Trasmettiamo il testo definitivo del decreto correttivo del D. Lgs. 30/2013, così come approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 giugno e pubblicato in data odierna in Gazzetta Ufficiale - Decreto Legislativo 2 luglio 2015, n. 111.
Il testo recepisce solo parzialmente le indicazioni, di natura non vincolante, fornite dai due rami del Parlamento, in particolare per quanto riguarda la rimodulazione del sistema sanzionatorio.
Nello specifico, rispetto alla proposta originaria del Governo, sono state apportate le seguenti modifiche:
- Estensione a sei mesi – rispetto agli attuali tre – del periodo entro cui trasmettere la documentazione a supporto della richiesta di prolungamento del periodo di interruzione delle attività di un impianto (ex. Art. 24, comma 4, lettera d)
- Riduzione dell’ammontare della sanzione minima dai 25.000 euro proposti a 10.000 – rispetto all’attuale valore previsto di 1.000 (ex. Art. 36, commi 7, 8, 9, 10)
- Mantenimento in capo al Comitato ETS del potere di erogare sanzioni
Non sono state recepite le indicazioni del Parlamento per quanto riguarda i rimborsi ai nuovi entranti, la comunicazione di cessazione parziale di attività, il carbon leakage indiretto e l'allineamento tra la Decisione 2011/278/UE e il D. Lgs. 30/2013.
Su alcuni di questi punti il Governo ha intenzione di intervenire in una fase successiva, ad esempio posticipando la data ultima per la liquidazione dei crediti ai nuovi entranti nella finanziaria di fine anno, mentre su altri non sembra condividere nei contenuti i rilievi avanzati dal Parlamento (ad es. per quanto riguarda l'incongruenza tra alcuni articoli della Decisione 2011/278/UE e il D. Lgs. 30/2013).
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2015, n. 111.pdfVisualizza dettagli