PROGETTO CONFINDUSTRIA-REMTECH
L'Italia delle opportunità: industria, ambiente, territorio, grandi opere, sostenibilità
Il Progetto Confidustria-RemTech rappresenta un percorso multifunzionale con l'obiettivo di creare una collaborazione sistemica e continuativa relativamente alle tematiche di comune interesse tra il mondo dell'Industria e RemTech, l’evento italiano più specializzato sulle bonifiche dei siti contaminati e la riqualificazione del territorio (tutela delle coste, rischio idrogeologico, riutilizzo dei materiali e sostenibilità delle opere).
Il progetto vede il concretizzarsi di azioni congiunte quali workshop, progetti di formazione, attività specifiche con le associazioni territoriali e la struttura di Remtech, che vive e opera tutto l’anno, come vero servizio di problem-solving delle numerose questioni che il mondo dell’industria si trova ad affrontare quotidianamente in materia ambientale.
RemTech Expo, IX edizione (www.remtechexpo.com), è l’evento italiano più specializzato sulle bonifiche dei siti contaminati, la riqualificazione del territorio, la tutela delle coste, il rischio idrogeologico, il riutilizzo dei materiali da C&D e la sostenibilità delle opere. L'evento, che si caratterizza per l'esposizione delle migliori tecnologie e servizi e per un programma congressuale specialistico, tecnico e scientifico, ha saputo, sin dalla prima edizione, interpretare l’innovazione e i cambiamenti e incentivare le modifiche per rendere più attuabili i miglioramenti. Tutti i principali stakeholder sono coinvolti nella manifestazione, governo, industria, enti pubblici, sistema dei controlli, associazioni, società private, università, centri di ricerca, professionisti.
L'Industria è quest'anno una grande protagonista, a partire dalla cerimonia inaugurale L'Italia delle opportunità: industria, ambiente, territorio, grandi opere, sostenibilità e nelle sessioni congressuali (convegni, workshop, tavole rotonde) di livello nazionale e internazionale, tra cui Il Focus Industriale e la Conferenza Nazionale dell'Industria sulle Bonifiche e sull'Ambiente (il programma completo è disponibile on line). Confindustria sarà, inoltre, presente mediante l'allestimento di un focal point per tutti gli operatori del settore. Sarà, inoltre, allestita la prima Mostra Fotografica sui siti industriali c on la partnership di Unione Petrolifera e il supporto di Federchimica al fine di dare grande risalto al tessuto industriale italiano.
Per ulteriori informazioni: Marco Ravazzolo, Confindustria - [email protected] - Giulio Molinaro, Confindustria - [email protected]
Per ulteriori informazioni sulla manifestazione e per partecipare come espositori: Silvia Paparella, project manager di RemTech - [email protected] e +39 0532-90.94.95
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Informiamo che ci è stato segnalato l'interesse di alcuni associati rispetto alla Consultazione pubblica in corso della Commissione europea per snellire gli obblighi di monitoraggio e reporting in materia ambientale.
Tale consultazione, avviata a novembre scorso, si inquadra nell'ambito delle linee guida per una Better Regulation e, in particolare, nell'ambito del programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance programme). In tale contesto, la CE sta considerando l’ipotesi di abrogare la Direttiva 91/692/CEE per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, che ha stabilito norme comunitarie ad ampio raggio per il monitoraggio e la rendicontazione di dati relativi a qualità dell’aria, rumore e rifiuti.
In particolare, il Fitness Check è volto a verificare:
- le tempistiche ovvero se il reporting avviene in tempo utile ai fini delle esigenze di policy e se il timing è coerente fra le varie normative
- l'organizzazione del processo ovvero se le procedure sono informatizzate e se il processo di validazione è adeguato
- il contenuto ovvero se tutte le informazioni richieste sono necessarie e se sono esaustive
La consultazione pubblica, che scadrà il prossimo 10 febbraio, è aperta a cittadini, organizzazioni e autorità pubbliche.
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reporting_en.htm
Al fine di valutare l'opportunità da parte di Confindustria di fornire una risposta, alleghiamo alla presente il testo del questionario e, qualora interessati, vi invitiamo gentilmente ad indicarci le risposte inviando il documento compilato al presente indirizzo di posta elettronica entro il prossimo lunedì 8 febbraio.
draft answer-env monitoring and reporting.docx|Visualizza dettagli
Modificato il da Massimo Beccarello 1784DF74-F7BB-934F-C125-71B000362642
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Segnaliamo che nella Serie Generale n. 13 della Gazzetta Ufficiale del 18-1-2016 è stata pubblicata la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali“.
Il provvedimento, in vigore dal 2 febbraio, contiene, in 79 articoli, numerose disposizioni a carattere ambientale (e non solo) di interesse per le imprese. Tra queste, si segnala, a titolo non esaustivo:
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la protezione delle risorse naturali, con particolare riferimento alle attività di prospezione degli idrocarburi in mare e alle aree marine protette (art. 2);
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valutazione di impatto ambientale e sanitario (artt. 8-9, 57);
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sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ETS – art. 10, vd nostra comunicazione di lunedì 11 gennaio) ed energia (artt. 12-15, 24, 71, 73);
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acquisti verdi (Green Public Procurement) (artt. 16-21, 23);
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gestione dei rifiuti (artt. 24 – 50), tra cui l’abrogazione del divieto di conferimento dei rifiuti con PCI superiore ai 13000 kJ (art. 46);
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bonifiche e danno ambientale (art. 31, 56, 78); agevolazioni fiscali per interventi di bonifica da amianto, da disciplinare con apposito DM (art. 56);
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materiali da scavo e di estrazione (art. 28, 53).
Nell’informare che i contenuti di tutte le disposizioni sono consultabili sul sito della Camera dei Deputati a questo link segnaliamo che i nostri uffici sono a disposizione per gli eventuali chiarimenti e approfondimenti si rendessero necessari.
Modificato il da Massimo Beccarello 1784DF74-F7BB-934F-C125-71B000362642
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Il Sole 24 ore ha dedicato un Focus - nell'ambito della sezione Norme e Tributi del quotidiano di giovedì 9 luglio - alla nuova disciplina dei delitti ambientali che è stata approfondita in occasione del Convegno tenuto in Confindustria lo scorso 7 luglio.
Per consultare tutti gli articoli contenuti nel Focus, clicca qui.
Si allega inoltre la presentazione della dott. ssa Silvia Paparella (REMTECH). Presentazione Remtech.pdf|Visualizza dettagli
Il video dei lavori del Convegno sarà pubblicato a breve in un'apposita sezione della Comunità.
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Confindustria oggi presenterà all'evento fieristico RemTech di Ferrara il progetto "Dalla bonifica alla reindustrializzazione - Analisi, criticità, proposte".
Il progetto, che aggiorna un precedente contributo del 2009 sul tema, intende focalizzare l'attenzione sulla dimensione tecnologica e di impatto economico delle politiche di risanamento, ma, soprattutto, si pone l'obiettivo di integrare nelle politiche di bonifica il tema del rilancio di attività economiche/industriali.
Questo lavoro, che abbiamo sviluppato e redatto in questi mesi con il contributo della rete di esperti del sistema, è articolato in quattro parti:
1) aggiorna il quadro normativo e regolamentare della materia;
2) sviluppa un'analisi delle principali tecnologie di risanamento adottate nei siti di interesse nazionale (SIN) oggetto dell'analisi e le relative implicazioni sul piano ambientale;
3) sviluppa un'analisi degli effetti di potenziale impatto socio-economico derivanti da una politica di risanamento (crescita investimenti, occupazione, PIL);
4) conclude fornendo spunti di riflessione per un rafforzamento e integrazione delle politiche di risanamento e di rilancio di attività economiche/industriali.
Condustria Dalla Bonifica alla Reindustrializzazione settembre 2016.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Massimo Beccarello 1784DF74-F7BB-934F-C125-71B000362642
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Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 24 dicembre, ripresa in cronologia, per informare che nella GU Serie Generale n. 302 del 30-12-2015 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cd. "milleproroghe") che contiene, all'art. 8 comma 1, l'attesa disposizione sul Sistri, nei termini che vi abbiamo anticipato nella comunicazione in cronologia.
Segnaliamo, inoltre, l'introduzione di alcune proroghe specifiche in materia di autorizzazione integrata ambientale - AIA - per taluni grandi impianti di combustione. In particolare, l'art. 8, comma 2 del decreto in oggetto, al fine di consentire l'aggiornamento dell'autorizzazione da parte dell’Autorità competente, introduce alcune disposizioni volte a prorogare di un anno il termine del 1° gennaio 2016 di cui al comma 3, dell’art 273 del Dlgs 152/2006, per i grandi impianti di combustione, al ricorrere di determinate condizioni.
Infine all'art. 8, comma 3, è stata inserita la consueta proroga del divieto di ammissibilità in discarica per i rifiuti con PCI superiore a 13000 kJ/kg (art. 6, comma 1, lettera p), decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36). Il termine è stato da ultimo fissato al 29 febbraio 2016.
Segnaliamo a riguardo, tuttavia, che all'interno del ddl 2093-B "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali", approvato il 22 dicembre in via definitiva alla Camera dei Deputati, è presente, all'art. 37, una disposizione che prevede l'abrogazione di tale divieto.
Ci riserviamo quindi di tenervi informati sulla conclusione dell'iter e fornirvi un'informativa sui contenuti del provvedimento.
Il testo del DL cd. "milleproroghe", entrato in vigore il 30 dicembre stesso, è consultabile al seguente link:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00225/sg
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Da: Massimo Beccarello/Confindustria
Per: RETE AMBIENTE ASS. CATEGORIA, RETE AMBIENTE TERRITORIALI
Cc: Andrea Bianchi/Confindustria@Confindustria
Data: 24/12/2015 12:53
Oggetto: SISTRI: norma su DL milleproroghe
Facciamo seguito alla comunicazione del 22 dicembre per segnalare che, come previsto, il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato il DL cd. "milleproroghe".
A riguardo il comunicato stampa successivo al CdM segnala che "Viene prorogato di un anno il termine per l’adeguamento al SISTRI (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)".
In particolare, all'interno del testo del DL milleproroghe uscito dal Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio, è presente una disposizione che proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali (articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), nonché le relative sanzioni.
Lo stesso comma 3bis stabilisce che durante detto periodo, le sanzioni relative al corretto utilizzo del SISTRI non si applicano.
Con la stessa disposizione si differiscono di un anno i termini del contratto con l'attuale concessionario.
Rimaniamo quindi ora in attesa di leggere i contenuti definitivi del provvedimento che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Cordiali saluti
Massimo Beccarello
Modificato il da Giulio Molinaro FDF266EC-3A08-ADFD-C125-7594002C47AB
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Lo scorso 12 dicembre, nel corso della 21° Conferenza delle Parti sul Clima delle Nazioni Unite (COP21), è stato raggiunto a Parigi il primo accordo globale sui cambiamenti climatici.
L’Accordo, definito dal Ministro degli Esteri francese Laurent Fabius “storico, ambizioso, giusto, sostenibile, dinamico, equilibrato e legalmente vincolante”, è stato firmato da 195 Paesi. Francois Hollande lo ha definito “il primo accordo globale n aspetti finanziari (Art.9), i Paesi sviluppati si impegnano ad assistere finanziariamente i Paesi in via di sviluppo sia sul fronte della riduzione delle emissioni (mitigazione) che degli adattamenti, con una progressione degli sforzi finanziari nel tempo e con un equilibrio tra le azioni di sostegno alla mitigazione e quelle agli adattamenti. Il Meccanismo Finanziario della Convenzione fungerà da meccanismo finanziario dell’Accordo. Il riferimento alla mobilitazione dei 100 miliardi di dollari l’anno da qui al 2020 è nominato nelle decisioni e non nel testo dell’Accordo.
Il trasferimento tecnologico (Art. 10) per accelerare, incoraggiare e promuovere l’innovazione, sarà finanziato attraverso il Meccanismo Finanziario, mentre un Meccanismo Tecnologico della Convenzione definirà il quadro normativo di riferimento per facilitare la cooperazione nella ricerca e nello sviluppo e l’accesso alle tecnologie, specie nei primi stadi di sviluppo delle stesse. I Paesi sviluppati si impegnano a sostenere Paesi in via di sviluppo, anche finanziariamente, nell’implementazione di questo articolo e dovranno rendere conto dei loro sforzi nella revisione (“global stocktake”). Riguardo al capacity building, dovrà essere collettivo ma specifico per ogni Paese e rispondere a esigenze nazionali, con un’attenzione particolare per i Paesi più vulnerabili. La cooperazione dovrà riguardare anche le misure per aumentare l’educazione, la consapevolezza e la partecipazione pubblica.
Il principio di “differenziazione” è presente anche negli obblighi di trasparenza (Art.13). Qui il testo dell’Accordo si fa ambiguo perché da una parte si intende stabilire un quadro comune che richieda a tutti i Paesi di informare sulle emissioni nel loro territorio e sui progressi verso i rispettivi contributi nazionali, dall’altra si lascia flessibilità a quei Paesi in via di sviluppo alla luce delle proprie capacità e si specifica che le modalità del quadro di riferimento saranno stabilite nel 2016. Infine, si dichiara che per i Paesi meno sviluppati l’implementazione di questo obbligo non dovrà comportare azioni intrusive, punitive o onerose.
L’Accordo prevede un inventario globale periodico ai fini di valutare il progresso collettivo nell’implementazione degli obiettivi dell’Accordo e i suoi obiettivi a lungo termine (“global stoacktake”). Il primo inventario globale è stabilito per ora nel 2023 e ogni 5 anni a partire da questa data.
Per facilitare l’implementazione e promuovere il recepimento delle clausole dell’Accordo, viene istituito un comitato, che dovrà operare in modo trasparente e non punitivo, nel rispetto delle capacità e delle circostanze di tutte le Parti.
Testo dell’Accordo in inglese
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600008829
Modificato il da Barbara Mariani 11396CBB-AD50-5ED1-C125-77450036943E
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Con riferimento al Convegno "La nuova disciplina dei delitti ambientali: tesi a confronto", organizzato in Confindustria per il prossimo 7 luglio, si allega il programma definitivo e si comunica che sono aperte le iscrizioni.
Per ulteriori dettagli, clicca qui
progr Delitti Amb 7-7_10x21.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Marco Ravazzolo E9BCD90E-6C13-23FF-C125-72F2004C1B43 [email protected]
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Sperando di fare cosa gradita, si anticipa il save the date per il convegno "La nuova disciplina dei delitti ambientali: tesi a confronto", organizzato da Confindustria.
L'appuntamento è per martedì 7 luglio dalle ore 15:00 presso la Sala Pininfarina in Confindustria.
L'evento sarà l'occasione per un confronto tra istituzioni, imprese e associazioni ambientaliste sui temi della tutela penale dell’ambiente e per approfondire, con l’intervento di esperti, i principali aspetti sulla nuova disciplina dei delitti ambientali introdotta nel Codice Penale.
Il programma sarà ultimato e trasmesso nei prossimi giorni.
Per informazioni:
Vittoria Masprone - [email protected]
Michela Geraci - [email protected]
Delitti ambientali seminario confindustria.pdf|Visualizza dettagli
progr Delitti Amb 7-7_10x21.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Marco Ravazzolo E9BCD90E-6C13-23FF-C125-72F2004C1B43 [email protected]
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Si allega un contributo per una riflessione relativamente alle vicende normative che hanno interessato il Codice dell'ambiente dalla sua entrata in vigore ad oggi, che offre anche un interessante strumento di analisi per chi si occupa della materia ambientale.
Il documento evidenzia numeri che fanno riflettere sull’importanza di assicurare qualità, certezza e stabilità della normativa in questa materia.
In linea con lo spirito della rete ambiente di Confindustria ci preme condividere con tutti coloro che nel Sistema si occupano della materia ambientale riflessioni e considerazioni.
Forse non tutti sanno che ... dodici anni di TUA.pdf|Visualizza dettagli
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Con riferimento al tema dell’economia circolare e, in particolare, alla Strategia europea sulla plastica pubblicata dalla Commissione UE il 18 gennaio 2018 ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0028&from=EN) , vi segnaliamo, per quanto di vostro interesse, l’evento “A circular future with Plastics” organizzato da UnionPlast ed EuPC, che si terrà a Milano il 24 e il 25 maggio 2018.
I dettagli dell’evento sono disponibili ai seguenti link:
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Vi informiamo che abbiamo ricevuto da Ecopneus una segnalazione in merito alla predisposizione dei nuovi contratti per il periodo 2019-2021.
Infatti, il 31 dicembre 2018 scadranno i contratti attualmente in essere tra il Consorzio e le aziende che effettuano operazioni di raccolta, selezione, stoccaggio (ad esclusione delle Regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria e Calabria), frantumazione con e senza recupero, trasporto punto a punto e di alcune tipologie di valorizzazione dei PFU (Pneumatici Fuori Uso).
I nuovi contratti, validi per il suddetto periodo (per le attività di trasporto punto a punto i contratti copriranno il periodo 2019-2020), potranno essere stipulati tramite gare elettroniche attraverso l'accesso all'Albo Fornitori per consentire:
alle aziende che partecipano per la prima volta, di registrarsi all’interno dell’Albo attivando le Categorie Merceologiche di interesse tramite la compilazione del questionario (o dei questionari) relativo/i;
alle aziende già registrate di confermare/aggiornare obbligatoriamente il profilo esistente (sia per l’ambito Informazioni Generali sia per le specifiche Categorie Merceologiche di interesse), anche se già recentemente rivisto.
La registrazione, totalmente gratuita e volontaria, deve essere effettuata attraverso l’Area Operatori del sito internet www.ecopneus.it dalle ore 15:00 del 26 febbraio alle ore 17:00 del 16 aprile 2018.
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Si segnala che la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 00003222 del 28 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1179, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, ovvero il c.d. CLP.
Nello specifico, il Regolamento 2016/1179 ha modificato la tabella 3.1. dell’Allegato VI, Parte 3 del Regolamento CLP, la quale riporta la classificazione e l’etichettatura armonizzata delle sostanze pericolose. Tale Regolamento, in vigore dal 9 agosto 2016, si applica a decorrere dal 1°marzo 2018 in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
Il Regolamento in argomento aveva suscitato dubbi interpretativi a causa di una discrepanza tra la versione italiana e quella inglese del quinto considerando, relativamente alle sostanze contenenti rame. Infatti, la versione italiana riporta: i proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un’ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l’ambiente acquatico forniti dall’industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.”
Nella versione inglese, viceversa, il testo risulta essere il seguente: “However, the proposed M-factors for long-term aquatic hazard should not be included since they require further assessment by RAC in view of scientific data on aquatic toxicity presented by industry after the RAC opinion was forwarded to the Commission.”
Come si può notare, dunque, nel testo italiano manca il riferimento alla tossicità acquatica cronica (long-term aquatic hazard), rispetto alla quale secondo il testo inglese non dovrebbe applicarsi il fattore M introdotto invece dal Regolamento per la sola tossicità acuta nei casi dei composti del rame.
Tanto premesso, si chiarisce che la versione del regolamento approvata e votata dagli Stati membri è esclusivamente quella inglese, pertanto è a quest’ultima che bisogna riferirsi in tutte le ipotesi di discordanza nelle traduzioni.
In tal senso, la corretta interpretazione del Regolamento è quella per cui si applica il fattore M alla sola tossicità acuta come riportato anche dall’Agenzia Europea delle sostanze chimiche in risposta a un quesito posto dall’Arpa Lombardia, che ha avuto modo di affermare che: “è obbligatorio utilizzare il fattore M proposto dal RAC per la tossicità acquatica acuta [… ]. I fattori M proposti dal RAC non sono obbligatori per la tossicità acquatica cronica.”
In conclusione, quindi, la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha aderito al suddetto parere espresso dall’ECHA.
Ad ogni buon fine, si ricorda che per fattore M si intende il fattore moltiplicativo utilizzato nella determinazione delle concentrazioni soglia degli inquinanti in ambienti acquatici, mentre il RAC è il Comitato per la valutazione dei rischi, il quale elabora i pareri dell’ECHA sui rischi che le sostanze comportano per la salute umana e l’ambiente in relazione alle procedure REACH e CLP.
Circolare DG RIN Min ambiente.pdf|Visualizza dettagli
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E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2018 (G.U. Serie Generale n. 32 dell’8 febbraio 2018), e contestualmente è entrato in vigore, il Decreto Direttoriale 1° febbraio 2018, recante “Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.”
Il decreto viene emanato in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 123 della legge n. 124 del 2017 (Legge annuale mercato e concorrenza).
Il decreto si compone di 5 articoli e di 2 allegati ed è finalizzato a semplificare le procedure di raccolta dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi con la modalità della microraccolta, che consente ad un unico raccoglitore o trasportatore di raccogliere i rifiuti presso più produttori o detentori con uno stesso automezzo nel più breve tempo possibile, come definito all’articolo 193, comma 11, del decreto legislativo 152/2006. Tale modalità semplificata non esclude la possibilità, per gli operatori, di continuare a utilizzare la procedura ordinaria.
Questo decreto risponde, inoltre, alle necessità di semplificazione volte a facilitare la microraccolta di questi materiali da parte di soggetti regolarmente iscritti all’Albo Gestori Ambientali alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi), prevedendo quindi, ai sensi dell’art. 1 comma 124 della Legge n. 124 del 2017, l’istituzione di un’iscrizione semplificata di questi soggetti per quantità limitate di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. A riguardo, si segnala che l’Albo Gestori Ambientali ha avviato i lavori per definire tali modalità semplificate ed i limiti di quantità per questa specifica categoria di iscrizione.
L’articolo 1 delimita l’oggetto del decreto. Nello specifico, il decreto in esame definisce le modalità semplificate per effettuare la raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi prevedendo la compilazione di un unico formulario di identificazione rifiuti nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell'ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo ed in una stessa giornata. Si definiscono altresì le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i soggetti che effettuano l’attività di trasporto e raccolta di questi rifiuti.
L’articolo 2 perimetra l’ambito applicativo del provvedimento: il provvedimento si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, d.Lgs. n. 152 del 2006 alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi), nonché ai soggetti che si iscriveranno all'Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124, una volta definite dall’ Albo gestori ambientali.
L’articolo 3 riguarda la semplificazione nella gestione e compilazione del documento di trasporto per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo nell’ambito della stessa giornata (microraccolta). Nello specifico, la disposizione rimanda all’allegato A del decreto direttoriale, che contiene il fac simile di formulario in caso di microraccolta presso più produttori e detentori di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. Per quel che riguarda la corretta compilazione di tale formulario, l’allegato B al decreto direttoriale, indica come riferimenti:
- l'allegato «C» al decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;
- la circolare del Ministero dell'ambiente 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98. (Gazetta Ufficiale 11 settembre 1998 n. 212) sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti;
Per quanto non specificato nella sopra richiamata documentazione occorre fare riferimento alle indicazioni aggiuntive riportate nello stesso allegato B.
Per quanto riguarda la vidimazione, non essendo riportata nel provvedimento nessuna indicazione in merito, si ritiene opportuno rimandare alla normativa di riferimento in vigore, ossia a quanto disposto dall’articolo 193, comma 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Le principali novità per la compilazione e la gestione di questo modello semplificato di formulario sono le seguenti:
- nel caso di raccolta presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all'allegato «A» al decreto direttoriale 1 febbraio 2018. Questa attività di raccolta sopra descritta deve, in ogni caso, concludersi nell'ambito della giornata in cui ha avuto inizio;
- nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore riporta, nell'ordine cronologico in cui e' intervenuto nella raccolta, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui e' stato effettuato il prelievo;
- In corrispondenza del numero di riferimento di ciascun produttore alla voce “quantità” (campo 6) viene indicata la quantità o il volume dei rifiuti conferiti dal singolo produttore;
- durante l'attività' di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi presso più produttori, il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di identificazione. Una copia rimane presso l'ultimo produttore o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. Una copia del formulario e' conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest'ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.
- il destinatario annota nel registro di carico e scarico il peso totale da lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel singolo formulario e vi annota/allega l'elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi;
- nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori maggiore di 10, il trasportatore provvede alla compilazione di un FIR aggiuntivo;
- le informazioni relative al campo [4] riguardano le caratteristiche di pericolo dei rifiuti e non sono pertinenti per questa specifica tipologia di trasporto di rifiuti non pericolosi, così come le informazioni relative all’obbligo di trasporto secondo la normativa ADR (campo 8) che non rileva per i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
- ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.
L’articolo 4 disciplina la semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico per i soggetti che effettuano l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità ordinarie (categoria 4) o secondo le modalità semplificate che saranno definite: l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico è soddisfatto mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.
L’articolo 5 disciplina le modalità con cui le associazioni di volontariato e gli enti religiosi possono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana. Viene definito trasporto occasionale: ”l'attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.”
Per essere legittimati a svolgere tali attività le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono operare d'intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il quale individuerà apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose.
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Nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ricordiamo che il 31 maggio 2018 è il termine ultimo per effettuare la registrazione di sostanze pre-registrate e fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate l'anno.
Inoltre, ricordiamo che sono tenuti a eseguire la registrazione:
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fabbricanti o importatori dell'UE di sostanze in quanto tali o contenute in miscele;
-
produttori o importatori dell'UE di articoli contenenti sostanze che soddisfano i criteri indicati nell'articolo 7.1 del Regolamento;
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"rappresentanti esclusivi" stabiliti nell'UE e designati da un fabbricante, un responsabile della formulazione o un produttore di articoli stabilito al di fuori dell'UE, per l'adempimento degli obblighi di registrazione incombenti agli importatori.
A tal proposito, vi segnaliamo il comunicato stampa pubblicato sul sito dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) lo scorso 31 gennaio in cui viene riportato che, nel caso di specifiche circostanze eccezionali, qualora le aziende dovessero riscontrare difficoltà nel registrare le sostanze entro la suddetta data di scadenza prevista per il 31 Maggio 2018, queste saranno tenute ad informare ECHA il prima possibile e comunque entro il 24 Maggio 2018.
Le imprese dovranno fornire una dettagliata giustificazione della loro situazione e delle misure intraprese per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento REACH. Successivamente alla ricezione di tali informazioni, l'ECHA fornisce le prescrizioni su come presentare la registrazione entro il termine di scadenza.
In particolare, le quattro situazioni identificate dal Directors Contact Group (Gruppo di confronto informale tra la Commissione Europea, l'ECHA e i rappresentanti delle industrie) sono le seguenti:
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Completezza dei dossier: Imprese potrebbero riscontrare delle difficoltà nel provvedere nei tempi previsti alla informazioni richieste dagli Allegati VII e VIII del REACH. Allo stesso modo importatori di miscele potrebbero avere delle difficoltà nel reperire informazioni riguardanti le sostanze presenti nelle miscele dai propri fornitori.
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Cambiamenti di natura giuridica: Nel caso di aziende che, a seguito di variazioni come fusioni o divisioni aziendali, non sono più in possesso della pre-registrazione della sostanza.
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Dipendenza dal dichiarante capofila (lead registrant): Se il dichiarante capofila non riesce nel presentare la registrazione in tempo, i co-dichiaranti necessiteranno di supporto aggiuntivo.
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Sostanze per le quali non è prevista registrazione: Se non vi è intenzione di registrazione una particolare sostanza, gli utilizzatori a valle possono considerare l'ipotesi di assumere il ruolo di importatori e presentare la registrazione, oppure chiedere ad un secondo importatore.
Per maggiori informazioni il comunicato stampa dell'ECHA è disponibile al seguente link:
Inoltre, le quattro suddette situazioni sono approfondite al seguente link nella sezione del sito web ECHA dedicata al DCG:
Modificato il da Marco Valli 2E7536F4-4480-3476-C125-810F0040D9BF
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Segnaliamo la pubblicazione di un articolo, a firma Paola Ficco, su "Il Sole 24 Ore" di sabato 2 dicembre (pagina 19), dal titolo "Il paradosso del Sistri, il digitale moltiplica la carta".
Vi terremo informati sugli sviluppi nelle prossime settimane.
Sistri_Sole 24 ore - 02 dicembre 2017.pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo che lo scorso 22 novembre il Consiglio e il Parlamento hanno trovato un accordo sulla decisione di abrogare ed emendare la legislazione in materia di standardizzazione e razionalizzazione degli obblighi e modalità delle relazioni relative alla trasmissione d'informazione in campo ambientale.
Il processo di revisione riguarderà l'abrogazione della direttiva sugli standard del reporting ambientale (91/692/CEE), e contribuirà a ridurre, semplificare e armonizzare gli obblighi richiesti nella trasmissione e pubblicazione di relazioni in materia ambientale.
L'accordo provvisorio dovrà essere presentato al prossimo Coreper per approvazione, successivamente la nuova decisione sarà sottoposta al Parlamento e al Consiglio per la formalizzazione finale. Essendoci diversi riferimenti alla Waste Framework Directive, si è deciso di posticipare il voto in Parlamento finché non verrà raggiunto un accordo sul processo di revisione in tema di rifiuti attualmente in corso.
La nuova legislazione entrerà poi in vigore il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE.
Per maggiori informazioni sull'iniziativa è possibile fare riferimento al comunicato stampa del Consiglio al seguente link:
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Segnaliamo che, nell'ambito della fiera "Ecomondo" che si terrà a Rimini dal 7 al 10 novembre, è stato organizzato un convegno a cura di Orim S.p.a., Università di Macerata e Università Politecnica delle Marche sul tema, più volte sollevato dal sistema, riguardante il ruolo del consenso sociale nel raggiungimento degli obiettivi dell'economia circolare dal titolo "Economia circolare e Reputazione (sociale). Il circolo vizioso di cui nessuno parla".
L'evento, che si terrà giovedì 9 novembre a partire dalle ore 14 in "Sala Acero", sarà l'occasione per presentare uno studio che ha l'obiettivo di evidenziare come la ridotta conoscenza di alcune categorie di stakeholder (in primis la società civile) nell'ambito dei reali contenuti e della rilevanza del modello “circolare” dell’economia possa ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
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Facciamo seguito alla riunione di coordinamento tenutasi lo scorso 24 ottobre a Bologna presso Confindustria Emilia-Romagna per rendere disponibile la presentazione proiettata durante l'incontro.
Presentazione riunione di coordinamento 24 ottobre.pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'UE il 14 giugno il "Regolamento (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico».
La Commissione Europea è intervenuta sulla norma che regola la Classificazione dei Rifiuti, definendo i criteri da applicare per stabilire se un rifiuto sia ecotossico o meno. I nuovi criteri andranno a colmare il vuoto normativo lasciato dall'Europa in materia, in quanto fino ad ora non erano state precisate le condizioni di attribuzione della caratteristica HP 14 ai rifiuti.
In tal senso, l'Italia, dal 2012, ha stabilito che la caratteristica di pericolo HP 14 deve essere attribuita ai rifiuti applicando i criteri fissati dall'Accord Dangereuses Route (ADR) (l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) per le materie della Classe 9 con codice di classificazione M6 (UN 3082 materie pericolose per l'ambiente acquatico, liquide) e M7 (UN3077 Materie pericolose per l'ambiente acquatico, solide).
I nuovi criteri di classificazione contenuti nel Regolamento UE 2017/997 entreranno in vigore a partire dal 5 luglio 2018. La Commissione Europea ha predisposto un periodo transitorio in modo tale da concedere agli Operatori le tempistiche adeguate per conformarsi alle nuove regole. Durante tale periodo in Italia rimarrà valido il riferimento all'Accordo ADR per le modalità di classificazione dei rifiuti ecotossici.
Regolmaneto UE 2017_997.pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo che la Commissione europea ha modificato il Regolamento 1191/2014/UE sulla trasmissione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra per allinearsi al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Il regolamento del 2014 stabilisce le modalità con cui devono essere trasmesse alla Commissione europea le informazioni relative alle sostanze che riducono lo strato di ozono, da parte delle imprese che producono, importano ed esportano tali sostanze.
Le modifiche al suddetto regolamento sono state apportate dal regolamento di esecuzione del 25 luglio 2017, n. 2017/1375/UE (vd. allegato) e riguardano la struttura delle informazioni richieste su talune caratteristiche degli idrofluorocarburi (HFC), così da permettere all'UE di adempiere agli obblighi previsti dal Protocollo di Montreal.
Regolamento UE 2017_1375.pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo di seguito le recenti delibere approvate dal Comitato ETS:
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Delibera 92/2017: Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ad 1 impianto. (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_92_2017.pdf)
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Delibera 93/2017: Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ad 1 impianto. (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_93_2017.pdf)
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Delibera 94/2017: Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ad 1 impianto. (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_94_2017.pdf)
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Delibera 95/2017: Approvazione dei piani di monitoraggio aggiornati a 43 impianti. (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_95_2017.pdf)
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Delibera 96/2017: Approvazione degli aggiornamenti ai piani di monitoraggio dei piccoli impianti in regime opt-out pervenuti al 30/06/2017. (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_96_2017.pdf)
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Segnaliamo che nella giornata di ieri Confindustria è stata audita presso la 13° Commissione del Senato in merito ai profili ambientali della Strategia Energetica Nazionale.
Riportiamo la memoria depositata in Commissione.
Audizione Confindustria Profili Ambientali SEN 23 marzo 2017 def.pdf|Visualizza dettagli
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Il prossimo 22 marzo Confindustria, con la collaborazione del Kyoto Club, organizza una giornata di approfondimento sulle opportunità offerte alle imprese dagli strumenti di finanza climatica.
All'evento parteciperanno esponenti del Ministero dell'Ambiente, del Ministero delle Finanze e del Ministero degli Affari Esteri, oltreché delle principali istituzioni di finanza pubblica e promozione del sistema paese all'estero, quali Cassa Depositi e Prestiti e SACE.
La giornata offrirà un'utile occasione di confronto per le imprese interessate a sfruttare le numerose opportunità aperte nell'ambito della cooperazione internazionale a valle della sottoscrizione dell'Accordo di Parigi sul clima e degli altri impegni assunti a livello internazionale dal nostro Paese nel campo sostenibilità.
L'appuntamento è alle ore 15.00 presso la sala Pininfarina in Viale dell'Astronomia 30.
Per chi desidera partecipare è necessario confermare la propria presenza a [email protected].
progr 22 marzo - clima.pdf|Visualizza dettagli
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Lo scorso 17 gennaio, la CE ha presentato il Rapporto sull’Implementazione del Piano di Azione sull’Economa Circolare, adottato nel 2015. Ad un anno di distanza, la Commissione riferisce sull'avanzamento e sui risultati delle principali iniziative proposte.
Insieme al Rapporto la Commissione ha inoltre:
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pubblicato gli orientamenti per gli Stati membri su come convertire i rifiuti in energia
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proposto un miglioramento mirato della legislazione relativa a determinate sostanze pericolose presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
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adottato ulteriori misure per istituire, di concerto con la Banca europea per gli investimenti, una piattaforma per il sostegno finanziario all'economia circolare che riunirà investitori e innovatori.
Link
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-104_it.htm
Documento
Circular Economy Action Plan Implementation Report 2017.pdf|Afficher les détails
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