Segnaliamo che, in data odierna, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata in merito alla validità della Decisione 2001/278/UE e della Decisione 2013/448/UE, relative alle procedure di assegnazione delle quote a titolo gratuito agli impianti in ETS.
In particolare, la Corte ha confermato la validità delle disposizioni della Decisione 2011/278/UE, in base alle quali le emissioni degli impianti di produzione di elettricità non devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del quantitativo massimo annuo di quote a disposizione.
Allo stesso tempo, la Corte ha dichiarato invalide le disposizioni della Decisione 2013/448/UE che determinano il fattore di correzione intersettoriale, applicato al fine di ridurre la disponibilità di quote gratuite assegnate agli impianti in ETS nel periodo 2013-2020.
La pronuncia è motivata dal fatto che "la Commissione, allorché calcola il quantitativo massimo annuo di quote, è tenuta a fare riferimento solo alle emissioni degli impianti inclusi nel sistema comunitario a partire dal 2013, e non all’insieme delle emissioni incluse da tale data" .
La sentenza in oggetto crea un vuoto giuridico e impone alla Commissione Europea, entro 10 mesi a partire da oggi, di ricalcolare il fattore di correzione intersettoriale. Come riportato dalla Corte al paragrafo 109: "... non è escluso che dalla revisione derivi una riduzione del quantitativo massimo annuo di quote nonché un aumento correlativo del fattore di correzione".
Le assegnazioni di quote sinora effettuate, applicando i parametri invalidati dalla presente sentenza, sono ritenute valide.