PROGETTO CONFINDUSTRIA-REMTECH
L'Italia delle opportunità: industria, ambiente, territorio, grandi opere, sostenibilità
Il Progetto Confidustria-RemTech rappresenta un percorso multifunzionale con l'obiettivo di creare una collaborazione sistemica e continuativa relativamente alle tematiche di comune interesse tra il mondo dell'Industria e RemTech, l’evento italiano più specializzato sulle bonifiche dei siti contaminati e la riqualificazione del territorio (tutela delle coste, rischio idrogeologico, riutilizzo dei materiali e sostenibilità delle opere).
Il progetto vede il concretizzarsi di azioni congiunte quali workshop, progetti di formazione, attività specifiche con le associazioni territoriali e la struttura di Remtech, che vive e opera tutto l’anno, come vero servizio di problem-solving delle numerose questioni che il mondo dell’industria si trova ad affrontare quotidianamente in materia ambientale.
RemTech Expo, IX edizione (www.remtechexpo.com), è l’evento italiano più specializzato sulle bonifiche dei siti contaminati, la riqualificazione del territorio, la tutela delle coste, il rischio idrogeologico, il riutilizzo dei materiali da C&D e la sostenibilità delle opere. L'evento, che si caratterizza per l'esposizione delle migliori tecnologie e servizi e per un programma congressuale specialistico, tecnico e scientifico, ha saputo, sin dalla prima edizione, interpretare l’innovazione e i cambiamenti e incentivare le modifiche per rendere più attuabili i miglioramenti. Tutti i principali stakeholder sono coinvolti nella manifestazione, governo, industria, enti pubblici, sistema dei controlli, associazioni, società private, università, centri di ricerca, professionisti.
L'Industria è quest'anno una grande protagonista, a partire dalla cerimonia inaugurale L'Italia delle opportunità: industria, ambiente, territorio, grandi opere, sostenibilità e nelle sessioni congressuali (convegni, workshop, tavole rotonde) di livello nazionale e internazionale, tra cui Il Focus Industriale e la Conferenza Nazionale dell'Industria sulle Bonifiche e sull'Ambiente (il programma completo è disponibile on line). Confindustria sarà, inoltre, presente mediante l'allestimento di un focal point per tutti gli operatori del settore. Sarà, inoltre, allestita la prima Mostra Fotografica sui siti industriali c on la partnership di Unione Petrolifera e il supporto di Federchimica al fine di dare grande risalto al tessuto industriale italiano.
Per ulteriori informazioni: Marco Ravazzolo, Confindustria - [email protected] - Giulio Molinaro, Confindustria - [email protected]
Per ulteriori informazioni sulla manifestazione e per partecipare come espositori: Silvia Paparella, project manager di RemTech - [email protected] e +39 0532-90.94.95
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Informiamo che ci è stato segnalato l'interesse di alcuni associati rispetto alla Consultazione pubblica in corso della Commissione europea per snellire gli obblighi di monitoraggio e reporting in materia ambientale.
Tale consultazione, avviata a novembre scorso, si inquadra nell'ambito delle linee guida per una Better Regulation e, in particolare, nell'ambito del programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance programme). In tale contesto, la CE sta considerando l’ipotesi di abrogare la Direttiva 91/692/CEE per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, che ha stabilito norme comunitarie ad ampio raggio per il monitoraggio e la rendicontazione di dati relativi a qualità dell’aria, rumore e rifiuti.
In particolare, il Fitness Check è volto a verificare:
- le tempistiche ovvero se il reporting avviene in tempo utile ai fini delle esigenze di policy e se il timing è coerente fra le varie normative
- l'organizzazione del processo ovvero se le procedure sono informatizzate e se il processo di validazione è adeguato
- il contenuto ovvero se tutte le informazioni richieste sono necessarie e se sono esaustive
La consultazione pubblica, che scadrà il prossimo 10 febbraio, è aperta a cittadini, organizzazioni e autorità pubbliche.
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reporting_en.htm
Al fine di valutare l'opportunità da parte di Confindustria di fornire una risposta, alleghiamo alla presente il testo del questionario e, qualora interessati, vi invitiamo gentilmente ad indicarci le risposte inviando il documento compilato al presente indirizzo di posta elettronica entro il prossimo lunedì 8 febbraio.
draft answer-env monitoring and reporting.docx|Visualizza dettagli
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Segnaliamo che nella Serie Generale n. 13 della Gazzetta Ufficiale del 18-1-2016 è stata pubblicata la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali“.
Il provvedimento, in vigore dal 2 febbraio, contiene, in 79 articoli, numerose disposizioni a carattere ambientale (e non solo) di interesse per le imprese. Tra queste, si segnala, a titolo non esaustivo:
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la protezione delle risorse naturali, con particolare riferimento alle attività di prospezione degli idrocarburi in mare e alle aree marine protette (art. 2);
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valutazione di impatto ambientale e sanitario (artt. 8-9, 57);
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sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ETS – art. 10, vd nostra comunicazione di lunedì 11 gennaio) ed energia (artt. 12-15, 24, 71, 73);
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acquisti verdi (Green Public Procurement) (artt. 16-21, 23);
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gestione dei rifiuti (artt. 24 – 50), tra cui l’abrogazione del divieto di conferimento dei rifiuti con PCI superiore ai 13000 kJ (art. 46);
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bonifiche e danno ambientale (art. 31, 56, 78); agevolazioni fiscali per interventi di bonifica da amianto, da disciplinare con apposito DM (art. 56);
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materiali da scavo e di estrazione (art. 28, 53).
Nell’informare che i contenuti di tutte le disposizioni sono consultabili sul sito della Camera dei Deputati a questo link segnaliamo che i nostri uffici sono a disposizione per gli eventuali chiarimenti e approfondimenti si rendessero necessari.
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Il Sole 24 ore ha dedicato un Focus - nell'ambito della sezione Norme e Tributi del quotidiano di giovedì 9 luglio - alla nuova disciplina dei delitti ambientali che è stata approfondita in occasione del Convegno tenuto in Confindustria lo scorso 7 luglio.
Per consultare tutti gli articoli contenuti nel Focus, clicca qui.
Si allega inoltre la presentazione della dott. ssa Silvia Paparella (REMTECH). Presentazione Remtech.pdf|Visualizza dettagli
Il video dei lavori del Convegno sarà pubblicato a breve in un'apposita sezione della Comunità.
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Confindustria oggi presenterà all'evento fieristico RemTech di Ferrara il progetto "Dalla bonifica alla reindustrializzazione - Analisi, criticità, proposte".
Il progetto, che aggiorna un precedente contributo del 2009 sul tema, intende focalizzare l'attenzione sulla dimensione tecnologica e di impatto economico delle politiche di risanamento, ma, soprattutto, si pone l'obiettivo di integrare nelle politiche di bonifica il tema del rilancio di attività economiche/industriali.
Questo lavoro, che abbiamo sviluppato e redatto in questi mesi con il contributo della rete di esperti del sistema, è articolato in quattro parti:
1) aggiorna il quadro normativo e regolamentare della materia;
2) sviluppa un'analisi delle principali tecnologie di risanamento adottate nei siti di interesse nazionale (SIN) oggetto dell'analisi e le relative implicazioni sul piano ambientale;
3) sviluppa un'analisi degli effetti di potenziale impatto socio-economico derivanti da una politica di risanamento (crescita investimenti, occupazione, PIL);
4) conclude fornendo spunti di riflessione per un rafforzamento e integrazione delle politiche di risanamento e di rilancio di attività economiche/industriali.
Condustria Dalla Bonifica alla Reindustrializzazione settembre 2016.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 24 dicembre, ripresa in cronologia, per informare che nella GU Serie Generale n. 302 del 30-12-2015 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cd. "milleproroghe") che contiene, all'art. 8 comma 1, l'attesa disposizione sul Sistri, nei termini che vi abbiamo anticipato nella comunicazione in cronologia.
Segnaliamo, inoltre, l'introduzione di alcune proroghe specifiche in materia di autorizzazione integrata ambientale - AIA - per taluni grandi impianti di combustione. In particolare, l'art. 8, comma 2 del decreto in oggetto, al fine di consentire l'aggiornamento dell'autorizzazione da parte dell’Autorità competente, introduce alcune disposizioni volte a prorogare di un anno il termine del 1° gennaio 2016 di cui al comma 3, dell’art 273 del Dlgs 152/2006, per i grandi impianti di combustione, al ricorrere di determinate condizioni.
Infine all'art. 8, comma 3, è stata inserita la consueta proroga del divieto di ammissibilità in discarica per i rifiuti con PCI superiore a 13000 kJ/kg (art. 6, comma 1, lettera p), decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36). Il termine è stato da ultimo fissato al 29 febbraio 2016.
Segnaliamo a riguardo, tuttavia, che all'interno del ddl 2093-B "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali", approvato il 22 dicembre in via definitiva alla Camera dei Deputati, è presente, all'art. 37, una disposizione che prevede l'abrogazione di tale divieto.
Ci riserviamo quindi di tenervi informati sulla conclusione dell'iter e fornirvi un'informativa sui contenuti del provvedimento.
Il testo del DL cd. "milleproroghe", entrato in vigore il 30 dicembre stesso, è consultabile al seguente link:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00225/sg
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Da: Massimo Beccarello/Confindustria
Per: RETE AMBIENTE ASS. CATEGORIA, RETE AMBIENTE TERRITORIALI
Cc: Andrea Bianchi/Confindustria@Confindustria
Data: 24/12/2015 12:53
Oggetto: SISTRI: norma su DL milleproroghe
Facciamo seguito alla comunicazione del 22 dicembre per segnalare che, come previsto, il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato il DL cd. "milleproroghe".
A riguardo il comunicato stampa successivo al CdM segnala che "Viene prorogato di un anno il termine per l’adeguamento al SISTRI (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)".
In particolare, all'interno del testo del DL milleproroghe uscito dal Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio, è presente una disposizione che proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali (articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), nonché le relative sanzioni.
Lo stesso comma 3bis stabilisce che durante detto periodo, le sanzioni relative al corretto utilizzo del SISTRI non si applicano.
Con la stessa disposizione si differiscono di un anno i termini del contratto con l'attuale concessionario.
Rimaniamo quindi ora in attesa di leggere i contenuti definitivi del provvedimento che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Cordiali saluti
Massimo Beccarello
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Lo scorso 12 dicembre, nel corso della 21° Conferenza delle Parti sul Clima delle Nazioni Unite (COP21), è stato raggiunto a Parigi il primo accordo globale sui cambiamenti climatici.
L’Accordo, definito dal Ministro degli Esteri francese Laurent Fabius “storico, ambizioso, giusto, sostenibile, dinamico, equilibrato e legalmente vincolante”, è stato firmato da 195 Paesi. Francois Hollande lo ha definito “il primo accordo globale n aspetti finanziari (Art.9), i Paesi sviluppati si impegnano ad assistere finanziariamente i Paesi in via di sviluppo sia sul fronte della riduzione delle emissioni (mitigazione) che degli adattamenti, con una progressione degli sforzi finanziari nel tempo e con un equilibrio tra le azioni di sostegno alla mitigazione e quelle agli adattamenti. Il Meccanismo Finanziario della Convenzione fungerà da meccanismo finanziario dell’Accordo. Il riferimento alla mobilitazione dei 100 miliardi di dollari l’anno da qui al 2020 è nominato nelle decisioni e non nel testo dell’Accordo.
Il trasferimento tecnologico (Art. 10) per accelerare, incoraggiare e promuovere l’innovazione, sarà finanziato attraverso il Meccanismo Finanziario, mentre un Meccanismo Tecnologico della Convenzione definirà il quadro normativo di riferimento per facilitare la cooperazione nella ricerca e nello sviluppo e l’accesso alle tecnologie, specie nei primi stadi di sviluppo delle stesse. I Paesi sviluppati si impegnano a sostenere Paesi in via di sviluppo, anche finanziariamente, nell’implementazione di questo articolo e dovranno rendere conto dei loro sforzi nella revisione (“global stocktake”). Riguardo al capacity building, dovrà essere collettivo ma specifico per ogni Paese e rispondere a esigenze nazionali, con un’attenzione particolare per i Paesi più vulnerabili. La cooperazione dovrà riguardare anche le misure per aumentare l’educazione, la consapevolezza e la partecipazione pubblica.
Il principio di “differenziazione” è presente anche negli obblighi di trasparenza (Art.13). Qui il testo dell’Accordo si fa ambiguo perché da una parte si intende stabilire un quadro comune che richieda a tutti i Paesi di informare sulle emissioni nel loro territorio e sui progressi verso i rispettivi contributi nazionali, dall’altra si lascia flessibilità a quei Paesi in via di sviluppo alla luce delle proprie capacità e si specifica che le modalità del quadro di riferimento saranno stabilite nel 2016. Infine, si dichiara che per i Paesi meno sviluppati l’implementazione di questo obbligo non dovrà comportare azioni intrusive, punitive o onerose.
L’Accordo prevede un inventario globale periodico ai fini di valutare il progresso collettivo nell’implementazione degli obiettivi dell’Accordo e i suoi obiettivi a lungo termine (“global stoacktake”). Il primo inventario globale è stabilito per ora nel 2023 e ogni 5 anni a partire da questa data.
Per facilitare l’implementazione e promuovere il recepimento delle clausole dell’Accordo, viene istituito un comitato, che dovrà operare in modo trasparente e non punitivo, nel rispetto delle capacità e delle circostanze di tutte le Parti.
Testo dell’Accordo in inglese
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600008829
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Con riferimento al Convegno "La nuova disciplina dei delitti ambientali: tesi a confronto", organizzato in Confindustria per il prossimo 7 luglio, si allega il programma definitivo e si comunica che sono aperte le iscrizioni.
Per ulteriori dettagli, clicca qui
progr Delitti Amb 7-7_10x21.pdf|Visualizza dettagli
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Sperando di fare cosa gradita, si anticipa il save the date per il convegno "La nuova disciplina dei delitti ambientali: tesi a confronto", organizzato da Confindustria.
L'appuntamento è per martedì 7 luglio dalle ore 15:00 presso la Sala Pininfarina in Confindustria.
L'evento sarà l'occasione per un confronto tra istituzioni, imprese e associazioni ambientaliste sui temi della tutela penale dell’ambiente e per approfondire, con l’intervento di esperti, i principali aspetti sulla nuova disciplina dei delitti ambientali introdotta nel Codice Penale.
Il programma sarà ultimato e trasmesso nei prossimi giorni.
Per informazioni:
Vittoria Masprone - [email protected]
Michela Geraci - [email protected]
Delitti ambientali seminario confindustria.pdf|Visualizza dettagli
progr Delitti Amb 7-7_10x21.pdf|Visualizza dettagli
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Si allega un contributo per una riflessione relativamente alle vicende normative che hanno interessato il Codice dell'ambiente dalla sua entrata in vigore ad oggi, che offre anche un interessante strumento di analisi per chi si occupa della materia ambientale.
Il documento evidenzia numeri che fanno riflettere sull’importanza di assicurare qualità, certezza e stabilità della normativa in questa materia.
In linea con lo spirito della rete ambiente di Confindustria ci preme condividere con tutti coloro che nel Sistema si occupano della materia ambientale riflessioni e considerazioni.
Forse non tutti sanno che ... dodici anni di TUA.pdf|Visualizza dettagli
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Con riferimento al tema dell’economia circolare e, in particolare, alla Strategia europea sulla plastica pubblicata dalla Commissione UE il 18 gennaio 2018 ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0028&from=EN) , vi segnaliamo, per quanto di vostro interesse, l’evento “A circular future with Plastics” organizzato da UnionPlast ed EuPC, che si terrà a Milano il 24 e il 25 maggio 2018.
I dettagli dell’evento sono disponibili ai seguenti link:
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Vi informiamo che abbiamo ricevuto da Ecopneus una segnalazione in merito alla predisposizione dei nuovi contratti per il periodo 2019-2021.
Infatti, il 31 dicembre 2018 scadranno i contratti attualmente in essere tra il Consorzio e le aziende che effettuano operazioni di raccolta, selezione, stoccaggio (ad esclusione delle Regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria e Calabria), frantumazione con e senza recupero, trasporto punto a punto e di alcune tipologie di valorizzazione dei PFU (Pneumatici Fuori Uso).
I nuovi contratti, validi per il suddetto periodo (per le attività di trasporto punto a punto i contratti copriranno il periodo 2019-2020), potranno essere stipulati tramite gare elettroniche attraverso l'accesso all'Albo Fornitori per consentire:
alle aziende che partecipano per la prima volta, di registrarsi all’interno dell’Albo attivando le Categorie Merceologiche di interesse tramite la compilazione del questionario (o dei questionari) relativo/i;
alle aziende già registrate di confermare/aggiornare obbligatoriamente il profilo esistente (sia per l’ambito Informazioni Generali sia per le specifiche Categorie Merceologiche di interesse), anche se già recentemente rivisto.
La registrazione, totalmente gratuita e volontaria, deve essere effettuata attraverso l’Area Operatori del sito internet www.ecopneus.it dalle ore 15:00 del 26 febbraio alle ore 17:00 del 16 aprile 2018.
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Si segnala che la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 00003222 del 28 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1179, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, ovvero il c.d. CLP.
Nello specifico, il Regolamento 2016/1179 ha modificato la tabella 3.1. dell’Allegato VI, Parte 3 del Regolamento CLP, la quale riporta la classificazione e l’etichettatura armonizzata delle sostanze pericolose. Tale Regolamento, in vigore dal 9 agosto 2016, si applica a decorrere dal 1°marzo 2018 in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
Il Regolamento in argomento aveva suscitato dubbi interpretativi a causa di una discrepanza tra la versione italiana e quella inglese del quinto considerando, relativamente alle sostanze contenenti rame. Infatti, la versione italiana riporta: i proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un’ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l’ambiente acquatico forniti dall’industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.”
Nella versione inglese, viceversa, il testo risulta essere il seguente: “However, the proposed M-factors for long-term aquatic hazard should not be included since they require further assessment by RAC in view of scientific data on aquatic toxicity presented by industry after the RAC opinion was forwarded to the Commission.”
Come si può notare, dunque, nel testo italiano manca il riferimento alla tossicità acquatica cronica (long-term aquatic hazard), rispetto alla quale secondo il testo inglese non dovrebbe applicarsi il fattore M introdotto invece dal Regolamento per la sola tossicità acuta nei casi dei composti del rame.
Tanto premesso, si chiarisce che la versione del regolamento approvata e votata dagli Stati membri è esclusivamente quella inglese, pertanto è a quest’ultima che bisogna riferirsi in tutte le ipotesi di discordanza nelle traduzioni.
In tal senso, la corretta interpretazione del Regolamento è quella per cui si applica il fattore M alla sola tossicità acuta come riportato anche dall’Agenzia Europea delle sostanze chimiche in risposta a un quesito posto dall’Arpa Lombardia, che ha avuto modo di affermare che: “è obbligatorio utilizzare il fattore M proposto dal RAC per la tossicità acquatica acuta [… ]. I fattori M proposti dal RAC non sono obbligatori per la tossicità acquatica cronica.”
In conclusione, quindi, la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha aderito al suddetto parere espresso dall’ECHA.
Ad ogni buon fine, si ricorda che per fattore M si intende il fattore moltiplicativo utilizzato nella determinazione delle concentrazioni soglia degli inquinanti in ambienti acquatici, mentre il RAC è il Comitato per la valutazione dei rischi, il quale elabora i pareri dell’ECHA sui rischi che le sostanze comportano per la salute umana e l’ambiente in relazione alle procedure REACH e CLP.
Circolare DG RIN Min ambiente.pdf|Visualizza dettagli
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E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2018 (G.U. Serie Generale n. 32 dell’8 febbraio 2018), e contestualmente è entrato in vigore, il Decreto Direttoriale 1° febbraio 2018, recante “Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.”
Il decreto viene emanato in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 123 della legge n. 124 del 2017 (Legge annuale mercato e concorrenza).
Il decreto si compone di 5 articoli e di 2 allegati ed è finalizzato a semplificare le procedure di raccolta dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi con la modalità della microraccolta, che consente ad un unico raccoglitore o trasportatore di raccogliere i rifiuti presso più produttori o detentori con uno stesso automezzo nel più breve tempo possibile, come definito all’articolo 193, comma 11, del decreto legislativo 152/2006. Tale modalità semplificata non esclude la possibilità, per gli operatori, di continuare a utilizzare la procedura ordinaria.
Questo decreto risponde, inoltre, alle necessità di semplificazione volte a facilitare la microraccolta di questi materiali da parte di soggetti regolarmente iscritti all’Albo Gestori Ambientali alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi), prevedendo quindi, ai sensi dell’art. 1 comma 124 della Legge n. 124 del 2017, l’istituzione di un’iscrizione semplificata di questi soggetti per quantità limitate di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. A riguardo, si segnala che l’Albo Gestori Ambientali ha avviato i lavori per definire tali modalità semplificate ed i limiti di quantità per questa specifica categoria di iscrizione.
L’articolo 1 delimita l’oggetto del decreto. Nello specifico, il decreto in esame definisce le modalità semplificate per effettuare la raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi prevedendo la compilazione di un unico formulario di identificazione rifiuti nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell'ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo ed in una stessa giornata. Si definiscono altresì le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i soggetti che effettuano l’attività di trasporto e raccolta di questi rifiuti.
L’articolo 2 perimetra l’ambito applicativo del provvedimento: il provvedimento si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, d.Lgs. n. 152 del 2006 alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi), nonché ai soggetti che si iscriveranno all'Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124, una volta definite dall’ Albo gestori ambientali.
L’articolo 3 riguarda la semplificazione nella gestione e compilazione del documento di trasporto per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo nell’ambito della stessa giornata (microraccolta). Nello specifico, la disposizione rimanda all’allegato A del decreto direttoriale, che contiene il fac simile di formulario in caso di microraccolta presso più produttori e detentori di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. Per quel che riguarda la corretta compilazione di tale formulario, l’allegato B al decreto direttoriale, indica come riferimenti:
- l'allegato «C» al decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;
- la circolare del Ministero dell'ambiente 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98. (Gazetta Ufficiale 11 settembre 1998 n. 212) sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti;
Per quanto non specificato nella sopra richiamata documentazione occorre fare riferimento alle indicazioni aggiuntive riportate nello stesso allegato B.
Per quanto riguarda la vidimazione, non essendo riportata nel provvedimento nessuna indicazione in merito, si ritiene opportuno rimandare alla normativa di riferimento in vigore, ossia a quanto disposto dall’articolo 193, comma 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Le principali novità per la compilazione e la gestione di questo modello semplificato di formulario sono le seguenti:
- nel caso di raccolta presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all'allegato «A» al decreto direttoriale 1 febbraio 2018. Questa attività di raccolta sopra descritta deve, in ogni caso, concludersi nell'ambito della giornata in cui ha avuto inizio;
- nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore riporta, nell'ordine cronologico in cui e' intervenuto nella raccolta, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui e' stato effettuato il prelievo;
- In corrispondenza del numero di riferimento di ciascun produttore alla voce “quantità” (campo 6) viene indicata la quantità o il volume dei rifiuti conferiti dal singolo produttore;
- durante l'attività' di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi presso più produttori, il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di identificazione. Una copia rimane presso l'ultimo produttore o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. Una copia del formulario e' conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest'ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.
- il destinatario annota nel registro di carico e scarico il peso totale da lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel singolo formulario e vi annota/allega l'elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi;
- nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori maggiore di 10, il trasportatore provvede alla compilazione di un FIR aggiuntivo;
- le informazioni relative al campo [4] riguardano le caratteristiche di pericolo dei rifiuti e non sono pertinenti per questa specifica tipologia di trasporto di rifiuti non pericolosi, così come le informazioni relative all’obbligo di trasporto secondo la normativa ADR (campo 8) che non rileva per i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
- ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.
L’articolo 4 disciplina la semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico per i soggetti che effettuano l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità ordinarie (categoria 4) o secondo le modalità semplificate che saranno definite: l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico è soddisfatto mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.
L’articolo 5 disciplina le modalità con cui le associazioni di volontariato e gli enti religiosi possono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana. Viene definito trasporto occasionale: ”l'attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.”
Per essere legittimati a svolgere tali attività le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono operare d'intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il quale individuerà apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose.
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Nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ricordiamo che il 31 maggio 2018 è il termine ultimo per effettuare la registrazione di sostanze pre-registrate e fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate l'anno.
Inoltre, ricordiamo che sono tenuti a eseguire la registrazione:
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fabbricanti o importatori dell'UE di sostanze in quanto tali o contenute in miscele;
-
produttori o importatori dell'UE di articoli contenenti sostanze che soddisfano i criteri indicati nell'articolo 7.1 del Regolamento;
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"rappresentanti esclusivi" stabiliti nell'UE e designati da un fabbricante, un responsabile della formulazione o un produttore di articoli stabilito al di fuori dell'UE, per l'adempimento degli obblighi di registrazione incombenti agli importatori.
A tal proposito, vi segnaliamo il comunicato stampa pubblicato sul sito dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) lo scorso 31 gennaio in cui viene riportato che, nel caso di specifiche circostanze eccezionali, qualora le aziende dovessero riscontrare difficoltà nel registrare le sostanze entro la suddetta data di scadenza prevista per il 31 Maggio 2018, queste saranno tenute ad informare ECHA il prima possibile e comunque entro il 24 Maggio 2018.
Le imprese dovranno fornire una dettagliata giustificazione della loro situazione e delle misure intraprese per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento REACH. Successivamente alla ricezione di tali informazioni, l'ECHA fornisce le prescrizioni su come presentare la registrazione entro il termine di scadenza.
In particolare, le quattro situazioni identificate dal Directors Contact Group (Gruppo di confronto informale tra la Commissione Europea, l'ECHA e i rappresentanti delle industrie) sono le seguenti:
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Completezza dei dossier: Imprese potrebbero riscontrare delle difficoltà nel provvedere nei tempi previsti alla informazioni richieste dagli Allegati VII e VIII del REACH. Allo stesso modo importatori di miscele potrebbero avere delle difficoltà nel reperire informazioni riguardanti le sostanze presenti nelle miscele dai propri fornitori.
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Cambiamenti di natura giuridica: Nel caso di aziende che, a seguito di variazioni come fusioni o divisioni aziendali, non sono più in possesso della pre-registrazione della sostanza.
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Dipendenza dal dichiarante capofila (lead registrant): Se il dichiarante capofila non riesce nel presentare la registrazione in tempo, i co-dichiaranti necessiteranno di supporto aggiuntivo.
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Sostanze per le quali non è prevista registrazione: Se non vi è intenzione di registrazione una particolare sostanza, gli utilizzatori a valle possono considerare l'ipotesi di assumere il ruolo di importatori e presentare la registrazione, oppure chiedere ad un secondo importatore.
Per maggiori informazioni il comunicato stampa dell'ECHA è disponibile al seguente link:
Inoltre, le quattro suddette situazioni sono approfondite al seguente link nella sezione del sito web ECHA dedicata al DCG:
Modified on by Marco Valli 2E7536F4-4480-3476-C125-810F0040D9BF
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Segnaliamo la pubblicazione di un articolo, a firma Paola Ficco, su "Il Sole 24 Ore" di sabato 2 dicembre (pagina 19), dal titolo "Il paradosso del Sistri, il digitale moltiplica la carta".
Vi terremo informati sugli sviluppi nelle prossime settimane.
Sistri_Sole 24 ore - 02 dicembre 2017.pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo che lo scorso 22 novembre il Consiglio e il Parlamento hanno trovato un accordo sulla decisione di abrogare ed emendare la legislazione in materia di standardizzazione e razionalizzazione degli obblighi e modalità delle relazioni relative alla trasmissione d'informazione in campo ambientale.
Il processo di revisione riguarderà l'abrogazione della direttiva sugli standard del reporting ambientale (91/692/CEE), e contribuirà a ridurre, semplificare e armonizzare gli obblighi richiesti nella trasmissione e pubblicazione di relazioni in materia ambientale.
L'accordo provvisorio dovrà essere presentato al prossimo Coreper per approvazione, successivamente la nuova decisione sarà sottoposta al Parlamento e al Consiglio per la formalizzazione finale. Essendoci diversi riferimenti alla Waste Framework Directive, si è deciso di posticipare il voto in Parlamento finché non verrà raggiunto un accordo sul processo di revisione in tema di rifiuti attualmente in corso.
La nuova legislazione entrerà poi in vigore il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE.
Per maggiori informazioni sull'iniziativa è possibile fare riferimento al comunicato stampa del Consiglio al seguente link:
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Segnaliamo che, nell'ambito della fiera "Ecomondo" che si terrà a Rimini dal 7 al 10 novembre, è stato organizzato un convegno a cura di Orim S.p.a., Università di Macerata e Università Politecnica delle Marche sul tema, più volte sollevato dal sistema, riguardante il ruolo del consenso sociale nel raggiungimento degli obiettivi dell'economia circolare dal titolo "Economia circolare e Reputazione (sociale). Il circolo vizioso di cui nessuno parla".
L'evento, che si terrà giovedì 9 novembre a partire dalle ore 14 in "Sala Acero", sarà l'occasione per presentare uno studio che ha l'obiettivo di evidenziare come la ridotta conoscenza di alcune categorie di stakeholder (in primis la società civile) nell'ambito dei reali contenuti e della rilevanza del modello “circolare” dell’economia possa ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
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Facciamo seguito alla riunione di coordinamento tenutasi lo scorso 24 ottobre a Bologna presso Confindustria Emilia-Romagna per rendere disponibile la presentazione proiettata durante l'incontro.
Presentazione riunione di coordinamento 24 ottobre.pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'UE il 14 giugno il "Regolamento (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico».
La Commissione Europea è intervenuta sulla norma che regola la Classificazione dei Rifiuti, definendo i criteri da applicare per stabilire se un rifiuto sia ecotossico o meno. I nuovi criteri andranno a colmare il vuoto normativo lasciato dall'Europa in materia, in quanto fino ad ora non erano state precisate le condizioni di attribuzione della caratteristica HP 14 ai rifiuti.
In tal senso, l'Italia, dal 2012, ha stabilito che la caratteristica di pericolo HP 14 deve essere attribuita ai rifiuti applicando i criteri fissati dall'Accord Dangereuses Route (ADR) (l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) per le materie della Classe 9 con codice di classificazione M6 (UN 3082 materie pericolose per l'ambiente acquatico, liquide) e M7 (UN3077 Materie pericolose per l'ambiente acquatico, solide).
I nuovi criteri di classificazione contenuti nel Regolamento UE 2017/997 entreranno in vigore a partire dal 5 luglio 2018. La Commissione Europea ha predisposto un periodo transitorio in modo tale da concedere agli Operatori le tempistiche adeguate per conformarsi alle nuove regole. Durante tale periodo in Italia rimarrà valido il riferimento all'Accordo ADR per le modalità di classificazione dei rifiuti ecotossici.
Regolmaneto UE 2017_997.pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo che la Commissione europea ha modificato il Regolamento 1191/2014/UE sulla trasmissione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra per allinearsi al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Il regolamento del 2014 stabilisce le modalità con cui devono essere trasmesse alla Commissione europea le informazioni relative alle sostanze che riducono lo strato di ozono, da parte delle imprese che producono, importano ed esportano tali sostanze.
Le modifiche al suddetto regolamento sono state apportate dal regolamento di esecuzione del 25 luglio 2017, n. 2017/1375/UE (vd. allegato) e riguardano la struttura delle informazioni richieste su talune caratteristiche degli idrofluorocarburi (HFC), così da permettere all'UE di adempiere agli obblighi previsti dal Protocollo di Montreal.
Regolamento UE 2017_1375.pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo di seguito le recenti delibere approvate dal Comitato ETS:
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Delibera 92/2017: Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ad 1 impianto. (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_92_2017.pdf)
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Delibera 93/2017: Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ad 1 impianto. (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_93_2017.pdf)
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Delibera 94/2017: Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ad 1 impianto. (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_94_2017.pdf)
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Delibera 95/2017: Approvazione dei piani di monitoraggio aggiornati a 43 impianti. (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_95_2017.pdf)
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Delibera 96/2017: Approvazione degli aggiornamenti ai piani di monitoraggio dei piccoli impianti in regime opt-out pervenuti al 30/06/2017. (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_96_2017.pdf)
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Segnaliamo che nella giornata di ieri Confindustria è stata audita presso la 13° Commissione del Senato in merito ai profili ambientali della Strategia Energetica Nazionale.
Riportiamo la memoria depositata in Commissione.
Audizione Confindustria Profili Ambientali SEN 23 marzo 2017 def.pdf|Visualizza dettagli
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Il prossimo 22 marzo Confindustria, con la collaborazione del Kyoto Club, organizza una giornata di approfondimento sulle opportunità offerte alle imprese dagli strumenti di finanza climatica.
All'evento parteciperanno esponenti del Ministero dell'Ambiente, del Ministero delle Finanze e del Ministero degli Affari Esteri, oltreché delle principali istituzioni di finanza pubblica e promozione del sistema paese all'estero, quali Cassa Depositi e Prestiti e SACE.
La giornata offrirà un'utile occasione di confronto per le imprese interessate a sfruttare le numerose opportunità aperte nell'ambito della cooperazione internazionale a valle della sottoscrizione dell'Accordo di Parigi sul clima e degli altri impegni assunti a livello internazionale dal nostro Paese nel campo sostenibilità.
L'appuntamento è alle ore 15.00 presso la sala Pininfarina in Viale dell'Astronomia 30.
Per chi desidera partecipare è necessario confermare la propria presenza a [email protected].
progr 22 marzo - clima.pdf|Visualizza dettagli
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Lo scorso 17 gennaio, la CE ha presentato il Rapporto sull’Implementazione del Piano di Azione sull’Economa Circolare, adottato nel 2015. Ad un anno di distanza, la Commissione riferisce sull'avanzamento e sui risultati delle principali iniziative proposte.
Insieme al Rapporto la Commissione ha inoltre:
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pubblicato gli orientamenti per gli Stati membri su come convertire i rifiuti in energia
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proposto un miglioramento mirato della legislazione relativa a determinate sostanze pericolose presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
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adottato ulteriori misure per istituire, di concerto con la Banca europea per gli investimenti, una piattaforma per il sostegno finanziario all'economia circolare che riunirà investitori e innovatori.
Link
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-104_it.htm
Documento
Circular Economy Action Plan Implementation Report 2017.pdf|Afficher les détails
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Trasmettiamo in allegato la Decisione della Commissione europea, trasmessaci dai nostri uffici di Bruxelles, che ricalcola il fattore di correzione intersettoriale applicabile relativamente alle procedure di assegnazione delle quote a titolo gratuito agli impianti in ETS.
Come da nostre comunicazioni del 28 aprile e del 24 giugno 2016, ricordiamo che la Decisione è stata presa in ottemperanza a quanto stabilito lo scorso aprile dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla validità della Decisione 2001/278/UE e della Decisione 2013/448/UE.
I nuovi valori stabiliti dalla Commissione, adottati con il coinvolgimento degli Stati Membri e seguendo gli orientamenti della Corte, sono più stringenti di quelli precedenti, ma non incidono retroattivamente sulle passate assegnazioni. Di conseguenza, i nuovi valori saranno applicati esclusivamente nelle decisioni sulle assegnazioni successive al 1 marzo 2017.
CSCF Commissione Decision 24 Januray 2017.pdf|Visualizza dettagli
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Oggi, la Commissione ENVI del Parlamento UE ha votato oggi il Pacchetto legislativo “Rifiuti”, di cui è relatrice l’On Simona Bonafé (S&D):
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva Quadro Rifiuti 2008/98/CE;
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti..
I compromessi sono stati tutti approvati, (tranne il compromesso 24 della relazione sulla Direttiva Imballaggi e Rifiuti da Imballaggio, che non era stato firmato da PPE e S&D), così come numerosi emendamenti singoli. I testi definitivi saranno disponibili tra qualche settimana.
Per quanto riguarda le prossime tappe del negoziato di co-decisione europeo, il Parlamento UE dovrà ora votare in plenaria per definire la sua posizione, in vista del negoziato con il Consiglio e la Commissione UE (trilogo).
La data del voto non è ancora stata stabilita, ma presumibilmente si collocherà tra febbraio e marzo. In plenaria si potranno ripresentare alcuni emendamenti secondo le nuove disposizioni del regolamento interno, in vigore dal 16 gennaio 2017: potranno presentare un emendamento un gruppo politico, una Commissione attraverso il suo relatore, oppure almeno 38 deputati cofirmatari.
COMMITTEES_ENVI_2017_01-23_WFD_final_CAs_EN.pdf|Afficher les détails 1114075EN CAs_WEEE final.docx|Afficher les détails PPWD_ final_COMPs.docx|Afficher les détails 1114912EN CAs_Landfill final.docx
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La Fondazione per lo sviluppo sostenibile, nella persona di Edo Ronchi, ha invitato Confindustria a collaborare a un Rapporto che la Fondazione vorrebbe produrre sui vent’anni della riforma dei rifiuti del Dlgs 22/97, anche in vista dell'approvazione definitiva delle direttive rifiuti nell'ambito del pacchetto economia circolare.
La Fondazione ci fa sapere che il documento, che raccoglierà i commenti di una ventina di esperti in materia, sarà presentato in un convegno pubblico di carattere istituzionale nel prossimo mese di febbraio.
Più in dettaglio, "il Rapporto ruoterà attorno a seguenti 5 temi centrali della riforma realizzata col Dlgs 22/97:
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il superamento degli interventi ambientali parziali, settoriali e stratificati con l’adozione di un modello legislativo ed innovativo in materia ambientale: un modello di “legge-quadro ambientale”
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il passaggio dallo smaltimento dei rifiuti a un sistema di “gestione integrata di una risorsa”: gestione organizzata secondo una precisa gerarchia che mette in primo piano la prevenzione, assegna centralità al riciclo di materia e punta a regolare meglio il recupero di energia e a minimizzare e rendere residuale lo smaltimento finale dei rifiuti.
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il cambiamento da una gestione sostanzialmente comunale dei rifiuti urbani ai “piani di gestione dei rifiuti” a livello regionale, sentite le province e i comuni che devono programmare e poi far realizzare il complesso degli impianti necessari alla gestione dei rifiuti urbani, articolati per la gestione in ambiti territoriali ottimali, a livello di norma provinciale, salvo diversa disposizione regionale.
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il cambiamento della gestione dei rifiuti d’imballaggi con l’introduzione del modello italiano del sistema CONAI-Consorzi di filiera
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l’introduzione delle procedure semplificate"
I contributi richiesti sono diversi a seconda dell'interlocutore. A Confindustria viene chiesto di esprimere valutazioni sui seguenti temi:
“Il D.lgs 22/97 interviene dopo la reiterazione – senza mai arrivare alla conversione in legge – per 17 volte di un decreto per il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi che porterà ad una famosa sentenza della Corte Costituzionale che modificherà le modalità di decretazione. In genere il tema dei tempi lunghi, dei costi e delle incertezze delle autorizzazioni ambientali occupa da anni il dibattito nelle istituzioni e fuori da esse.
Il D.lgs. 22/97 introduce nel nostro ordinamento una procedura basata su un termine perentorio (90 giorni) all’Amministrazione titolare dell’autorizzazione (la Provincia, allora), entro il quale deve pronunciarsi, decorso il quale, purché siano rispettate precise e dettagliate prescrizioni, l’attività può iniziare. Le norme attuative di queste procedure semplificate sono rimaste in vigore fino ad oggi (DM 5 febbraio 1998 e DM 12 giugno 2002). Che esiti hanno prodotto?
Nel riciclo dei rifiuti speciali l’Italia ha raggiunto un livello di eccellenza (davanti alla Germania). Il modello procedure semplificate può essere esteso e a che condizioni all’End of waste?“.
I contributi sono richiesti entro il 20 dicembre, per questo motivo vi chiediamo cortesemente di inviare ad [email protected] vostre valutazioni entro lunedì 12 dicembre, in modo da permetterci di coordinare i contributi ricevuti e fornire riscontro in tempo utile.
Grazie in anticipo per la collaborazione.
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Nel corso de Consiglio Ambiente che si è tenuto il 17 ottobre a Bruxelles, i Ministri hanno avuto un dibattito politico sulla proposta presentata dalla Commissione UE lo scorso luglio riguardante il contributo dei settori non-ETS (“Effort Sharing”) all’obiettivo di riduzione delle emissioni del 40% entro il 2030 e sulla proposta di Regolamento per il settore dell’agricoltura e delle foreste (LULUCF).
I Ministri hanno messo in evidenza l’importanza di questa normativa nel contesto dell’Accordo di Parigi sul Clima, ratificato dall’UE qualche settimana fa. Tuttavia, sono emerse posizioni divergenti su i punti chiave della proposta. Alcune delegazioni hanno osservato che gli obiettivi nazionali per i settori non-ETS assegnati dalla Commissione UE non sono adeguati e hanno chiesto chiarimenti sulla metodologia di calcolo degli obiettivi e una considerazione delle specifiche situazioni nazionali e degli impatti degli obiettivi sulle economie degli Stati Membri.
Anche riguardo alle flessibilità proposte dalla Commissione UE, alcuni Stati Membri hanno dichiarato che non sono sufficienti, mentre altri sono preoccupati di eccessive concessioni. Un altro punto che è stato sollevato dai Ministri riguarda la necessità di riconoscere gli sforzi già fatti per ridurre le emissioni nei settori non-ETS. Riguardo al periodo riferimento per il calcolo degli obiettivi, alcuni Stati Membri hanno osservato che fissare come riferimento le emissioni del periodo 2016-2018 invece che gli obiettivi al 2020, penalizza quegli Stati Membri che hanno compiuto sforzi antecedenti e riduce gli incentivi verso un’ulteriore riduzione. Altri, invece, sono di parere opposto e ritengono che fissare il periodo di riferimento al 2020 ridurrebbe l’ambizione degli sforzi di riduzione delle emissioni.
Nello specifico, per quanto riguarda l’Italia, il Ministro Gianluca Galletti ha osservato che il Paese è tra i best performer nella riduzione di emissioni e intende rimanere tale. Tuttavia, ha dichiarato che la proposta della Commissione UE non riflette né il principio di equità né di convergenza o delle emissioni pro-capite. Il Ministro si è detto molto preoccupato riguardo alla metodologia utilizzata dalla Commissione UE e ha chiesto che si ponga rimedio alle distorsioni. Gli sforzi già intrapresi da un Paese dovrebbero essere riconosciuti dalla normativa e le flessibilità proposte non ricompensano gli Stati che hanno una migliore gestione dell’agricoltura.
La Germania ha osservato che l’UE non dovrebbe tardare negli sforzi per conseguire l’obiettivo del 40%, che rappresenta “il minimo”. Inoltre, ha sottolineato che il dibattito sul contributo dei settori non-ETS dovrebbe evolvere in parallelo con la revisione della Direttiva ETS, in modo da dare un segnale alla comunità internazionale dopo la ratifica dell’Accordo di Parigi. La Francia ha sottolineato che la proposta Effort Sharing rappresenta un onere non indifferente per gli Stati Membri, ma che è una buona base di partenza. La Spagna ha dichiarato che è necessario rivedere la metodologia di calcolo degli obiettivi nazionali, in modo da assicurare uno sforzo equo da parte di tutti.
Il Commissario UE all’Azione per il Clima Miguel Arias Cañete ha dichiarato che la proposta dell’Esecutivo riflette le Conclusioni del Consiglio Europeo del 2014 e che auspica che il Consiglio dia seguito rapidamente alle proposte, in vista della revisione del quadro sull’Unione dell’Energia che avrà luogo nella primavera del 2017.
In merito alla proposta di Regolamento sulle emissioni dall’uso dei terreni, la modifica dell’uso dei terreni e delle foreste (“LULUCF”), alcune delegazioni nazionali hanno richiesto che si tenga conto delle specificità degli Stati Membri, mentre altre hanno dichiarato che i crediti dalla gestione delle foreste dovrebbero essere tenuti in maggior conto.
I Ministri hanno avuto un dibattito sulla gestione sostenibile dell’acqua e hanno adottato Conclusioni politiche al riguardo, rimarcando la necessità di integrare gli obiettivi della politica sull’acqua in altre aree politiche coinvolte (agricoltura, pesca, industria, energia, pianificazione dello spazio). Alcune delegazioni hanno chiesto che gli Stati Membri siano coinvolti nella preparazione della revisione della Direttiva Quadro sull’Acqua nel 2019. I Ministri hanno sottolineato che è necessario mantenere alta l’ambizione degli obiettivi sulla politica per l’acqua in un orizzonte post-2027, ma hanno anche rimarcato che in questo ambito le sfide sono molto diverse a livello nazionale e che si dovrà garantire la necessaria flessibilità sulle misure da adottare per raggiungere gli obiettivi.
Il Consiglio ha adottato Conclusioni sulla Convenzione sulla Diversità Biologica.
Si è discusso anche dei recenti sviluppi del Protocollo di Montreal sulle sostanze che minacciano lo strato di ozono e di proposte per l’utilizzo dei fondi non spesi del programma NER300.
La Commissione UE ha presentato una strategia per una mobilità a basse emissioni, che ha stabilito le iniziative che la Commissione ha in cantiere per i prossimi anni. Infine, la Commissione ha aggiornato sugli sviluppi in seno all’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO), che di recente ha deciso di stabilire una misura di mercato a livello globale (global market based measure - GMBM) per ridurre le emissioni di CO2 del settore dell’aviazione.
Esiti Consiglio Ambiente 17 ottobre.pdf|Afficher les détails
Modified on by Barbara Mariani 11396CBB-AD50-5ED1-C125-77450036943E
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Segnaliamo che lo scorso 27 settembre è stata deliberata la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF) per il 2016 (si veda allegato).
Nel cronoprogramma delle riforme vengono confermate alcune delle linee programmatiche già annunciate dal Governo nelle precedenti note di aggiornamento, anche in tema ambiente.
In particolare, viene ribadito l'impegno ad adottare il Green Act, il provvedimento su fiscalità e sostenibilità ambientale annunciato l'anno scorso e ora posticipato al 2017.
Ricordiamo a tal proposito che Confindustria nei mesi scorsi ha trasmesso al Governo un proprio contributo, che riportiamo in allegato (versione integrale e Executive Summary), e che costituirà la base con cui procederemo a rispondere alla consultazione che il Ministero dell'Ambiente aprirà nelle prossime settimane sulla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
Sempre in ambito ambientale, segnaliamo che entro il 2017 è prevista la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di remunerazione dei servizi ecosistemi e ambientali, mentre entro l'anno corrente saranno adottate misure di semplificazione su bonifiche, danno ambientale e gestione dei rifiuti.
Il documento è ora attenzione del Parlamento, che lo esaminerà il prossimo 11 ottobre.
Confindustria_Executive Summary _Green Act.pdf|Visualizza dettagli Nota_di_Aggiornamento_del_DEF_2016_-_Finale.pdf|Visualizza dettagli Position Paper Confindustria - Green Act.pdf|Visualizza dettagli
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Il 30 Settembre, il Consiglio straordinario dei Ministri UE dell’Ambiente ha deciso di accelerare l’iter di ratifica a livello europeo dell’Accordo di Parigi sul Clima. I Ministri UE hanno adottato una decisione sulla conclusione dell’Accordo e hanno chiesto il consenso del Parlamento UE, che voterà il prossimo 4 ottobre. Solo dopo il semaforo verde del Parlamento UE, la decisione sarà adottata formalmente dal Consiglio e l’UE potrà ratificare l’accordo. L’Accordo di Parigi è un accordo misto, nel senso che alcuni aspetti sono di responsabilità dell’UE, mentre altri ricadono sotto gli Stati Membri. Pertanto, deve essere ratificato sia dall’UE che dai 28 Stati Membri. Per ora solo Francia, Ungheria, Austria e Slovacchia hanno completato la procedura nazionale di ratifica. L’Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la ratifica da parte di almeno 55% dei Paesi firmatari che sono responsabili di almeno il 55% delle emissioni di gas serra globali. Fino ad oggi, hanno ratificato l’Accordo 61 Paesi, che rappresentano il 47,79% delle emissioni globali. Se la soglia sarà raggiunta entro il 7 ottobre prossimo, l’Accordo entrerà in vigore in tempo per la prossima Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima (COP22), che si terrà a Marrakesh a partire dal 7 novembre.
Draft Council Decision.pdf|Afficher les détails
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Gentili colleghi,
nell'ambito dell'iniziativa "Lima Paris Action Agenda", il Ministero dell'Ambiente, in collaborazione con l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha avviato un'indagine volta a conoscere l'attitudine delle aziende italiane rispetto al tema dei cambiamenti climatici e raccogliere le relative best practices, al fine di costituire un database che faciliti l'adesione ai programmi internazionali e alle iniziative di cooperazione.
La "Lima Paris Action Agenda" o "Global Climate Action Agenda" è un'iniziativa organizzata in ambito ONU con lo scopo di identificare il ruolo degli attori non statali nella lotta ai cambiamenti climatici, prima e dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi siglato nella COP21 dello scorso dicembre.
Per agevolare la partecipazione all'iniziativa da parte delle aziende associate a Confindustria, riportiamo di seguito:
il link alla pagina web dedicata del Ministero: http://www.minambiente.it/pagina/lima-paris-action-agenda
il link al sondaggio a disposizione delle aziende: https://it.surveymonkey.com/r/imprese_e_cambiamenti_climatici
Cordiali saluti.
Massimo Beccarello
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Lo scorso 4 marzo si è tenuto il Consiglio dei Ministri UE dell’Ambiente. I Ministri hanno avuto un dibattito sugli esiti della COP21, sul Pacchetto sull’Economia Circolare presentato a dicembre 2015 dalla Commissione Europea e sull’azione futura in materia di interferenti endocrini.
In merito all'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e alle sue implicazioni per la politica climatica dell'UE, la Commissione europea ha adottato il 2 marzo una Comunicazione, nella quale indica che l’UE non rivedrà l’obiettivo climatico prima del 2023. Nel dibattito i Ministri di Germania, Austria e Belgio si sono espressi a favore di un obiettivo climatico per il 2030 più ambizioso alla luce degli esiti di Parigi, mentre Francia, Danimarca e Regno Unito hanno chiesto uno sforzo maggiore da parte dell’UE, senza specificare l’orizzonte temporale. L’Italia ha sottolineato come gli impegni attuali siano sufficienti. Il Commissario UE al Clima e l’Energia Miguel Arias Cañete ha difeso l’obiettivo europeo del 40% di riduzione delle emissioni entro il 2030 e ha dichiarato che l’ambizione sarà garantita attraverso un’implementazione stringente del Pacchetto 2030. Il prossimo 18 marzo, in occasione del Consiglio Europeo, saranno i Capi di Stato e di Governo a dire la loro sugli esiti di Parigi.
Riguardo al Piano d'azione sull'economia circolare, i Ministri hanno espresso sostegno al Piano di azione e alle azioni prioritarie indicate dall’Esecutivo comunitario, sottolineando anche la necessità di discutere misure complementari a livello nazionale e di monitorare i progressi. Il dibattito dei Ministri dell’Ambiente, insieme alle Conclusioni del Consiglio Competitività (allegate), adottate la scorsa settimana, contribuiranno a conclusioni politiche che saranno adottate a livello europeo a giugno.
Diversi Ministri dell’Ambiente, tra i quali Germania, Francia, Italia e Spagna, hanno ribadito che la normativa sulla progettazione ecocompatibile (ecodesign), che stabilisce i criteri sulla durata, la riparabilità e la riutilizzabilità del prodotto, dovrebbe essere prioritaria nella strategia europea sull’economia circolare. La Spagna, in particolare, ha chiesto al Consiglio di invitare la Commissione europea a "rivedere e ampliare il campo di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile", che attualmente, per la maggior parte dei gruppi di prodotti, riguarda solo l’aspetto dell’efficienza energetica.
La Francia e la Germania hanno chiesto che il piano d'azione sull’economia circolare definisca una strategia più chiara per l'efficienza delle risorse applicata ai prodotti e un "ambizioso piano d'azione in materia di etichettatura ambientale dei prodotti". Inoltre, invitano l'UE ad affrontare il problema dell’obsolescenza programmata. Molti Stati membri hanno espresso sostegno all'impegno della Commissione a sviluppare standard di qualità per le materie prime secondarie. Alcuni Stati membri ritengono che gli appalti pubblici verdi siano da considerare come un’area ad alto potenziale.
Infine, il Consiglio ha adottato una dichiarazione in merito ad una recente sentenza europea sugli interferenti endocrini, che ha stabilito che la Commissione UE non è riuscita a determinare criteri scientifici precisi su queste sostanze. I Ministri chiedono un’azione urgente alla Commissione UE, al fine di accelerare la definizione di tali criteri.
Conclusioni del Consiglio Competitivita' su Economia Circolare (29 febbraio 2016):
Circular Economy Package- Consiglio Competitività.pdf|Afficher les détails COMP Council 29 febbraio.pdf|Afficher les détails
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Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 7 gennaio per segnalare che nella Serie Generale n. 47 della Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2016 è stata pubblicata la Legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 del Decreto 30 dicembre 2015, n. 210 (cd. DL milleproroghe). Il provvedimento è in vigore dal 27 febbraio 2016.
Per quel che riguarda l'art. 8 ("Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"), con la legge di conversione sono state inserite nuove disposizioni in materia di SISTRI, prevedendo, in particolare, che "fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operativita' del nuovo sistema di tracciabilita' individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015", le sanzioni per mancata iscrizione e/o non corretto versamento del contributo (art. 260-bis, commi 1 e 2, D.Lgs. 52/06), sono ridotte del 50 per cento.
Non sono state oggetto di modifica le sanzioni relative al corretto utilizzo del SISTRI, la cui entrata in vigore rimane quindi fissata, allo stato attuale, al 1° gennaio 2017.
E' possibile consultare il testo coordinato del provvedimento sul sito della Gazzetta Ufficiale, al seguente link:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-26&atto.codiceRedazionale=16A01640&elenco30giorni=true
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BusinessEurope ha presentato oggi il position paper sulla revisione della Direttiva Emissions Trading 2003/87/EC e successive modifiche, attualmente al vaglio degli Stati Membri e del Parlamento Europeo.
La proposta, presentata dalla Commissione Europea il 15 luglio 2015, è la prima normativa derivante dall’accordo sugli obiettivi energetici e climatici per il 2030 raggiunto dal Consiglio Europeo. Definisce per il periodo 2021-2030 le misure per ridurre del 43% le emissioni di gas serra degli 11.000 impianti europei (1.300 in Italia) regolati dalla Direttiva, nel contesto dell’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni del 40% rispetto ai livelli del 1990. La Direttiva stabilisce contestualmente anche le misure di sostegno per le industrie a rischio di delocalizzazione (carbon leakage). L’industria europea è unanime nel ritenere la proposta dell’Esecutivo comunitario non sufficiente a garantire un’adeguata protezione della competitività dell’industria europea a livello globale. BusinessEurope dichiara che saranno necessarie alcune modiche sostanziali della proposta:
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Modificare la distribuzione tra le quote di emissione messe all’asta e le quote assegnate a titolo gratuito alle imprese europee a rischio di carbon leakage. La proposta attuale non assicura quote sufficienti agli impianti europei più efficienti e implica l’applicazione di un fattore settoriale di correzione (taglio uniforme delle quote assegnate);
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Allineare meglio le quote gratuite ai livelli reali di produzione allo scopo di sostenere la crescita economica ed evitare sovra-allocazioni o insufficienza di quote;
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Assicurare parametri tecnologici di riferimento (benchmark) realistici, basati sui dati forniti dai settori interessati, che tengano conto delle caratteristiche specifiche degli stessi e fissare i benchmark una sola volta ad inizio del periodo di trading, evitando di applicare un tasso di riduzione uniforme. Il livello di ambizione dei benchmark dovrà essere in linea con il progresso tecnologico e garantire la competitività delle imprese europee;
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Definire in modo adeguato la lista dei settori a rischio di carbon leakage, consentendo flessibilità nella valutazione quantitativa e qualitativa del rischio;
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Armonizzare le compensazioni dei costi indiretti (trasferimento del costo della CO2 nella bolletta elettrica) per assicurare una protezione adeguata alle industrie a rischio di delocalizzazione;
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Rendere il fondo per l’innovazione adeguato agli scopi, migliorando i criteri di accesso e riducendo il rischio finanziario delle imprese che intendono investire in progetti di innovazione, con un’attenzione specifica sui settori ETS
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Semplificare il sistema ETS per i piccoli emettitori.
Il prossimo 18 febbraio avranno inizio i lavori del Parlamento Europeo, con una audizione pubblica in Commissione Ambiente (ENVI).
2016-02-10 ETS reform PP FINAL.pdf|Afficher les détails
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Segnaliamo che nella Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), pubblicata in G.U. lo scorso 30 dicembre, con il comma 492 viene modificato l'art. 19 del D. Lgs. 30/2013, che disciplina la messa all'asta delle quote ETS.
In particolare, viene modificato il comma 5, che nel testo originario del D. Lgs. 30/2013 prevedeva il 2015 come l'anno entro cui liquidare i crediti vantati dai cosiddetti "Nuovi Entranti" di cui al D.L. 72/2010. Con tale modifica viene risolta l'incongruenza generata dalla norma antecedente, poiché viene espressamente segnalato che solo dopo il completamento di tali rimborsi, i proventi eccedenti verranno destinati al Fondo di ammortamento dei titoli di stato.
La modifica introdotta era stata sollecitata da Confindustria nel documento del maggio scorso: "Osservazioni sullo schema di D. Lgs, recante disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 (Atto del Governo n. 155)".
Segnaliamo inoltre che, all'interno del cosiddetto "Collegato Ambientale" (DDL 2093-B "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali"), approvato il 22 dicembre in via definitiva dalla Camera dei Deputati, viene ulteriormente modificato il D. Lgs. 30/2013.
In particolare, viene inclusa la compensazione dei costi indiretti tra le misure finanziabili con i proventi delle aste.
In attesa della pubblicazione del testo definitivo del provvedimento in G.U., sul quale ci riserviamo di fornirvi un'informativa dettagliata, riportiamo per opportuna informazione quanto pubblicato sul sito della Camera dei Deputati in merito alla gestione dei proventi delle aste ETS:
"L'articolo 5 destina, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas-serra (ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30)."
...
"L'articolo 10 modifica il D.Lgs. 30/2013 - con cui è stata recepita nell'ordinamento nazionale la disciplina relativa al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU-ETS) - al fine di includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema EU-ETS, la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica. Gli aiuti in questione sono destinati con priorità alle imprese in possesso della certificazione ISO 50001. Un'altra modifica riguarda la copertura dei costi delle attività poste in essere dall'ISPRA per l'amministrazione dei registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti."
___ ATTO COMPLETO ___.pdf|Visualizza dettagli Osservazioni di Confindustria sullo Schema di D. Lgs. recante disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 (Atto del Governo n. 155).pdf|Visualizza dettagli
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Riportiamo di seguito alcuni recenti aggiornamenti sul regolamento REACH.
Aggiornamento Candidate List
Il 17 dicembre 2015 l'ECHA ha aggiunto 5 nuove sostanze identificate come SVHC nella lista delle sostanze candidate all'autorizzazione (Candidate List):
1) Nitrobenzene (EC number 202-716-0)
2) 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) (EC number 223-383-8)
3) 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) (EC number 253-037-1)
4) 1,3 - propanesultone (EC number 214-317-9)
5) Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and ammonium salts (EC number 206-801-3)
La Candidate List, che ora include 168 sostanze, è consultabile al seguente link:
Ricordiamo che, a seguito dell’inclusione delle sostanze in Candidate List, i produttori/importatori di articoli che contengono almeno una di queste sostanze hanno sei mesi per notificare all’ECHA l’eventuale presenza delle sostanze negli articoli, se le stesse sono contenute in quantitativi superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore/importatore e in concentrazione superiore allo 0.1% in peso/peso.
La notifica non deve essere effettuata se la sostanza è stata già registrata per quell’uso o quando l’esposizione di persone o dell'ambiente può essere esclusa in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili (art. 7, commi 3 e 6 del REACH).
Ricordiamo, inoltre, che tra queste sostanze alcune potrebbero essere successivamente incluse nell’elenco di sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV del REACH).
Informazioni aggiuntive sulle ultime sostanze incluse nella Candidate List, nonché ulteriori informazioni sui relativi adempimenti, sono disponibili al seguente link:
Primo aggiornamento linea Guida ECHA alle prescrizioni per le sostanze presenti negli articoli
In seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea sull'interpretazione dell'art. 7(2) del regolamento REACH (limite di notifica 0,1% di SVHC negli articoli), l'ECHA ha pubblicato un primo aggiornamento della guida sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli, al fine di correggere le parti del documento riferite al limite dello 0,1% non in linea con le conclusioni della sentenza della Corte.
Un aggiornamento più completo della guida seguirà nel 2016. Si prevede, in particolare, una revisione complessiva del documento con nuovi esempi allineati alla sentenza della Corte e un aggiornamento degli esempi attuali, che seguirà l'ordinario processo di consultazione previsto per i documenti di orientamento sull'applicazione del regolamento REACH.
Per maggiori informazioni e per la guida aggiornata, si rimanda al seguente link:
Limitazione degli stabilizzanti al piombo nel PVC: invito ECHA a presentare informazioni
La Commissione europea ha chiesto all'ECHA di predisporre un fascicolo Allegato XV di restrizione per gli stabilizzanti al piombo nel PVC. Nel fascicolo di proposta di restrizione, l'ECHA valuterà i rischi per la salute umana e l'ambiente associati all'uso del piombo come stabilizzante nel PVC. La restrizione potrebbe interessare, ad esempio, i produttori di stabilizzanti al piombo e i fornitori (produttori, importatori, distributori) di PVC e articoli correlati.
Le parti interessate, sono invitate a trasmettere informazioni ad esempio relative a tonnellaggi, emissioni ed esposizione, costi e usi del piombo come stabilizzatore nel PVC (inclusi i materiali riciclati) per i quali la sostituzione potrebbe essere difficoltosa, attraverso il seguente link:
Per maggiori informazioni, si rimanda al seguente link:
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Informiamo che lo scorso 30 dicembre sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente ( portale per le valutazioni ambientali VAS-VIA) i seguenti decreti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS):
- Decreto interministeriale contenente gli "indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".
Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Secondo quanto riportato nel comunicato del Ministero dell’Ambiente, il decreto mira al superamento di “una serie di difficoltà oggettive sia da parte dei proponenti nell’attuazione delle prescrizioni che da parte degli Enti vigilanti nelle attività di verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni stesse".
- Decreto interministeriale per la determinazione degli oneri economici per lo svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di VAS e VIA di competenza statale.
Il decreto entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento non modifica l’attuale tariffa dello 0,5 per mille del valore dell'opera di cui all’art. 9, comma 6 del DPR del 14 maggio 2007 n.90, ma disciplina i contributi economici da porre in carico ai proponenti per la copertura dei costi sostenuti dall’autorità competente per tutte le tipologie di procedure di VIA e VAS, per le quali attualmente non è previsto alcun onere. In particolare, il decreto introduce una tariffa dello 0,25 per mille del valore dell'opera per chiedere la verifica di assoggettabilità a VIA, 25000 euro per la verifica di ottemperanza e lo 0,25 per mille per la verifica di attuazione per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, 15000 euro per la VAS e altri 5000 euro per la verifica di assoggettabilità a VAS. Per le richieste di riesame di provvedimenti già emanati bisognerà infine versare il 25% di quanto già versato per la richiesta di VIA e 3000 euro per la VAS.
Infine, segnaliamo che è stata pubblicata dal Ministero dell'Ambiente un' informativa sulla procedura di infrazione comunitaria 2009/2086 avviata nei confronti dell’Italia in materia di valutazione di impatto ambientale, che si è conclusa lo scorso 19 novembre con l'archiviazione da parte della Commissione europea.
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Segnaliamo che in data 21 dicembre 2015 il Comitato ETS ha adottato le seguenti Deliberazioni:
Segnaliamo inoltre che la Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica sul funzionamento del Regolamento 1031/2010 che disciplina la vendita all'asta delle quote ETS ("Auctioning Regulation"), alla quale gli operatori interessati possono rispondere entro il prossimo 15 marzo.
Lo scopo della consultazione è quello di raccogliere il punto di vista degli stakeholder relativamente alle modifiche di natura tecnica che verranno apportate al Regolamento di cui sopra, a valle dell'adozione della Riserva di Stabilità di Mercato, adottata con Decisione 1814/2015.
Inoltre, la consultazione offre la possibilità di segnalare al regolatore eventuali suggerimenti e/o criticità rispetto al funzionamento complessivo dell'Auctioning Regulation.
Consultation_Auctioning_Regulation2015_22-12-2015_EN.pdf|Visualizza dettagli Auctioning Regulation.pdf|Visualizza dettagli
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Oggi la Commissione Europea ha presentato il nuovo Pacchetto sull’Economia Circolare “Closing the loop: an EU action plan for the circular economy”.
Come è noto, nel 2014 la Commissione Juncker aveva ritirato il pacchetto precedentemente adottato nel luglio 2014 “Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe”, negoziato dall’allora Commissario UE all’Ambiente J. Potocnik, perché non ritenuto sufficientemente in linea con gli obiettivi di crescita e occupazione fissati dall’agenda Juncker.
Rispetto al Pacchetto 2014, l’approccio politico appare generalmente più integrato e mirato. L’obiettivo del Pacchetto è creare un adeguato quadro normativo a livello europeo per lo sviluppo dell’economia circolare nel mercato interno e per dare un segnale agli operatori economici e alla società in generale sul percorso futuro, con obiettivi e misure concrete da avviare entro il 2020.
L’economia circolare dovrà stimolare la competitività, consentendo alle imprese di affrontare meglio la scarsità di risorse e la volatilità dei prezzi e facilitando al creazione di opportunità economiche e di modalità di produzione e consumo più innovative.
A differenza del Pacchetto 2014, la Commissione UE non propone un obiettivo sull’efficienza delle risorse (30%), che a suo tempo era stato oggetto di un accesso dibattito politico nelle istituzioni UE.
L’azione a livello comunitario è giustificata dalla necessità di stimolare gli investimenti e creare un condizioni di concorrenza paritarie all’interno dell’UE, rimuovere ostacoli derivanti dalle normative europee e da un’insufficiente implementazione a livello nazionale, rafforzare il mercato interno e assicurare condizioni favorevoli all’innovazione e al coinvolgimento degli stakeholder.
L’approccio integrato va oltre il focus sui rifiuti e comprende azioni per promuovere l’economia circolare in ogni fase della catena del valore, dalla produzione alla riparazione ai prodotti secondari e coinvolge tutti gli attori, sia dal lato della produzione che del consumo. Diventano quindi prioritarie aree come la progettazione del prodotto, i processi di produzione, il consumo, la gestione dei rifiuti, le materie prime secondarie.
Inoltre, azioni specifiche riguarderanno alcune aree identificate come prioritarie: plastica, rifiuti alimentari, materie prime critiche, costruzione e demolizioni, biomassa e prodotti bio-based.
La Comunicazione è accompagnata da proposte legislative per la revisione delle seguenti Direttive UE:
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Direttiva Quadro sui Rifiuti
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Direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio;
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Direttiva sui rifiuti da apparecchiature elettriche e ed elettroniche
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Direttiva sulle discariche
Rispetto alle proposte del 2014, la Commissione UE ha rivisto tutti gli obiettivi.
L’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani al 2030 è stato stabilito del 65% (70% nella proposta del 2014).
Riguardo agli obiettivi sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, nel 2014 si prevedevano obiettivi intermedi del 60% per il 2020, del 70% per il 2025 e dell’80% per il 2030. Nella proposta attuale, invece, la Commissione stabilisce un obiettivo generale intermedio del 65% al 2025, con i seguenti obiettivi per ogni singolo materiale:
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55% per la plastica
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60% per il legno
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75% per i materiali ferrosi
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75% per l’alluminio
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75% per il vetro
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75% per la carta e il cartone
L’obiettivo finale per il 2030 è stabilito del 75%, con i seguenti obiettivi per i singoli materiali:
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75% per il legno
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85% per i materiali ferrosi
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85% per l’alluminio
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85% per il vetro
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85% per la carta e cartone
Per quanto riguarda il conferimento in discarica, la proposta del 2014 prevedeva un obiettivo del 25% al 2025 come percentuale massima di conferimento in discarica di materiali riciclabili. Nella proposta attuale, si prevede invece un obiettivo del 10% al 2030.
Riguardo i rifiuti alimentari, l’approccio è molto cambiato: nel 2014 si prevedeva una riduzione dei rifiuti alimentari del 30% entro il 2025, mentre ora la Commissione indica genericamente nuove misure per promuovere la prevenzione e il riutilizzo dei rifiuti alimentari.
Infine, l’attuale proposta legislativa punta ad una migliore armonizzazione e semplificazione del quadro giuridico sui sottoprodotti e sullo stato “end-of-waste”, l’introduzione di requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore e la semplificazione e razionalizzazione degli obblighi di comunicazione.
Link
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm
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Facciamo riferimento alla normativa in materia di terre e rocce da scavo per segnalare che l’articolo 8, del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede l’adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante la disciplina semplificata sulla gestione delle terre e rocce da scavo (allegato 1).
La stessa norma prevede una fase di consultazione pubblica sul provvedimento della durata di 30 giorni.
Informiamo che il Ministero dell'Ambiente ha avviato tale consultazione in data 19 novembre e pertanto gli interessati potranno fornire riscontro entro sabato 19 dicembre, utilizzando il questionario on-line disponibile al link: http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioNotizia/618
Per comodità di lettura, abbiamo provveduto a ricavare un file pdf del testo del questionario (allegato 2). Entrambi gli allegati sono presenti nella cartella "sottoprodotti"
Al fine di predisporre il riscontro di Confindustria alla consultazione vi chiediamo di fornire osservazioni in linea con le richieste contenute nel questionario entro e non oltre mercoledì 9 dicembre ad [email protected]
Nel ringraziarvi fin d'ora per la collaborazione, ci riserviamo di tenervi aggiornati sugli sviluppi.
Allegato 1 - Schema DPR terre e rocce
Schema_regolamento_TRS.pdf|Visualizza dettagli
Allegato 2 - Testo del questionario
MODULO PER L’INVIO DELLE OSSERVAZIONI_CONTRIBUTI SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE LA GESTIONE SEMPLIFICATA DELLE TERRE E .pdf|Visualizza dettagli
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La Commissione Europea ha presve; aggiuntiva di produzione da fonti rinnovabili.
ricerca, innovazione e competitività: si stimano investimenti significativi in R&I e competitività delle PMI. Ci si baserà sulle strategie nazionali e regionali per la specializzazione intelligente. Per l’Italia, la strategia nazionale identifica 5 macro-aree di specializzazione, inclusa una per l’industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente. Molte strategie regionali sviluppano ulteriormente le loro aree di specializzazione in settori come energia intelligente e mobilità sostenibile, crescita blu e chimica verde. Al momento si prevedono almeno 33 milioni di Euro di investimenti in R&I e adozione di tecnologie low-carbon . Ma potrebbero aumentare in linea con l’evoluzione delle strategie di specializzazio
L’Italia deve ancora stabilire una strategia e medio e lungo termine per gli obiettivi energetici e climatici al 2030 e 2050. Tuttavia, in base alla strategia energetica si potrebbero raggiungere questi scenari: livello di rinnovabili al 60% per il 2050, con un livello intermedio del 29% al 2030 e una diminuzione del consumo di energia 17-26% per il 2050.
Link:
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/state-energy-union/index_en.htm
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Segnaliamo che è disponibile online sul sito di Confindustria il materiale presentato al convegno organizzato il 18 novembre insieme al Kyoto Club sul tema "Le opportunità per le imprese italiane legate agli impegni sul clima la 2030".
Trovate le presentazioni dei relatori al seguente link:
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Riportiamo in allegato le linee guida recentemente pubblicate dalla Commissione Europea sugli obblighi per gli importatori di apparecchiature contenenti F-Gas
guidance_equipment_importers_en.pdf|Visualizza dettagli
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Si informa che sono aperte le consultazioni pubbliche per 3 domande di autorizzazione all'uso del Triossido di Cromo (usi sostanzialmente relativi al trattamento di superficie).
E' possibile inviare commenti entro il 7 Gennaio 2016.
Per poter partecipare alla consultazione, e per maggiori informazioni si rimanda ai seguenti link:
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Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni per comunicarvi la riapertura del tutto informale del portale per la trasmissione dei dati relativi al registro PRTR, nell'ambito di una breve finestra temporale (12-20 novembre), sia in riferimento ai dati 2014 che ai dati degli anni precedenti (comunicazione di cui all’art.4 del DPR 157/2011).
Si riporta di seguito il link al sistema di compilazione on-line della dichiarazione E-PRTR.
Eventuali imprese interessate possono contattare, per ulteriori informazioni, i ns. uffici o in alternativa far riferimento ad ISPRA attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica:
Facciamo presente che tale riapertura informale non rappresenta una proroga dei termini stabiliti dalla norma e che con il DLgs 46/2014, entrato in vigore l'11 aprile 2014, è stato stabilito il regime sanzionatorio per la mancata o non corretta trasmissione della dichiarazione.
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Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni, per segnalarvi che è disponibile in libreria il documento di prime osservazioni di Confindustria sul tema delle sostanze contenute negli articoli alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea, con particolare riferimento alle problematiche per gli articoli importati.
Il documento è stato elaborato sulla base delle segnalazioni e dei contributi finora ricevuti, ai fini di trasmetterlo alle Autorità coinvolte nell'applicazione del Regolamento REACH, in vista delle discussioni in corso o previste a livello europeo.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e restiamo a disposizione per eventuali ulteriori considerazioni in vista della prossima fase di consultazione sulla revisione della Linea Guida ECHA.
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In vista della Conferenza di Parigi sul clima che si terrà il prossimo dicembre, Confindustria e Kyoto Club hanno organizzato un convegno per confrontarsi sul contributo del mondo delle imprese al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi previsti dal pacchetto clima-energia al 2030.
I relatori esporranno il proprio punto di vista sul negoziato internazionale di Parigi e sulla strategia di politica ambientale in corso di definizione a livello nazionale (Green Act), presentando le proprie best practices in tema di sostenibilità.
L'appuntamento è per il prossimo 18 novembre, in Confindustria - sala Pininfarina, ore 10.00.
In allegato trovate il programma dell'evento, per informazioni si faccia riferimento a:
Kyoto Club_Program.pdf|Visualizza dettagli
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Il 26 ottobre si riunirà a Lussemburgo il Consiglio dei Ministri UE dell’Ambiente presieduto dal Ministro lussemburghese Carole Dieschbourg, al quale parteciperanno i Commissari UE A. Canete (Clima), K. Vella (Ambiente) e E. Bienwkoska (Industria). I Ministri avranno un primo dibattito orientativo sulla proposta di revisione della Direttiva ETS, presentata dalla Commissione UE a luglio 2015 nel contesto del conseguimento dell’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di CO2 del 40% entro il 2030.
I Ministri risponderanno a tre domande: 1) l’attuale proposta è uno strumento utile per raggiungere gli obiettivi climatici europei del prossimo decennio, incluso il finanziamento ai Paesi in via di sviluppo? 2) le nuove regole per l’assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito assicurano un equilibrio tra il rischio di delocalizzazione delle emissioni (carbon leakage), la protezione della competitività dell’industria ad alta intensità energetica e il rafforzamento della spinta verso l’innovazione in direzione di una economia a basse emissioni di carbonio? 3) le proposte sui meccanismi di finanziamento per l’innovazione dell’industria e la modernizzazione del settore energetico sono uno stimolo sufficiente a mobilitare gli investimenti necessari a raggiungere gli obiettivi per il 2030?
I Ministri avranno uno scambio di opinioni su come assicurare un ruolo sempre attivo alla dimensione ambientale nel processo del Semestre Europeo. In questo contesto, discuteranno della graduale eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente e dell'attuazione della politica e della legislazione ambientale.
E’ previsto anche uno scambio di vedute su come attuare la strategia “2030 - Agenda per lo sviluppo sostenibile "Trasformare il nostro mondo", approvata dalle Nazioni Unite a settembre. I Ministri discuteranno le principali priorità dell'UE per la sua attuazione, il ruolo della politica e gli strumenti per monitorarne i progressi.
Infine, i Ministri avranno un dibattito sugli ultimi eventi internazionali in materia di clima in vista della Conferenza di Parigi (30 novembre – 11 dicembre); sul sistema di controllo delle emissioni auto; sull’iniziativa “Make it work” il cui scopo è creare un dialogo tra Paesi Membri, Consiglio e Commissione Europea al fine di migliorare la legislazione in materia ambientale e lo scambio di “best practices” nel recepimento da parte degli Stati membri delle normative europee in materia ambientale.
In allegato il documento preparatorio predisposto dalla Presidenza lussemburghese.
Background Consiglio Ambiente 26 ottobre.pdf|Afficher les détails
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si comunica che il Comitato ETS, con le Deliberazioni n. 33 e 34 (si veda allegato), ha:
- aggiornato le informazioni relative all'identità del gestore e/o alla denominazione di 8 impianti (Allegato A, Deliberazione n. 33)
- revocato l'autorizzazione ad emettere a 4 impianti (Allegato B, Deliberazione n. 33)
- rilasciato l'autorizzazione ad emettere a 3 nuovi impianti (Allegato A, Deliberazione n. 34)
deliberazione_33_2015.pdf|Visualizza dettagli deliberazione_34_2015.pdf|Visualizza dettagli
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