Nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ricordiamo che il 31 maggio 2018 è il termine ultimo per effettuare la registrazione di sostanze pre-registrate e fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate l'anno.
Inoltre, ricordiamo che sono tenuti a eseguire la registrazione:
- fabbricanti o importatori dell'UE di sostanze in quanto tali o contenute in miscele;
- produttori o importatori dell'UE di articoli contenenti sostanze che soddisfano i criteri indicati nell'articolo 7.1 del Regolamento;
- "rappresentanti esclusivi" stabiliti nell'UE e designati da un fabbricante, un responsabile della formulazione o un produttore di articoli stabilito al di fuori dell'UE, per l'adempimento degli obblighi di registrazione incombenti agli importatori.
A tal proposito, vi segnaliamo il comunicato stampa pubblicato sul sito dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) lo scorso 31 gennaio in cui viene riportato che, nel caso di specifiche circostanze eccezionali, qualora le aziende dovessero riscontrare difficoltà nel registrare le sostanze entro la suddetta data di scadenza prevista per il 31 Maggio 2018, queste saranno tenute ad informare ECHA il prima possibile e comunque entro il 24 Maggio 2018.
Le imprese dovranno fornire una dettagliata giustificazione della loro situazione e delle misure intraprese per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento REACH. Successivamente alla ricezione di tali informazioni, l'ECHA fornisce le prescrizioni su come presentare la registrazione entro il termine di scadenza.
In particolare, le quattro situazioni identificate dal Directors Contact Group (Gruppo di confronto informale tra la Commissione Europea, l'ECHA e i rappresentanti delle industrie) sono le seguenti:
- Completezza dei dossier: Imprese potrebbero riscontrare delle difficoltà nel provvedere nei tempi previsti alla informazioni richieste dagli Allegati VII e VIII del REACH. Allo stesso modo importatori di miscele potrebbero avere delle difficoltà nel reperire informazioni riguardanti le sostanze presenti nelle miscele dai propri fornitori.
- Cambiamenti di natura giuridica: Nel caso di aziende che, a seguito di variazioni come fusioni o divisioni aziendali, non sono più in possesso della pre-registrazione della sostanza.
- Dipendenza dal dichiarante capofila (lead registrant): Se il dichiarante capofila non riesce nel presentare la registrazione in tempo, i co-dichiaranti necessiteranno di supporto aggiuntivo.
- Sostanze per le quali non è prevista registrazione: Se non vi è intenzione di registrazione una particolare sostanza, gli utilizzatori a valle possono considerare l'ipotesi di assumere il ruolo di importatori e presentare la registrazione, oppure chiedere ad un secondo importatore.
Per maggiori informazioni il comunicato stampa dell'ECHA è disponibile al seguente link:
Inoltre, le quattro suddette situazioni sono approfondite al seguente link nella sezione del sito web ECHA dedicata al DCG: