Si trasmette in allegato una nota che, a seguito delle sollecitazioni di Confindustria, evidenzia le istruzioni emanate ieri dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'importazione di DPI e altri beni utili alla lotta al Covid-19.
Le istruzioni prevedono, sempre su base di autocertificazione (modelli scaricabili dalle istruzioni stesse), le procedure per lo sdoganamento diretto e ultrarapido di DPI destinati a una serie di Enti pubblici nonchè alle imprese corrispondenti ai codici ATECO autorizzati inseriti negli allegati dei Decreti del 22 e del 25 marzo e riportati nell'Ordinanza della Protezione Civile che origina le istruzioni stesse.
Lo sdoganamento celere è previsto per i beni non DPI utili alla lotta al COVID 19 da parte di qualsiasi soggetto che possa provare che l’impiego di tali beni avverrà per le finalità riportate nelle istruzioni (ossia importata per essere consegnata ai soggetti di cui sopra).
NOTA_importazioni DPI sdoganamento diretto e celere.doc|Visualizza dettagli
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La Commissione europea ha appena pubblicato due nuove comunicazioni: le linee guida sulla restrizione temporanea ai viaggi non essenziali nell'UE e le linee guida per garantire la libera circolazione dei lavoratori essenziali. Le comunicazioni fanno seguito alle richieste indicate dalla dichiarazione congiunta<https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf> del Consiglio europeo dello scorso 26 marzo.
Le linee guida sulla restrizione temporanea ai viaggiatori<https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200330_c-2020-2050-report_en.pdf>, in entrata in UE e nell'area Schengen, sono indirizzate alle autorità di frontiera e intendono armonizzare la restrizione temporanea alle frontiere (già adottata da tutti gli Stati membri, ad eccezione di Regno Unito e Irlanda) e la concessione dei viti per l'area di libera circolazione. In particolare:
* Criteri per rifiutare l'ingresso: la restrizione ai viaggi non essenziali si applica ai cittadini non residenti, ai non europei che presentano sintomi rilevanti o sono particolarmente esposti al rischio; qualsiasi rifiuto deve essere proporzionato e non discriminatorio; per determinare il fattore di rischio, le autorità di frontiera possono contattare il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).
* Eccezioni: cittadini degli Stati UE e Schengen, loro familiari e cittadini di Paesi terzi con residenza a lungo termine nell'UE, per il solo rientro a casa (compresi i cittadini di San Marino, Andorra, Monaco, Vaticano); alcune categorie di lavoratori non-europei, p.e. operatori sanitari, lavoratori frontalieri e lavoratori agricoli stagionali.
* Sicurezza: per i viaggiatori autorizzati all'ingresso, le autorità di frontiera devono applicare rigorosamente il codice frontiere Schengen, verificando l'autenticità dei documenti di viaggio, applicando controlli sistematici con il sistema di informazione Schengen; i passaporti dei cittadini di Paesi terzi devono essere timbrati.
* Controlli in uscita: le autorità di frontiera devono fornire informazioni sulla restrizione al viaggio e i casi critici devono essere immediatamente segnalati ai servizi sanitari competenti; in caso di necessità, gli Stati membri possono dare la priorità ai controlli di entrata rispetto ai controlli di uscita.
* Transito e rimpatrio: gli Stati membri devono facilitare il transito dei cittadini UE e Schengen e dei loro familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, nonché dei cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno e dei loro familiari a carico che ritornano nel loro Stato membro di nazionalità o residenza (in particolare di Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro, Turchia).
Le linee guida per garantire la libera circolazione dei lavoratori essenziali<http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22473&langId=en> riguardano non soltanto i lavoratori del settore sanitario e alimentare, ma anche gli altri servizi essenziali come l'assistenza all'infanzia, l'assistenza agli anziani e il personale critico per i servizi pubblici. La Commissione europea riconosce la necessità dei controlli di frontiera per il contenimento dell'emergenza sanitaria, ma sottolinea la necessità per determinati lavoratori di raggiungere il proprio luogo di lavoro e di residenza. In particolare:
* Lavoratori essenziali: il testo identifica una serie di lavoratori che esercitano attività critiche e per i quali è considerata essenziale la libera circolazione nell'UE; l'elenco non è da ritenersi esaustivo e la Commissione sollecita gli Stati membri a stabilire specifiche procedure per garantire un passaggio agevole per questi lavoratori frontalieri, compreso uno screening sanitario proporzionato.
* Lavoratori frontalieri: gli Stati membri devono consentire ai lavoratori frontalieri di continuare ad attraversare le frontiere se il lavoro nel settore interessato è ancora consentito nello Stato membro ospitante; gli Stati membri devono trattare i lavoratori transfrontalieri e i lavoratori nazionali in allo stesso modo.
* Lavoratori stagionali: gli Stati membri sono invitati a scambiare informazioni sulle loro diverse esigenze a livello tecnico e a stabilire procedure specifiche per garantire un passaggio agevole per tali lavoratori, soprattutto nel settore agricolo, per rispondere alla carenza di manodopera dovuta alla crisi; gli Stati membri devono trattare questi lavoratori come critici e comunicare ai datori di lavoro la necessità di fornire un'adeguata protezione sanitaria.
20200330_c-2020-2050-report_en.pdf|Visualizza dettagli
2020-2051-Communication-free-movement_EN.pdf|Visualizza dettagli
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La diffusione del Covid-19 sta avendo effetti dirompenti sia sulla popolazione che sul sistema industriale mondiale. L'intera business community internazionale è pianamente consapevole di come per affrontare la pandemia sia necessaria una risposta globale, da realizzarsi attraverso il massimo coordinamento fra governi, imprese e istituzioni.
Nella nota allegata sono riassunte le principali iniziative sinora avviate in ambito G20 per chiedere l’adozione di misure urgenti che permettano innanzitutto di limitare il diffondersi del Covid-19 sulla popolazione e contenerne gli effetti sul sistema economico e finanziario. Ciascuna di esse è stata promossa e sostenuta da Confindustria e dalle altre associazioni industriali europee.
Nota_Principali Iniziative business community per il contrasto al Covid-19.pdf|Visualizza dettagli
Modified on by Giovanni Dioguardi 62F66D68-D181-33CE-C125-722C003AE6B7 [email protected]
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato a Unioncamere, CCIAA e Associazioni imprenditoriali, una Circolare (in allegato) sulla possibilità, per le stesse Camere, di rilasciare alle imprese dichiarazioni sullo stato di emergenza conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla Legge per il contenimento dell'epidemia.
Tali dichiarazioni saranno rilasciate in lingua inglese e con riferimento ai contratti con controparti estere, affinché le imprese possano esibirle a queste ultime per giustificare l’impossibilità di assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali già assunti, per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.
La Circolare fa seguito alla richiesta di Confindustria di favorire, in linea con le prassi seguite in altri ordinamenti stranieri, compresi alcuni Stati membri dell’UE (es. Austria), il rilascio di certificati di forza maggiore da parte delle Camere di Commercio.
Si tratta di un primo importante intervento assunto a legislazione vigente, che testimonia l'attenzione del Ministero sulla problematica. Al fine di ampliare il perimetro delle dichiarazioni camerali e valorizzare il riconoscimento della forza maggiore nell'esecuzione dei contratti, stiamo intervenendo anche nell'iter di conversione del DL Cura Italia, sostenendo un emendamento che attribuisce espressamente alla CCIAA la competenza a rilasciare i certificati alle imprese impossibilitate - anche temporaneamente - all'adempimento, a prescindere dalla natura (nazionale o internazionale) del contratto.
1699-REG-1585161221538-circolare+CCIAA.pdf|Visualizza dettagli
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Casella di posta Emergenza Merci
Alla luce delle tante segnalazioni che la nostra Task Force Coronavirus sta ricevendo in tema di problematiche ai confini e restrizioni al traffico merci, è stata creata una mail dedicata: [email protected] finalizzata a ricevere segnalazioni dal Sistema esclusivamente in tema di misure restrittive per la circolazione delle merci e problemi ai confini (intra/extra UE).
Speriamo in questo modo di riuscire a prestare un'assistenza ancora più tempestiva alle aziende anche attraverso i nostri canali con le istituzioni europee.
Vi invitiamo a canalizzare qui le richieste su questa tematica.
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In allegato un elenco di prime FAQ che abbiamo elaborato al fine di supportare le imprese nella corretta interpretazione del DPCM del 22 marzo. In considerazione delle numerose richieste che ci avete fatto pervenire, tale elenco sarà aggiornato costantemente.
Il documento, al fine di agevolare la lettura della tabella allegata al DPCM, riepiloga in apertura i criteri di composizione della Classificazione Ateco 2007.
FAQ-DPCM-22marzo2020.pdf|Visualizza dettagli
Modified on by Giulia Conti 1DB438DE-1EC2-AE70-C125-7E220059161D
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MISURE URGENTI PER LE IMPRESE ITALIANE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19
ANNULLAMENTO costi partecipazione alle iniziative promozionali e rimborsi alle spese già sostenute
In relazione alle misure di primo intervento deliberate dall'ICE Agenzia vi segnaliamo che sono state pubblicate le modalità operative sul sito dell'ICE Agenzia al seguente link https://www.ice.it/it/misure-straordinarie-di-sostegno-2020
1) annullamento delle quote di partecipazione già fatturate dall’Agenzia ICE alle aziende, per le iniziative promozionali in tutto il mondo (con svolgimento a partire dal 1° febbraio 2020 fino al 31 marzo 2021);
2) rimborso delle spese già sostenute per la partecipazione alle iniziative sopra descritte per un tetto massimo pari a € 6.000 ad azienda i comparti dell’agroalimentare e dei beni di consumo, e a €10.000 ad azienda per quelle del comparto beni strumentali.
3) il rimborso dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2020 previa presentazione di un’autocertificazione delle spese sostenute (per concordare le modalità di rimborso rivolgersi direttamente agli uffici ICE competenti per settore).
4) sarà offerto gratuitamente un modulo espositivo allestito in tutte le manifestazioni organizzate dall’Agenzia ICE (fiere, mostre autonome, ecc.) che si svolgeranno nel periodo marzo 2020 - marzo 2021, in qualsiasi parte del mondo. In caso di assegnazione di ulteriori moduli, oltre a quello gratuito, sarà richiesto, in quest’unico caso, il pagamento della quota di partecipazione nella circolare informativa.
Per ogni eventuale necessità di chiarimenti rivolgersi direttamente all'ufficio di coordinamento: [email protected]
Modified on by Daniela Cannizzo 02B64033-710F-BDAF-4125-66E2005E8038 [email protected]
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In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota ADMUC/96781/RU del 20 marzo u.s. ha precisato che rientra nella sospensione dei termini stabilita dall’articolo 62 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18[1], anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all’articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n.427/93.
In base al comma 6 del citato articolo 62, l’adempimento sospeso è effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
comunicato Dogane 20_03_2020.pdf|Visualizza dettagli nota Dogane 20_03_2020.pdf|Visualizza dettagli
[1] Articolo 62 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante: “Misure di potenziamento del
servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” stabilisce, al comma 1, primo periodo, che per “i
soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli
adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute
relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio
2020”.
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In relazione al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020, che subordina l'esportazione dei prodotti in oggetto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione, si trasmette di seguito il link al sito del MAECI che fornisce le istruzioni sulle modalità da utilizzare per l’inoltro delle richieste e sulle procedure di rilascio.
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/autorizzazione-all-esportazione-dispositivi-di-protezione-individuale.html
Si trasmette altresì il link al Regolamento UE il cui Allegato II riporta il modello di autorizzazione da utilizzare.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:077I:FULL&from=EN
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L’OFAC ha aggiornato la lista SDN a seguito della designazione di ulteriori soggetti ed entità iraniani e stranieri. Il dettaglio degli aggiornamenti è consultabile ai seguenti link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200318.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200319.aspx
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A causa della grave emergenza epidemiologica causata da COVID-19, il decreto ‘Cura Italia’ (in allegato) e la Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in allegato) dettano le istruzioni per le importazioni delle mascherine di vario genere, in deroga alle normative vigenti.
In considerazione della crisi sanitaria che tutto il territorio nazionale sta vivendo, è ammessa l’importazione di tali beni anche privi del marchio CE, tuttavia nel decreto è specificata la procedura da seguire:
Art. 15 (comma 3):
“I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti…”
Si evidenzia che l’Art. 6 dello stesso provvedimento stabilisce che – fino al termine dello stato di emergenza - il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la requisizione in proprietà di questi beni, corrispondendo al proprietario il 100% del valore della merce al 31 dicembre 2019.
Richiamiamo inoltre particolare attenzione a quanto disposto dalla Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (pubblicato in data odierna) che - relativamente all’importazione di DPI ad uso privato – stabilisce:
“Caso 2
Acquisto da Privato italiano da produttore estero per destinazioni private (es Azienda per i suoi operai)
- Anche in questo caso la procedura di sdoganamento sarà accelerata ma sarà necessario che l’importatore presenti a mezzo spedizioniere o casa di spedizione una dichiarazione doganale di importazione secondo le procedure ordinarie, inviando una mail alla Dogana interessata circa l’arrivo delle spedizione al fine di ottenere un celere svincolo.
- Sarà assolto dazio e IVA.”
Si sottolinea tuttavia che tali disposizioni hanno efficacia per una durata temprale di 72 ore a partire dalla data di pubblicazione della direttiva.
Decreto n. 18 17 marzo 2020.pdf|Visualizza dettagli
Agenzia Dogane Direttiva n.4_covid2019_18032020.pdf.pdf.pdf|Visualizza dettagli
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Si segnala che Alitalia, in coordinamento con la Farnesina, sta attivando dei voli speciali per consentire il rientro in Italia (Roma FCO) ai connazionali che attualmente si trovano in quei Paesi che, a causa dell'emergenza Coronavirus, hanno previsto la sospensione dei voli internazionali.
Le tratte disponibili, con giorni e orari di partenza, sono consultabili direttamente sulla pagina dedicata del sito Alitalia: https://www.alitalia.com/it_it/volare-alitalia/voli-speciali.html
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L’Agenzia Dogane con la nota n. 93201/RU del 17 marzo scorso, ha adottato misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare nella nota si fa riferimento al divieto di esportazione dei dispositivi medici indicati nella circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, compresi gli strumenti e i dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi e alla possibilità di importare beni con l’applicazione della franchigia dei dazi doganali e della non applicazione dell’IVA.
DIVIETO DI ESPORTAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI DI CUI ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. N. 4373 DEL 12.02.2020
Tale circolare stabilisce il divieto di esportare i DPI senza previa autorizzazione, disponendo che le imprese che producono o distribuiscono tale tipologia di prodotti debbano comunicare numero e tipologia dei dispositivi prodotti. La Protezione Civile ha disposto che a tale generale divieto sono assoggettati anche i dispositivi medici indicati nella citata nota del Ministero della salute prot. n. 4373
del 12 febbraio 2020, compresi gli strumenti e di dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi, cui si applicheranno le disposizioni di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
prot. n. 639 del 25 febbraio 2020.
TRATTAMENTO FISCALE DELLE IMPORTAZIONI DI MERCE DESTINATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA
In caso di importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti
medici, offerti in dono o acquistati con i presupposti specificati all’art. 57 del Regolamento n. 1186/2009[1], si potrà procedere all’importazione in franchigia dai dazi, ai sensi della menzionata disposizione; potrà essere altresì prevista la non applicazione dell’IVA al ricorrere delle condizioni indicate dall’art. 68 del DPR 633/72[2].
Nelle relative dichiarazioni doganali sarà inserito nella casella 37, dopo il codice regime 40, il relativo codice identificativo della fattispecie di franchigia invocata come da allegato al Regolamento delegato UE 2016/341 della Commissione del 17.12.2015 (C17 in relazione all’art. 57, C26 in relazione all’art. 74, C28 in relazione all’art. 82- cfr. allegato alla circolare 45/D/2006 agg. gennaio 2017). Laddove ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 57 ed 82 del Regolamento 1186/2009, sarà possibile effettuare lo sdoganamento della merce anche mediante utilizzo di apposita bolletta A22 informatizzata, nella quale andrà indicata nella causale di versamento la tipologia di merce e l’indicazione che la stessa è
importata in franchigia per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso e, per quanto attiene ai tributi, i relativi codici dazio e IVA valorizzati a zero.
Al fine di velocizzare le operazioni doganali dovrà essere data evidenza in dichiarazione doganale della specifica finalità della merce, indicando il codice 17YY nel campo 44 del DAU. Attraverso tale codice verrà attestato dall’operatore che trattasi di “importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonché di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell’emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Ordinanza Ministero Salute del 15/03/2020)”.
Per un quadro d’insieme dei temi trattati nella nota delle Dogane si rimanda alla lettura del provvedimento riportato in allegato.
Agenzia Dogane Direttiva n.4_covid2019_18032020.pdf.pdf.pdf|Visualizza dettagli
[1] Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici offerti in dono da un ente caritativo o filantropico oppure da un privato, a enti sanitari, servizi ospedalieri e istituti di ricerca medica autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a riceverli in franchigia, o acquistati da tali enti sanitari, ospedali o istituti di ricerca medica con fondi forniti da un ente caritativo o filantropico o con contributi volontari, purché risulti che: a) la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non riflette, nel donatore, alcun intento di carattere commerciale; e b) il donatore non è legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia. 2. La franchigia si applica anche, alle stesse condizioni: a) ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti e apparecchi di cui al paragrafo 1, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia; b) agli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi, purché tali utensili siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi ovvero, nel caso in cui siano importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia.
[2]Dpr 633/72, art. 68, lettera f): Non sono soggette all’imposta l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.996;
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Ad un anno dall’entrata in vigore dell'Economic Partnership Agreement fra Unione Europea e Giappone, la Delegazione UE a Tokyo ha avviato una business survey on-line rivolta alle imprese che intrattengano relazioni d’affari con partner giapponesi.
Obiettivo del questionario è quello di effettuare una prima valutazione degli effetti dell’EPA sull’operatività delle imprese europee e sul business climate giapponese, mappando eventuali restrizioni riscontrate nell’accesso al mercato.
Si riporta di seguito il link per accedere al questionario, che sarà attivo fino al 20 aprile p.v.: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPA_Survey_2019_2020_Year1
Si pregano le associazioni di condividere l’informativa con le proprie associate, in modo da garantire una risposta numerosa e qualificata da parte delle nostre imprese.
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In relazione al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020, che subordina l'esportazione dei prodotti in oggetto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione, si informa che - per gli operatori italiani - l'autorizzazione avverrà online attraverso la piattaforma SIVA, attualmente utilizzata per i documenti di vigilanza. Al momento dal Mise stanno effettuando le modifiche tecniche per rendere tale mezzo fruibile anche per la richiesta di queste autorizzazioni e ci riserviamo di dare pronta informazione non appena la piattaforma sarà operativa.
Si consiglia nel frattempo di consultare il Manuale di funzionamento. https://siva.mise.gov.it/Guida%20Siva_it/
Si anticipa che i soggetti intermediari dovranno fornirsi di delega per la richiesta dell'autorizzazione dagli operatori per cui agiscono.
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A seguito dell’emergenza Coronavirus, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - con la nota 12 marzo 2020, prot. n. 8870 - ha concesso un’ulteriore proroga alla previdimazione dei certificati di origine Eur 1 di 60 giorni a decorrere dal 21 aprile 2020. Pertanto, fino al 21 giugno 2020 gli esportatori potranno utilizzare la procedura di previdimazione dei certificati di circolazione. Si allega la nota dell'ADM.
proroga-eur.1-previdimati.Covid-19_.pdf|Visualizza dettagli
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Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, molte nostre aziende stanno incontrando difficoltà nel commercio internazionale verso e da diversi mercati. Al fine di prefigurare e attivare le azioni più idonee a sostegno delle nostre imprese, riteniamo indispensabile disporre di una mappatura della tipologia di tali ostacoli, dei settori interessati e dei paesi esteri coinvolti, così da intervenire tempestivamente.
Al riguardo, vi chiediamo di diffondere presso le vostre imprese associate il questionario compilabile online attraverso il link:
https://www.confindustria.it/Aree/opp208.nsf/iscrizione?openform
Il link sarà raggiungibile anche dal sito di Confindustria, sezione "Emergenza Coronavirus", "Info utili per le imprese".
Per chiarimenti: [email protected] – Tel. 06.5903460.
Grazie per la collaborazione.
Modified on by Laura Travaglini 4BE86816-A479-43D8-4125-66E2005E805D [email protected]
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L’OFAC ha pubblicato una nuova FAQ riguardante le modalità per la fornitura di beni e assistenza umanitari all’Iran in relazione all’emergenza Coronavirus. Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_iran.aspx#828.
L’Amministrazione USA ha, inoltre, recentemente formalizzato un accordo con le autorità svizzere riguardante un meccanismo di pagamento per l’invio di aiuti umanitari in Iran (Swiss Humanitarian Trade Arrangement - SHTA), in vigore dal 27 febbraio scorso. Il canale bancario con sede in Svizzera faciliterà il flusso di beni umanitari (prodotti agricoli, alimentari, medicinali e dispositivi medici) verso l’Iran, garantendo al tempo stesso una due diligence rafforzata contro l’eventuale uso improprio del canale da parte del regime iraniano. Per approfondimenti: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm919
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Si allega la documentazione riguardante le opportunità d’investimento nel settore Agrario e la gara d’importazione nel settore Oil & Gas.
Nello specifico:
-NV Iraq 7/ 3/ 465: opportunità d’investimento nella riabilitazione, sviluppo e avviamento di una fabbrica di macchinari agricoli;
-NV Iraq 7 / 3 / 466: gara di importazione per l’acquisto di pompe a motore elettrico;
-NV Iraq 7 / 3 / 467: opportunità di investimento nella riabilitazione e avviamento delle industrie di produzione e fabbricazione dei sistemi di irrigazione sprinkler;
NV Iraq_ 7-3-465.pdf|Visualizza dettagli NV Iraq_ 7-3-466.pdf|Visualizza dettagli NV Iraq_ 7-3-467.pdf|Visualizza dettagli
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L'EFSA dichiara che attualmente non ci sono prove che il cibo sia fonte o via di trasmissione probabile del virus.
Come noto, l'EFSA — European Food Safety Authority è un'agenzia dell'Unione Europea con sede a Parma, che fornisce attività di consulenza specialistica per consentire alle Istituzioni europee di prendere decisioni efficaci e puntuali in materia di gestione del rischio, con l'obiettivo di proteggere la salute dei consumatori europei e la sicurezza del cibo e della catena alimentare.
l comunicato integrale è disponibile al seguente link:
https://www.efsa.europa.eu/it/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
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Si segnalano i seguenti procedimenti di difesa commerciale attivati da Paesi terzi nei confronti dell’UE o di singoli Stati membri, invitando a darne informazione alle imprese associate interessate:
1) INDONESIA – imposizione misure di salvaguardia - nella forma di dazio specifico in valuta locale - sull’import di tessuti fino a novembre 2022 (vedi INFO e tabella in allegato). In relazione a tali misure, Taipei cinese ha richiesto formalmente all’OMC consultazioni con l’Indonesia (vedi notifica OMC allegata).
INDONESIA_SFG_measures_fabrics_INFO.docx|Visualizza dettagli INDONESIA_fabrics_SFG_measures_WTO Notification03032020.pdf|Visualizza dettagli
WTO Notification_consultation Taiwan.pdf|Visualizza dettagli
2) ARGENTINA - conclusione misure antidumping sulle importazioni di carta patinata da Finlandia e Austria; in allegato la documentazione di riferimento.
ARGENTINA_coated paper_termination_INFO.docx|Visualizza dettagli
ARGENTINA_coated paper_termination_Resolución_79_2020_06 03 2020.docx|Visualizza dettagli
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Si segnala l'approvazione da parte delle Autorità kuwaitiane della eccezione n. 2 alla Circolare 3/2020 recante aggiornamenti sulle direttive imposte alle navi commerciali che trasportano merci.
Si sottolinea, in particolare, la possibilità di attracco e scarico merci fermo restando il divieto di contatto diretto con l'equipaggio delle navi. Quest'ultimo non potrà sbarcare nel caso in cui il periodo della partenza dai porti italiani sia inferiore a due settimane.
Si riporta di seguito la circolare tradotta in inglese e italiano:
Circolare_n.3_2020.pdf|Visualizza dettagli
Eccezione 2 della circolare n. 3 dell’anno 2020 .pdf|Visualizza dettagli CIRCULAR N.3 OF 2020 EXCEPTION 2.pdf|Visualizza dettagli
Modified on by Jacopo Terrosu FD0AFD53-45D9-4A1A-C125-835900365EC2 [email protected]
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Si riporta la Call for Submission of Prequalification pubblicata dal Ministero dell'Acqua e dell'Irrigazione giordano per la realizzazione dell'impianto di desalinizzazione e trasporto acqua tra Aqaba e Amman. La AAWDC Project rientra tra i progetti chiave per far fronte alla scarsità delle risorse idriche che caratterizza il Paese.
La deadline per presentare le candidature è prevista per il 29 giugno 2020.
Si allega l'annuncio emanato dal Ministero e la documentazione relativa alla candidatura.
AAWDCP RFQ Announcement (1).pdf|Visualizza dettagli RFQ AAWDCP 29 Feb 2020.pdf|Visualizza dettagli
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Per sostenere le imprese colpite dall’emergenza conseguente alla diffusione dell’epidemia del COVID-19, Confindustria ha sottoscritto con l’Associazione Bancaria Italiana e le altre Associazioni di categoria, un Addendum all’Accordo per il Credito 2019.
L’Addendum, al fine di alleviare le tensioni di liquidità delle imprese, prevede che le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a breve termine e leasing) previste dall’Accordo del 2019 sono estese ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19” (attualmente l’Accordo si applica ai finanziamenti in essere al 15 novembre 2018).
L’Addendum sottolinea inoltre l’opportunità che le banche, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dall’Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese.
Tra tali condizioni migliorative rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la sospensione dell’intera rata; la possibilità di sospendere e allungare operazioni di imprese diverse dalle PMI (alle quali è esplicitamente riferito l’Accordo); la mancata previsione di un aumento del tasso (che secondo l’Accordo può essere previsto ma con un tetto ed esclusivamente in funzione degli eventuali maggiori costi per le banche connessi alla realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento); la possibilità di sospendere e allungare ogni tipologia di finanziamento a prescindere dal fatto che gli stessi abbiano le caratteristiche espressamente indicate nell’Accordo e di sospendere e allungare finanziamenti concessi successivamente al 31 gennaio 2020.
In proposito, si ricorda peraltro che alcune banche hanno già annunciato misure di particolare favore, che includono tra l’altro la disponibilità a sospendere l’intera rata.
L’Addendum mette poi in evidenza l’opportunità che le banche assicurino la massima tempestività nella risposta alle richieste delle imprese, accelerando le procedure di istruttoria e riducendo significativamente i termini generali previsti dall’Accordo (massimo 30 giorni).
Infine, i firmatari dell’Accordo mettono in evidenza come sia necessario e urgente che:
- il Governo italiano introduca ulteriori incentivi pubblici in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria “COVID-19”, in particolare per quanto riguarda l’accesso agevolato a linee di credito a breve termine, la realizzazione di operazioni di allungamento di finanziamenti a lungo termine e la mitigazione delle perdite economiche subite. In tale ambito, viene chiesto al Governo di ampliare l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI aumentando, tra le altre misure, la quota garantita per le linee di credito a breve e di creare le condizioni per agevolare un allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti;
- vengano modificate le attuali disposizioni di vigilanza europee sul settore bancario, anche con riguardo all’applicazione di misure di tolleranza (moratorie) da parte di banche e intermediari finanziari sui finanziamenti alle imprese, al fine di favorire la realizzazione di operazioni di sospensione o allungamento delle scadenze dei finanziamenti.
In allegato l’Addendum, l’Accordo del 2019 e una nota che riassume i principali contenuti di quest’ultimo.
Accordo per il credito 2019.pdf|Visualizza dettagli addendum 2020 - def.pdf|Visualizza dettagli 7marzo2020Nuovo Accordo per il credito 2020.pdf|Visualizza dettagli
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Si segnalano i seguenti procedimenti di difesa commerciale attivati da paesi terzi nei confronti dell’UE o di singoli Stati membri, invitando a darne informazione alle imprese associate interessate:
1) AUSTRALIA – avvio procedura di riesame delle misure antidumping applicate all’import di alcune tipologie di prodotti siderurgici (steel reinforcing bar) dalla Spagna; in allegato la documentazione di riferimento
AUSTRALIA_expiry_review_reinforcing bar_INFO.docx|Visualizza dettagli
Australia_bars and rods.xlsx|Visualizza dettagli
2) UCRAINA – avvio nuovo procedimento di salvaguardia sull’import di materiali polimerici (polietilene); in allegato la documentazione di riferimento
UKRAINE_SFG_polymeric materials _INFO.docx|Visualizza dettagli
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