Facciamo riferimento all'Albo Gestori Ambientali per comunicarvi che il Comitato Nazionale ha emanato la delibera n. 02/ALBO/CN del 20 aprile 2016 che modifica l'allegato D alla delibera n. 2 del 15 dicembre 2010 per la parte relativa ai titoli di studio richiesti per ricoprire l'incarico di responsabile tecnico delle imprese che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti, iscritte alla categoria 8 dell'Albo Gestori Ambientali.
Detti titoli di studio, precedentemente individuati nei soli diplomi di geometra, di perito industriale o di perito chimico, sono oggi estesi a qualsiasi tipo di diploma di scuola secondaria di secondo grado.
In allegato il testo della delibera.
Del_02_20_04_2016 (Modifica requisiti RT categoria 8).pdf|Visualizza dettagli
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Il Conai informa che durante la riunione del CdA del 23 marzo scorso è stata approvata una particolare formula incentivante per la regolarizzazione di alcuni obblighi consortili da riservare alle piccole e micro imprese importatrici di merci imballate e/o operanti la selezione/riparazione di pallet in legno. La delibera prevede tra l’altro che:
· le imprese ammesse alla regolarizzazione agevolata potranno definire la posizione versando al Conai il contributo ambientale dovuto dal 1° gennaio 2013 senza interessi di mora, anche mediante rateizzazione fino a 5 anni e senza interessi di dilazione;
· l’iniziativa sia divulgata anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali cui fanno capo le aziende interessate;
· il trattamento agevolato possa essere richiesto dalle imprese interessate, direttamente o tramite associazione di categoria, secondo le modalità che CONAI renderà note dal 15 maggio prossimo.
L’informativa completa è pubblicata sul sito Conai al seguente link http://www.conai.org/wp-content/uploads/2016/04/TUTTI-IN-REGOLA.pdf.
Gli uffici del Conai sono a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni all’indirizzo email [email protected] o contattando il numero verde 800904372 (da rete fissa nazionale).
Modified on by Giulio Molinaro FDF266EC-3A08-ADFD-C125-7594002C47AB
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Segnaliamo che, in data odierna, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata in merito alla validità della Decisione 2001/278/UE e della Decisione 2013/448/UE, relative alle procedure di assegnazione delle quote a titolo gratuito agli impianti in ETS.
In particolare, la Corte ha confermato la validità delle disposizioni della Decisione 2011/278/UE, in base alle quali le emissioni degli impianti di produzione di elettricità non devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del quantitativo massimo annuo di quote a disposizione.
Allo stesso tempo, la Corte ha dichiarato invalide le disposizioni della Decisione 2013/448/UE che determinano il fattore di correzione intersettoriale, applicato al fine di ridurre la disponibilità di quote gratuite assegnate agli impianti in ETS nel periodo 2013-2020.
La pronuncia è motivata dal fatto che "la Commissione, allorché calcola il quantitativo massimo annuo di quote, è tenuta a fare riferimento solo alle emissioni degli impianti inclusi nel sistema comunitario a partire dal 2013, e non all’insieme delle emissioni incluse da tale data" .
La sentenza in oggetto crea un vuoto giuridico e impone alla Commissione Europea, entro 10 mesi a partire da oggi, di ricalcolare il fattore di correzione intersettoriale. Come riportato dalla Corte al paragrafo 109: "... non è escluso che dalla revisione derivi una riduzione del quantitativo massimo annuo di quote nonché un aumento correlativo del fattore di correzione".
Le assegnazioni di quote sinora effettuate, applicando i parametri invalidati dalla presente sentenza, sono ritenute valide.
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Con la presente si intende aggiornare il sistema confederale sugli sviluppi degli ultimi mesi rispetto al processo di revisione della Direttiva ETS, la cui proposta di riforma è stata presentata lo scorso 15 luglio dalla Commissione europea e che è attualmente all'attenzione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE.
Confindustria ha avviato già da alcuni mesi un dialogo costante con il Governo sulla riforma in corso e segue ar i best performers, come indicato nelle conclusioni del Consiglio Europeo di ottobre
rivedere il sistema di compensazione dei costi indiretti con un meccanismo armonizzato a livello UE (proposta già presentata a febbraio in WPE, si veda di seguito allegato "IT su indiretti")
allineare i livelli di assegnazione in base ai cambi di produzione, attraverso un sistema di allocazione dinamico ex post e la posticipazione delle scadenza per la compliance
scongiurare con ogni mezzo l'applicazione del Cross-Sectoral Correction Factor, attraverso una distribuzione più bilanciata delle soglie (si veda punto 1) e un metodo di assegnazione basato sui dati di produzione aggiornati
rimuovere la soglia per accedere al criterio qualitativo del rischio Carbon Leakage (0,18), così da consentire a tutti i settori di potersi avvalere di tale possibilità e discutere della soglia di accesso al criterio quantitativo (0,2), che lascerebbe esclusi alcuni settori oggi presenti nella Lista Carbon Leakage
rigettare la proposta di "tiered approach", che stabilisce in modo arbitrario e discrezionale soglie diverse di esposizione al rischio Carbon Leakage
mantenere il livello di disaggregazione della lista Carbon Leakage allo stato attuale (NACE e PRODCOM) e non solo al livello di NACE
inserire nel testo della direttiva la definizione di "simple emitter", come suggerito anche dall'autorità competente olandese NEA
rivedere lo scope della direttiva, in base alla capacità degli impianti, per agevolare i piccoli emettitori (non si chiede esplicitamente l'esclusione degli impianti sotto le 50.000 tonnellate, ma si lascia aperto il dibattito per rivedere l'ambito di applicazione della direttiva)
rafforzare le misure per l'opt-out ex articolo 27 e garantire la possibilità di opt-out anche ai nuovi entranti (durante il periodo di scambio)
Italian position on EU ETS Reform_FINAL.pdf|Visualizza dettagli
Si sottolinea in particolare come il Governo abbia fatto proprie le considerazioni di Confindustria sulle distorsioni del mercato interno generate dal sistema di compensazione dei costi indiretti dovuti al passaggio del prezzo della CO2 nella bolletta elettrica. A tal proposito, come primo atto ufficiale in sede negoziale, il Governo ha presentato una proposta alternativa all'attuale meccanismo, che tenta di risolvere il problema delle distorsioni del mercato interno e garantire un level playing field tra competitor dello stesso settore a livello UE.
Vi terremo aggiornati sugli esiti dei negoziato in corso.
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Si comunica che lo scorso 20 aprile il Comitato ETS ha approvato le seguenti Delibere:
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Segnaliamo che lo scorso 18 aprile è stata pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente la Delibera 17/2016, approvata dal Comitato ETS lo scorso 7 aprile (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_17_2016.pdf).
Con la delibera in oggetto si procede al rilascio delle quote a titolo gratuito agli impianti stazionari per l'anno 2016, in particolare:
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sono rilasciate le quote a titolo gratuito a 851 impianti (allegato A);
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per i 27 impianti di cui all'allegato B, il rilascio è subordinato all'adeguamento, da parte dell'operatore, delle modifiche anagrafiche sul Registro dell'Unione, in modo tale che esse risultino coerenti con quelle riportare sulla base dati AGES;
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per i 16 impianti di cui all'allegato C, il rilascio sarà effettuato con successiva delibera del Comitato dopo la conclusione delle istruttorie in corso relative alla modifica anagrafica nella base dati AGES;
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per i 134 impianti di cui all'allegato D, il rilascio sarà effettuato con successiva delibera del Comitato dopo la conclusione delle istruttorie in corso con effetto potenziale sull'assegnazione gratuita.
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Facciamo riferimento al Sistri per ricordare che, ai sensi della normativa in vigore (dm 52/2011, all’articolo 7), entro il 30 aprile 2016 deve essere versato il contributo annuale.
Le modalità di versamento(http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=59), i soggetti obbligati (imprese o enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e gestori di rifiuti pericolosi) e gli importi (allegato II al dm 52/2011) sono gli stessi presi in considerazione per il versamento del contributo relativo all'annualità 2015.
Rispetto a tale adempimento, Confindustria, tramite il proprio Vice Presidente Arch. Maccaferri, ha indirizzato nei giorni scorsi al Ministro Galletti una nota, che fa seguito a quella indirizzata a dicembre 2015, con la quale si chiedeva, tra gli altri, di esplorare tutte le soluzioni tecniche per evitare di chiedere alle imprese di versare il contributo per l'anno 2016, come anche di rivedere l'apparato sanzionatorio secondo criteri di equità e proporzionalità.
Confindustria ha quindi ritenuto opportuno tornare a scrivere, nell'imminenza del termine del 30 aprile per rappresentare ancora una volta la difficoltà di dover ricordare alle imprese la scadenza in oggetto, a fronte della comprovata volontà di semplificare l'attuale sistema senza che tuttavia vi siano tempi certi per la conclusione della gara per l'affidamento, come anche per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrebbe contenere le linee evolutive più volte proposte da Confindustria.
Confindustria ha quindi segnalato al Ministro l'opportunità di sospendere l'obbligo di versamento del contributo anche in considerazione del fatto che il Ministro ha dichiarato a febbraio in Parlamento che tra i principali obiettivi che il Dm intende perseguire vi sia "l'aggiornamento dei contributi" e la "sostenibilità dei costi".
Tuttavia, non abbiamo dal Ministero riscontri tali per cui sia possibile fornire alle imprese indicazioni diverse rispetto all'obbligo di versamento, che quindi deve essere effettuato entro il 30 aprile, per non incorrere in sanzioni.
In questo senso, ricordiamo comunque che, per effetto della conversione in legge del Decreto 210/2015 (cd. DL Milleproroghe), "fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operativita' del nuovo sistema di tracciabilita'[...]", le sanzioni per mancata e/o non corretta iscrizione e relativo versamento del contributo sono ridotte del 50%.
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Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni per aggiornare tempestivamente che è stato appena pubblicato un comunicato dell'ISPRA relativo alle modalità per la presentazione della dichiarazione EPRTR 2016 entro il 30 aprile prossimo.
Tale comunicato, contenente le istruzioni per la compilazione e il modulo in formato excel da compilare, è disponibile al seguente link:
Secondo le indicazioni di ISPRA, il file deve essere firmato digitalmente e trasmesso mediante posta elettronica certificata all’indirizzo email dell’ISPRA: [email protected]
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Facciamo seguito alla comunicazione dello scorso 18 aprile, per segnalare che, dai recenti aggiornamenti ricevuti da ISPRA, risulta che per la dichiarazione PRTR 2016 (dati 2015) sono previste modalità di invio dei dati diverse dagli scorsi anni, in quanto problemi relativi alla gestione del portale non consentono di mettere a disposizione la procedura informatica www.eprtr.it.
Tuttavia, ci viene assicurato che non sono previste variazioni circa le informazioni da comunicare e i criteri da soddisfare.
I dati 2015 saranno comunicati compilando un file in formato excel che l’ISPRA ha predisposto e che a breve sarà possibile scaricare dal sito web dell’Istituto.
Il file in questione riproduce lo schema della dichiarazione PRTR e dovrà essere compilato inserendo i dati richiesti, firmato digitalmente e inviato all’indirizzo email che è stato appositamente attivato.
A breve sul sito web dell’ISPRA saranno pubblicate tutte le indicazioni ufficiali relative alle modalità per comunicare la dichiarazione PRTR 2016.
Vi terremo tempestivamente aggiornati sugli sviluppi.
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Facciamo riferimento alla consueta scadenza della dichiarazione annuale dei dati relativi al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi dell’art. 4, comma 1 del DPR 157/2011 (registro E-PRTR) da presentarsi entro il 30 aprile.
Informiamo al riguardo che il portale per effettuare la dichiarazione annuale ai sensi del DPR 157/2011 (registro E-PRTR) non è ancora disponibile e, dagli ultimi aggiornamenti informali ricevuti, sembrano sussistere ancora problemi tecnico-amministrativi, dipendenti da ISPRA, che hanno, ad oggi, ne hanno impedito l’attivazione.
Come Confindustria ci siamo attivati già da alcune settimane sia con ISPRA al fine di sollecitare l'apertura del portale che con il Ministero dell’Ambiente per segnalare la situazione di criticità che tale ritardo potrebbe determinare, esponendo le imprese, ad oggi impossibilitate ad effettuare la dichiarazione, al rischio delle sanzioni di cui all'art. 30, commi 3 e 4 del DLgs 46/2014.
Il Ministero e ISPRA ci hanno assicurato che si stanno adoperando per risolvere il problema o individuare eventuali modalità alternative per la trasmissione dei dati.
Sarà nostra cura informarvi tempestivamente appena avremo ulteriori indicazioni da parte delle istituzioni. Nelle more di nuovi aggiornamenti, invitiamo gli operatori interessati a prepararsi alla trasmissione dei dati per poter sollecitamente effettuare la comunicazione una volta che la procedura sarà messa a disposizione.
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Segnaliamo che lo scorso 7 aprile il Comitato ETS ha approvato alcune delibere, pubblicata in data odierna sul sito del MATTM:
La Delibera per il rilascio delle quote 2016 agli impianti stazionari è di prossima pubblicazione.
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Con il DPCM 21 dicembre 2015 (“Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2016”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015 è stata confermata la validità del modello di dichiarazione, previsto dal D.P.C.M 17 dicembre 2014, ed in vigore nel 2015.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.P.C.M 17 dicembre 2014, “il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e cioè entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”, da ultimo fissata con decorrenza al 1° gennaio 2017.
Segnaliamo inoltre che, ai sensi del DPCM 21 dicembre 2015, sono state pubblicate sui siti dell’ISPRA, del sistema camerale e dei ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico, "informazioni aggiuntive" a quelle già contenute nel D.P.C.M. 17 dicembre 2014.
Anche in considerazione di tali informazioni aggiuntive, trovate una nota che fornisce indicazioni utili alla compilazione, elaborata - sulla base del documento redatto lo scorso anno - con la collaborazione di esperti del sistema associativo a cui vanno il nostro ringraziamento e apprezzamento. Le modifiche apportate alla modulistica dell’anno precedente sono evidenti, perché in carattere “grassetto”.
Ci riserviamo di fornirvi eventuali aggiornamenti e indicazioni si rendessero necessari.
MUD 2016 istruzioni per la compilazione_ 6 aprile 2016.pdf|Visualizza dettagli MUD_Istruzioni aggiuntive_ 1 0_rev-5 _2_.pdf|Visualizza dettagli
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