Nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ricordiamo che il 31 maggio 2018 è il termine ultimo per effettuare la registrazione di sostanze pre-registrate e fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate l'anno.
Inoltre, ricordiamo che sono tenuti a eseguire la registrazione:
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fabbricanti o importatori dell'UE di sostanze in quanto tali o contenute in miscele;
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produttori o importatori dell'UE di articoli contenenti sostanze che soddisfano i criteri indicati nell'articolo 7.1 del Regolamento;
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"rappresentanti esclusivi" stabiliti nell'UE e designati da un fabbricante, un responsabile della formulazione o un produttore di articoli stabilito al di fuori dell'UE, per l'adempimento degli obblighi di registrazione incombenti agli importatori.
A tal proposito, vi segnaliamo il comunicato stampa pubblicato sul sito dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) lo scorso 31 gennaio in cui viene riportato che, nel caso di specifiche circostanze eccezionali, qualora le aziende dovessero riscontrare difficoltà nel registrare le sostanze entro la suddetta data di scadenza prevista per il 31 Maggio 2018, queste saranno tenute ad informare ECHA il prima possibile e comunque entro il 24 Maggio 2018.
Le imprese dovranno fornire una dettagliata giustificazione della loro situazione e delle misure intraprese per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento REACH. Successivamente alla ricezione di tali informazioni, l'ECHA fornisce le prescrizioni su come presentare la registrazione entro il termine di scadenza.
In particolare, le quattro situazioni identificate dal Directors Contact Group (Gruppo di confronto informale tra la Commissione Europea, l'ECHA e i rappresentanti delle industrie) sono le seguenti:
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Completezza dei dossier: Imprese potrebbero riscontrare delle difficoltà nel provvedere nei tempi previsti alla informazioni richieste dagli Allegati VII e VIII del REACH. Allo stesso modo importatori di miscele potrebbero avere delle difficoltà nel reperire informazioni riguardanti le sostanze presenti nelle miscele dai propri fornitori.
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Cambiamenti di natura giuridica: Nel caso di aziende che, a seguito di variazioni come fusioni o divisioni aziendali, non sono più in possesso della pre-registrazione della sostanza.
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Dipendenza dal dichiarante capofila (lead registrant): Se il dichiarante capofila non riesce nel presentare la registrazione in tempo, i co-dichiaranti necessiteranno di supporto aggiuntivo.
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Sostanze per le quali non è prevista registrazione: Se non vi è intenzione di registrazione una particolare sostanza, gli utilizzatori a valle possono considerare l'ipotesi di assumere il ruolo di importatori e presentare la registrazione, oppure chiedere ad un secondo importatore.
Per maggiori informazioni il comunicato stampa dell'ECHA è disponibile al seguente link:
Inoltre, le quattro suddette situazioni sono approfondite al seguente link nella sezione del sito web ECHA dedicata al DCG:
Modificato il da Marco Valli 2E7536F4-4480-3476-C125-810F0040D9BF
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Segnaliamo che il 9 giugno u.s. il Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha reso noto il proprio parere sulla proposta di classificazione del biossido di titanio come cancerogeno di tipo 1B, presentata dalla Francia a maggio 2016.
Il RAC ha concluso che le prove scientifiche disponibili sono insufficienti a classificare il biossido di titanio come cancerogeno di tipo 1B, ma consentono la classificazione della sostanza come sospetta di provocare il cancro per via inalatoria (categoria 2).
La tipologia di classificazione identificata dal RAC avrà impatti sicuramente minori rispetto a quella, più restrittiva, proposta originariamente dalla Francia; resta tuttavia opportuno svolgere i necessari approfondimenti con riferimento alle diverse filiere industriali coinvolte nella produzione e/o utilizzo della sostanza per valutare l'impatto della eventuale classificazione nella categoria 2.
Il parere del RAC sarà formalizzato dall'ECHA nel mese di settembre, discusso a livello politico dal CARACAL (Comitato delle Autorità competenti REACH e CLP) e, infine, trasmesso alla Commissione europea per la decisione finale, che produrrà i suoi effetti solo successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE.
Vi terremo, come di consueto, aggiornati in merito agli sviluppi del dossier.
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Segnaliamo che il prossimo 26 giugno il Ministero della Salute e l'Università "La Sapienza" di Roma organizzano il convegno dal titolo: “Innovazione in ambito REACH: dialogo tra la Ricerca e le Imprese”.
L'evento, che vedrà la partecipazione dei Ministeri dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico, dell'Istruzione Università e Ricerca - oltreché dell'Istituto Superiore di Sanità, di ISPRA e di ENEA - costituisce un importante momento di confronto tra il mondo della ricerca e quello dell'industria su un tema strategico per lo sviluppo in chiave sostenibile del tessuto produttivo, con particolare riferimento ai settori manifatturieri direttamente interessati dalla normativa REACH.
Il convegno si terrà a Roma presso l'Aula Magna del Dipartimento Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università “La Sapienza” di Roma (Piazzale Aldo Moro, 5) e sarà articolato in tre sessioni:
· Il quadro normativo e alcuni strumenti disponibili
· Il punto di vista della ricerca pubblica
· Tavola rotonda con gli esponenti delle Associazioni industriali
La partecipazione è riservata alle Associazioni del sistema, in rappresentanza delle quali è previsto un intervento di Confindustria nella tavola rotonda che si terrà nel pomeriggio.
Nei prossimi giorni invieremo un Reminder con il programma dettagliato dell'evento.
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Il 31 maggio scorso l'ECHA ha aperto una internet consultation sulla proposta di classificazione armonizzata del Biossido di Titanio (TiO2) come Carc. 1B, H350i.
La sostanza, che attualmente non è compresa nell'allegato VI del CLP, è un pigmento e un agente opacizzante, tra le cui proprietà segnaliamo la resistenza agli attacchi chimici, la stabilità termica, la resistenza alla degradazione UV e il potenziale di fotocatalisi.
E’ molto usato sia in ambienti industriali che professionali ed incluso in numerosi prodotti e articoli tra cui: pitture, vernici, inchiostri, rivestimenti, plastiche, gomme, carte, intonaci, adesivi, tessuti, vetro, ceramica, componenti elettronici, catalizzatori, rivestimenti per pavimenti, granuli di copertura, additivi alimentari (E 171), prodotti farmaceutici, cosmetici, impronte dentali, etc.
Gli usi di TiO2 dipendono dalle sue proprietà, che sono determinate dalla cristallinità, dalla dimensione, dalla forma e dalla chimica di superficie della particella TiO2.
A causa del vasto uso di tale sostanza, numerose Associazioni europee e nazionali hanno risposto alla consultazione inviando dati contrastanti la classificazione come cancerogeno 1B (H350) che, se confermata, comporterebbe grossi problemi a molti settori, sia per quanto riguarda la gestione, sia perché ne sarebbero vietati molti usi.
Alla luce di quanto sopra, trasmettiamo in allegato un documento che riporta, per ciascun settore interessato, una breve indicazione degli usi della sostanza, dell'impatto che avrebbe la riclassificazione come cancerogeno e dell'assenza - nella maggior parte dei casi - di sostanze alternative.
Vista la trasversalità della tematica, e il potenziale impatto su più settori, abbiamo ritenuto opportuno intervenire come Confindustria, trasmettendo alle autorità competenti gli elementi utili per condurre un dibattito il più possibile informato in sede europea.
Confindustria - osservazioni biossido di titanio.pdf|Visualizza dettagli
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Trasmettiamo, per opportuna informazione, i riferimenti della 15° conferenza sulla sicurezza dei prodotti, organizzata da Federchimica e dall'Associazione Italiana del Commercio Chimico.
L'appuntamento è per il prossimo 3 novembre, presso Palazzo Castiglioni in Corso Venezia 47, Milano.
Ricordiamo che l'evento è gratuito e aperto anche alla partecipazione delle associazioni del sistema confederale, nonché alle imprese ad esse associate, e segnaliamo che è possibile registrarsi online, entro il 28 ottobre p.v., attraverso il sito internet di Federchimica (www.federchimica.it) nella sezione "Da Leggere" - "Eventi".
Per maggiori dettagli sul Programma dei Lavori, si faccia riferimento all'allegato alla presente comunicazione.
2016-14-10 Programma-15a Conferenza Sicurezza Prodotti.pdf|Visualizza dettagli
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Si trasmette in allegato il documento "Commenti alla bozza di guida ECHA - “Guidance on requirements for substances in articles” ", elaborato dal Gruppo di Lavoro REACH di Confindustria.
Il testo è stato trasmesso alle autorità competenti, Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, con lo scopo di fornire un valido contributo al dibattito relativo all'adozione delle nuove linee guida ECHA sulle sostanze negli articoli.
Confindustria_osservazioni bozza di linee guida ECHA.pdf|Visualizza dettagli
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Riportiamo di seguito alcuni recenti aggiornamenti sul regolamento REACH.
Aggiornamento Candidate List
Il 17 dicembre 2015 l'ECHA ha aggiunto 5 nuove sostanze identificate come SVHC nella lista delle sostanze candidate all'autorizzazione (Candidate List):
1) Nitrobenzene (EC number 202-716-0)
2) 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) (EC number 223-383-8)
3) 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) (EC number 253-037-1)
4) 1,3 - propanesultone (EC number 214-317-9)
5) Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and ammonium salts (EC number 206-801-3)
La Candidate List, che ora include 168 sostanze, è consultabile al seguente link:
Ricordiamo che, a seguito dell’inclusione delle sostanze in Candidate List, i produttori/importatori di articoli che contengono almeno una di queste sostanze hanno sei mesi per notificare all’ECHA l’eventuale presenza delle sostanze negli articoli, se le stesse sono contenute in quantitativi superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore/importatore e in concentrazione superiore allo 0.1% in peso/peso.
La notifica non deve essere effettuata se la sostanza è stata già registrata per quell’uso o quando l’esposizione di persone o dell'ambiente può essere esclusa in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili (art. 7, commi 3 e 6 del REACH).
Ricordiamo, inoltre, che tra queste sostanze alcune potrebbero essere successivamente incluse nell’elenco di sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV del REACH).
Informazioni aggiuntive sulle ultime sostanze incluse nella Candidate List, nonché ulteriori informazioni sui relativi adempimenti, sono disponibili al seguente link:
Primo aggiornamento linea Guida ECHA alle prescrizioni per le sostanze presenti negli articoli
In seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea sull'interpretazione dell'art. 7(2) del regolamento REACH (limite di notifica 0,1% di SVHC negli articoli), l'ECHA ha pubblicato un primo aggiornamento della guida sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli, al fine di correggere le parti del documento riferite al limite dello 0,1% non in linea con le conclusioni della sentenza della Corte.
Un aggiornamento più completo della guida seguirà nel 2016. Si prevede, in particolare, una revisione complessiva del documento con nuovi esempi allineati alla sentenza della Corte e un aggiornamento degli esempi attuali, che seguirà l'ordinario processo di consultazione previsto per i documenti di orientamento sull'applicazione del regolamento REACH.
Per maggiori informazioni e per la guida aggiornata, si rimanda al seguente link:
Limitazione degli stabilizzanti al piombo nel PVC: invito ECHA a presentare informazioni
La Commissione europea ha chiesto all'ECHA di predisporre un fascicolo Allegato XV di restrizione per gli stabilizzanti al piombo nel PVC. Nel fascicolo di proposta di restrizione, l'ECHA valuterà i rischi per la salute umana e l'ambiente associati all'uso del piombo come stabilizzante nel PVC. La restrizione potrebbe interessare, ad esempio, i produttori di stabilizzanti al piombo e i fornitori (produttori, importatori, distributori) di PVC e articoli correlati.
Le parti interessate, sono invitate a trasmettere informazioni ad esempio relative a tonnellaggi, emissioni ed esposizione, costi e usi del piombo come stabilizzatore nel PVC (inclusi i materiali riciclati) per i quali la sostituzione potrebbe essere difficoltosa, attraverso il seguente link:
Per maggiori informazioni, si rimanda al seguente link:
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Informiamo che in data 18 Novembre 2015 è stata pubblicata la bozza della 7° Raccomandazione ECHA per l'inclusione prioritaria di 11 nuove sostanze SVHC in Allegato XIV.
Si tratta in particolare delle seguenti sostanze:
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1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear
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Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1], cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2], trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3] [The individual cis- [2] and trans- [3] isomer substances and all possible combinations of the cis- and trans-isomers [1] are covered by this entry]
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Dihexyl phthalate
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Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] [The individual isomers [2], [3] and [4] (including their cis- and trans- stereo isomeric forms) and all possible combinations of the isomers [1] are covered by this entry]
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Lead monoxide (lead oxide)
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Orange lead (lead tetroxide)
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Pentalead tetraoxide sulphate
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Tetralead trioxide sulphate
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Sodium perborate; perboric acid, sodium salt
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Sodium peroxometaborate
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Trixylyl phosphate
Si riporta di seguito il link alla consultazione pubblica, a cui è possibile rispondere entro il 18 febbraio 2016.
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Si informa che sono aperte le consultazioni pubbliche per 3 domande di autorizzazione all'uso del Triossido di Cromo (usi sostanzialmente relativi al trattamento di superficie).
E' possibile inviare commenti entro il 7 Gennaio 2016.
Per poter partecipare alla consultazione, e per maggiori informazioni si rimanda ai seguenti link:
Modificato il da Marianna Faino 44223C8F-E48D-1061-C125-77EB004096C4
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Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni, per segnalarvi che è disponibile in libreria il documento di prime osservazioni di Confindustria sul tema delle sostanze contenute negli articoli alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea, con particolare riferimento alle problematiche per gli articoli importati.
Il documento è stato elaborato sulla base delle segnalazioni e dei contributi finora ricevuti, ai fini di trasmetterlo alle Autorità coinvolte nell'applicazione del Regolamento REACH, in vista delle discussioni in corso o previste a livello europeo.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e restiamo a disposizione per eventuali ulteriori considerazioni in vista della prossima fase di consultazione sulla revisione della Linea Guida ECHA.
Modificato il da Marianna Faino 44223C8F-E48D-1061-C125-77EB004096C4
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Si riportano alcuni recenti aggiornamenti relativi al Regolamento 1907/2006 (Regolamento REACH)
Scadenza di registrazione 2018
In data odierna, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato un comunicato stampa, relativo all'ultimo termine di registrazione per le sostanze chimiche esistenti, ai sensi del regolamento REACH.
Ricordiamo infatti che tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio economico europeo, in una fascia compresa tra 1 e 100 tonnellate l'anno, devono essere registrate entro il 31 maggio 2018 presso l'ECHA affinché siano immesse legalmente sul mercato.
Per ulteriori informazioni si rimanda ai link riportati nel comunicato stampa, nonché all'helpdesk nazionale:
Informiamo inoltre che mercoledì 24 giugno, alle ore 10:00 (ore 11.00 ad Helsinki) si terrà il primo di una serie di webinar dell’ECHA volto a fornire una panoramica generale sulle sostanze che devono essere registrate, sulle informazioni necessarie e sugli elementi che incidono sui costi della registrazione.
Le imprese eventualmente interessate possono registrarsi gratuitamente al seguente link:
Regolamento (UE) N. 864/2015 - modifica Regolamento Tariffe
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L139/1 del 5 giugno 2015 il Regolamento (UE) 2015/864 del 4 giugno 2015 (in allegato) recante modifica del Regolamento (CE) N. 340/2008 relativo alle tariffe e oneri che rivede le tariffe alla luce del tasso di inflazione media annuale applicabile pubblicato da Eurostat, che è pari a 1,5 % per l'anno 2013.
Il Regolamento entra in vigore il 25 giugno 2015.
Regolamento (UE) N.830/2015 - aggiornamento Allegato II del Regolamento REACH in materia di SDS
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea L132/8 del 29 maggio 2015 il Regolamento (UE) 2015/830 del 28 maggio 2015 che aggiorna l'allegato II del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) contenente le prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza (SDS).
Il regolamento è entrato in vigore il 1 giugno 2015.
Si evidenzia che le schede dati di sicurezza fornite ai destinatari prima del 1° giugno 2015, conformi alle disposizioni e alle tempistiche del Regolamento 453/2010, possono ancora essere utilizzate fino al 31.05.2017, fatte salve le condizioni di cui all'art. 31 paragrafo 9 del Regolamento REACH relative agli obblighi di aggiornamento delle SDS.
Materiale Workshop "Gli obblighi del REACH per le imprese che producono, importano e forniscono articoli"
Lo scorso 17 giugno si è tenuto a Bologna il Workshop "Gli obblighi del REACH per le imprese che producono, importano e forniscono articoli" organizzato dall'Helpdesk REACH del Ministero dello Sviluppo Economico, Confimi Impresa ed ENEA.
Si riporta, per informazione, il link alle presentazioni illustrate durante l'evento.
Modificato il da Marianna Faino 44223C8F-E48D-1061-C125-77EB004096C4
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Lo scorso 15 giugno è stata aggiornata la Candidate List, elenco delle sostanze candidate all'inserimento in Allegato XIV (Autorizzazione) del Regolamento REACH, con l'inclusione di due nuove voci.
Si tratta, in particolare, delle seguenti sostanze:
- 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate,
EC number: 271-094-0, 272-013-1,
CAS number: 68515-51-5, 68648-93-1
- 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof]
EC number: 271-094-0; 272-013-1,
CAS number: 68515-51-5; 68648-93-1
Le sostanze del primo gruppo sono utilizzate, ad esempio, come plastificanti e lubrificanti, incluso l'impiego in adesivi, rivestimenti, materiale da costruzione, rivestimenti cavi, lamine polimeriche, rivestimenti PVC ecc.
Le sostanze del secondo gruppo sono riconducibili, ad esempio, al prodotto conosciuto commercialmente come "karanal", utilizzato prevalentemente come fragranza.
La Candidate List, che contiene attualmente 163 sostanze, è disponibile al seguente link:
Ricordiamo che, a seguito dell’inclusione delle sostanze in Candidate List, i produttori/importatori di articoli che contengono almeno una di queste sostanze hanno sei mesi per notificare all’ECHA l’eventuale presenza delle sostanze negli articoli, se le stesse sono contenute in quantitativi superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore/importatore e in concentrazione superiore allo 0.1% in peso/peso.
La notifica non deve essere effettuata se la sostanza è stata già registrata per quell’uso o quando l’esposizione di persone o dell'ambiente può essere esclusa in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili (art. 7, commi 3 e 6 del REACH)
Ricordiamo, inoltre, che tra queste sostanze alcune potrebbero essere successivamente incluse nell’elenco di sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV del REACH)
Informazioni aggiuntive sulle ultime sostanze incluse nella Candidate List, nonché ulteriori informazioni sui relativi adempimenti, sono disponibili al seguente link:
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Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema della relazione fra autorizzazione REACH e materiali recuperati, per trasmettervi il position paper su sostanze e materiali riciclati nell’ambito del REACH e del processo autorizzativo, predisposto congiuntamente da Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'ambiente, nella versione in lingua italiana e in inglese.
In sintesi, il documento mette in evidenza l'importanza del settore del riciclo in Italia, le criticità legate all'eventuale richiesta di autorizzazione per i recuperatori e riporta una proposta di esenzione temporanea dall'autorizzazione per i recuperatori, in considerazione della durata del ciclo di vita del prodotto da recuperare.
Le autorità competenti REACH intendono portare il documento all'attenzione delle corrispondenti direzioni della Commissione europea per essere discusso nell'ambito dei gruppi di lavoro inerenti ai temi del REACH e competitività.
Parallelamente, ci stiamo coordinando con i nostri uffici di Bruxelles per portare il documento all'attenzione di BusinessEurope e verificare eventuali convergenze di interessi con altri Stati Membri.
Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.
Modificato il da Marianna Faino 44223C8F-E48D-1061-C125-77EB004096C4
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In data 16 dicembre 2013, l'ECHA ha aggiornato la Candidate List, elenco delle sostanze candidate all'inserimento in Allegato XIV (Autorizzazione) del Regolamento REACH, con l'inclusione di sette nuove sostanze.
Si ricorda che, a seguito dell’inclusione delle sostanze in Candidate List, i produttori/importatori di articoli, che contengono almeno una di queste sostanze, hanno sei mesi per notificare all’ECHA l’eventuale presenza delle sostanze negli articoli se le stesse sono contenute in quantitativi superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore/importatore e in concentrazione superiore allo 0.1% in peso/peso.
La notifica non deve essere effettuata se la sostanza è stata già registrata per quell’uso o quando l’esposizione di persone o dell'ambiente può essere esclusa in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili (art. 7, commi 3 e 6 del REACH)
Ulteriori informazioni sulla Candidate List e sui relativi adempimenti, sono disponibili a questo link.
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Segnaliamo che sono disponibili le slide degli interventi presentati nel corso del convegno ENEA dello scorso 19 novembre sull’impatto del Regolamento REACH sull’industria del riciclo.
Il convegno è stato organizzato per discutere e approfondire questo tema con particolare attenzione alla relazione tra autorizzazione REACH e sostanze/materiali recuperati.
Nel corso dell'evento sono state previste le testimonianze di alcuni settori industriali del Sistema confederale che hanno descritto alcune buone pratiche applicate a livello nazionale e un intervento di Confindustria, con una breve illustrazione del lavoro di approfondimento svolto negli ultimi mesi su questo tema.
Il tema è, infatti, di particolare interesse per il Sistema confederale, in quanto le imprese operanti in diversi settori industriali sono particolarmente impegnate nelle attività di recupero, in linea con le politiche ambientali dell’Unione europea in materia di gestione dei rifiuti e di efficienza delle risorse.
È essenziale che il REACH non comporti complicazioni nel quadro generale dell’attività di recupero, anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle imprese che operano in questo campo sono di piccole e medie dimensioni.
In particolare, la richiesta di autorizzazione prevista dal REACH è particolarmente onerosa e presuppone numerose informazioni e approfondimenti. Inoltre, va considerato che con il tempo un numero sempre maggiore di sostanze SVHC potrà essere inserito in Allegato XIV (autorizzazione) e un recuperatore potrebbe dover presentare diverse richieste di autorizzazione per uno stesso materiale recuperato.
Confindustria ha ritenuto, pertanto, opportuno avviare un confronto al proprio interno sul tema e ha elaborato alcune proposte che sono state portate all’attenzione dei Ministeri competenti e brevemente presentate in occasione del Convegno.
Il documento di osservazioni e proposte è disponibile tra i documenti di posizione riportati nella cartella REACH.
Modificato il da Marianna Faino 44223C8F-E48D-1061-C125-77EB004096C4
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