Ambiente

REACH: consultazione pubblica domande di autorizzazione triossido di cromo _ per informazione
Si informa che sono aperte le consultazioni pubbliche per 3 domande di autorizzazione all'uso del Triossido di Cromo (usi sostanzialmente relativi al trattamento di superficie).
E' possibile inviare commenti entro il 7 Gennaio 2016.
Per poter partecipare alla consultazione, e per maggiori informazioni si rimanda ai seguenti link:
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REACH - position paper autorità competenti su materiali riciclati nell'ambito del REACH e del processo autorizzativoFacciamo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema della relazione fra autorizzazione REACH e materiali recuperati, per trasmettervi il position paper su sostanze e materiali riciclati nell’ambito del REACH e del processo autorizzativo, predisposto congiuntamente da Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'ambiente, nella versione in lingua italiana e in inglese.
Il position paper è stato predisposto con il nostro coinvolgimento e riprende le considerazioni riportate nel documento di osservazioni di Confindustria.
In sintesi, il documento mette in evidenza l'importanza del settore del riciclo in Italia, le criticità legate all'eventuale richiesta di autorizzazione per i recuperatori e riporta una proposta di esenzione temporanea dall'autorizzazione per i recuperatori, in considerazione della durata del ciclo di vita del prodotto da recuperare.
Le autorità competenti REACH intendono portare il documento all'attenzione delle corrispondenti direzioni della Commissione europea per essere discusso nell'ambito dei gruppi di lavoro inerenti ai temi del REACH e competitività.
Parallelamente, ci stiamo coordinando con i nostri uffici di Bruxelles per portare il documento all'attenzione di BusinessEurope e verificare eventuali convergenze di interessi con altri Stati Membri.
Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.
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REACH: Aggiornamento Candidate List (sostanze SVHC)
Informiamo che lo scorso 16 giugno è stata aggiornata la Candidate List, elenco delle sostanze candidate all'inserimento in Allegato XIV (Autorizzazione) del Regolamento REACH, con l'inclusione di quattro nuove sostanze.
Si tratta, in particolare, delle seguenti sostanze:
- Cadmium chloride, EC number: 233-296-7, CAS number: 10108-64-2;
- 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear, EC number: 271-093-5, CAS number: 68515-50-4;
- Sodium peroxometaborate, EC number: 231-556-4, CAS number: 7632-04-4;
- Sodium perborate; perboric acid, sodium salt, EC number: 239-172-9; 234-390-0, CAS number: - ;
La Candidate List contiene attualmente 155 sostanze.
Ricordiamo che, a seguito dell’inclusione delle sostanze in Candidate List, i produttori/importatori di articoli che contengono almeno una di queste sostanze hanno sei mesi per notificare all’ECHA l’eventuale presenza delle sostanze negli articoli, se le stesse sono contenute in quantitativi superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore/importatore e in concentrazione superiore allo 0.1% in peso/peso.
La notifica non deve essere effettuata se la sostanza è stata già registrata per quell’uso o quando l’esposizione di persone o dell'ambiente può essere esclusa in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili (art. 7, commi 3 e 6 del REACH)
Ricordiamo, inoltre, che tra queste sostanze alcune potrebbero essere successivamente incluse nell’elenco di sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV del REACH)
L’elenco delle ultime quattro sostanze incluse nella Candidate List, nonché ulteriori informazioni sui relativi adempimenti, sono disponibili al seguente link:
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REACH: inclusione di 7 nuove sostanze in Candidate List
In data 16 dicembre 2013, l'ECHA ha aggiornato la Candidate List, elenco delle sostanze candidate all'inserimento in Allegato XIV (Autorizzazione) del Regolamento REACH, con l'inclusione di sette nuove sostanze.
La Candidate List aggiornata contiene, attualmente, 151 sostanze.
Si ricorda che, a seguito dell’inclusione delle sostanze in Candidate List, i produttori/importatori di articoli, che contengono almeno una di queste sostanze, hanno sei mesi per notificare all’ECHA l’eventuale presenza delle sostanze negli articoli se le stesse sono contenute in quantitativi superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore/importatore e in concentrazione superiore allo 0.1% in peso/peso.
La notifica non deve essere effettuata se la sostanza è stata già registrata per quell’uso o quando l’esposizione di persone o dell'ambiente può essere esclusa in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili (art. 7, commi 3 e 6 del REACH)
Si ricorda, inoltre, che tra queste sostanze alcune potrebbero essere successivamente incluse nell’elenco di sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV del REACH)
Ulteriori informazioni sulla Candidate List e sui relativi adempimenti, sono disponibili a questo link.
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Documentazione convegno ENEA su impatto del Regolamento REACH sull'industria del riciclo
Segnaliamo che sono disponibili le slide degli interventi presentati nel corso del convegno ENEA dello scorso 19 novembre sull’impatto del Regolamento REACH sull’industria del riciclo.
Il convegno è stato organizzato per discutere e approfondire questo tema con particolare attenzione alla relazione tra autorizzazione REACH e sostanze/materiali recuperati.
Nel corso dell'evento sono state previste le testimonianze di alcuni settori industriali del Sistema confederale che hanno descritto alcune buone pratiche applicate a livello nazionale e un intervento di Confindustria, con una breve illustrazione del lavoro di approfondimento svolto negli ultimi mesi su questo tema.
Il tema è, infatti, di particolare interesse per il Sistema confederale, in quanto le imprese operanti in diversi settori industriali sono particolarmente impegnate nelle attività di recupero, in linea con le politiche ambientali dell’Unione europea in materia di gestione dei rifiuti e di efficienza delle risorse.
È essenziale che il REACH non comporti complicazioni nel quadro generale dell’attività di recupero, anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle imprese che operano in questo campo sono di piccole e medie dimensioni. In particolare, la richiesta di autorizzazione prevista dal REACH è particolarmente onerosa e presuppone numerose informazioni e approfondimenti. Inoltre, va considerato che con il tempo un numero sempre maggiore di sostanze SVHC potrà essere inserito in Allegato XIV (autorizzazione) e un recuperatore potrebbe dover presentare diverse richieste di autorizzazione per uno stesso materiale recuperato.
Confindustria ha ritenuto, pertanto, opportuno avviare un confronto al proprio interno sul tema e ha elaborato alcune proposte che sono state portate all’attenzione dei Ministeri competenti e brevemente presentate in occasione del Convegno.
Il documento di osservazioni e proposte è disponibile tra i documenti di posizione riportati nella cartella REACH. |