Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 16 febbraio per segnalare che l'Area Politiche Industriali sta ricevendo alcune richieste di chiarimento in vista dell'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il 2 marzo, in particolare su:
- obbligatorietà o meno dell'utilizzo delle modalità descritte nel decreto;
- iscrizione "in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti".
Al riguardo, vi confermiamo che l'art. 4, comma 2 del decreto dispone che "Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non e' un rifiuto, ma un sottoprodotto [...]".
Riteniamo, quindi, che i soggetti coinvolti nella filiera del sottoprodotto possano continuare a utilizzare le modalità che ritengono più consone, senza per forza dover seguire le modalità/criteri contenuti nel decreto.
Con riferimento all'iscrizione alle Camere di Commercio, sappiamo che il sistema camerale non ha modo di istituire l'elenco previsto entro il 2 marzo.
Provvederemo a segnalare al Ministero dell'Ambiente le ulteriori criticità che ci avete sollevato in questi giorni, al fine di ottenere i necessari chiarimenti.