Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha definito, con la delibera n. 2 del 16 settembre 2015, i criteri che consentono alle imprese già iscritte alle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) di effettuare anche il trasporto dei rifiuti da loro prodotti, senza la necessità di iscriversi alla categoria 2-bis, e dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, senza necessità di iscriversi anche alla categoria 3-bis, a condizione che lo svolgimento di queste ultime attività non comporti variazioni di iscrizione all'Albo per la categoria, la classe o la tipologia dei rifiuti trasportati.
La delibera (disponibile nella libreria nella cartella "rifiuti") prevede che le imprese interessate richiedano l'adeguamento dell'iscrizione inviando la comunicazione di variazione secondo il modello in allegato B alla delibera.