Gentili colleghi,
facciamo seguito alla nostra comunicazione del 2 settembre per informare che il Comitato ETS ha ritenuto opportuno emanare la Delibera 121/2019, che proroga il termine contenuto nella Delibera 119 in materia di Opt-Out alle ore 24 del 14 settembre 2019 (vd allegato).
Saluti deliberazione_121_2019.pdf|Visualizza dettagli
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Gentili colleghi,
vi segnaliamo che è stata pubblicata la delibera 120/2019 con la quale il Comitato ha indetto una consultazione con l'obiettivo di verificare che sono state individuate correttamente le aziende hanno fatto richiesta di assegnazione delle quote gratuite per il periodo 2021-2030 (all. 1) e quelle (all. 2) che, pur essendo attualmente autorizzate ETS/opt-out, non hanno trasmesso le NIMs al 30 giugno.
Il primo elenco (all. 1) riporta, in particolare, l'identificativo dell'impianto e del gestore, l'eventuale qualifica di piccolo o piccolissimo emettitore (artt. 27 e 27 bis) e l'assegnazione preliminare minima e massima delle quote gratuite. La presenza di un quantitativo minimo e massimo è dovuto alla revisione in corso a livello europeo dei benchmark di calore, di prodotto e di combustibile, i cui valori concorrono appunto a determinare il quantitativo di quote a cui le aziende avranno diritto nella quarta fase.
Le aziende interessate a formulare osservazioni possono provvedere via PEC all'indirizzo [email protected] utilizzando il format messo a disposizione sul portale del Comitato ETS all'indirizzo https://www.ets.minambiente.it/ nella sezione "Modulistica" entro le ore 12:00 del 12 settembre 2019.
Il testo della delibera è allegato.
deliberazione_120_2019.pdf|Visualizza dettagli
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Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la circolare n. 9 del 1/08/2019 che specifica i casi in cui un intermediario che ha sede all'estero ha l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali: viene chiarito che se l'intermediario opera come notificatore o esportatore, se cioè è il soggetto che organizza la spedizione di rifiuti provenienti dall'Italia e destinati ad un paese estero, deve essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CE n. 1013/2006.
Se invece l'intermediario opera come destinatario/importatore del rifiuto proveniente dall'Italia è soggetto alla giuristizione del paese di destinazione in applicazione di quanto specificato nel Regolamento CE n. 669/2008 che integra il Regolamento CE n. 1013/2006.
Il testo della circolare è allegato.
Circ_9 del 01_08_2019 (Chiarimenti in merito all'iscrizione all'Albo da parte degli intermediari esteri).pdf|Visualizza dettagli
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Cari colleghi,
segnaliamo che il Comitato ETS, con delibera 119 dell' 8 agosto 2019, ha definito le "MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 27 E 27 BIS DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE, PER IL PERIODO 2021 - 2030" (cd. "opt out", ovvero piccoli emettitori). Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link: https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_119_2019.pdf
La delibera prevede che i gestori interessati a richiedere l’esclusione dal Sistema EU ETS ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 27 (Piccoli Emettitori – allegato A1), dell’articolo 27bis, paragrafo 1 (Piccolissimi Emettitori – allegato A2) e dell’articolo 27bis, paragrafo 3 (unità di riserva o di emergenza funzionanti meno di 300 ore l’anno – allegato A1_2) della direttiva provvedano a inviare i rispettivi moduli "ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24 DEL GIORNO 10/09/2019 "per via telematica mediante accreditamento sul portale del Comitato ETS all'indirizzo www.ets.minambiente.it".
A riguardo, segnaliamo che tali moduli sono disponibili sempre all'indirizzo www.ets.minambiente.it, mentre per ulteriori informazioni e richieste si può far riferimento al portale del Ministero dello Sviluppo Economico:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/sostenibilita/gas-effetto-serra/piccoli-emettitori
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Gentili colleghi,
il Comitato Nazionale dell'Albo ha ritenuto opportuno emanare due circolari per fornire indicazioni in materia di disponibilità dei veicoli.
In particolare, con Circolare n.7 del 24 luglio 2019 viene trattato il tema della disponibilità mediante locazione senza conducente o comodato senza conducente, forme per la quali la Sezione regionale ricorda a mezzo PEC all’impresa la scadenza del titolo, con cadenza, rispettivamente, di 30 e 10 gg antecendi la scadenza stessa.
L’impresa, dal canto suo, entro 5 gg lavorativi precedenti la data di scadenza del titolo di disponibilità, è tenuta a inviare apposita comunicazione tramite sistema telematico, per indicare il nuovo titolo di disponibilità e la Sezione regionale, una volta ricevuta la comunicazione e accertata la completezza della documentazione allegata (indicata chiaramente all'interno della Circolare in oggetto) procede quindi all’aggiornamento della nuova scadenza sul portale; in caso contrario, invece, procede alla cancellazione dall’Albo con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza.
Per le imprese che, alla data di efficacia delle direttive di cui alla presente circolare (1° settembre 2019) dispongano di veicoli mediante contratti di locazione s.c. o comodato s.c., è previsto che la Sezione regionale che non riceve dall’impresa i dati relativi al rinnovo del titolo di disponibilità entro il 30 settembre 2019 – pur richiesti con le procedure sopra evidenziate - provvederà alla cancellazione del veicolo dal 1 ottobre 2019.
La Circolare n.8 del 24 luglio 2019, fornisce chiarimenti in merito alla perdita della disponibilità di veicoli necessari alla dimostrazione della dotazione minima necessaria per l’iscrizione all’Albo gestori.
Premesso che le Sezioni debbono riportare sui provvedimenti di iscrizione o di variazione l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli, il Comitato nazionale ricorda che la perdita del requisito minimo di veicoli è sanzionata con il provvedimento cancellazione dall’Albo gestori (art.20, comma 1, lettera b) del D.M. 120/2014).
Infine, il Comitato Nazionale ha provveduto a emanare la Delibera n. 5 del 2019 con la quale si richiede, alle imprese che intendono svolgere esclusivamente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo, di dimostrare le dotazioni minime individuate nell'allegato D, Tab. D4, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, attribuendo a tali rifiuti il codie 20.03.99 (mozziconi di prodotti da fumo).
Circ_7 del 24_07_2019 (Disponibilità temporanea dei veicoli. Direttive tecnico-operative).pdf|Visualizza dettagli Circ_8 del 24_07_2019 (Iscrizione all’Albo di imprese con disponibilità temporanea dei veicoli).pdf|Visualizza dettagli Delibera n.5 del 24_07_2019 (Dotazioni minime per l'iscrizione all'Albo, nella cat.1 per l'attività di raccolta e trasporto .pdf|Visualizza dettagli
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Sul Sole 24 ore di sabato 13 luglio (pag. 12) è stato pubblicato, a firma congiunta di Andrea Farì e David Rottgen, rispettivamente Avvocato e docente di Diritto dell'Ambiente all'Università Roma tre e alla Lumsa e Avvocato, un commento in materia di End of Waste caso per caso.
L'intervento sul Sole punta a fare chiarezza sul fatto che, già prima della nuova formulazione dell'articolo 6 della Direttiva europea, la giurisprudenza comunitaria ha confermato come le norme europee consentano, alle amministrazioni competenti, laddove non vi siano regolamenti europei o norme nazionali per specifiche tipologie di rifiuti, di riconoscere l'end of waste "caso per caso" nell'esercizio del potere di autorizzazione di un singolo impianto di recupero/riciclo.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati rispetto alle iniziative di Confindustria per intervento normativo sul tema che ponga fine alle criticità aperte dalla sentenza del Consiglio di Stato di febbraio 2018.
End of Waste - Sole 24 ore 13 luglio 2019.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell’Ambiente, su proprio sito, ha pubblicato a luglio la seconda edizione del “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli”, datato luglio 2018, con dati riferiti al 2017.
L’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cd Collegato Ambientale) ha infatti incaricato il Ministero di predisporre, con cadenza annuale tale catalogo, chiarendo che i sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni.
A livello di classificazione, questa edizione del Catalogo suddivide i sussidi in due principali categorie: sussidi diretti (leggi di spesa) e sussidi indiretti (o spese fiscali); sono stati inoltre inclusi i sussidi “impliciti” come parte dei sussidi indiretti, ossia sussidi che possono emergere dalla tassazione ordinaria e favorire o incoraggiare comportamenti e scelte di consumo (e produzione) favorevoli o dannosi per l’ambiente. Rispetto alla precedente edizione, emerge, in sintesi, che:
1. le misure analizzate sono salite da 131 a 161 (dal 2016 al 2017);
2. la stima dei SAD (EHSs) è salita da 16,2 a 19,3 mld €;
(di cui: la stima dei FFS da 12,2 a 16,8 mld €);
3. la stima dei SAF (EFSs) è passata da 15,7 a 15,2 mld €;
4. gli incerti sono stimati in 6,6 mld €;
5. le variazioni sono dovute ai nuovi sussidi, a migliori stime di sussidi già esaminati, e a variazioni nell’andamento delle misure stesse;
6. le spese fiscali sono sostanzialmente coperte dall’analisi;
7. restano da esplorare a fondo le spese dirette e i sussidi a livello regionale;
Il volume completo è disponibile al seguente link: https://www.minambiente.it/pagina/economia-ambientale,
Se avete osservazioni o commenti fateceli avere.
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Vi segnaliamo che è stato pubblicato nella serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 158 dell’8 luglio il DM n. 62 del 15 maggio 2019, il regolamento che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Di seguito i punti principali contenuti nel Decreto:
· i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP, se risultano conformi ai requisiti tecnici generali di cui all’allegato 1 e ai rispettivi requisiti tecnici specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4 del regolamento, il cui rispetto è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
· le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, sono utilizzabili esclusivamente per i rispettivi scopi specifici elencati nell’allegato 5 del regolamento per ciascun materiale;
· per consentire la verifica del rispetto dei criteri tecnici, il produttore deve conservare, per cinque anni, un campione di materiale riciclato prelevato da ciascun lotto. Sono esentate dalla conservazione dei campioni le imprese registrate ai sensi del regolamento EMAS o in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
· per quel che riguarda il regime transitorio, il produttore, entro 120 giorni dal 23 luglio (ovvero la data di entrata in vigore dello stesso), presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero ai sensi del Titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il provvedimento è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale, al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-08&atto.codiceRedazionale=19G00071&elenco30giorni=false
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Gentili colleghi,
vi segnaliamo che martedì 24 settembre si terrà la periodica riunione di coordinamento sulle attività ambientali svolte da Confindustria. La riunione avrà inizio alle 14.30, con conclusione attesa non oltre le 17.30, e si terrà presso Confindustria Salerno (Via Madonna di Fatima, 194), nella logica di proseguire con l'organizzazione di tali riunioni su base territoriale.
Seguirà nelle prossime settimane l'invio dell'OdG.
Nel ringraziare l'Associazione per l'ospitalità, vi invitiamo, per motivi organizzativi, a confermare fin da ora la vostra partecipazione al seguente indirizzo email: [email protected].
Cordiali saluti
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Vi segnaliamo che il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha pubblicato le Delibere n. 3 e n. 4 del 25 giugno 2019, con le quali apporta modifiche alle modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici.
Più in dettaglio, grazie all'intervento di Confindustria, la delibera n.3 provvede a modificare e integrare la Delibera n. 6 del 2017 prevedendo la possibilità, per il RT in possesso dell'idoneità (quindi che ha superato la verifica iniziale, che consiste nel superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e un modulo specialistico) di sostenere la verifica per l'abilitazione a ulteriori moduli specialistici (per un massimo di 3 nella stessa sessione), senza dover ripetere il modulo generale e con una validità pari a 5 anni a decorrere dal superamento di tali nuovi moduli.
Inoltre, in caso di esito negativo, non sarà più necessario dover attendere almeno sessanta giorni prima di procedere con un nuovo tentativo.
La delibera precisa tuttavia che, in caso di mancato superamento, in fase di rinnovo, del modulo generale, obbligatorio per tutte le categorie, il RT perde il requisito dell'idoneità anche nel caso in cui siano ancora in corso di validità quinquennale uno o più moduli specialistici.
La delibera n. 4 interviene invece abrogando le deliberazioni n. 7 e n.10 del 2017, dettando nuove disposizioni per quel che attiene:
- sedi e date delle verifiche (art. 1);
- domanda di iscrizione alle verifiche, modalità di invio e ammissibilità (art. 2);
- commissione di esame (art. 3);
- svolgimento delle verifiche e attribuzione punteggi (art. 4);
- diario delle verifiche (art. 5);
- candidati idonei (art. 6);
dando la possibilità anche a chi ha conseguito l'idoneità iniziale prima dell'entrata in vigore della presente delibera di iscriversi alle verifiche per ulteriori moduli specialistici mancanti senza dover nuovamente sostenere il modulo obbligatorio.
Infine, il Comitato Nazionale, facendo seguito alla Circolare n. 691 del 2013, ha ritenuto opportuno, sulla base delle numerose richieste arrivate alle Sezioni Regionali dalle imprese, di ampliare il novero delle attività per le quali si richiede l'iscrizione, in categoria 2bis, del CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti).
Infatti, secondo la Circolare n. 6 del 10 luglio 2019, sarà possibile iscrivere le imprese non solo per i rifiuti provenienti "da attività del cantiere edile connessa all'attività di costruzione e demolizione", ma anche per rifiuti ingombranti provenienti "da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili".
I testi delle due delibere (la cui entrata in vigore è fissata al 19 luglio) e della Circolare sono allegati.
Circ_6 del 10_07_2019 (Attribuzione del codice EER 20 03 07).pdf|Visualizza dettagli Delibera n.3 del 25_06_2019 (Modifiche alla deliberazione n.6 del 30 maggio 2017).pdf|Visualizza dettagli Delibera n 4 del 25_06_2019 (Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici).pdf|Visualizza dettagli
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