art. 184bis del D.Lgs. 152/06, "al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri [...]" (art. 1);
- si applica ai "residui di produzione" (art. 3), così come definiti all'art. 2;
- riporta le condizioni generali da dimostrare, "in ogni fase della gestione del residuo" (art. 4, comma 1);
- indica "alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze riportate" all'art. 4 comma 1, "fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto (artt. 5 - 6 - 7 - 8);
- dispone, all'articolo 10, che le "Camere di Commercio istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di
sottoprodotti";
- riporta, in allegato 1, "per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e di attivita' che possono costituire normali pratiche industriali". L'allegato ha per oggetto "le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione";
- introduce, all'allegato 2, i contenuti minimi della "scheda tecnica e la dichiarazione di conformità di cui agli articoli 5 [rubricato "certezza dell'utilizzo"] e 7 [rubricato "requisiti di impiego e di qualità ambientale"]".
Gli uffici dell'Area Politiche Industriali di Confindustria sono a disposizione per qualsiasi supporto o approfondimento riguardante il nuovo regolamento.
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Sottoprodotto: riunione martedì 28 aprile su schema regolamento
Facciamo riferimento alla tematica del sottoprodotto, ovvero a sostanze od oggetti che originano da un processo di produzione, soddisfacendo tutte le condizioni stabilite al comma 1 dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/06.
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