Lo scorso 20 dicembre il Comitato Nazionale per la gestione del sistema Emissions Trading ha approvato una serie di deliberazioni relative all’attuazione della Direttiva per il periodo 2013-2020. Le deliberazioni sono disponibili sul sito del Ministero dell'Ambiente: http://www.minambiente.it/pagina/emission-trading
Segnaliamo in particolare le seguenti:
Deliberazione 29/2013. Si tratta della deliberazione che definisce, per gli impianti aventi diritto, l’allocazione delle quote a titolo gratuito per gli anni 2013-2020 a seguito, in particolare, dell’applicazione del fattore di correzione transettoriale. Queste assegnazioni sono state trasmesse alla Commissione europea in vista dell’approvazione definitiva e del successivo rilascio delle quote agli impianti. Contemporaneamente la Commissione europea ha aggiornato il file sullo stato dell’arte delle assegnazioni definitive disponibile online: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/allocation/docs/process_overview_nat_en.pdf
Segnaliamo inoltre, che l’elenco degli impianti di cui alla presente deliberazione, è stato aggiornato a seguito di cessazioni/chiusure, esclusione di impianti di incenerimento e esclusione dei piccoli emettitori.
Deliberazione 26/2013. Tale deliberazione riguarda gli impianti piccoli emettitori che sono stati esclusi dal sistema ed hanno quindi aderito alle “misure equivalenti” per la riduzione delle emissioni, come previsto dall’articolo 38 del Dlgs 30/2013 e dalla deliberazione 16/2013.
L’elenco degli impianti è stato aggiornato tenendo conto delle comunicazioni relative alle cessazioni definitive di attività.
Della deliberazione 26/2013 si segnala in particolare l’articolo 2 che prevede la sospensione dell’autorizzazione nel caso di sospensione dell’attività per un periodo superiore a 10 mesi (vedasi articolo 9 della deliberazione 16/2013). Ai fini della sospensione dell’autorizzazione viene previsto un termine massimo di 24 mesi, a seguito dei quali, se l’attività dell’impianto non riprende, esso verrà considerato definitivamente chiuso. Resta l’obbligo per il gestore di comunicare l’interruzione dell’attività per un periodo superiore a 10 mesi utilizzando il modello allegato alla deliberazione che prevede, quindi, sia la casistica di chiusura definitiva, sia quella di sospensione temporanea. La comunicazione relativa alla sospensione o chiusura va effettuata entro 10 giorni dal verificarsi della situazione (chiusura definitiva o sospensione dell’attività per oltre 10 mesi continuativi). Per gli impianti in chiusura o in sospensione alla data del 31 ottobre 2013 tale comunicazione va invece effettuata entro il 19 gennaio prossimo.
Le emissioni annue consentite all’impianto saranno rideterminate tenendo conto del periodo di sospensione.
Deliberazione 28/2013. Tale deliberazione elenca gli impianti di incenerimento esclusi dal sistema Emissions Trading secondo i criteri previsti dall’articolo 2 del Dlgs 30/2013.
Deliberazione 30/2013. A seguito della pubblicazione del Regolamento 1123/2013, la deliberazione avvia la consultazione pubblica relativamente al quantitativo dei diritti di utilizzo dei crediti internazionali per il periodo 2008-2020 da parte degli impianti ETS (termine consultazione: 15 gennaio h. 12).