Vi inviamo la nota di risposta alla seconda consultazione riguardante la digitalizzazione di registri e formulari rifiuti indetta dall'Albo Gestori Ambientali. La nota recepisce i contributi pervenuti.
Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi.
Confindustria_considerazioni su digitaliazzione registri e FIR_maggio 2019.pdf|Visualizza dettagli
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Gentili colleghi,
facciamo riferimento ai lavori in corso per la digitalizzazione dei registri e formulari rifiuti, ai sensi dell'art. 194-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, per informarvi che l'Albo Gestori Ambientali ha convocato una riunione il 9 aprile p.v. per discutere lo stato di avanzamento dei lavori, a valle della prima tornata di osservazioni ricevute dalle associazioni di categoria, tra cui Confindustria, a fine 2018.
Anche su nostra richiesta, in preparazione della riunione, ci è stata anticipata, nel pomeriggio di martedì, la documentazione che verrà discussa nel corso dell'incontro, ovvero i format dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto, accompagnati dalle relative istruzioni per la compilazione.
Sulla base di una prima analisi, possiamo fin d'ora anticiparvi che nella documentazione che ci è stata inviata solo alcune delle istanze da noi formulate a suo tempo sono state recepite e che quindi, in occasione della riunione del 9 aprile prossimo, ribadiremo la necessità che i registri ed i formulari digitali siano la trasposizione dei documenti cartacei che già oggi garantiscono la tracciabilità dei rifiuti o un'ulteriore semplificazione degli stessi.
Rimane comunque fermo che Confindustria esprimerà un giudizio di applicabilità solo dopo aver avuto piena contezza del flusso operativo informatizzato (es. tempi e modalità di compilazione, software etc...) a seguito della sperimentazione su base volontaria che abbiamo chiesto come condizione minima di verifica di funzionalità.
A seguito della riunione del 9 mattina, vi riferiremo gli esiti dell'incontro nel corso della riunione di coordinamento che avremo a Firenze il 9 pomeriggio.
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Segnaliamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dei testi di revisione delle principali Direttive sui rifiuti nell'ambito del Piano d'azione europeo per l'economia circolare (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2018:150:TOC).
Le nuove Direttive sono rubricate come di seguito:
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Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
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Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
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Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
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Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Ricordiamo che le suddette Direttive dovranno essere recepite nell'Ordinamento Nazionale entro 24 mesi dalla data odierna.
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Segnaliamo che nella giornata di oggi, presso la Camera dei Deputati, è stata presentata la diciassettesima edizione del "Rapporto Rifiuti Speciali" dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Il Rapporto, come ogni anno, intende fornire un quadro di informazioni di supporto al legislatore per orientare politiche e interventi adeguati, al fine di monitorarne l’efficacia, introducendo, se necessario, eventuali misure correttive.
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Vi inviamo una nota in merito all'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico) ai rifiuti.
Come noto, in Italia, la classificazione HP14 ai rifiuti è attribuita applicando i criteri fissati dalla normativa ADR ("Accord Dangereuses Route"), la quale, a sua volta, si basa sulle modalità di classificazione stabilite dal Regolamento 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (cd. "Regolamento CLP").
La necessità di predisporre tale nota di chiarimento nasce dal fatto che, dal 1 marzo 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 1179/2016 che modifica il Regolamento CLP, andando indirettamente a incidere sulla normativa ADR. Pertanto, in virtù di questa modifica, alcuni rifiuti possono essere diventati pericolosi per ecotossicità, o perdere tale caratteristica.
Tale situazione si protrarrà fino al 4 luglio, dal momento che, a partire dal 5 luglio 2018, si applicherà il Regolamento (UE) 997/2017, il quale prevede l’applicazione di regole diverse rispetto a quelle previste dall’accordo ADR per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14.
Alla luce di ciò, si forniscono con la presente nota delle indicazioni operative per l'attribuzione della caratteristica HP14 fino al 4 luglio 2018.
Nota Confindustria classificazione rifiuti HP14 (Ecotossico).pdf|Visualizza dettagli
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E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2018 (G.U. Serie Generale n. 32 dell’8 febbraio 2018), e contestualmente è entrato in vigore, il Decreto Direttoriale 1° febbraio 2018, recante “Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.”
Il decreto viene emanato in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 123 della legge n. 124 del 2017 (Legge annuale mercato e concorrenza).
Il decreto si compone di 5 articoli e di 2 allegati ed è finalizzato a semplificare le procedure di raccolta dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi con la modalità della microraccolta, che consente ad un unico raccoglitore o trasportatore di raccogliere i rifiuti presso più produttori o detentori con uno stesso automezzo nel più breve tempo possibile, come definito all’articolo 193, comma 11, del decreto legislativo 152/2006. Tale modalità semplificata non esclude la possibilità, per gli operatori, di continuare a utilizzare la procedura ordinaria.
Questo decreto risponde, inoltre, alle necessità di semplificazione volte a facilitare la microraccolta di questi materiali da parte di soggetti regolarmente iscritti all’Albo Gestori Ambientali alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi), prevedendo quindi, ai sensi dell’art. 1 comma 124 della Legge n. 124 del 2017, l’istituzione di un’iscrizione semplificata di questi soggetti per quantità limitate di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. A riguardo, si segnala che l’Albo Gestori Ambientali ha avviato i lavori per definire tali modalità semplificate ed i limiti di quantità per questa specifica categoria di iscrizione.
L’articolo 1 delimita l’oggetto del decreto. Nello specifico, il decreto in esame definisce le modalità semplificate per effettuare la raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi prevedendo la compilazione di un unico formulario di identificazione rifiuti nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell'ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo ed in una stessa giornata. Si definiscono altresì le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i soggetti che effettuano l’attività di trasporto e raccolta di questi rifiuti.
L’articolo 2 perimetra l’ambito applicativo del provvedimento: il provvedimento si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, d.Lgs. n. 152 del 2006 alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi), nonché ai soggetti che si iscriveranno all'Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124, una volta definite dall’ Albo gestori ambientali.
L’articolo 3 riguarda la semplificazione nella gestione e compilazione del documento di trasporto per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo nell’ambito della stessa giornata (microraccolta). Nello specifico, la disposizione rimanda all’allegato A del decreto direttoriale, che contiene il fac simile di formulario in caso di microraccolta presso più produttori e detentori di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. Per quel che riguarda la corretta compilazione di tale formulario, l’allegato B al decreto direttoriale, indica come riferimenti:
- l'allegato «C» al decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;
- la circolare del Ministero dell'ambiente 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98. (Gazetta Ufficiale 11 settembre 1998 n. 212) sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti;
Per quanto non specificato nella sopra richiamata documentazione occorre fare riferimento alle indicazioni aggiuntive riportate nello stesso allegato B.
Per quanto riguarda la vidimazione, non essendo riportata nel provvedimento nessuna indicazione in merito, si ritiene opportuno rimandare alla normativa di riferimento in vigore, ossia a quanto disposto dall’articolo 193, comma 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Le principali novità per la compilazione e la gestione di questo modello semplificato di formulario sono le seguenti:
- nel caso di raccolta presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all'allegato «A» al decreto direttoriale 1 febbraio 2018. Questa attività di raccolta sopra descritta deve, in ogni caso, concludersi nell'ambito della giornata in cui ha avuto inizio;
- nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore riporta, nell'ordine cronologico in cui e' intervenuto nella raccolta, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui e' stato effettuato il prelievo;
- In corrispondenza del numero di riferimento di ciascun produttore alla voce “quantità” (campo 6) viene indicata la quantità o il volume dei rifiuti conferiti dal singolo produttore;
- durante l'attività' di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi presso più produttori, il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di identificazione. Una copia rimane presso l'ultimo produttore o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. Una copia del formulario e' conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest'ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.
- il destinatario annota nel registro di carico e scarico il peso totale da lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel singolo formulario e vi annota/allega l'elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi;
- nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori maggiore di 10, il trasportatore provvede alla compilazione di un FIR aggiuntivo;
- le informazioni relative al campo [4] riguardano le caratteristiche di pericolo dei rifiuti e non sono pertinenti per questa specifica tipologia di trasporto di rifiuti non pericolosi, così come le informazioni relative all’obbligo di trasporto secondo la normativa ADR (campo 8) che non rileva per i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
- ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.
L’articolo 4 disciplina la semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico per i soggetti che effettuano l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità ordinarie (categoria 4) o secondo le modalità semplificate che saranno definite: l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico è soddisfatto mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.
L’articolo 5 disciplina le modalità con cui le associazioni di volontariato e gli enti religiosi possono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana. Viene definito trasporto occasionale: ”l'attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.”
Per essere legittimati a svolgere tali attività le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono operare d'intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il quale individuerà apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose.
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Segnaliamo che il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto opportuno consultarci in merito alla predisposizione di uno “Schema di decreto recante procedure autorizzative semplificate e modalità operative per la costituzione dei centri di riutilizzo ai sensi dell’articolo 180-bis, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Riteniamo a nostra volta opportuno sottoporvi il testo, così come ci è stato trasmesso dal Minambiente, chiedendovi la cortesia di effettuare gli eventuali rilievi/osservazioni direttamente sul documento, utilizzando la colonna apposita, ed inviare il file revisionato alla casella di posta ambiente@confindustria.it entro martedì 19 dicembre.
bozza decreto riutilizzo rev 5.12.2017_01.docx|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 21 giugno per segnalare che il Decreto in oggetto è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 123 del 3 agosto, pubblicata nella Serie Generale n. 188 della Gazzetta Ufficiale del 12/08/2017.
In particolare, il Parlamento ha ritenuto di confermare la disposizione in materia di classificazione (attraverso la modifica alla premessa dell'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06), con l'obiettivo di allineare la procedura nazionale alla normativa di riferimento a livello comunitario. Di conseguenza, non sono da prendere in considerazione le restanti parti dell'allegato D, laddove eventualmente incompatibili con la disciplina europea.
Si riporta qui di seguito la norma approvata in sede di conversione, nella quale è stato aggiunto anche il riferimento al Reg. (UE) 2017/997 (vd nostra comunicazione del 3 agosto):
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Art. 9
Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti
1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono sostituiti dal seguente:
«1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche' nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.».
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Segnaliamo che nella Serie Generale n. 117 della Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017 recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati".
Il decreto, la cui entrata in vigore è prevista per il 6 giugno, è stato emanato ai sensi dell'art. 1 comma 667 della Legge n. 147/2013 (cd. Legge di stabilità 2014).
Il provvedimento è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente link:
Per quel che riguarda invece lo schema di DM che dovrà definire i criteri qualitativi e quali-quantitativi che i Comuni dovranno seguire per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 (vd nostra mail del 27 gennaio 2017), l'iter di predisposizione è in corso e vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi e su eventuali primi testi.
A questo proposito alleghiamo l'ultimo documento di posizione prodotto da Confindustria a febbraio 2017 sui principi generali da seguire per una corretta definizione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani.
Il documento è altresì disponibile nella libreria della comunità, all'interno della cartella "rifiuti".
Confindustria Osservazioni Decreto Criteri Assimilazione.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito alla nostra comunicazione sul Sistri per segnalare che, oltre al DL milleproroghe, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i seguenti decreti ministeriali:
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in materia di VIA, il Decreto 25 ottobre 2016, n. 245, "Regolamento recante modalita' di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorita' competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", pubblicato nella Serie Generale n.1 della Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2017. Il provvedimento, che entra in vigore nella giornata odierna, è consultabile al seguente link:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-02&atto.codiceRedazionale=16G00255&elenco30giorni=true
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in materia di rifiuti, il Decreto 22 dicembre 2016 recante "Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformita' dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonche' delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento", pubblicato nella Serie Generale n.7 della Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2017.
Il provvedimento, entrato in vigore il 10 gennaio, è consultabile al seguente link:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-10&atto.codiceRedazionale=17A00047&elenco30giorni=false
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Facciamo riferimento alla cessazione della qualifica di rifiuto, ex art. 184ter del D.Lgs. 152/06, per mettere a vostra disposizione, per opportuna conoscenza in attesa che venga pubblicata sul sito del Ministero, la nota Prot. 0010045.del 01-07-2016 che il Minambiente ha trasmesso alle Regioni per fornire chiarimenti sull'applicazione della disciplina.
A questo provvedimento è dedicato un articolo del Sole 24 ore, a firma Paola Ficco, datato 5 luglio 2016.
I due documenti, allegati a questa comunicazione, sono disponibili nella libreria della comunità, all'interno della cartella "rifiuti".
Sole 24 ore - Circolare EoW.pdf|Visualizza dettagli Circolare EoW.pdf|Visualizza dettagli
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Lo scorso 27 giugno l’ISPRA ha presentato, nell’ambito di un incontro a cui sono stati invitati Confindustria, Rete Imprese Italia, FISE Assoambiente ed Utilitalia, una prima versione di Linee guida sui criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della Legge 221/2015 (cd. collegato Ambientale).
Ricordiamo infatti che l'art. 48 ha aggiunto un capoverso in calce al comma 1 lett. b) dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2003 (decreto di recepimento della direttiva discariche del '99) che quindi dispone oggi che:
"1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento.
Tale disposizione non si applica:
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, riducendo la quantita' dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. ((L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non e' necessario ai predetti fini))".
Abbiamo ricevuto nella giornata di ieri una versione da poter mettere a vostra disposizione per raccogliere osservazioni e commenti.
Il file è disponibile nella libreria della comunità, all'interno della cartella "rifiuti" .
A una prima analisi del testo, i criteri individuati mirano, nelle intenzioni di ISPRA, a chiarire procedimenti senza favorire scelte tecnologiche.
Più in dettaglio, il documento, sulla base dello schema decisionale riportato a pag. 2, è stato suddiviso in alcuni paragrafi:
- CONTESTO NORMATIVO, in cui è riportata a titolo esemplificativo anche la tabella con le principali tipologie di trattamento (basate sui BRef) ed i relativi parametri per valutarne l’efficacia;
- DIVIETI:
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rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 36/2003 - aggiornati con la nuove categorie di pericolosità e relativa lista CER con riferimento al fattore principale che ne comporta il divieto (le lettere si riferiscono all’elenco ad inizio paragrafo)
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rifiuti non ammessi in discarica in relazione alla normativa di settore (ELV, pile e accumulatori, RAEE, rifiuti di imballaggio, mercurio metallico) e relativa lista CER;
- RIFIUTI URBANI – suddivisi in rifiuti urbani da raccolta differenziata e urbani indifferenziati, per i quali è stato precisato anche il contesto relativo al procedimento di infrazione europeo e della circolare MATTM del 2013, corredato dalla lista CER dei rifiuti non ammissibili in discarica senza preventivo trattamento;
- RIFIUTI SPECIALI - con riferimento ai rifiuti liquidi e fangosi non palabili, rifiuti da impianti trattamento rifiuti, rifiuti biodegradabili/matrice organica , rifiuti stabili, rifiuti di imballaggio contenenti residui di sostanze pericolose e rifiuti di amianto. Per tutte le tipologie è riportata la relativa lista CER;
- RIFIUTI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE CASO PER CASO – con i riferimenti ai codici dei rifiuti non direttamente riconducibili ad uno dei precedenti paragrafi e per i quali la valutazione andrà effettuata caso per caso.
L'Istituto intende finalizzare il testo nelle prossime settimane, ma a valle delle osservazioni che riceverà dagli operatori e dal sistema delle agenzie.
Sulla base di quanto sopra riportato, riteniamo opportuno convocare una riunione associativa in Confindustria (sala H) lunedì 11 luglio con inizio alle 14.30 per discutere, in particolare, dell’ultimo paragrafo ("rifiuti da sottoporre a valutazione caso per caso") per valutare la possibilità di ridurre la lista (motivandone la decisione sui singoli codici) e verificare lo schema di processo decisionale proposto al fine uniformare l’approccio delle Autorità locali.
Vi chiediamo cortesemente di inviarci osservazioni/contributi entro venerdì 8 luglio, in modo da permetterci di consolidare la posizione di Confindustria nel corso della riunione di lunedì 11 luglio.
Le conferme di partecipazione vanno, come di consueto, inviate ad ambiente@confindustria.it entro giovedì 7 luglio.
trattamento_rev_30_06.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo riferimento alle nuove norme europee sulla classificazione dei rifiuti, applicabili dal 1° giugno 2015, per inviare una nota contenente alcune indicazioni operative, affinché le associazioni possano disporne con le proprie aziende associate.
La nota è disponibile nella libreria della comunità, all'interno della cartella "rifiuti".
Confindustria_Nota classificazione rifiuti 28 maggio 2015.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito al seminario che si è svolto in Confindustria nella giornata odierna (vd nostra comunicazione del 15 gennaio) per mettere a disposizione le slide presentate dai relatori, affinché le associazioni possano utilizzarle a beneficio esclusivo delle proprie imprese.
Ci riserviamo di tenervi aggiornati sull'evoluzione della tematica.
La documentazione è disponibile all'interno della cartella eventi della libreria della comunità.
Seminario classificazione rifiuti Confindustria 260115_Federchimica.pdf|Visualizza dettagli Seminario classificazione rifiuti Confindustria 260115_ISS.pdf|Visualizza dettagli Seminario classificazione rifiuti Confindustria 260115_Ispra.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito al save the date del 9 gennaio per trasmettere il programma del seminario.
Ricordiamo che l'evento è riservato alle associazioni del sistema confederale (le quali possono estendere l'invito ai rispettivi esperti aziendali) e la partecipazione è possibile solo a seguito di registrazione a mezzo mail all'indirizzo ambiente@confindustria.it, indicando l'associazione di riferimento.
Al fine di agevolare il dibattito con i relatori, invitiamo gli interessati a far pervenire ad ambiente@confindustria.it eventuali quesiti di natura pratico/applicativa entro mercoledì 21 gennaio.
Programma seminario Confindustria classificazione rifiuti 26 gennaio 2015.pdf|Visualizza dettagli
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Con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 1357 del 18 dicembre 2014 (allegato 1), viene sostituito l'allegato III ("Caratteristiche di pericolo dei rifiuti") della Direttiva 2008/98/CE per tenere conto delle disposizioni (applicabili dal 1° giugno 2015) contenute nel Regolamento (CE) 1272/2008 e s.m.i. ("Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006" - cd. CLP).
A riguardo, segnaliamo inoltre che è stata emanata la Decisione n. 955 del 18 dicembre 2014 (allegato 2) che "modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio".
Le disposizioni dei due nuovi provvedimenti saranno anch'esse applicabili dal 1° giugno 2015.
Riteniamo perciò utile e opportuno organizzare in Confindustria, lunedì 26 gennaio 2015 a partire dalle ore 14 (e conclusione attesa per le 17), un seminario di approfondimento, nel quale sarà possibile contare sul supporto e l'esperienza in materia di ISPRA e dell'Istituto Superiore di Sanità.
L'evento è finalizzato a illustrare e condividere con le nostre associazioni (le quali possono estendere l'invito ai rispettivi esperti aziendali) i contenuti e le novità dei provvedimenti sin qui citati, anche in relazione al contesto normativo nazionale.
Nei prossimi giorni invieremo il programma del seminario.
Per partecipare è necessario inviare una mail di conferma all'indirizzo ambiente@confindustria.it, indicando l'associazione di riferimento, entro giovedì 22 gennaio.
I due file allegati sono consultabili anche nella libreria della Comunità, all'interno della cartella "Rifiuti".
Allegato 1 - Regolamento (UE) n. 1357 del 18 dicembre 2014
Reg 1357 2014 UE.pdf|Visualizza dettagli
Allegato 2 - Decisione n. 955 del 18 dicembre 2014
Dec 2014 955 UE.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito alle nostre comunicazioni di luglio con le quali avviavamo i lavori, a livello confederale, sulla proposta della Commissione Europea del 2 luglio di revisione di diverse direttive rifiuti.
Informiamo che, a seguito della riunione convocata in Confindustria il 12 luglio, è stato predisposto, all'interno di GdL definiti nel corso dell'incontro, un documento che raccoglie le prime considerazioni di Confindustria sulla proposta di revisione (allegato 1).
Il documento è stato portato all'attenzione del Ministero dell'Ambiente, nell'incontro dallo stesso convocato il 12 settembre, al quale Confindustria ha preso parte insieme ad altri stakeholders interessati.
Gli esiti dell’incontro, con il quale il Ministero ha inteso avviare un percorso di consultazione con le diverse rappresentanze, sono stati sintetizzati in allegato 2.
Parallelamente, la nostra posizione è stata illustrata, in via preliminare dai nostri uffici di Bruxelles, anche alla deputata italiana Simona Bonafé (Gruppo S&D), nominata relatore sul Pacchetto di riforma in Commissione Ambiente del PE. Il calendario dei lavori della Commissione ENVI non è ancora disponibile, non appena lo conosceremo informeremo gli associati.
Tutto ciò premesso, vi invitiamo a segnalarci l'interesse a partecipare a uno o più dei GdL che abbiamo attivato in Confindustria, i cui lavori sono appena agli inizi e i prossimi incontri verranno calendarizzati a breve.
1) GdL "Definizioni, EoW, Sottoprodotti"
2) GdL "Responsabilità estesa del produttore"
3) GdL "Autorizzazioni e registrazioni"
Per quel che riguarda la tematica della revisione degli obiettivi di riciclo, svolgeremo un approfondimento all'interno dei tre gruppi per valutare in che modo le tematiche individuate possono incidere sulla definizione e rispetto degli obiettivi.
Ci riserviamo di tenervi informati sugli sviluppi.
I due file allegati sono altresì disponibili nella libreria della comunità, all'interno della cartella "rifiuti"
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Allegato 1 - Prime considerazioni di Confindustria su proposta CE revisione direttive rifiuti
Allegato 1 - Confindustria_Prime considerazioni sulla proposta della Commissione di revisione delle Direttive rifiuti_8 settembre 2014.pdf|Visualizza dettagli
Allegato 2 - Esiti riunione 12 settembre
Allegato 2 - dir rifiuti_Esiti riunione Minambiente 12 settembre.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 9 luglio per mettere a disposizione, in vista della riunione in oggetto, i testi della direttiva rifiuti 98/2008/Ce e direttiva imballaggi 62/94/Ce, all'interno dei quali abbiamo cercato di rendere evidenti le proposte di revisione della Commissione. Vi invitiamo cortesemente a inviare eventuali contributi possibilmente prima della riunione in modo da poterli esaminare nel corso dell'incontro.
Non potendo disporre, almeno al momento, del testo tradotto dalla Commissione in italiano, le modifiche introdotte sono state opportunamente riportate in inglese.
Il documento è disponibile nella libreria della comunità, all'interno della cartella "nromativa europea" in materia di rifiuti".
DIRETTIVA 98 2008 e 62 94_testo consolidato.docx|Visualizza dettagli
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Facciamo riferimento alla tematica europea dell'uso efficiente delle risorse per segnalare che i nostri uffici di Bruxelles ci hanno informato che la scorsa settimana la Commissione Europea ha adottato una Comunicazione sull'economia circolare (COM (2014) 398 final "Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe" - allegato 1) all'interno della quale propone, tra gli altri, l'innalzamento degli attuali tassi di riciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti da imballaggio, nonché il divieto, al 2025, di conferimento in discarica per i rifiuti riciclabili.
Contestualmente, la Commissione propone un aumento del 30% della produttività delle risorse entro il 2030, ma per il momento non stabilisce un obiettivo in tal senso.
La determinazione di un obiettivo numerico e il riferimento al suo monitoraggio durante il Semestre Europeo, che sono stati fino all’ultimo oggetto di un intenso dibattito in seno alla Commissione, al quale ha partecipato attivamente anche la DG Impresa, sono stati eliminati nella versione pubblicata.
In attuazione di questa Comunicazione, la Commissione ha presentato una proposta di revisione di alcune direttive (allegato 2) - tra cui la Direttiva 62/94/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio e la Direttiva Quadro sui Rifiuti 98/2008/CE - nonché l'introduzione di tre nuovi allegati (allegato 3).
La proposta legislativa, già trasmessa al Parlamento e al Consiglio, sarà sottoposta nei prossimi mesi al vaglio degli Stati membri e del Parlamento Europeo, una volta nominati i rispettivi relatori nelle commissioni di competenza, in vista di un accordo in co-decisione.
Riteniamo quindi opportuno convocare una riunione in Confindustria giovedì 17 luglio (sala H), con inizio alle ore 10 (e conclusione attesa non oltre le 13) per un primo confronto sui contenuti dei provvedimenti, in vista dell'avvio dell'attività legislativa, previsto, con tutta probabilità, non prima di settembre.
In preparazione della riunione, mettiamo a disposizione un primo documento di osservazioni alla proposta normativa, redatto con l'aiuto di alcuni esperti dei settori maggiormente interessati (allegato 4).
Vi invitiamo a confermare la vostra partecipazione all'indirizzo ambiente@confindustria.it entro martedì 15 luglio.
Maggiori informazioni sull'attività europea in materia sono disponibili sul sito della delegazione di Confindustria a Bruxelles, al seguente link:
http://www.confindustria.eu/it/item/4779-Rifiuti:_stretta_sulla_normativa_UE;jsessionid=6DDB98797BACC4F8A6A1D0C1261EB935
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Allegato 1 - Comunicazione CE su economia circolare
All. 1 - circular-economy-communication.pdf|Visualizza dettagli
Allegato 2 e 3 - Proposta di revisione con relativo allegato
All. 3 - Annex-COM(2014)397.pdf|Visualizza dettagli All. 2 - Legal proposal review targets.pdf|Visualizza dettagli
Allegato 4 - Prime considerazioni Confindustria su proposta CE
All. 4 - Confindustria direttiva imballaggi e rifiuti_prime considerazioni.pdf|Visualizza dettagli
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Riportiamo qui di seguito gli aggiornamenti che hanno interessato il portale Sistri nella giornata di venerdì 28 febbraio e nella mattinata odierna.
Nel pomeriggio, le agenzie hanno poi ripreso un comunicato stampa del Ministro Galletti, nella forma che riportiamo in calce e, insieme a tutti i documenti oggetto di questa comunicazione, nella libreria della Comunità, all'interno della cartella Sistri.
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Soggetti obbligati
Ai sensi della normativa vigente (DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125) sono tenuti ad aderire al SISTRI i seguenti soggetti:
“gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;
“gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”;
“gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;
“i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”;
“i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”.
Si ricorda che con la Conversione in Legge del decreto n. 150/2013, noto con il nome di “Milleproroghe”, è stato posticipato il termine per l’entrata in vigore delle sanzioni legate al SISTRI che, pertanto, non si applicano sino al 31 dicembre 2014.
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Da ultimo, in riferimento alle notizie concernenti l’emanazione di un Decreto del Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare, si informa che in data 28 febbraio 2014 è stato diramato dal Ministero uno schema di Decreto che, in caso di approvazione senza modifiche rispetto alla bozza circolata, escluderebbe dall’obbligo di iscrizione al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti.
Si precisa, comunque, che detto Decreto sarà efficace solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
3 marzo 2014
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Aggiornamento Sezione Utilità
Nella Sezione Utilità è stata pubblicata la Sezione Video Tutorial all'interno della quale sono contenuti dei brevi filmati illustrativi dell'utilizzo del SISTRI.
3 marzo 2014
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Aggiornamento Sezione Documenti
Nella Sezione Manuali e Guide è stato pubblicato il documento:
GUIDA RAPIDA REGIONE CAMPANIA (Versione del 28 febbraio 2014)
e gli aggiornamenti dei documenti:
GUIDA RAPIDA PRODUTTORI (Versione del 28 febbraio 2014)
GUIDA RAPIDA TRASPORTATORI (Versione del 28 febbraio 2014)
GUIDA RAPIDA RECUPERATORI-SMALTITORI (Versione del 28 febbraio 2014)
GUIDA RAPIDA INTERMEDIARI (Versione del 28 febbraio 2014)
28 febbraio 2014
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Servizi a supporto delle Aziende
Si comunica che è disponibile una nuova versione dell'applicazione GESTIONE AZIENDA che consente agli Utenti di poter effettuare in autonomia le seguenti operazioni:
Modifica dati anagrafici Azienda
Inserimento e modifica Unità Locali
Inserimento, modifica e cancellazione Categoria
Inserimento, modifica e cancellazione Delegato
Richiesta Dispositivo USB aggiuntivo
Visualizzazione e stampa Report Azienda
28 febbraio 2014
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Sistri: Galletti, in arrivo decreto con semplificazioni
Esentati imprese ed enti fino a 10 dipendenti
(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Le istanze avanzate dai 'piccoli produttori' sono tenute nella massima considerazione. E' infatti in via di perfezionamento un decreto che assoggetta al Sistri solo imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti con piu' di 10 dipendenti nei settori dell'industria, artigianato, commercio e servizi". Lo annuncia il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti in una nota, aggiungendo che "il decreto inoltre contiene altre semplificazioni finalizzate a venire incontro alle esigenze dei produttori al fine di assicurare un 'decollo' della fase 2 sistema che sia meno problematica possibile".
Un approfondimento sul Sistri, rileva Galletti, "e' fra le priorita' in agenda per i prossimi giorni. Ritengo valide le due finalita' del sistema: la tracciabilita' dei rifiuti come contributo essenziale per la lotta alle ecomafie e la semplificazione amministrativa attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. L'obiettivo del Governo - conclude - e' quello di rendere questo strumento, dalla storia travagliata, una ulteriore opportunita' per la competitivita' del paese ed un presidio per la tutela della legalita'".(ANSA).
DR-COM
03-MAR-14 15:01
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Modificato il 03/mar/2014 da Giulio Molinaro FDF266EC-3A08-ADFD-C125-7594002C47AB
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Facciamo seguito alla comunicazione del 19 febbraio, relativa alla riunione del Comitato di monitoraggio Sistri (raggiungibile a questo link).
Nell'occasione vi abbiamo informato in merito a uno schema di decreto ministeriale predisposto per definire la platea dei produttori iniziali soggetti a Sistri e dettare norme, inter alia, per il trasporto intermodale.
Questa mattina il Gabinetto del MATTM ha diffuso al Comitato di monitoraggio un nuovo testo dello schema di decreto (disponibile nella libreria della comunità, all'interno della cartella "Sistri"), che tiene conto di quanto discusso nella riunione sopra richiamata.
Queste sono le disposizioni di maggior rilievo:
1) esclusione dell'obbligo del Sistri per i produttori iniziali fino a dieci dipendenti: si riferisce alle lavorazioni industriali come a quelle artigianali, alle attività di demolizione, costruzione, scavo, alle attività commerciali e di servizio;
2) rinvio al 30 giugno del versamento del contributo Sistri 2014 (era fissato al 30 aprile).
Il decreto dovrebbe essere pubblicato a breve, ma non siamo in grado, al momento, di darvi notizie precise al riguardo.
Decreto SISTRI rev 8.doc|Visualizza dettagli
Modificato il 28/feb/2014 da Giulio Molinaro FDF266EC-3A08-ADFD-C125-7594002C47AB
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Riportiamo il testo della news, pari oggetto, pubblicata nella parte riservata del sito di Confindustria a questo link.
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Sistri - documentazione riunioni 6 e 12 febbraio
Roma, 14 Febbraio 2014
Confindustria
Politiche industriali
Il Direttore Andrea Bianchi
Facciamo seguito alle due riunioni sul Sistri che si sono tenute il 6 e il 12 febbraio per mettere a disposizione la documentazione utilizzata nel corso degli incontri, che le associazioni del sistema confederale potranno utilizzare nella propria attività formativa con le imprese.
Le slide presentate nella riunione del 6 febbraio sono disponibili, insieme al relativo commento audio, al seguente link al sito di Confindustria, al quale le associazioni possono accedere con le stesse credenziali con cui accedono alla parte privata del sito di Confindustria (utenza generica di associazione).
http://www.confindustria.it/docsistri.nsf/bb8791cc41ae9156c1256f26003693e6/0bdabc0c2c1b5204c1257c7e005ce192?OpenDocument
Per quel che concerne la riunione del 12 febbraio, abbiamo effettuato la registrazione audio-video dell'esposizione della procedura di compilazione informatica. Le slide presentate nel corso della riunione sono disponibili nello stesso link sopra riportato.
Per la registrazione audio-video, che è informaticamente molto pesante, gli informatici stanno predisponendo le modalità migliori per poterla mettere a vostra disposizione in tempi brevi. Appena possibile vi invieremo le opportune indicazioni.
Massimo Beccarello
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Segnaliamo altresì che:
- le slide presentate nella riunione del 6 febbraio, insieme al relativo commento audio;
- le slide presentate nel corso della riunione del 12 febbraio;
sono disponibili anche nella libreria della presente comunità, tra i documenti di posizione, all'interno della cartella Sistri.
Modificato il 14/feb/2014 da Giulio Molinaro FDF266EC-3A08-ADFD-C125-7594002C47AB
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Facciamo riferimento alla dichiarazione ambientale (Mud), relativa ai rifiuti prodotti e gestiti nell'anno 2013, per segnalare la pubblicazione, ai sensi della Legge 70/1994, del Dpcm 12 dicembre 2013 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2013), contenente la modulistica da utilizzare per effettuare la dichiarazione entro il prossimo 30 aprile 2014.
Il Dpcm in parola sostituisce il modello e le istruzioni contenute nel Dpcm 20 dicembre 2012 e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della Tracciabilita' dei Rifiuti (SISTRI).
Riservandoci di tornare sull'argomento con ulteriori approfondimenti, ove opportuno, segnaliamo l'articolo a firma Paola Ficco (disponibile nella cartella rifiuti) apparso sul Sole 24 ore di martedì 7 gennaio, dal titolo "Nuovo «Mud» per tutti in attesa del Sistri a regime".
Modificato il 08/gen/2014 da Giulio Molinaro FDF266EC-3A08-ADFD-C125-7594002C47AB
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Segnaliamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma che dispone il rinvio al 31 dicembre 2014 del divieto di ammissibilità in discarica per i rifiuti con PCI superiore a 13000 kJ/kg.
Il provvedimento è contenuto nel Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2013), entrato in vigore il 31 dicembre.
In particolare, la norma dispone, all'art. 10 comma 1, che "il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2014".
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Facciamo riferimento alla tematica dei rifiuti per informarvi che i nostri uffici di Bruxelles ci segnalano quanto segue.
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Nel contesto della politica Europea sui mercati delle commodities e materie prime e sulla loro esportazione e riciclaggio, la Commissione europea ha avviato l'11 dicembre una consultazione pubblica per raccogliere dati ed opinioni rilevanti sulle possibili misure da adottare per affrontare il problema della spedizione dei rifiuti fuori dall’UE in Paesi non-OCSE. I contributi sono particolarmente richiesti da parte dei rappresentanti di industrie ad alto consumo di materie prime, dai rappresentanti del settore della gestione dei rifiuti, incluse le PMI , nonché da organizzazioni non governative e internazionali , nazionali e sub-nazionali con responsabilità nel settore del trasporto dei rifiuti.
A tal fine , la CE ha commissionato uno studio che prende in considerazione quattro opzioni:
1 .nessun sistema di certificazione UE; 2 . Un sistema di certificazione UE volontario. 3 . Un sistema di certificazione UE obbligatorio e 4. Regime obbligatorio di certificazione UE , inclusa una verifica obbligatoria di parti terze.
La consultazione costituisce il seguito della comunicazione della Commissione del 2011 sui mercati delle commodities e materie prime che si proponeva di valutare la fattibilità di applicazione di un sistema di certificazione globale per l'esportazione di flussi di rifiuti per gli impianti di riciclaggio, sulla base di criteri di gestione ecologicamente corretta.
La consultazione è aperta fino al 17 marzo 2014 e i risultati saranno utilizzati come una delle basi per la formulazione della politica europea nel settore.
Link:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7164&lang=en&tpa_id=0&title=Public-consultation-on-certification-for-waste-treatment-facilities
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/public-consultation-waste/index_en.htm
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Le associazioni interessate possono inviare le risposte anche a Confindustria (ambiente@confindustria.it) entro il 15 febbraio. Sulla base dei contributi ricevuti, si valuterà se convocare una riunione ad hoc per comprendere se sia possibile fornire una risposta a livello confederale.
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