Vi segnaliamo che il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha pubblicato le Delibere n. 3 e n. 4 del 25 giugno 2019, con le quali apporta modifiche alle modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici.
Più in dettaglio, grazie all'intervento di Confindustria, la delibera n.3 provvede a modificare e integrare la Delibera n. 6 del 2017 prevedendo la possibilità, per il RT in possesso dell'idoneità (quindi che ha superato la verifica iniziale, che consiste nel superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e un modulo specialistico) di sostenere la verifica per l'abilitazione a ulteriori moduli specialistici (per un massimo di 3 nella stessa sessione), senza dover ripetere il modulo generale e con una validità pari a 5 anni a decorrere dal superamento di tali nuovi moduli.
Inoltre, in caso di esito negativo, non sarà più necessario dover attendere almeno sessanta giorni prima di procedere con un nuovo tentativo.
La delibera precisa tuttavia che, in caso di mancato superamento, in fase di rinnovo, del modulo generale, obbligatorio per tutte le categorie, il RT perde il requisito dell'idoneità anche nel caso in cui siano ancora in corso di validità quinquennale uno o più moduli specialistici.
La delibera n. 4 interviene invece abrogando le deliberazioni n. 7 e n.10 del 2017, dettando nuove disposizioni per quel che attiene:
- sedi e date delle verifiche (art. 1);
- domanda di iscrizione alle verifiche, modalità di invio e ammissibilità (art. 2);
- commissione di esame (art. 3);
- svolgimento delle verifiche e attribuzione punteggi (art. 4);
- diario delle verifiche (art. 5);
- candidati idonei (art. 6);
dando la possibilità anche a chi ha conseguito l'idoneità iniziale prima dell'entrata in vigore della presente delibera di iscriversi alle verifiche per ulteriori moduli specialistici mancanti senza dover nuovamente sostenere il modulo obbligatorio.
Infine, il Comitato Nazionale, facendo seguito alla Circolare n. 691 del 2013, ha ritenuto opportuno, sulla base delle numerose richieste arrivate alle Sezioni Regionali dalle imprese, di ampliare il novero delle attività per le quali si richiede l'iscrizione, in categoria 2bis, del CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti).
Infatti, secondo la Circolare n. 6 del 10 luglio 2019, sarà possibile iscrivere le imprese non solo per i rifiuti provenienti "da attività del cantiere edile connessa all'attività di costruzione e demolizione", ma anche per rifiuti ingombranti provenienti "da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili".
I testi delle due delibere (la cui entrata in vigore è fissata al 19 luglio) e della Circolare sono allegati.
Circ_6 del 10_07_2019 (Attribuzione del codice EER 20 03 07).pdfVisualizza dettagli Delibera n.3 del 25_06_2019 (Modifiche alla deliberazione n.6 del 30 maggio 2017).pdfVisualizza dettagli Delibera n 4 del 25_06_2019 (Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici).pdfVisualizza dettagli