Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 2 settembre per riportare, qui di seguito per opportuna informazione, la comunicazione che Federazione Gomma Plastica ha diramato ai propri associati.
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Considerata anche la nota giurisprudenza del Tribunale di Roma, scaduti i 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello statuto-tipo (14 dicembre 2016), l'adesione a Polieco è obbligatoria (salvo ovviamente l'interessato non abbia, nel frattempo, aderito ad un sistema alternativo riconosciuto).
Si consideri però che Polieco ha lo stesso termine di 120 giorni per recepire lo statuto-tipo ministeriale e non ci risulta che abbia, ad oggi, ottemperato.
L’inottemperanza di Polieco, che non ha recepito le indicazioni ministeriali, costringerebbe le imprese ad aderire ad un Consorzio retto da uno Statuto che, per legge, dovrà essere radicalmente modificato.
Sembra corretto ritenere che nel sistema delineato dal legislatore sia stato previsto non un obbligo generico, bensì un obbligo specifico, riferito cioè ai sistemi alternativi riconosciuti come tali dal Ministero o, nella stessa prospettiva, a Polieco a patto però che sia stato recepito lo statuto voluto dal Ministero.
L’inottemperanza di Polieco (sicuramente non irrilevante se si considera che la legge ha previsto un intervento sostituivo d’ufficio da parte del Ministero), potrebbe essere eccepita in un eventuale giudizio, ma spetterà ovviamente ai Tribunali valutare questa eccezione.
Per quanto attiene i contributi pregressi (quelli maturati prima del 14.12.2016) questi non sono dovuti in forza dell’interpretazione fornita dal Tribunale di Roma sulla decorrenza dell'obbligatorietà sopra richiamata.
Polieco probabilmente li pretenderà in forza dello Statuto e del regolamento vigenti e le Aziende si dovrebbero opporre e svolgere tutte le precisazioni del caso già in sede di adesione anche se ciò potrebbe non bastare ad evitare che Polieco agisca in giudizio contro la nuova consorziata.
Se un’Azienda, stante il quadro, ritenesse opportuno non aderire (quantomeno sino a quando Polieco non si sarà dotato del nuovo statuto) deve essere consapevole che rischia la sanzione amministrativa di cui all’art. 256 comma 8 (“I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.”).
Ovviamente anche contro questo atto di accertamento, che precede l’applicazione della sanzione amministrativa, è possibile presentare scritti difensivi alla Provincia territorialmente competente e, in caso di rigetto, rivolgersi al Tribunale Civile con atto di citazione.
Tutto ciò produce ulteriore contenzioso che si aggiunge a quello accumulato fin dalla costituzione di Polieco che risale all’anno 1988.
Considerato che non ci risulta che Polieco abbia adottato lo Statuto tipo, si segnala inoltre che non è stato adottato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con il quale viene nominato un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate che entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del consorzio (art. 234, comma 3) né, soprattutto, quello contenente gli obiettivi di riciclaggio e i contributi dovuti dai soggetti partecipanti al Consorzio di cui al comma 10 lett. b) (art. 234, comma 13).
Si consideri altresì che i suddetti contributi sono stabiliti in misura variabile in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso.
L’assenza di queste indicazioni impedisce con tutta evidenza anche la costituzione di soggetti alternativi e consente l’esercizio di un monopolio di fatto.
Tuttavia è previsto, prima della pausa natalizia, l’adeguamento dello Statuto di un Consorzio in precedenza costituito e l’avvio delle relative procedure per il suo riconoscimento.
Infine, informiamo che sta continuando un’interlocuzione con Governo e Parlamento al fine di approdare a una modifica normativa che, a maggior tutela delle imprese, intervenga sui termini temporali contenuti nell’art. 234, anche nella logica di consentire al Ministero dell’Ambiente di emanare i provvedimenti necessari (es. definizione degli obiettivi) per la creazione di un sistema alternativo, in ossequio ai principi di libera concorrenza.
Ci riserviamo di fornirvi aggiornamenti non appena ne avremo, anche in considerazione del delicato assetto istituzionale di questi giorni.