Ambiente

CONAI: Variazione Contributi unitari e procedure forfettarie/semplificate + nota shopper
Informiamo che CONAI, su proprio sito, fa presente che il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consorzi di Filiera Ricrea, CiAl, Comieco, Corepla, Rilegno e Coreve, ha deliberato la rimodulazione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica, legno e vetro, al fine di assicurare le risorse economiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo/recupero dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale.
I nuovi valori del contributo ambientale, a partire dal 1° gennaio 2019 quindi, saranno per:
· Gli imballaggi in acciaio, a 3,00 €/tonnellata (valore precedente: 8,00 €/tonnellata);
· Gli imballaggi in alluminio, a 15,00 €/tonnellata (valore precedente: 35,00 €/tonnellata);
· Gli imballaggi in carta e cartone, a 20,00 €/tonnellata (valore precedente: 10,00 €/tonnellata);
· Gli imballaggi in plastica, un valore medio pari a 263,00 €/tonnellata (valore precedente: 208,00 €/tonnellata). Il prossimo CdA delibererà l’effetto sulle fasce contributive, trattandosi del primo aumento di contributo consistente con la diversificazione contributiva in essere;
· Gli imballaggi in vetro, a 24,00 €/tonnellata (valore precedente: 13,30 €/tonnellata).
L’aumento avrà effetto anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
In particolare:
· le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) passeranno da 0,13 a 0,16% per i prodotti alimentari imballati e da 0,06 a 0,08% per prodotti non alimentari imballati;
· il Contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 52,00 a 64,00 €/t.
Il CONAI segnala che per ogni ulteriore informazione e chiarimento è a disposizione delle aziende al Numero Verde CONAI 800-337799 e, ad ogni buon fine, indichiamo il link all'informativa, all'interno della quale sono illustrate, tra gli altri, le ragioni delle variazioni del contributo:
Con l'occasione, segnaliamo che, nella sezione Download “Pubblicazioni e note” e nella home page del sito web www.conai.org è disponibile la NOTA INFORMATIVA SULLE BORSE DI PLASTICA, che ad ogni buon fine si riporta a questo link, che sintetizza le modifiche normative introdotte al d.lgs. n. 152 del 2006 e chiarisce gli aspetti relativi alla commercializzazione delle borse di plastica e le informazioni obbligatorie da riportare sulle stesse borse commercializzabili.
CONAI segnala, altresì (come riporta peraltro la stessa nota), che il documento si riferisce alle informazioni, obbligatorie e non, riguardanti esclusivamente le modifiche introdotte al d.lgs. 152/2006 dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 (non sono incluse, ad esempio, le informazioni relative al lotto di produzione, al termine di utilizzabilità, codice EAN, all’idoneità al contatto con gli alimenti, ecc.).
Anche in questo caso, per qualsiasi chiarimento in merito, CONAI fa sapere che è possibile scrivere a [email protected]
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Contenzioso CONAI - POLIECO (definizione imballaggi)CONAI informa che la Cassazione ha confermato l’interpretazione della nozione di imballaggio sostenuta dallo stesso CONAI per oltre 15 anni. Il Consorzio annuncia quindi la fine del contenzioso instaurato da CONAI nei confronti di POLIECO per non pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi posti dalla legge in capo ai produttori e utilizzatori di imballaggi. Prima il Tribunale di Roma con sentenza n° 16818/2007, poi la Corte di appello di Roma con sentenza n. 3048/2014, ed ora anche la Corte di Cassazione con ordinanza n. 19312/2018 (Ordinanza_19312_2018) hanno riconosciuto l’esattezza dell’interpretazione della disciplina di riferimento seguita dal CONAI per delineare la propria sfera di competenza. CONAI, nella sua informativa (http://www.conai.org/notizie/polieco-la-cassazione-conferma-linterpretazione-della-nozione-di-imballaggio-sostenuta-da-conai/), rimarca come la decisione della Cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto dal POLIECO, assume particolare rilievo in quanto costituisce il primo precedente della giurisprudenza di legittimità che, appunto, conferma l’interpretazione della nozione di imballaggio da sempre sostenuta dal CONAI in questi anni e riconosce una volta per tutte la natura di imballaggio di numerosi beni che il POLIECO ha preteso di attrarre alla propria sfera di gestione. Il CONAI elenca, infine, gli aspetti più rilevanti della causa decisi, quindi, in via definitiva e ai quali POLIECO dovrà attenersi possono essere così riassunti: - il criterio di qualificazione di un prodotto come imballaggio va individuato nella sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna delle merci, siano esse materie prime o prodotti finiti; - le funzioni di imballaggio indicate nelle definizioni normative non vanno intese come cumulative; - la nozione di imballaggio non si riferisce soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci dal produttore al consumatore, ma anche a quello adibito a consentire la consegna dal produttore all’utilizzatore; - possono essere qualificati imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo; - la valutazione dell’idoneità del bene a svolgere una o più delle suddette funzioni va compiuta ex ante e in astratto, non ex post e in concreto; - anche i contenitori utilizzati nell’industria ed agricoltura per materiali solidi o liquidi, o anche prodotti agroalimentari, in funzione di bene strumentale per la produzione e/o attività tipica dell’impresa sono da considerarsi imballaggi; - sono da considerarsi imballaggi, a titolo esemplificativo e non esaustivo gli shopper, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l’imballaggio automatico (per esempio di resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, sali, pasta, mangimi), i cappucci copri pallet, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallet, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe, ecc… Ad ogni buon fine, indichiamo di seguito i link all'Ordinanza della Corte di Cassazione: http://www.conai.org/wp-content/uploads/2018/07/Ordinanza_19312_2018.pdf |
Audizione del Ministro dell'ambiente Segio CostaSi riporta il resoconto dell'audizione del Ministro dell'ambiente Sergio Costa che si è tenuta ieri presso la Commissione Ambiente del Senato, di seguito anche i principali punti sollevati dai Senatori su cui il Ministro si è riservato di rispondere. Tra di essi segnaliamo la domanda sugli intendimenti del Governo a seguito della recente pronuncia del CdS sui criteri per l'end of waste, che rappresenta un tema prioritario su cui si stanno concentrando i nostri lavori in questa fase.
Ministro Costa - audizione.pdfVisualizza dettagli |
Classificazione dei rifiuti: entrata in vigore del Reg. (UE) 997/2017 su HP14Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni, per segnalarvi che a partire da oggi si applicherà il Regolamento (UE) 997/2017, il quale prevede nuovi criteri di classificazione in merito all'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico) ai rifiuti. Come segnalato anche nella nostra nota di aprile 2018, per effetto delle nuove regole di classificazione, i produttori e detentori di rifiuti si potranno trovare con rifiuti presi in carico prima del 5 luglio 2018, e ancora non scaricati (giacenze), con un certo codice e classificazione, da dover movimentare a partire dal 5 luglio 2018 con diverso codice o anche solo con la nuova caratteristica di pericolo HP14. Pertanto, allo scopo di dare evidenza della corretta gestione dei rifiuti prodotti o detenuti prima del 5 luglio 2018, si ritiene opportuno suggerire le seguenti modalità di tenuta delle scritture amministrative previste dalla parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006 per i rifiuti presi in carico nel registro di carico e scarico prima del 5 luglio 2018:
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Dlgs emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici - Pubblicazione in G.U.Segnaliamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. n. 81 del 2018 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/07/02/151/sg/pdf) in attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 (cd. "Direttiva NEC") del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.
La Direttiva NEC (National Emission Ceiling) stabilisce limiti nazionali per le emissioni in atmosfera di specifici inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine) per il periodo 2020-2029 e dal 2030 in avanti e si applica alle emissioni delle sostanze inquinanti originanti da tutte le fonti presenti nel territorio degli Stati membri. Segnaliamo, infine, che resta ferma fino al 31 dicembre 2019, l'applicazione dei limiti nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e dall'allegato I del decreto legislativo n. 171 del 2004, nonostante questo venga abrogato dal decreto in oggetto.
Per opportuna informazione riportiamo di seguito le percentuali di riduzione delle emissioni riferite all'Italia e recepite in allegato II del d.lgs. 81 del 2018:
Sostanza Inquinante Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 Per qualsiasi anno a partire dal 2030 in avanti
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